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14 dicembre 2017: Atto giudiziario CIVILE
461 messaggi, letto 45231 volte

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Da: Vertigo7014/12/2017 16:19:56
Luposolitario 14, va allegato solo l'atto di citazione notificato da controparte. Non dimenticare la procura.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:25:20
Purtroppo qualche fallito continua ad utilizzare il mio nick.
Ecco i miei suggerimenti conclusivi:
1. Improcedibilità per omesso esperimento negoziazione assistita;
2. Decadenza ex art. 1957 cc

Niente chiamata in causa, niente carenza di legittimazione passiva.
Ricordatevi la procura ad litem.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:30:29
Sei ridicolo. Tenti solo di generare confusione. Purtroppo per te di diritto non capisci niente, quindi è facile sputtanarti.
Rispondi

Da: willycojote14/12/2017 16:32:16
Non si è dato credibilità a un bel nulla ma ci si è solo privati del piacere di un confronto. Chi ha attinto da questo forum per copiare è già stato in passato bocciato, quindi le iniziative di "bonifica" lasciano il tempo che trovano. Esame ridicolo sostenuto da un sistema ridicolo destinato ad implodere.
Rispondi

Da: Jon14/12/2017 16:33:00
La chiamata in causa a garanzia ci sta tutta. Non indispensabile ma darebbe un qualcosa in più, come domanda subordinata.
Per il resto c'è questa presunta decadenza (che alla fine è tutta da vedere).
La prescrizione di un anno ve la state sognando, ma è troppo complicato spiegarvi perchè.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:35:26
Forza ragazzi. Improcedibilità per mancato esperimento negoziazione assistita e decadenza ex art. 1957 cc (Tizio in quanto obbligato ex art. 38 cc è fideiussore ex lege dell'associazione. La società attrice non ha agito nei confronti dell'obbligato principale entri sei mesi).
Rispondi

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Da: GiovanniGTS 14/12/2017 16:35:45
Esame ridicolo sostenuto da un sistema ridicolo destinato a PERDURARE.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:37:28
Jon nessuna chiamata in causa in garanzia. Per effetto della decadenza ex art. 1957 è venuta meno l'obbligazione di Tizio e con essa la solidarietà di cui all'art. 38 cc. Niente solidarietà, niente regresso ex art. 1299, niente chiamata  N causa.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:42:15
Vi ho argomentato in diritto perché la chiamata in causa non va fatta. L'idiota che mi imita non è in grado di farlo. Non fatevi abbindolare
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:42:56
Vi ho argomentato in diritto perché la chiamata in causa non va fatta. L'idiota che mi imita non è in grado di farlo. Non fatevi abbindolare.
Nessuna chiamata in causa in garanzia. Per effetto della decadenza ex art. 1957 è venuta meno l'obbligazione di Tizio e con essa la solidarietà di cui all'art. 38 cc. Niente solidarietà, niente regresso ex art. 1299, niente chiamata  N causa.
Rispondi

Da: wllycojote14/12/2017 16:47:39
Comunque al di la di tutta questa caciara. Ultimo giorno, ultima busta, ultima consegna, qualche abbraccio, saluti e auguri a chi è ancora li in aula che sta copiando. Di corsa fuori, sigaretta e adrenalina che lascia il posto alla stanchezza infinita. Al netto di tutte le cose negative, che si possono giustamente dire, è un momento che rimarrà sempre impresso nel mio cuore e che oggi, che ne sono fuori, ricordo con  un pizzico di piacevole malinconia. Una grande tappa della vita, poi ognuno seguirà strade e sentieri diversi, ma questi tra giorni ci accomunano tutti. Ciao !
Rispondi

Da: Esamec14/12/2017 16:49:35
Ragazzi mi girate la soluzione dell`atto di civile
Rispondi

Da: Jon14/12/2017 16:49:40
la chiamata in garanzia, nel caso, è una subordinata in caso di rigetto della prima eccezione di decadenza.
Subordinata che non intacca il primo ragionamento e che appunto viene logicamente dopo, nella denegata ipotesi in cui per qualsiasi ragione non venga accolta la prima eccezione.
E' una tutela in più
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:51:47
@magister
Rispetto la tua opinione sulla chiamata in causa, anche se non la condivido.
La chiamata in causa è ammissibile se ritieni la causa comune al terzo (è così non è, visto che abbiamo sostenuto la decadenza nei confronti di Tizio ex art. 1957 cc) o se ricorre una ipotesi di garanzia propria o impropria (che nel caso di specie non c'è).
Rispondi

Da: Esamec14/12/2017 16:52:39
Ragazzi mi girate la soluzione dell` atto di civile ?
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 16:54:18
La traccia è chiara nello specificare che il creditore non ha mai agito nei confronti del debitore principale, dunque la decadenza nei confronti del fideiussore ex lege è indiscutibile. Perché appesantire l'atto con una chiamata in causa inutile?
Rispondi

Da: Avvocato8714/12/2017 16:54:35
Premettendo che il forum sembra popolato da deficienti che continuano a pubblicare a caso, non capendo che lo stesso può costituire anche una fonte di informazioni logistiche preziose per chi ha vissuto 4 giornate di disagio, comunico agli accompagnatori in attesa a Roma che il tempo termina alle 18.50.
Rispondi

Da: Euro uguale criminale 14/12/2017 16:57:42
TRIBUNALE DI

___________ Sezione _____ Giudice ______________

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO

(artt. 167, 106 e 269 c.p.c.)

di Tizio, nato a ____, il _____, cod fisc. __________, residente in ________, elettivamente domiciliato in ___________, Via ____________, presso lo studio dell'Avv. ________________

(c.f. _________, fax ______, p.e.c. _________) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto c o n t r o la società Epsilon con l'Avv. ____________________

Tizio costituendosi con la presente comparsa, contesta quanto dedotto e chiesto dalla società Epsilon con l'atto di citazione notificato il _____ luglio 2017 e rileva brevemente quanto segue. F A T T I 1. - Tizio è associato dell'associazione non riconosciuta Beta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. 2. - Nel settembre del 2015 l'associato Tizio, agendo in nome dell'associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso l'abitazione del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l'attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre; 3. - Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all'associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l'importo concordato di euro 8.000,00; 4. - La società Epsilon, non avendo, però, ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l'associazione, notifica all'odierno comparente un atto di citazione per l'udienza del 25.01.2018, presso il Tribunale di ______________, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura

L'odierna comparente costituendosi con la presente comparsa, contesta tutto quanto dedotto e chiesto dalla società Epsilon. con l'atto di citazione e chiede il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti perché prive di ogni fondamento. D I R I T T O I. - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. N. 132/2014 S.M.I. Articolo di riferimento: Articolo 3. del d.l. n. 132/2014 s.m.i. (Improcedibilità). 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

II. - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO

Nonostante la giurisprudenza maggioritaria ritiene che legittimato passivo possa essere direttamente l'associato (e quindi Tizio) non dovrebbe considerarsi un errore contestare la legittimazione passiva di Tizio in quanto il fondo comune dell'associazione dovrebbe rispondere dell'obbligazione assunta in suo nome da Tizio!

- ARTICOLO DI RIFERIMENTO: ART. 38 C.C. "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"

III. -DECADENZA DELL'AZIONE PROPOSTA PER LO SPIRARE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART.1957 C.C.

- ARTICOLI DI RIFERIMENTO:

1) ART. 1957 C.C. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

2) ART. 38 C.C.

"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

- COMMENTO E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO: Due sono, principalmente, le tesi sostenute in dottrina circa la natura giuridica della responsabilità personale e solidale di cui discute l'articolo 38: la tesi della responsabilità per debito proprio e quella della responsabilità per debito altrui. Una prima ricostruzione - che ha ricevuto l'avvallo della giurisprudenza dominante - afferma la natura aggiuntiva della responsabilità di chi ha agito per l'associazione, quale responsabilità concorrente con quella dell'ente, ma per debito altrui. In particolare, pur con diversi accenti, la responsabilità per debito altrui viene intesa come una fideiussione ex leg a favore del terzo creditore. ! La responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Cass. 12508/2015)

Per quanto esposto e per quant'altro si riserva di dedurre e provare nel corso del giudizio, Tizio, come sopra rappresentato e difeso chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

- preliminarmente, in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014 s.m.i.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di Tizio; - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e art. 1957 c.c.. Nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice non ritenga di accogliere le dette domande: - preliminarmente, a norma dell'art. 269, comma 2, c.p.c., differire l'udienza di prima comparizione fissata per il 25.01.2018, al fine di consentire a Tizio di chiamare in causa l'associazione Beta, ente che dovrà rispondere delle obbligazioni assunte in suo nome, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito rigettare le domande proposte nei suoi confronti dalla società Beta perché prive di ogni fondamento; - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della società attrice, condannare la Beta, a tenere indenne l'odierno comparente da quanto dovesse eventualmente corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice, nonché al pagamento delle spese di lite. Con vittoria di spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 488/1999 la comparente dichiara che il presente atto non muta il valore della causa e contiene domanda di chiamata in causa di terzo. Avv. ___________

PROCURA CON AUTENTICA
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Da: Info @@14/12/2017 17:00:17
A Napoli a che ora termina?
Rispondi

Da: Osservazione14/12/2017 17:00:25
comparsa di costituzione con relata????
ma che cazzo dici
Rispondi

Da: Euro uguale criminale 14/12/2017 17:00:39
Niente relata, non diciamo puttanate
Rispondi

Da: Sarki 14/12/2017 17:01:52
La relata non si mette nelle comparse di risposta, va solo negli atti introduttivi.
Rispondi

Da: viholetto14/12/2017 17:05:45
c'è da accaponarsi dalle risate....
Rispondi

Da: Esamec14/12/2017 17:14:37
Grazie
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 17:19:27
Il tuo problema è che il mio cane è molto più ferrato di te in diritto civile. Hai provato ad ingenerare confusione ma i ragazzi sono riusciti comunque ad orientarsi sugli istituti. La tua patetica guerra a dei poveri Cristi schiacciati da questo esame ridicolo è fallita. Riserva i tuoi moralismi per le persone con le quali varrebbe la pena usarli. Scommetto invece che sei buono solo a calarti le braghe, per poi venire a fare il leone nascosto dietro ad una tastiera. Fallito!
Rispondi

Da: piscopok14/12/2017 17:24:53
Scusate, se avete notizie da Torino, potrei sapere verso che ora consegnano che devo andare a prendere mio cugino e c'è nebbia?
Rispondi

Da: orario consegna roma14/12/2017 17:27:41
scusate conoscete orario di consegna roma?
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Da: un utente x14/12/2017 17:28:57
a roma mi sa hanno detto 18e50
Rispondi

Da: piscopok14/12/2017 17:30:10
Torino, vi prego orario Torino
Rispondi

Da: Euro uguale criminale 14/12/2017 17:31:42
Ho postato la soluzione
Rispondi

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