>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

13 dicembre 2016: Parere CIVILE
748 messaggi, letto 127154 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Successiva >>

Da: In bocca a lupo13/12/2016 16:22:34
Nella fattispecie in esame, proprio per gli elementi forniti dalla traccia, troverà applicazione l'art.2052 c.c..: «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».
Per sottrarsi alla responsabilità presunta stabilita dall'art.2052 c.c. il proprietario deve fornire la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, ad esempio la stessa vittima dell'incidente.
Nel caso di specie, il centro ippico dovrà provare che la condotta del piccolo Tizio, cavallerizzo inesperto, rappresenti la fonte primaria del danno. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza costante osserva come sia compito dell'organizzatore (società Alfa) predisporre le misure di sicurezza necessarie per evitare cadute ai meno preparati.
Rispondi

Da: kaky86 13/12/2016 16:23:07
ragazzi ho sentito una persona da napoli..conferma sulla schermatura dei padiglioni.
Solo in bagno si può parlare..consegna prevista alle 18;40
Rispondi

Da: DDDDD13/12/2016 16:23:26
2050 o 2052: entrambe soluzioni percorse dalla giurisprudenza, non cambia nulla ai fini dell'onere della prova nel caso specifico, qualunque avvocato le proporrebbe entrambe, l'una subordinata all'altra, ed in ogni caso iura novit curia.
La traccia n. 1 è più complessa e problematica di quello che appare ad una prima lettura, e solo chi non ha dimestichezza con questa materia può ritenere che la traccia sia facile.
Non solo occorre leggere la traccia con la massima attenzione, ma ci sono moltissime problematiche da prendere in esame.
Rispondi

Da: x il dubbio13/12/2016 16:26:05
basta la scrittura privata
Rispondi

Da: pancottina13/12/2016 16:26:39
@DDDDDDD
FINALMENTE QUALCUNO CHE COMPRENDE IL DIRITTO
Rispondi

Da: In bocca a lupo13/12/2016 16:30:06
La responsabilità della società Alfa, a mio avviso,  si fonda non su di un comportamento o un'attività del proprietario ( o di chi si serve dell'animale), ma da un'attività dell'animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale, ciò che dà ragione anche della inversione dell'onere della prova: all'attore compete solo di provare la esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: In bocca a lupo13/12/2016 16:35:44
E' chiaro che si può ricondurre il caso di specie anche nell'art. 2050 c.c., sostenendo che si tratta di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. Anche in questo caso, l'esercente l'attività stessa come prova liberatoria dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Rispondi

Da: marco 19853013/12/2016 16:40:18
ma quindi la soluzione per i 50000 euro quale sarebbe? restituire l'immobile o i soldi oppure può tenersi l'immobile?
Rispondi

Da: Gero87613/12/2016 16:41:38
Scusa, potresti indicarmi la fonte alla quale hai attinto per la soluzione al primo parere che hai postato prima? La parte sulla responsabilità medica è sbagliata?
Rispondi

Da: X il dubbio13/12/2016 16:51:08
Dalla traccia si ricava che è stata trascritta prima donazione(quella relativa al terreno) non l'atto con cui Mevio da` i soldi a Caio
Rispondi

Da: ORA DETTATURA ROMA13/12/2016 16:54:44
Sapete l'uscita di roma
Rispondi

Da: x il dubbio13/12/2016 16:55:52
non serve la trascrizione perchè una compravendita sia valida ed efficace fra le parti
Rispondi

Da: Gero87613/12/2016 17:04:52
URGENTE!

Avete soluzioni del primo parere? Potete postarli? Grazie in anticipo a chiunque riesca a farlo!
Rispondi

Da: magari mi arrestano13/12/2016 17:07:56
Traccia 2
In ogni caso a salvare Caio dall'obbligo di restituire il terreno interviene il disposto dell'art. 1159 c.c., secondo il quale: "Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione".
La donazione del terreno è stata immediatamente e validamente trascritta, dando pubblicità del trasferimento di proprietà; inoltre Caio ha posseduto il terreno coltivandolo e quindi lo ha detenuto con l'animus possidendi.
Avendo in tal modo Caio detenuto il terreno per oltre dieci anni (2005 - 2016) senza alcuna turbativa, si è perfezionata l'usucapione nel termine breve decennale (art. 1159 c.c.).
Quindi Caio non dovrà restituire a Sempronio la proprietà del terreno usucapito.
In ordine alla richiesta di restituzione della donazione della somma di euro  50.000 perché effettuata non nella forma prescritta dalla legge ai sensi dell'art. 782 c.c., con conseguente nullità, si evince come tale tesi sia infondata.
Infatti la fattispecie rientra tra le donazioni indirette, avendo ad oggetto una somma di denaro con cui è stato acquistato un bene immobile.
A tal proposito si evidenzia come la forma solenne, prevista dall'art. 782 c.c. non è necessaria per la validità della donazione indiretta di bene immobile.
Sul punto la S.C. ha statuito, nella sentenza n. 21494/2014: "Allorquando il donante elargisca del danaro al fine di permettere al donatario di procedere con l'acquisto di un determinato bene immobile -e quindi la disposizione sia specificamente finalizzata al suddetto acquisto-, si ha donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto. Per la validità delle donazioni indirette di un immobile non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Ciò in quanto l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione".
Pertanto la donazione è legittima e valida nella forma non scritta, in quanto il danaro è servito all'acquisto dell'immobile di Caio, per cui, anche , anche in merito a tale richiesta di Sempronio lo stesso Caio non dovrà restituire la somma percepita.
Caio tuttavia potrà rispondere esclusivamente di lesione di legittima, qualora si sia verificata a seguito di detta donazione in denaro da parte di Mevio e relativamente all'asse ereditario relitto da quest'ultimo.


Rispondi

Da: Day089976513/12/2016 17:08:39
Orario di dettatura di Roma?
Rispondi

Da: Dia13/12/2016 17:08:45
Uscita Venezia prevista alle?
Rispondi

Da: Dia13/12/2016 17:09:40
O orario di dettatura Venezia insomma, grazie
Rispondi

Da: magari mi arrestano13/12/2016 17:09:44
questo è l'inizio
La donazione, secondo il disposto dell'art. 769 c.c., è un contratto con il quale un soggetto decide di arricchire un altro soggetto per spirito di liberalità.
Per spirito di liberalità si intende la volontà liberamente determinata di trasferire a qualcun'altro parte del proprio patrimonio.
Affinché una donazione risulti pienamente valida, è indispensabile che il soggetto che effettua la donazione lo faccia liberamente, cioè che abbia la volontà, l'intenzione e anche la piena coscienza di donare senza che vi sia una costrizione fisica o psicologica o, addirittura, che sia obbligato a farlo da altri.
Non può esservi, allora, alcun tornaconto in favore di colui che dona poiché, egli dovrà farlo in assoluta libertà e gratuitamente.
Dall'esame del caso che ci occupa si evidenzia come Sempronio abbia donato a Caio un terreno di cui non era proprietario.
Tale donazione è evidentemente nulla, come sancito dalla Suprema Corte nella sentenza resa a SS.UU. n. 5068/2016, nella quale, facendo chiarezza sulle fattispecie riguardanti la donazione di cosa altrui ha affermato il principio di diritto: "La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio".
Proprio dalla lettura della traccia si evince come Caio non fosse a conoscenza della circostanza che il terreno donatogli da Sempronio non era di proprietà di quest'ultimo.
Rispondi

Da: Misschianto13/12/2016 17:20:41
2050 senza alcun dubbio, sottolineando che il figlio dei signori beta sia giovane oltreché inesperto... e ciò solo varrebbe ad esonerarlo dal 2052!!
Clausola di esonero della responsabilita NULLAAAAA!!!
Rispondi

Da: Gero87613/12/2016 17:23:25
Qualcuno può postare la soluzione alla seconda parte del primo parere, cioè quella relativa alla responsabilità medica? Grazie in anticipo!!
Rispondi

Da: jemil13/12/2016 17:26:23
e sulla responsabilita medica oltre alla sent n 1130/2011 quale avete menzionato??
Rispondi

Da: buddace80 13/12/2016 17:26:25
orario consegna messina?
Rispondi

Da: E basta13/12/2016 17:28:08
Orario consegna Napoli per favore!!
Rispondi

Da: KurtWagner13/12/2016 17:31:02
Intanto le Edizioni Simone sulla loro pagina  intervengono sulla questione dei loro codici non ammessi
Rispondi

Da: xxx13/12/2016 17:33:34
orario di consegna bari?
Rispondi

Da: Yyy13/12/2016 17:39:03
Sulla responsabilità medica cass civ 13.4.2015 n 7354 terza sez; artt 1176, 1218 1223 2236 e 2697
Rispondi

Da: a che ora consegna Salerno?13/12/2016 17:39:56
a che ora consegna Salerno?
Rispondi

Da: dubbio2313/12/2016 17:40:12
Sulla seconda traccia non si evince che sia una donazione indiretta. La traccia non specifica. Come si fa
Rispondi

Da: PZ13/12/2016 17:41:10
A che ora si consegna a Potenza?
Rispondi

Da: avv8613/12/2016 17:46:04

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)