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bando giudici di pace e vice procuratori onorari  2018
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Da: Calì 20/03/2018 09:34:39
Anche io non riesco a entrare nella pagina personale!!!! Secondo voi è normale??
Rispondi

Da: IUS36 20/03/2018 09:37:59
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 2018
Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e
dei vice procuratori onorari. (18A01892)
(GU n.65 del 19-3-2018)



                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  concernente
«Ordinamento giudiziario»;
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374,  concernente  «Istituzione
del giudice di pace»;
  Visto il decreto legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  recante
«Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  concernente
«Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei  giudici  di
pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011,  n.
148» e s.m.i.;
  Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante  «Delega  al  Governo
per  la  riforma  organica  della  magistratura  onoraria   e   altre
disposizioni sui giudici di pace»;
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
«Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57»;
  Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116/2017,  in  cui
sono definite le figure  di  giudice  onorario  di  pace  e  di  vice
procuratore onorario;
  Visto l'art. 3, commi 1 e 3,  del  citato  decreto  legislativo  n.
116/2017, con cui si dispone che,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del decreto  medesimo,  le  dotazioni  organiche  dei  giudici
onorari di pace e dei  vice  procuratori  onorari  sono  fissate  con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  tenendo  conto  delle  esigenze   di
efficienza e di funzionalita' dei servizi della giustizia;
  Visto, altresi',  l'art.  3,  commi  2  e  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 116/2017, secondo cui, in sede di prima  applicazione,
le dotazioni organiche  dei  giudici  onorari  di  pace  e  dei  vice
procuratori  onorari  non  possono  essere  superiori  a  quelle  dei
magistrati professionali che svolgono, rispettivamente,  funzioni  di
merito, giudicanti ovvero requirenti, con esclusione  dei  magistrati
aventi funzioni direttive;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina
il regime delle indennita' spettanti ai magistrati onorari;
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n.  116/2017,  con  cui  si
dispone la durata dell'incarico dei magistrati  onorari  in  servizio
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
  Visto l'art. 31, commi 1 e 2, del  citato  decreto  legislativo  n.
116/2017, che  disciplina  il  regime  transitorio  delle  indennita'
dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai  vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore  dello
stesso decreto;
  Visto l'art.  35,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.
116/2017, con cui si dispone che, per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel medesimo decreto legislativo, si  provvede  nel  limite
delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica;
  Rilevato che, nel vigente  ruolo  organico  della  magistratura,  i
posti di magistrato professionale con funzioni giudicanti  di  merito
non direttive sono complessivamente pari a 6.840, mentre i  posti  di
magistrato  professionale  con  funzioni  requirenti  di  merito  non
direttive sono complessivamente pari a 2.221;
  Tenuto conto che tali entita'  numeriche  costituiscono  il  limite
massimo entro cui individuare  le  dotazioni  organiche  dei  giudici
onorari di pace e dei vice procuratori onorari;
  Considerato, infine,  che  le  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della giustizia, consentono - in sede  di  prima  applicazione  -  di
determinare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e  dei
vice procuratori onorari in misura pari, rispettivamente, a 6.000 e a
2.000 unita';
  Visto il  parere  favorevole  espresso  al  riguardo  dall'Adunanza
plenaria del Consiglio superiore della magistratura nella seduta  del
17 gennaio 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1


           Dotazione organica dei giudici onorari di pace

  La dotazione organica dei giudici onorari di  pace  e'  fissata  in
6.000 unita'.
                               Art. 2


           Dotazione organica dei vice procuratori onorari

  La dotazione organica dei vice procuratori onorari  e'  fissata  in
2.000 unita'.
                               Art. 3


                       Disciplina transitoria

  1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari determinato ai sensi degli articoli 1  e  2,  entrano  a  far
parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  2. Nel secondo quadriennio successivo  all'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui
spetta l'indennita' prevista dall'art. 23, comma 2, nonche' dall'art.
31, comma 2, non potra'  essere  superiore  al  60%  della  dotazione
organica complessiva.
                               Art. 4


                       Clausola di invarianza

  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica potendosi provvedere nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla Missione
6 - Giustizia - Programma 6 Servizi di  gestione  amministrativa  per
l'attivita' giudiziaria - Capitolo 1362 piano gestionale 1 per l'anno
finanziario  2018  e  sui  corrispondenti  capitoli  per   gli   anni
successivi.
                               Art. 5


                          Entrata in vigore

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.
    Roma, 22 febbraio 2018

                                                        Il Ministro  
                                                      della giustizia
                                                          Orlando    

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 402
Rispondi

Da: VolkswagenTROC 20/03/2018 09:46:36
situazione molto ita(g)liana
Rispondi

Da: Ghnb 1  - 20/03/2018 09:52:58
Veramente siete voi che volete entrare senza gli altri. Chi protesta vuole entrare senza escludere gli altri che è diverso.
Rispondi

Da: Aspirante perplesso 2  1  - 20/03/2018 10:05:47
Buongiorno, secondo me il contenuto del D.M. conferma che lo scopo di questa procedura di reclutamento (e di tutta la "riforma" della magistratura onoraria) è quello di risparmiare il più possibile sui costi del servizio giustizia, approfittando delle gravi difficoltà del settore dell'avvocatura.
Rispondi

Da: Per IUS3620/03/2018 10:10:36
Scusa io non ho capito, che cosa volevi dire postando quel decreto? Grazie
Rispondi

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Da: Cami1  1  - 20/03/2018 10:14:35
Sono d'accordo con aspirante perplesso
Rispondi

Da: IUS36 20/03/2018 10:26:01
Intendo dire che, con la nuova dotazione organica, che entra in vigore da oggi, le scoperture dei giudici onorari di pace (che comprendono Got e Gdp) ammontano a 2396 unità, come è facilmente accertabile dal sito del CSM.
Rispondi

Da: Per IUS3620/03/2018 10:27:50
Ah mi sembra una buona notizia quindi!
Rispondi

Da: king and queen20/03/2018 10:32:33
attualmente, se non sbaglio, gli effettivi in servizio sono 5.400, dunque ne residuano 600 come giudici onorari di pace; mentre i requirenti sono 1784, dunque ne residuano 437.
Rispondi

Da: merida.li per IUS3620/03/2018 10:33:54
Quindi stante la disciplina transitoria art. 5 comma 1 gli attuali magistrati onorari non dovrebbero concorrere con quelli che hanno presentato questo bando..sbaglio?
Rispondi

Da: IUS36 20/03/2018 12:28:32
Gli attuali Got sono 2316, mentre i Gdp sono 1288 e cioè 3604 giudici onorari di pace rispetto ad un organico di 6000. Quindi ne mancano 2396 non 600.
I Vpo sono invece 1854, e quindi ne mancano 146.

Fonte: sito CSM
Rispondi

Da: Ma secondo voi20/03/2018 12:36:51
indicare, nella domanda, come data finale dello svolgimento della professione forense la data di presentazione della domanda medesima, anziché quella di scadenza del bando quanto è grave?
Rispondi

Da: Ma secondo voi20/03/2018 12:38:34
errore veniale o mortale?
Rispondi

Da: Ma secondo voi20/03/2018 12:39:30
ovviamente mi riferisco alla ipotesi che la professione sia ancora in corso
Rispondi

Da: VolkswagenTROC 20/03/2018 12:40:29
ma gli aspiranti alla magistratura togata sono dello stesso livello di quelli alla magistratura onoraria?
Rispondi

Da: Ma secondo voi20/03/2018 12:44:14
VolkswagenTROC se la battuta è riferita a me, l'accetto volentieri, cospargendomi il capo di cenere; ma gradirei anche una risposta tecnica... grazie
Rispondi

Da: Ma secondo voi20/03/2018 12:47:59
nel caso di specie si tratta di uno scmabio di numeri 02 (febbraio) anziché 03 (marzo), per errore materiale
Rispondi

Da: Diciamo che che che20/03/2018 12:51:39
in un caso l'attività si considera ancora in corso e nell'altro cessata, ma non so che rilevanza possa avere e se si possa correggere un errore materiale in una domanda
Rispondi

Da: Aspirante perlplesso20/03/2018 12:56:11
Ai fini della selezione non cambia nulla. L'importante è quel mese in che non ti abbia pregiudicato i giorni massimi (3650) per il punteggio
Rispondi

Da: Ma secondo voi20/03/2018 13:02:07
Aspirante perplesso, grazie per la risposta umana prima ancora che tecnica. In effetti non cambia nulla e non incide affatto sul numero di anni che sono già più di dieci a prescindere dal mese errato. Del resto - e rispondo anche a Diciamo che che che - il mancato esercizio della professione non è un requisito di partecipazione escludente.
Rispondi

Da: king and queen20/03/2018 15:11:33
Secondo Il Sole 24 Ore i giudici di pace in Italia sono di poco superiori a 1.300 unità, ai quali vanno aggiunti circa 1.800 Vpo e 2.000 Got. In base a uno studio Eurispes basato su dati 2016 del Csm, che considera anche gli onorari esperti in materia specifiche che operano nelle Corti d'appello (per lo smaltimento dell'arretrato) e in uffici come il Tribunale delle acque, il numero effettivo 7.184 onorari in servizio, di cui 1.784 requirenti e 5.400 giudicanti.
Mi fido comunque dei numeri attuali indicati da ius36 avendo come fonte il csm.
Non credo, però, sia necessariamente una buona notizia. Lo scopo già dichiarato dell'ancora Ministro è quello di immettere oltre 2000 gdp nel giro di tre anni e altri entro il 2025 quando sarà completa la riforma con l'estensione delle competenze (oltre il 70% delle cause saranno trattate da gdp). Chiaramente questo significa comprimerne i guadagni e difficoltà a rivedere le indennità di 16140 lordi attualmente previste dalla nuova legge.
Rispondi

Da: Bastogi20/03/2018 15:16:01
bando riaperto
Rispondi

Da: franco 196120/03/2018 15:25:04
COMMENTO PENOSO mi astengo dal repplicare.
Rispondi

Da: by rebruant20/03/2018 15:31:55
@ma secondo voi.
Secondo me (scusa il gioco di parole) non cambia nulla se hai indicato un mese piuttosto che un altro... al massimo nel mese in cui non avresti dovuto esercitare (perché ciò hai dichiarato) non dovresti avere svolto attività... credo.
Però questo è un mio pensiero, eh... non vorrei assolutamente gettarti nel panico.

Io, invece, non so se si doveva scrivere necessariamente "non esercita" o se l'importante è che, in caso di nomina, non si eserciti più nella sede a cui uno è stato assegnato..
Come vedi a me, più che i bandi senza prove di esame, mette ansia il Dpr 445/2000 =D.
Rispondi

Da: MMarie  20/03/2018 15:46:45
Hanno riaperto i termini?
Rispondi

Da: by rebruant 1  - 20/03/2018 15:51:01
@MMarie... che io legga no, nel senso che sul sito csm non si dice nulla al riguardo... c'è il solito avviso di ieri relativo alla sospensione della pubblicazione della graduatoria. Mentre sulla mia pagina personale non riesco ad entrare che mi da' 500 scritto in rosso a caratteri cubitali...
Rispondi

Da: Merida.li20/03/2018 15:51:59
Non hanno riaperto i bandi...
Rispondi

Da: Bastogi20/03/2018 15:55:34
bando riaperto
Rispondi

Da: Merida.li20/03/2018 16:06:58
Illuminaci allora
Rispondi

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