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14 dicembre 2017: Atto giudiziario CIVILE
461 messaggi, letto 45231 volte

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Da: KECCO27 14/12/2017 12:19:33
Vertigo70 non lo so....

concordo però sui dubbi circa la prescrizione annuale...

in traccia si legge che a settembre 2016 è stata inviata la fattura....
quindi ha interrotto la prescrizione annuale (settembre 2015 e settembre 2016).
a luglio 2017 , prima di un anno dunque, invia la citazione contro Tizio....

insomma...... ho dei dubbi sulla prescrizione...!!!
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:21:59
@meno male
Uno come te al mio studio neppure le fotocopie potrebbe fare.
Sei solo un fallito frustrato che non ha niente di meglio da fare che rompere i coglioni.
Rispondi

Da: KECCO27 14/12/2017 12:22:39
L'articolo 38 del codice civile dispone che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".
Tale responsabilità personale e solidale si configura non come un debito proprio ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.
Per tali obbligazioni vale l'assoggettabilità del diritto del terzo creditore alla decadenza prevista in materia di fideiussione dall'articolo 1957 codice civile, in base alla quale la responsabilità viene meno se il creditore non abbia proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale .
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:23:13
@Kekko
infatti, non ci sono i giorni, la traccia è scritta con i piedi. Eccepire la prescrizione annuale è un rischio.
Rispondi

Da: ilariocaimano14/12/2017 12:24:06
Scusate perche prescrzione annuale? essendo riconosciuta come fideiussione non sono 6 mesi?
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:24:17
Sì Kekko, concordo con la soluzione dell'art. 1957 c.c.
Rispondi

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Da: Vertigo70 @14/12/2017 12:24:35

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:25:01
@ilariocaimano
Stavamo vagliando l'altra ipotesi.
Rispondi

Da: HELP6314/12/2017 12:25:52
essendo le associazioni non riconosciute configurate dall'ordinamento come autonomi soggetti di diritto, la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c., per colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; conseguenza di tali affermazioni è che l'obbligazione, avente natura solidale, dell'agente viene inquadrata fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione

L'unico presupposto per la responsabilità dei singoli soggetti è l'agire in nome e per conto dell'ente, non rilevando che costoro siano investiti di speciali cariche sociali (presidente, amministratore), siano semplici associati rappresentanti dell'ente per quel determinato atto o siano solo gestori di fatto
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:26:24
Bravo, continua a fare la fame al nord e ora togliti dai coglioni.
A Napoli c'era la Corte di Cassazione quando dalle tue parti si dormiva ancora sulle palafitte, ma sei troppo ignorante per saperlo.
Rispondi

Da: HELP6314/12/2017 12:27:11
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli art. 1944 e 1957 c.c.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore.
La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli articoli 1944 e 1957 del codice civile.

Agli effetti dell'art. 1957 c.c. occorre che il creditore proponga una istanza giudiziale volta ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento o il soddisfacimento della pretesa, non essendo sufficiente un atto stragiudiziale o una missiva.
Rispondi

Da: @vertigo7014/12/2017 12:31:18
Vedo che parli al passato... c'era la cassazione... c'erano grandi giuristi... adess con le nuove generazioni e con avvocato sono a te fate la fame e lavorate presso strutture fatiscenti. State infangando la nostra professione

Vedo che parli al passato... c'era la cassazione... c'erano grandi giuristi... adess con le nuove generazioni e con avvocato sono a te fate la fame e lavorate presso strutture fatiscenti. State infangando la nostra professione

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Rispondi

Da: Per malati di mente14/12/2017 12:33:15
Qui c'è gente che ha bisogno di uno psichiatra
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:35:56
mi stai facendo ammazzare dalle risate, pezzente.
Rispondi

Da: Legalità 114/12/2017 12:36:06
Ci sarebbe anche bisogno di rispettare le regole e la legge.
A maggior ragione trattandosi di praticanti avvocati e avvocati.

Rispondi

Da: rogiy14/12/2017 12:37:16
Vertigo con quella risposta ti ha egregiamente umiliato... ritirati
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:37:23
Se fai il bravo ti ci porto qualche volta in Cassazione, così almeno non parli di cose che neppure conosci.
Rispondi

Da: @vertigo7014/12/2017 12:37:32
Ti sento irritato. Consolati andando a vedere le 5/6 fatture che hai fatto per il 2017 da 100 Euro ciascuna sempre se le fai visto che stando qui non credo che tu segua molto le disposizioni di legge...
Rispondi

Da: @vertigo7014/12/2017 12:38:27
Ahahahahah non sta più a Napoli però ricordatelo. Non ti farei mai spendere soldi per venire a Roma già guadagni due spicci
Rispondi

Da: ilariocaimano14/12/2017 12:39:04
@vertigo70
scusa non mi ero accorto... con tutti questi messaggi inutili che postano
Rispondi

Da: @Ilariocaimano14/12/2017 12:40:44
Speriamo che non ci stiano capendo nulla anche i copiatori
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:41:02
Ho studio anche a Roma, pezzente, nel quartiere Prati, a due passi dai Musei Vaticani.
Zone che tu non conosci perché abiti a Corviale.
Rispondi

Da: sissigoR12 14/12/2017 12:41:31
ragazzi, quindi c'è o no la domanda riconvenzionale dell'associazione beta? mi scrivete uno schema tipo scaletta??
Rispondi

Da: acquapazza1547814/12/2017 12:41:46
sulla prescrizione e decadenza avete riferimenti?
Rispondi

Da: minomino14/12/2017 12:41:57
Mino Raiola, all'anagrafe Carmine Raiola (Nocera Inferiore, 4 novembre 1967), è un procuratore sportivo italiano.

Indice [nascondi]
1    Biografia
2    Carriera
2.1    Gli inizi
2.2    Procuratore
3    Premi
4    Negoziazioni maggiori
5    Note
6    Altri progetti
Biografia[modifica | modifica wikitesto]
Mino Raiola nasce a Nocera Inferiore in provincia di Salerno il 4 novembre 1967[1] e la sua famiglia emigra meno di un anno dopo ad Haarlem, nei Paesi Bassi.[2] Il padre, allora meccanico, apre con successo un'attività di ristorazione, in cui il giovane Mino dà una mano come cameriere.[2][3] Allo stesso tempo consegue la maturità classica[4] e frequenta per due anni l'università, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza.[2][4] Parla sette lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e olandese.[2]

Carriera[modifica | modifica wikitesto]
Gli inizi[modifica | modifica wikitesto]
Inizia a giocare a calcio nelle giovanili dell'Haarlem, smettendo però a diciotto anni.[2] Nel 1987 diventa responsabile del settore giovanile della squadra.[2] Da questo momento in poi comincia la sua carriera imprenditoriale, acquistando (e poi rivendendo) un ristorante della compagnia McDonald's[1] ed entrando nel consiglio degli imprenditori di Haarlem.[1]

Procuratore[modifica | modifica wikitesto]
All'età di vent'anni fonda la sua prima società di intermediazione, la Intermezzo.[1] Intanto diventa direttore sportivo dell'Haarlem.[2] Grazie a un accordo con il sindacato dei calciatori diventa poi rappresentante all'estero dei giocatori olandesi.[2] Nel 1992 porta Bryan Roy al Foggia, mentre nel 1993 intercorre come mediatore nella trattativa che porta Dennis Bergkamp e Wim Jonk dall'Ajax all'Inter.[4]

Diviene poi agente FIFA e abbandona le altre attività. Fonda la società Sportman con sede a Montecarlo, ma con uffici di rappresentanza anche in Brasile, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.[5] Negli anni successivi tratta alcuni giocatori per il mercato italiano, come Michel Kreek, Marciano Vink[2] e soprattutto Pavel Nedvěd.[2]

Raggiunge la notorietà internazionale grazie ai calciatori molto famosi da lui seguiti e alle trattative milionarie in cui è coinvolto durante gli ingaggi dei giocatori stessi: molto diffuso mediaticamente è stato il passaggio di Zlatan Ibrahimović al Barcellona, in cui Raiola firma una clausola con la quale avrebbe guadagnato 1,2 milioni di euro annui, pagati dal Barcellona fino al 2014.[5][6]

Nell'estate del 2010 e nel calciomercato invernale del 2011 ha fatto da mediatore nelle trattative che hanno portato Zlatan Ibrahimović, Robinho, Mark van Bommel, Urby Emanuelson e Dídac Vilà al Milan e Mario Balotelli al Manchester City.[7]

Nell'estate del 2012 è protagonista del passaggio di Ibrahimović dal Milan al Paris Saint-Germain e di Paul Pogba dal Manchester United alla Juventus . Nel gennaio del 2013 si occupa del trasferimento di Mario Balotelli dal Manchester City al Milan.[8]

Nel 2014 cura il trasferimento di Mario Balotelli dal Milan al Liverpool e porta a termine la trattativa per il rinnovo del contratto di Paul Pogba, legato alla Juventus fino al 2019.[9]

Nell'estate 2015 riporta l'attaccante Mario Balotelli dal Liverpool al Milan.

L'estate del 2016 lo vede concludere molti ingaggi dei suoi assistiti col Manchester Utd: passano coi Red Devils Zlatan Ibrahimović svincolato, Henrik Mikytharyan dal Borussia Dortmund e Paul Pogba dalla Juventus; con quest'ultimo trasferimento si assicura 25 milioni di euro di commissione[10].

Premi[modifica | modifica wikitesto]
2016: Miglior agente dell'anno (Globe Soccer Awards)
Negoziazioni maggiori[modifica | modifica wikitesto]
Data    Giocatore    Nuovo club    Club precedente    Importo
Inverno 1988    Frank Rijkaard    Milan    Sporting Lisbona    Sconosciuto
Estate 1993    Dennis Bergkamp    Internazionale    Ajax    12 millioni di sterline[11]
Estate 2001    Pavel NedvÄ›d    Juventus    Lazio    41 millioni di euro[12]
Estate 2004    Zlatan Ibrahimović    Juventus    Ajax    16 millioni di euro[13]
Estate 2006    Zlatan Ibrahimović    Inter    Juventus    24,8 million di euro[14]
Estate 2009    Zlatan Ibrahimović    Barcellona    Inter    46 millioni di euro[15]
Estate 2010    Robinho    Milan    Manchester City    35 millioni di euro[16]
Estate 2010    Mario Balotelli    Manchester City    Inter    24 millioni di sterline[17]
Estate 2010    Zlatan Ibrahimović    Milan    Barcellona    24 milioni di euro (prestito)
Estate 2012    Zlatan Ibrahimović    Paris Saint-Germain    Milan    20 millioni di euro
Inverno 2013    Mario Balotelli    Milan    Manchester City    20 millioni di euro
Inverno 2013    Bartosz Salamon    Milan    Brescia    3,5 millioni di euro
Estate 2014    Mario Balotelli    Liverpool    Milan    16 millioni di euro
Estate 2016    Zlatan Ibrahimović    Manchester United    Paris Saint-Germain    Free[14]
Estate 2016    Henrikh Mkhitaryan    Manchester United    Borussia Dortmund    31 millioni di sterline
Estate 2016    Paul Pogba    Manchester United    Juventus    105 millioni di euro[18]
Estate 2016    Mario Balotelli    Nizza    Liverpool    Parametro zero[19]
Estate 2017    Romelu Lukaku    Manchester United    Everton    85 milioni di euro
Estate 2017    Blaise Matuidi    Juventus    Paris Saint-Germain    15 milioni di euro
Note[modifica | modifica wikitesto]
^ a b c d Mi chiamo Mino, risolvo problemi, GQ Italia, ottobre 2010.
^ a b c d e f g h i j Il cacciatore di piedi: Mino Raiola, ilsecoloxix.it, 18 marzo 2011. URL consultato il 7 aprile 2011.
^ Gaia Piccardi, Parla Raiola: «Balotelli non è leader, Liverpool per lui è l'ultima spiaggia», in corriere.it (Milano), Corriere della Sera, 23 agosto 2014. URL consultato il 23 agosto 2014.
^ a b c Calciomercato: il trionfo di Mino Raiola, panorama.it, 31 agosto 2010. URL consultato il 7 aprile 2011.
^ a b Raiola, il procuratore che guadagna quanto un fuoriclasse, sport.sky.it, 5 settembre 2010. URL consultato il 7 aprile 2011.
^ Fabrizio Romano, In casa Inter torna la paura: Raiola nuovo procuratore di Balotelli!, in fcinternws.it, 11 marzo 2010. URL consultato il 23 agosto 2014.
^ Brescia, Jonathas dall'Az Alkmaar, corrieredellosport.it, 31 gennaio 2011. URL consultato il 7 giugno 2011.
^ Raiola: "Con Balotelli la serie A vale di più - Sarà rimpianto in Inghilterra"
^ Francesco Agliata, Juventus, Raiola sul rinnovo di Pogba: "Avanti insieme fino al 2019", Soccer Magazine, 24 ottobre 2014. URL consultato il 28 ottobre 2014.
^ Pogba-Manchester United: 25 milioni a Raiola! Nelle casse della Juve 78 Gazzetta.it
^ Dennis Bergkamp - The Iceman Website Archiviato il 18 settembre 2010 in Internet Archive.
^ Nedved: I can retire happy
^ Operations concerning Zlatan Ibrahimovic and Fabrizio Miccoli registration rights (PDF), Juventus, 31 agosto 2004. URL consultato il 4 settembre 2010.
^ a b ZLATAN IBRAHIMOVIC SIGNS FOR INTER, Internazionale, 10 agosto 2006. URL consultato il 26 luglio 2009.
^ Ibrahimovic signs five-year contract, su FCBarcelona.cat, FC Barcelona, 27 luglio 2009. URL consultato il 27 luglio 2009 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2012).
^ English Premier League spending tumbles, in BBC News, 31 agosto 2010.
^ Man City complete Balotelli deal, in BBC News, 13 agosto 2010.
^ Official: Pogba signs for Man Utd for euro 105m, Football Italia, 8 agosto 2016. URL consultato l'8 agosto 2016.
^ Mino Raiola warned Nice against Mario Balotelli signing, ESPN FC, 27 settembre 2016.
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Da: rogiy14/12/2017 12:42:11
Vertigo ma non sprecare il tuo tempo a rispondere questo deficiente
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:42:24
Prova a fare un provino per Zelig, lì sono sempre in cerca di nuovi buffoni.
Rispondi

Da: @vertigo7014/12/2017 12:42:43
Sempre più irritato che gioia. Sono di Milano centro mi dispiace. Sei tornato al sud poi perché si lavorava troppo ora però fatturi poco ma lavori anche poco contento te.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:42:43
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5233/2008 proposto da:

ATAHOTELS S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato MUSUMECI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMEUCCI DOMENICO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

D.M.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso l'avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACONIA GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 121/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Messina ha condannato il sig. D.M.E. al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla data della fattura al soddisfo e alle spese processuali, in favore di Atahotels SpA, per i servizi forniti al (OMISSIS), in relazione ad una manifestazione svoltasi nel mese di marzo 1992 presso l'albergo (OMISSIS).

1.1. Secondo il primo giudice, nonostante il D.M. non fosse socio del Club, egli aveva l'obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla struttura alberghiera in quanto, dalle prove orali raccolte nel corso del processo, era stato accertato che egli aveva personalmente pattuito l'importo della spesa con il direttore dell'albergo.

2. Con il gravame proposto avverso la detta sentenza il debitore ha ribadito la sua estraneità al rapporto negoziale con la struttura residenziale ed ha eccepito la decadenza della società creditrice, per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c..

3. La Corte d'Appello, respinto il primo motivo di doglianza, ha accolto il secondo affermando l'assimilabilità del rappresentante dell'associazione a quella del fideiussore, ma anche la decadenza dell'avente diritto dal suo credito, per non avere proposto la domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (nella specie, in cui l'obbligazione era esigibile fin dal 1992, l'azione era stata promossa solo nel 1994).

4. Avverso tale pronuncia Atahotels SpA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria, avverso i quali ha resistito, con controricorso, il D.M..

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo, il ricorrente, il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., e della sua inapplicabilità in relazione all'art. 1957 c.c., ha posto il seguente quesito di diritto: se, in un rapporto negoziale nel quale chi agisce dichiara di rappresentare una associazione non riconosciuta, senza fornire alcuna prova, debba farsi applicazione dell'art. 38 c.c., con la conseguente responsabilità del fideiussore o, piuttosto, della regola posta dall'art. 1398 c.c., con la conseguente responsabilità personale e diretta dell'agente, quale falsus procurator;

1.1. Secondo la ricorrente, nella specie non sussisterebbe alcun riconoscimento del rapporto negoziale da parte dell'associazione, peraltro assente nel processo, nonchè ogni elemento probatorio capace di ricondurre l'attività prestata dal resistente all'associazione ((OMISSIS)).

1.2. Di conseguenza, quest'ultimo avrebbe agito solo come falsus procurator, con assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 1398 c.c..

2. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., in relazione all'art. 38 c.c., per l'omessa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del convenuto, rilevabile d'ufficio.

3. Con il terzo mezzo, il ricorrente, sulla base della mancata dichiarazione d'ufficio del difetto di legittimazione passiva del D. M., il quale avrebbe agito come falsus procurator, in riferimento all'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 1990, pone il seguente quesito di diritto: se sia ammissibile la modifica della domanda di adempimento dell'obbligazione assunta dall'agente quale rappresentante dell'associazione non riconosciuta in domanda di adempimento dell'obbligazione assunta dal falsus procurator ex art. 398 c.c.;

4. Il primo motivo di appello è, in parte, inammissibile in quanto mira, attraverso un quesito di diritto, ad introdurre surrettiziamente una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito. Infatti, quest'ultimo ha concluso, attraverso una considerazione delle prove in atti (in particolare dei testi escussi e delle fatture emesse dalla società creditrice) che il D.M. avesse contratto le obbligazioni per conto dell'associazione sportiva e non personalmente e che, pertanto, la sua era soltanto una responsabilità accessoria (anche se solidale), rispetto a quella dell'associazione, con la conseguente assimilabilità del suo debito all'obbligazione che assume il fideiussore, nella disciplina di cui all'art. 1957 c.c..

4.1. Diversamente, la società creditrice intende, in parte qua, censurare la decisione - in questa sede impugnata - negando i presupposti fattuali sui quali il giudice di merito ha tratto le sue conclusioni (ossia che il D.M. avrebbe agito come falsus procurator difettando ogni prova anche circa l'esistenza in mundo del (OMISSIS)), ciò che non è consentito in questa sede, specialmente laddove si pone, come si fa nella specie, una questione di diritto che non può attaccare - se non surrettiziamente, come nella specie - la base fattuale della ratio decidendi contenuta nella sentenza censurata.

4.2. Peraltro, tale censura in fatto avrebbe dovuto essere agitata nel giudizio di merito e, in questa sede, richiamata attraverso gli atti processuali che l'hanno veicolata, ciò che non è neppure detto nelle argomentazioni svolte con la prima doglianza.

5. In altra parte, la prima doglianza lamenta, anzitutto, il richiamo alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., operato dal giudice sulla base della qualificazione del fatto esaminato, considerato rientrante nella fattispecie di cui all'art. 38 c.c. ("Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, ecc."), ma poi prospetta la sua illegittimità costituzionale per lesione degli artt. 3 e 24 Cost..

5.1. Ma anche tali ulteriori due profili del primo motivo non hanno pregio e ne impongono la complessiva reiezione della residua parte del motivo.

5.2. Infatti, a confutazione della prima lamentela, deve richiamarsi il diritto vivente da ultimo espresso dalle decisioni di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 2011; Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 2008) che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti (..). Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951 c.c.";

5.3. Tale principio, inoltre, non viola nè l'art. 3 Cost., in quanto nel disciplinare il fenomeno della rappresentanza degli enti senza personalità richiama uno schema che ordina più compiutamente un altro fenomeno giuridico, con una sorta di avvalimento di una garanzia personale che non menoma alcun diritto (e non peggiora il trattamento rispetto a, neppure ipotizzati o individuati, tertia comparationis), nè l'art. 24 Cost., in quanto la previsione di un termine che non sia del tutto apparente (e certo tale non è il termine decadenziale di sei mesi, considerati anche quelli pari o addirittura più brevi stabiliti con la disciplina c.d. prescrizioni presuntive) non può dirsi che ne misconosce la tutela ed in particolare il diritto di azione (che può essere anche dilazionato solo che si interrompa, diligentemente, il decorso di esso).

6. Il secondo mezzo, pur denunciando un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, non enuncia il corrispondente quesito di diritto di cui all'art. 366 bis (vigente ratione temporis): perciò esso è inammissibile.

7. Il terzo motivo, posto in riferimento all'ipotizzato giudizio di rinvio, va dichiarato inammissibile in quanto pone una questione solo ipotetica e non avente alcun rilievo concreto ed attuale ove, come nella specie, non sia stato accolto alcun altro profilo di doglianza che comporti la necessità presupposta da questo motivo della cassazione della decisione impugnata in questa sede, rendendo così irrilevante il quesito sottoposto con detto mezzo.

8. Considerata la natura dei rapporti sostanziali sottostanti, il Collegio ravvisa serie ragioni per compensare le spese giudiziali fra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa fra le parti le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015
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Da: HELP6314/12/2017 12:43:27
termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c

In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.

La decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta". In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
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