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13 dicembre 2016: Parere CIVILE
748 messaggi, letto 127154 volte

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Da: info utile13/12/2016 15:25:11
verso che ora più o meno sono previste le consegne? 18/19 ?!?!
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Da: io13/12/2016 15:25:34
non è chiaro dalla traccia:
se i soldi vengono dati esclusivamente per l'acquisto dell'immobile, è una donazione indiretta;
se i soldi vengono dati senza alcun vincolo, è una donazione diretta
Rispondi

Da: Vittoria123413/12/2016 15:27:38
Verso che ora si consegna a Roma? Grazie
Rispondi

Da: kaky86 13/12/2016 15:28:58
ragazzi notizie da napoli??
sono davvero completamente schermati?
a ke ora consegna Napoli?
Rispondi

Da: aoxomoxoa 13/12/2016 15:30:29
PARERE 1

Col parere oggetto di svolgimento si chiede al candidato di analizzare le problematiche sottese al caso del fanciullo Tizio, disarcionato da cavallo durante una lezione di equitazione, il quale, a causa della caduta, lamenta lesioni personali avvenute all'interno del maneggio ALFA.

La responsabilità per la gestione di impianti sportivi con l'impiego di animali comporta - in astratto - l'insorgere di almeno due distinte specie di responsabilità: entrambe di natura extracontrattuale, entrambe di natura oggettiva.

1)    Responsabilità ex 2052 cc - danno cagionato da animali

Quest'articolo riproduce nei suoi termini sostanziali la norma corrispondente del codice del 1865. Non è l' actio de pauperie del diritto romano, ma si concede azione personale contro colui per la cui colpa o negligenza l'animale abbia recato danno. Colpa o negligenza presunta che qui non ammette prova contraria; è consentito solo di provare l'intervento del fortuito, che spezza il vincolo di causalità tra la condotta dell'uomo e l'evento dannoso, il quale solo ad esso fortuito deve riportarsi.

Valgono qui i principi per i danni cagionati dalle cose, onde il proprietario dell'animale, o chi se ne serve (che può essere il proprietario medesimo o un terzo), non è liberato dalla responsabilità con la dimostrazione della massima diligenza adoperata nella custodia dell'animale, delle misure adot¬tate per impedire ogni danno, se questo si sia verificato, né potrà invocare la forza di natura od il fatto del terzo.

E' un caso classico di responsabilità oggettiva, indipendente dalla colpa del proprietario o l'utilizzatore dello stesso, i quali ne rispondono sia che l'animale fosse sotto la loro custodia o meno.

La norma in esame deve essere ricondotta al principio cuius commoda et eius incommoda: chi trae vantaggio dal bene ne sopporta anche i rischi.

Decisiva è dunque la qualità di proprietario o di utilizzatore, a nulla rilevando il fatto che costoro avessero affidato l'animale in custodia ad altri, potendosi in tale ipotesi esperire esclusivamente azione di regresso del responsabile principale nei confronti del custode (Cass., 6 gennaio 1983, n. 75).

Per altri versi:
i segni di 'nervosismo' del cavallo aggravano la posizione del proprietario/maneggio e/o dell'istruttore quale utilizzatore/custode, in quanto indizio evidente del maggiormente probabile verificarsi dell'evento lesivo ai danni di Tizio. In ogni caso, prevedibile per massime d'esperienza.

Per gli stessi presupposti, si rilevano tracce di responsabilità del professionista ex art. 1176 cc, cui è richiesta, come è noto, una diligenza qualificata, rafforzata.

2)    Responsabilità ex 2050 cc - esercizio di attività pericolose

Quest'articolo rappresenta un' innovazione, e di esso non si trova traccia nel progetto del 1936, né in quello del 1940.
Dapprima sembrarono sufficienti le garanzie espresse dal principio della responsabilità per rapporto di preposizione, e dalla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ma in realtà non esauriscono la materia.

Il fenomeno delle attività pericolose, che aveva già allora cominciato ad assumere proporzioni tali da rendere opportuna la previsione da parte del legislatore di un'apposita disciplina in un'ottica di tutela del danneggiato, è stato sottratto alla regola dell'art. 2043 c.c.

La vita moderna col suo progredire in ogni campo rende necessario lo svolgersi di attività pericolose che, socialmente utili per i risultati cui mirano, vengono tollerate o consentite. Talora, addirittura incoraggiate dall'ente statale.

E' stato così introdotto un regime di responsabilità maggiormente rigoroso rispetto alle regole generali del 2043 c.c., essendo previsto dall'art. 2050 c.c. che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

Nel segno della progressiva responsabilizzazione dell'esercente l'attività pericolosa, si è passati da un autorevole orientamento più antico che richiedeva la sola prova della condotta diligente, ad un orientamento più recente per il quale si richiede la prova del caso fortuito al fine dell'esenzione di responsabilità.

La natura oggettiva della responsabilità ex art.2050 cc. sussiste quindi sulla sola base del nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all'esercente l'attività stessa. (ex multis, Cass. N. 7039/2015; Cass. n. 26516/2009; Cass. n. 8457/2004).

Per quanto sopra esposto, a nulla varrà la sottoscrizione di esonero da ogni responsabilità per i danni derivanti dalla pratica sportiva posti in essere dalla società ALFA.

3)    Responsabilità Medica (professionale) - Danno Iatrogeno - possibili tracce

3a - Dal tenore della traccia in esame, potrebbe scorgersi una responsabilità medica della azienda sanitaria pubblica di riferimento.
Potrebbe rispondere per colpa delle prime cure per 'contusione'.

3b - Il danno iatrogeno è il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, che ha per effetto l'aggravamento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa o responsabilità di un terzo.

Nel caso di danno iatrogeno, gli eventuali postumi permanenti risultano quindi prodotti dal concorso di due cause: la condona del terzo che ha causato la lesione originaria; e la condona del medico, chiamato a curarla, che l'ha invece, direttamente o indirettamente aggravata.

Del danno finale risponderebbero quindi in solido, ai sensi degli ani. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2055 c.c., sia l'autore della lesione originaria, sia il medico. 

Il danno iatrogeno pone all'interprete due problemi:
(a) l'accertamento del nesso causale;
(b) la quantificazione del danno biologico nei casi in cui sia domandata il solo danno "differenziale", ovvero nei casi di regresso tra condebitori.

Definitivamente argomentando, la responsabilità della società ALFA appare evidente per i presupposti di natura oggettiva sopra i quali poggia. L'ipotesi del caso fortuito nella causazione dell'evento lesivo appare del tutto irragionevole, e così l'esenzione di responsabilità in capo ad ALFA.

Ipotizzabili sono le responsabilità del professionista ex art. 1176 cc.

Per altri versi, pur se astrattamente possibili, appaiono più difficoltose le strade che conducono all'accertamento delle responsabilità mediche.
Rispondi

Da: Luu 13/12/2016 15:34:29
Il secondo parere???
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Da: statistica213/12/2016 15:34:47
Premetto di non occuparmi di diritto civile. Secondo i più esperti in materia, quale dei due pareri era di più "facile gestione"?  Io azzarderei la prima, ma vorrei sapere la vostra opinione. In bocca al lupo a chi è "sotto i ferri".
Rispondi

Da: buono13/12/2016 15:35:53
e finito ragazzi
Rispondi

Da: Francyfg  13/12/2016 15:38:06
Dipende dalle competenze...ovviamente le donazioni sono più problematiche...io avrei fatto il primo
Rispondi

Da: Lecce201613/12/2016 15:38:45
Qualcuno sa a che ora consegnano a Lecce?
Grazie
Rispondi

Da: AYU13/12/2016 15:39:21
parere n.2
1. introdurre brevemente la donazione
2. in particolare esaminare l'art.771 c.c.
3. introdurre la distinzione elaborata in dottrina tra cose soggettivamente future e cose oggettivamente future.
4. 1. questione se la donazione di cosa altrui costituisce titolo idoneo all'usucapione abbreviata
se donazione di cosa altrui nulla ---- no
se donazione di cosa altrui valida ma inefficace---- si
inserire l'intervento delle ssuu del 2009
2. questione la donazione del denaro per l'acquisto dell'immobile costituisce donazione indiretta e quindi no richiede la forma dell'atto pubblico?
Cass 17604/2015 SI donazione indiretta non necessario atto pubblico se si dimostra che fosse stato corriposto con il solo fine di acquistare il bene.
Baci
Rispondi

Da: Palermo 13/12/2016 15:40:11
Se non riuscite a fare da soli questi due pareri qualche domanda me la farei perché sono davvero semplici. Ribadisco quanto sia vergognoso, ve lo dico da avvocato
Rispondi

Da: pgewq13/12/2016 15:40:21
Sono solo fandonie quelle che dici
Rispondi

Da: pancottina13/12/2016 15:44:16
Opinione da civilista pura:
da una prima lettura appare maggiormente fattibile il parere sul danno al minore. Tuttavia ci sono tre questioni da trattare, è come se si dovessero fare 3 minipareri (resp. maneggio, resp. medica, e problema nesso causale).
Parere donazioni: squisitamente civilistico, con difficoltà di individuare nell' immediato l'articolo 771 come articolo di riferimento e profili interdisciplinari sulla nullità.
credo molto complessi entrambi. Più gestibile quello sulla donazione, più lungo parere sulle responsabilità con rischio enorme - se commissario esperto in materia .
Rispondi

Da: Francyfg  13/12/2016 15:44:45
AYU bisogna guardare alle ss uu del 2016 sulle donazioni
Rispondi

Da: Halamadrid 13/12/2016 15:46:04
parere della caduta da cavallo tutt'altro che semplice, tocca una infinità di istituti diversi, ma di che parliamo.
Questo non è un parere facile.
Rispondi

Da: Serid20040000000000000013/12/2016 15:46:32
ma stiamo scherzando? qui ci sono online candidati che stanno (teoricamente) svolgendo la prova alla pari di quelli che non sono collegati?!?
tutto questo è veramente vergognoso!!!!
Rispondi

Da: Masha Milù13/12/2016 15:46:46
Qualcuno sa dirmi quando sono state dettate le tracce a Perugia?
Rispondi

Da: Avv13/12/2016 15:46:54
Però ragazzi non bisogna sparare castronerie tanto per....non sono pareri difficili dai non mettete ansia. Sono pareri su cui si trovano sentenze su sentenze quindi di facile svolgimento.
Rispondi

Da: ciopciop 13/12/2016 15:47:59
Il diniego edilizio lo mettete?
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Da: statistica213/12/2016 15:48:21
Credo che comunque la prima sia maggiormente gestibile per chi non fa civile.
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Da: Francyfg  13/12/2016 15:48:32
È vero,sui codici commentati c'è tutto...
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Da: Avv13/12/2016 15:50:06
Tra le tracce più facili degli ultimi anni,c'è molto da scrivere e le sentenze sono facilmente individuabili.
Rispondi

Da: @ Avv.13/12/2016 15:50:23

sono pareri complessi che toccano più aree del diritto.
Quando scrivo complessi intendo di non facile soluzione, in quanto - come dicevo - ci sono più questioni da analizzare. Il fatto di trovare le sentenze non ti porta a risolverlo, in quanto la massima va adattata al caso esposto dalla traccia.
Siamo tutti bravi dietro ad un pc e pur- come te - non capendo nulla di diritto civile!
Rispondi

Da: Mil 13/12/2016 15:51:58
Soluzione del secondo parere???
Rispondi

Da: Avv13/12/2016 15:53:13
Non ho certo affermato che trovate le sentenze si risolve il parere....chi scrive è un avvocato....una traccia difficile è quella dove non c'è nessuna sentenza di riferimento non certo queste.
E' scandaloso preoccuparsi per istituti come la donazione o la responsabilità medica ad esempio,sono argomenti trattabilissimi con tutte le questioni sottese che vuoi metterci dentro non credo siano tracce problematiche sinceramente.
Pensa a chi ha fatto pareri su anatocismo o fondo patrimoniale gli anni scorsi.
Roba da matti...vogliono insegnare il diritto a me.
Rispondi

Da: In bocca a lupo13/12/2016 15:55:50
I pareri di quest'anno sono obbiettivamente più complessi rispetto a quelli degli anni precedenti. Tuttavia, privilegiano il ragionamento,  lasciando al candidato la scelta dei diversi percorsi argomentativi che le tracce offrono.
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Da: Tecco13/12/2016 15:56:15
AVV....mi sembri agitato
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Da: Scandalizzato13/12/2016 15:56:34
Tracce molto difficili a mio parere, felice di non essere più li in quel postaccio a fare l'esame :-))
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Da: Lasoluzione 13/12/2016 15:57:30
Comunque sulla responsabilità del pronto soccorso 1 traccia GIURD LA SBAGLIA
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