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Ricorso 800 assistenti giudiziari 2016/2017
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Da: enzo_v  -banned!-17/11/2017 15:23:31

- Messaggio eliminato -

Da: -Slimer-  17/11/2017 15:40:49
Cazzo avevo capito funzionario ...

Da: mosca cocchiera  17/11/2017 22:33:56
Finalmente hanno messo i paletti. Avete esagerato con multinick e disegni. Trooooppa roba inutile. I ricorsi sono andati a farsi friggere.

Da: mosca cocchiera  17/11/2017 22:35:36
Tanto ormai si sa che i vincitori sono 800 e basta. Assunti solo 800

Da: pumi85  18/11/2017 12:16:55
Mosca cocchiera ad ora non vi è alcuna certezza sui ricorsi...
Tar e consiglio di stato non hanno valutazione concorde...
Prorpio ieri il consiglio di stato ha Intimato il ministero di rifare le prove scritte per i candidati che hanno ricorso per l esclusione delle sudette...
Per il consiglio di stato in attesa del merito bisognava in autotutela convocare anche questi ragazzi...
Pensateci bene come può il tar dare giudizio di merito se non ancora si è acceduto agli atti?
La sentenza tar postata giorni fa' è di fondo condivisibile peccato che manca questo fantomatico accesso agli atti che tolga ogni dubbio.

Da: mosca cocchiera  18/11/2017 12:25:57
Pumi85


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Da: pumi85 18/11/2017 12:37:22
insomma,
il ministero e' stato condanato a pagare 3.000 euro di spese proccesuali

Da: enzo_v  -banned!-18/11/2017 12:59:34

- Messaggio eliminato -

Da: mosca cocchiera  18/11/2017 13:31:35
Pumi
Intanto tutto va come deve andare. Mandano le raccomandate ai vincitori (800 e stop) e buonanotte al secchio

Da: pumi85 18/11/2017 14:03:23
@appunto mosca cocchiera,
il consiglio di stato per questo li ha cazziati e condannati.

Da: diniego 18/11/2017 23:27:19
Scusate sapete in totale quanti sono i ricorrenti oltre questi 3?

Da: pumi85 19/11/2017 09:14:47
diniego di preciso non si sa'.
io non ho ricorso per questione economica comunque credo che siano piu' di 100 ma meno di mille :)
un ricorso come questo porta via energia e soldi.

Da: pelliccia bionda  19/11/2017 10:47:53
Dalla disamina della graduatoria e, quindi a ragion veduta, questo è stato il concorso dei tirocinanti, che, forza maggiore, è divenuto il concorso dei meritevoli. Molti tirocinanti hanno dovuto cedere il passo ai meritevoli. Una graduatoria così corposa potrà servire, a futura memoria, perché alcuni candidati rinunceranno e tra loro i prossimi magistrati. In più potranno attingere altri ministeri. Le finalità sono tante e imprevedibili.
Buona vita a chi si è tanto impegnato ed è stato aiutato dalla dea bendata, che all'uopo si dà da fare.

Da: grdgnn71 20/11/2017 12:00:52
Pumi 85 per favore puoi postare questa recente sentenza del consiglio di stato dove si intima al ministero di far fare le prove scritte ai riccorenti? grazie

Da: pazzo_scriteriato  20/11/2017 12:07:35
@diniego, oltre questi 3 ricorrenti sono in ballo anche altri 2 ricorsi formati complessivamente da 30 persone. Non ci dovrebbero essere problemi per voi, dipende molto dalla disponibilità del Ministero. Nessun ricorso manderà a p..... il nostro concorso, semmai si dovrebbe cercare un compromesso.

Da: grdgnn71 20/11/2017 12:39:56
pazzo scriteriato per favore potresti postare questa sentenza del cds ?

Da: Micchi 21/11/2017 19:13:28
lettura interessante per i vari ricorsisti
TAR vs ricorsisti orale...

Da: Micchi 21/11/2017 19:14:34
sentenza del 17/11/17

Da: Micchi 21/11/2017 19:15:03
Pubblicato il 17/11/2017
N. 11371/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09058/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9058 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche a mezzo decreto monocratico ex art. 56 c.p.a,
dei seguenti provvedimenti:
- verbale della Commissione esaminatrice del 28 agosto 2017, nella parte in cui rigetta l'istanza di rinvio della prova orale presentata dalla -OMISSIS-, nonché relativa comunicazione avvenuta il 29 agosto 2017;
- verbale della Commissione esaminatrice del 30 agosto 2017, nella parte in cui rigetta l'istanza di rinvio della prova orale presentata dalla -OMISSIS- in data 29.08.2017, nonché relativa comunicazione avvenuta in pari data;
- verbale della Commissione del 31 agosto 2017 relativamente alla valutazione della prova orale della ricorrente ed il conseguente giudizio espresso in punti 18/30 e pubblicato sulla pagina web dedicata del sito www.giustizia.it;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Conseguentemente per l'ammissione della ricorrente alla successiva fase concorsuale di valutazione dei titoli posseduti, prevista dall'art. 6 del bando, ovvero in subordine, ripetizione della prova orale davanti a Commissione in diversa composizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria dell'Amministrazione costituita;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e considerato in diritto;


Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale ritualmente notificato e depositato, la dr.ssa -OMISSIS- chiedeva l'annullamento, previe misure cautelari, dei provvedimenti in epigrafe concernenti il rigetto dell'istanza di rinvio della prova orale, a cui era stata ammessa dopo il superamento delle precedenti selezioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 800 posti a tempo indeterminato di "assistente giudiziario", area funzionale seconda, fascia economica F2m, nei ruoli del Ministero della Giustizia;
Rilevato che la ricorrente, convocata per sostenere la prova orale in data 31 agosto 2017, aveva inviato il 28 e 29 agosto 2017 istanza di rinvio di detta prova, a causa del sopravvenire di una "-OMISSIS-", comprovata da certificazione medica inviata lo stesso 29 agosto 2017, cui seguiva la comunicazione di definitivo rigetto in data 30 agosto;
Rilevato che la ricorrente si recava comunque a sostenere la prova, ottenendo la votazione di 18/30, inferiore al minimo fissato in 21/30;
Rilevato che, nel ricorso, la -OMISSIS-lamentava, in sintesi, quanto segue: "Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione", in quanto non risultavano esternate le ragioni del rigetto nella comunicazione del 30 agosto, ove era soltanto riferito che la Commissione esaminatrice, in tale data, non aveva accolto l'istanza di posticipo in questione; "Violazione e/o falsa applicazione allegato 4 agosto 2017 - Eccesso di potere per violazione della par condicio tra i concorrenti, illogicità ed ingiustizia manifesta", in quanto l'impedimento "per malattia", secondo la giurisprudenza richiamata, legittimava il rinvio delle prove di esame, se corredata da certificazione medica, e la Commissione, priva di discrezionalità sul punto, poteva soltanto provvedere a verificare le condizioni della candidata - che peraltro aveva dovuto effettuare un viaggio di oltre 500 km nelle sue condizioni - tramite controllo di un organo sanitario pubblico, non sussistendo nel caso di specie neanche ragioni di pubblico interesse alla conclusione celere della procedura in questione, le cui prove orali erano fissate fino al 12 ottobre 2017;
Rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, affidando a una memoria per la camera di consiglio le illustrazioni delle ragioni che, secondo la sua ricostruzione, dovevano portare al rigetto del ricorso;
Rilevato che, alla camera di consiglio per la trattazione cautelare dell'8 novembre 2017, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutte le ragioni per pronunciarsi con sentenza in forma semplificata, ai sensi del richiamato art. 60, riscontrando la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e vertendo la fattispecie su questioni di diritto di pronta soluzione;
Considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la motivazione sottesa al rigetto dell'istanza è desumibile dal contenuto del verbale della Commissione del 30 agosto 2017, ove è specificato che il rigetto era fondato sull'assenza di un "…assoluto impedimento dell'istante a sostenere la prova orale nel giorno di calendario, anche per la chiara genericità della prognosi", con la conseguenza che nel caso di specie non è configurabile una carenza assoluta di motivazione, come lamentato dalla ricorrente, ma una chiara ipotesi di motivazione "per relationem" e che, per giurisprudenza costante, in tale caso è sufficiente che gli atti di riferimento contenenti la motivazione siano indicati e resi disponibili, nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia, in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di chiederne la produzione in giudizio, sicché sussiste l'obbligo dell'amministrazione non di allegarli ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato stesso (da ult.: TAR Lazio, Sez. I, 26.10.17, n. 10727; TAR Campania, Na, Sez. VI, 27.9.17, n. 4739; v. anche: TAR Lazio, Sez. I, 11.5.17, n. 5704 e Sez. II, 8.5.17, n. 5498; Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.17, n. 1299);
Considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso, la certificazione medica presentata non evidenziava ragioni di assoluta impossibilità a muoversi e viaggiare della ricorrente, la quale, infatti, si è regolarmente presentata a sostenere la prova orale, senza che risultasse verbalizzata alcuna sofferenza patologica, specificamente riferita a quanto descritto nei certificati medici, idonea a giustificare l'esito negativo della medesima;
Considerato che non risulta quindi che il giorno della prova l'interessata abbia inviato nuova certificazione medica che attestava l'assoluta impossibilità a muoversi e, quindi, a sostenere la medesima;
Considerato che anche la certificazione medica del 29 agosto 2017 faceva riferimento unicamente alla forma di "-OMISSIS-" sofferta dalla ricorrente, senza fare cenno alla necessità di beneficiare di particolari "terapie" che impedissero i suoi spostamenti;
Considerato che la stessa ricorrente, nella richiesta di differimento del 28 agosto 2017, faceva soltanto riferimento al mero "timore" di non poter essere presente il successivo 31 agosto per generici "problemi di salute" e che, nella successiva richiesta del 29 agosto 2017, allegava un certificato non proveniente da struttura medica sanitaria pubblica o convenzionata, ma da un medico specialista in malattie dell'apparato cardiocircolatorio, con formazione di cardiologia e in medicina generale, in cui si faceva generico riferimento alla necessità di riposo e cure, senza indicazione di quali, né si attestava l'assoluta impossibilità di movimento e viaggio della paziente a causa di una descritta forma acuta della patologia indicata;
Considerato quindi che non sussisteva alcun obbligo dell'Amministrazione di disporre rinvio della prova a seguito di mera presentazione di certificato medico di tale conformazione, rilevata anche la partecipazione alla prova comunque effettuata dalla ricorrente e la circostanza per la quale la Commissione non ha contestato nel merito la sussistenza della patologia ma ha ritenuto di escluderne la gravità, alla luce della genericità della certificazione medica allegata dall'interessata alla relativa richiesta di rinvio;
Considerato che non si rinviene la disparità di trattamento riscontrata, dato che, dalla documentazione in atti, era assente prova che altri candidati avessero invece beneficiato di rinvii in condizione analoga, poiché solo sotto questo profilo la doglianza potrebbe essere esaminata;
Considerato che la peculiarità della fattispecie consente comunque di compensare eccezionalmente le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Da: Micchi 21/11/2017 19:23:04
la dott.ssa OMISSIS ha inviato certficato medico per rinviare il su orale fissato il 31/08, la commissione  - giustamente  - l'ha rifiutato perché era troppo generico...lei da l'orale comunque prende 18/30 fa ricorso per la bocciatura e il TAR lo rigetta alla grande...meno male per lei c'è la parziale compensazione delle spese

Da: Onfalos 21/11/2017 19:33:09
Insomma, bastava inserire la registrazione obbligatoria perché i "Gremlins" - come qualcuno li ha appellati - si dileguassero :-D

Da: pumi85 21/11/2017 19:38:00
Micci,
questo e' un ricorso molto specifico,
simile ad un altro ricorso fatto da un candidato che ha sbagliato una sola domanda ma che lui sosteneva di aver risposto correttamente...

Da: Micchi 21/11/2017 19:42:36
pumi85...alla fin fine tutti i ricorsi vertono su questioni molto specifiche: anche tu se hai fatto ricorso sulla domanda tronca hai fatto riferimento a un cosa specifica e non al tutto

Da: Micchi 22/11/2017 18:37:49
Ecco un altro che abbandona appena formatasi la graduatoria😂😂😂
Parente di jollymatto???ahaahah

Da: dybala     22/11/2017 18.02.53
Ho vinto un concorso Istruttore amministrativo C1. Si libera un altro posto presso la 900esima posizione.

Da: mediooriente 22/11/2017 18:58:36
Buonasera a tutti!
Vorrei chiedere ai ricorsisti che hanno fatto istanza per l'appello cautelare con l'avv.Leone  se sono a conoscenza di ulteriori novità  rispetto alla mail ricevuta oggi.

Nel frattempo,vorrei sapere c'è  qualcuno ha fatto ricorso in  appello con altro legale?
Mi piacerebbe sapere il prosieguo...grazie a chi vorrà rispondermi!

Da: Micchi 22/11/2017 21:28:55
X medioroiente cosa c'è scritto nella mail ricevuta oggi?aggiornaci...
In cambio posso dirti cosa bolle in pentola...

Da: mediooriente 24/11/2017 18:48:10
X Micchi:Pensavo che il tempo del baratto fosse superato e che gratuitamente su questo forum si potessero sapere informazioni!!

Comunque,che a fine mese ci sarà la nostra udienza davanti al Consiglio di Stato.Tutto qui!

Cosa bolle nella tua pentola..Micchi?

Da: Micchi 24/11/2017 20:47:16
Medio oriente, tranquillo, esiste ancora il baratto, più di quanto immagini...
Adesso ti dico cosa bolle in pentola!pentola non mia ovviamente...tutti i ricorsi verranno spazzati via come polvere, nessuno escluso!

Da: mediooriente  1  - 28/11/2017 11:08:07
X Micchi:Io ho un pensiero diverso.

Vedremo cosa accadrà prossimamente!

Da: beferazzo 
Reputazione utente: +123
15/12/2017 11:14:21
ahuuhauhauhahua leone ancora soldi chiede auhhuahuahuahuahua
bisognerebbe farlo ministro del pd o di forza italia

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