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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: se rinasco11/12/2010 14:31:38
@ ocse
seh!!! mo i ricorsi ed il blocco del concorso favoriscono il merito!!!
Rispondi

Da: Ocse Pisa 11/12/2010 14:39:21
Secondo le ipotesi dei miei scenari, certamente si.
Sicuramente chi continua a studiare con acume, capacità raziocinante di analisi, sintesi ed elaborazione critica nonostante i continui rinvii, ha senza alcun dubbio maggiore merito di chi non riesce a tenere il passo.
Penso che la MIUR ci sia chi se ne occupa osservando con estrema attenzione lo sviluppo degli scenari e prevedendo "scientificamente" le varie alternative ipotizzabili. La capacità previsionale adattativa rappresenta una delle premesse essenziali per un buon managment.
Rispondi

Da: ricorsi PdR11/12/2010 14:44:30
credi davvero che al miur ci sia tutta questa competenza ?
avrebbero fatto tutti questi pasticci ( bando, pluri, graduatoria di agosto,ammessi under 24,50 a febbraio - 1 la conosco -....) ????
Rispondi

Da: NO NO NO!!11/12/2010 14:45:50
a Ocse Pisa

ma fatta una flebo d'entropia va
Rispondi

Da: TROLLONE11/12/2010 14:50:12
nun solo de'legali, ce so' puro certe signore, che c'hanno li parenti potenti....
Rispondi

Da: TROLLONE11/12/2010 14:51:54
signore der miure
Rispondi

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Da: Francesca11/12/2010 14:52:25
Scusate, ma io non ho capito una cosa a proposito dei ricorsi al PdR:
il fatto che il ricorso sia stato accolto,vuol dire anche che è stato già discusso ed ha avuto esito positivo?
Oppure che è stata accolta la domanda di ricorso e ancora lo devono discutere, come avviene per quelli al Tar?
Rispondi

Da: saggi11/12/2010 14:53:40
forse Ocse Pisa ha appena letto qualche saggio che ci propina in pillole ...di saggezza teorica, in pratica al miur c'è ben altro !
Rispondi

Da: lui11/12/2010 14:56:15
e... quanti vincenti????
Rispondi

Da: x Francesca11/12/2010 14:56:31
i ricorsi str. PdR sono stati accolti e ricorrenti under 24,50 hanno la sospensiva e faranno gli scritti.
Rispondi

Da: Ocse Pisa 11/12/2010 14:56:37
Ritengo che, come in tutte le strutture complesse, ci siano situazioni, capacità previsionali e competenze anche molto diversificate.
Tuttavia, credo che ci siano anche ottimi manager, per cui non mi sento di escludere che quanto accaduto, pur non essendo "ab initio" voluto, non venga ora gestito con la dovuta capacità gestionale adattativa e con la prefigurazione predittiva offerta dalle tecniche di gestione ad analisi multi-variabile, lineare e non lineare, tipiche dei sistemi complessi.
Poi ovviamente posso sbagliarmi e quindi ricredermi, ma penso che i numeri dei partecipanti effettivi alle prove scritte sia una funzione, magari non lineare, dei tempi di ritardo dell'espletamento delle prove scritte.
In ogni caso i dati quantitativi statistici daranno valore o meno alle mie ipotesi sugli scenario.
Ciao.
Rispondi

Da: bia11/12/2010 15:04:44
Condivido il ragionamento di Ocse...peraltro tale scenario diventerebbe ancora più concreto qualora il concorso per ds dovesse precedere quelllo per dt..e non è peregrino pensare che il Miur abbia fatto o faccia ragionamenti in questo senso sia per diminuire la platea dei candidati e gli oneri economici derivanti sia per raffreddare la portata dei ricorsi e dei controricorsi...ma il 14 ormai è vicino e le scelte di quella data ci consentiranno di capirne un pò di più...vedremo!
Rispondi

Da: chi farà l concorso d s11/12/2010 15:11:05
non è detto che non faccia anche quello d t e inoltre credo che ricorsi ci saranno anche nel conc. d s( vedi storia passata e recente ) ; io poi non li vedo così accorti e previdenti al miur e gli - scenari - penso che per loro siano molto più " terra terra ".
Rispondi

Da: trino11/12/2010 15:13:41
Nulla da spartire con Lui.
I vari nik utilizzati (facilmente riconoscibili) hanno una
coerente connessione per quelli che sanno leggere (pochini!).
In ogni caso non vedo vicina la fine di questa storia.
Ma la costanza sarà premiata.
Non vale la pena buttare soldi nel cesso.
Buon Natale.
Rispondi

Da: Stefano 11/12/2010 15:15:44
per Teo
La vedo come te per i ricorsi, c'è però, forse, che il CdS potrebbe aver ammesso anche dei concorrenti  bisogna però vedere come motivano la riapertura dei termini che scadevano a 120 gg dal 12 febbraio.

per Ocse Pisa
Il tuo scenario mi sembra esagerato, probabilmente più andiamo avanti e meno si presenteranno, almeno seriamente, agli scritti. Comunque si si fossero fatti gli scritti l'anno scorso non li avrei superati, il mio 37,5 corrisponde ad una preparazione medio-bassa del tutto insufficiente. Ormai credo di essere vicino a poter competere con chi è partito da una posizione di maggior preparazione e maggior esperienza.

per Isabella
yoyo.sp@libero.it , sono disponibile per iniziative, per ora penso, però, che ci dovremmo limitare a chiedere informazioni, mi sembra che il comportamento del Miur sia sostanzialmente corretto nei nostri confronti.

per Curioso
a me risulta che gli atti compiuti da una commissione nominata illegittimamente, e non credo che nel nostro caso si possa arrivare a parlare di questo, si consolidino una volta trascorsi i normali termini per il ricorso. Oltretutto la richiesta d'annullamento la può fare solo chi ha un interesse diretto ed attuale. L'unico atto eventualmente annullabile credo che fosse, a suo tempo, la fissazione delle sedi delle prove selettive e che nessuno possa essere stato direttamente danneggiato da tale atto

Ciao Ste 
Rispondi

Da: Stefano 11/12/2010 15:22:55
per Teo (corretto)
La vedo come te per i ricorsi, c'è però, forse, che il CdS potrebbe aver ammesso anche dei concorrenti con punteggio 24,5  bisogna però vedere come motivano la riapertura dei termini che scadevano a 120 gg dal 12 febbraio e non è facile, se ci riescono sono a posto.
Rispondi

Da: Stefano 11/12/2010 15:28:13
Per Teo
non capisco mi sta togliendo delle parti, ci riprovo


per Teo
La vedo come te per i ricorsi; c'è però, forse, che il CdS potrebbe aver ammesso anche dei concorrenti con punteggio inferiore a 24,5 e i vecchi ricorrenti potrebbero giocarsi questa carta.
Per i nuovi, superiori a 24,5, bisogna però vedere come motivano la riapertura dei termini che scadevano a 120 gg dal 12 febbraio. Non è facile, se ce la fanno sono a posto.

Rispondi

Da: chi far l concorso d s11/12/2010 15:37:16
x Stefano : il CdS ha ammesso under 24,5, è sicuro perchè conosco il caso e la comunicazine che la persona esibirà al momento degli scritti.
Inoltre a febbraio sono ammessi altri under 24,5 perciò la cosa è complessa : ci può essere un under 24,5 non ammesso dal tar e uno ammesso dal CdS per ricorso str. PdR o a febbraio ?
Due interessi uguali trattati diversamente - difformità - , mi pare impossibile.
Rispondi

Da: se rinasco11/12/2010 15:41:54
OCSE ha studiato troppo e Stefano pure. Voi meritate, ma il merito che dicono loro è un'altra cosa.
Rispondi

Da: Stefano 11/12/2010 16:00:36
per "chi far l concorso d s"

Io conosco una sola persona che ha fatto ricorso straordinario, credo perché i termini per il Tar erano scaduti, ma aveva un punteggio superiore. Se pensate di avere una carta da giocarvi fate bene a giocarvela.
Ad ogni modo arrivare ad una chiusura di tutte queste questioni penso che sia poi, alla fine, nell'interesse di tutti: di chi chiude la partita e si può dedicare ad altre cose, e di chi, per ora, la mantiene aperta.
Rispondi

Da: NO NO NO!!11/12/2010 16:24:46
X  trino

a trino
ma fatte pure tu una flebo d'entropia va
Rispondi

Da: Tony 211/12/2010 16:44:06
x Stefano (quello con l'omino)
Quale carta potrei giocarmi io, con 36 punti, ammesso nell'11 ed escluso dal 12?
Ricorso al PdR?
Rispondi

Da: Serenella 11/12/2010 17:00:52
RIDUZIONE ORARIO
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica
UFFICIO V - Ordinamenti scolastici
Prot. AOODRPU n. 11049 Bari, 29 novembre 2010
Il dirigente reggente: dr. R. Francavilla (Uff. III)
Il dirigente reggente: dr. D. Marzano (Uff. V)
Ai sigg. dirigenti degli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado statali e paritari della Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Ai sigg. dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
LORO SEDI
Ai sigg. dirigenti amministrativi e tecnici - SEDE
Alla Regione Puglia
Assessorato diritto allo studio e formazione professionale
Via P. Gobetti, 26 - 70125 BARI
Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Puglia
LORO SEDI
Al MIUR
Dipartimento per l'istruzione
- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
- Direzione Generale per il personale della scuola
ROMA
Alle OO.SS. di categoria - LORO SEDI
Al sito web - SEDE
OGGETTO: Durata dell'ora di lezione. Atto di indirizzo e coordinamento.
Pervengono a questa Direzione Generale, anche per le vie brevi, numerosi quesiti da parte dei
dirigenti scolastici in indirizzo in ordine alla possibilità di continuare a prevedere una riduzione delle ore di
lezione nelle classi non interessate dal riordino del 2° ciclo - avviato dal corrente anno scolastico a partire
dalle prime classi - con specifico riferimento all'art.28, comma 8 del vigente CCNL del comparto Scuola,
che consente tale riduzione "per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica".
La questione prospettata, che assume profili di particolare problematicità per alcune istituzioni
scolastiche, in ragione della provenienza dell'utenza (es. elevati tassi di pendolarismo) ovvero delle
particolari modalità di erogazione del servizio scolastico (es. doppi turni di lezione, corsi serali), ha indotto
l'Ufficio scrivente a sottoporre tale problematica alle competenti Direzioni Generali del MIUR, le quali
hanno fornito utili indicazioni per la soluzione del problema prospettato, così come di seguito indicato:
2
 per le classi prime non può essere consentita alcuna riduzione, ferma restando la possibilità da
parte delle singole istituzioni scolastiche di adottare la forma di flessibilità indicata nell'art.4, comma
2, lett. b) del D.P.R. 8.3.1999, n.275 ("definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità
oraria della lezione"), che comporta la necessità di recuperare gli spazi orari residui, nel corso
dell'anno scolastico, eventualmente "allungando" le settimane di lezione;
 per le classi non interessate dal riordino è, invece, possibile procedere alla riduzione della durata
dell'ora di lezione, alle condizioni previste dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980
(allegate alla presente), richiamate dal citato art.28, comma 8 CCNL 29.11.2007.
Si richiamano, in proposito, i passaggi più significativi della C.M. n. 243 del 22.9.1979:
a) le riduzioni d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile,
devono corrispondere ad accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei
trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate le sole
cause determinanti l'adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente
vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in 60 minuti;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di
autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o all'ultima ora; solo eccezionalmente possono riferirsi alla
prima e all'ultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, la riduzione può riferirsi alla
prima e all'ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
e) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle
prime due e alle ultime tre ore;
f) la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi
solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intero istituto;
g) non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione;
h) ove le esigenze di riduzione si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni, potrà essere anche
adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in
aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle
indicazioni contenute nella presente lettera circolare, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per
le dipendenti istituzioni scolastiche.
I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'USR Puglia, che leggono per conoscenza, vorranno
porre in essere ogni necessaria attività di vigilanza e monitoraggio in ordine all'attuazione del presente atto
di indirizzo e coordinamento, riferendone successivamente a questa Direzione Generale.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci
3
ALLEGATO
C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979
Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni
scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine
di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla
assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e
quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti
provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare
criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo
scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura
minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà
dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause
determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da
richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di
trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli
orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno
funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della
"pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato
carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un
processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei
confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione,
dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale
di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti
criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata
qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei
quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o
alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora; c) nei giorni della settimana nei
quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione
ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la
riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso
superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato
per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di
riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che
naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si
riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il
criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari
anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da
consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno.
Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole
scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei
docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al
preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali
riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con
un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e
adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a
restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non
sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente
provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre,
redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone
copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali
interessati.
C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980
Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da
questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente
apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed
autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non
contemplate dalla predetta circolare.
Rispondi

Da: Per Ocse Pisa11/12/2010 17:20:58
Il quadro da te prospettato suggerisce non una selezione per merito, ma una selezione naturale (raggiunti limiti di etè, sfinimento ecc...).
Una cosa non si comprende, nè da un punto di vista banalmente statistico, nè, tantomeno, dal punto di vista di chi analizza fenomeni complessi: come mai pensi che, indipendentemente dalla consistente variazione nel numero degli ipotetici partecipanti agli iscritti, gli ammessi all'orale siano sempre e comunque 400.
Questa non è nè statistica, nè teoria della complessità: è un film, anzi uno sceneggiato, della serie "Girala come vuoi, il risultato non cambia"

  
Rispondi

Da: Stefano 11/12/2010 17:30:31
X Tony 2
sì, mi sa, però, che sia tardi.

Io ho fatto domanda solo per il 12, altrimenti sarei stato ammesso solo nell'11, e non avrei fatto ricorso.
Rispondi

Da: Ocse Pisa 11/12/2010 17:44:05
@ Per Ocse Pisa.
Ovviamente si tratta di ipotesi, che io ritengo discretamente probabili.
In ogni caso, qualunque punto di vista è certamente proponibile.
Ho già esposto il fatto che a mio parere la cosiddetta selezione naturale sarà comunque meritocratica. Soltanto chi proseguirà con costanza e metodo avrà dei meriti in più da far valere durante le selezioni. Nonostante le tue obiezioni continuo a pensarla così.
Resta sempre il fatto incontrovertibile che soltanto i fatti daranno risposta a scenari proposti e interpretazioni personali. Le teorie dei sistemi complessi non sono certamente univoche, ma possono essere interessanti ipotesi.
Riguardo ai 400 ammessi agli orali, la ritengo un'ipotesi plausibile anche  a fronte di scenari diversi e complessi. Propongo d aspettare e riconfrontarci in seguito a fronte di dati concreti.
Bye.
Rispondi

Da: ORLANDO FURIOSO11/12/2010 18:06:21
COMPLIMENTI AI RICORRENTI  E A TUTTA LA TRUPPA DEL MINISTERO DA FONTE ATTENDIBILE: PROBABILMENTE IL CONCORSO E' STATO ANNULLATO!!!
GRAZIE DI CUORE E A BUON RENDERE.
CIALTRONI!!!
Rispondi

Da: ORLANDO FURIOSO11/12/2010 18:09:06
A PROPOSITO SMETTETELA DI DIRE CAZZATE E INIZIATE A PENSARE, NELL'EVENTUALITA', IL DA FARSI!!!
Rispondi

Da: Ocse Pisa 11/12/2010 18:13:31
Fonte attendibile, quale?
Chiarisci, per piacere, soltanto allora si potrà discutere (in minuscolo) della situazione.
Rispondi

Da: ORLANDO FURIOSO11/12/2010 18:33:00
C'è poco da chiarire la fonte è ministeriale. Di più non ti posso dire. E' comunque il caso di pianificare per tempo eventuali iniziative legali in modo che appena sarà ufficiale, anche se io spero vivamente di no, siamo pronti a reagire!
Ora non posso dire di più anche perchè lo sconforto ha preso il sopravvento. Voglio prima calmarmi e poi a mente fredda potremo risentici.
Mi scuso con tutti per la durezza dell'intervento, non è da me!
Rispondi

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