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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Aspirante1975 24/06/2016 16:13:12
Veritiero perché perdi tempo a dare consigli invece di studiare??

Da: laurak 24/06/2016 16:23:51
Mi spiace.  A te Buone vacanze anticipate e forzate

Da: Maschiotto 24/06/2016 16:58:08
In bocca al lupo ad ammessi e non ammessi. Qualcuno sa quanto sono stati valutati gli anni di magistratura ordinaria?

Da: giulias77 24/06/2016 17:12:27
Oggi ho chiamato il dott. Piso e mi ha detto che non sono tra gli esclusi. Mi date conferma che significa che sono ammessa o devono ancora completare l'esame delle domande?

Da: laurak 24/06/2016 17:36:14
A me ha detto che hanno finito a parte alcuni da rivalutare ma credo ne avesse la lista dei nomi. Ha pure detto che in ben 4 casi mancava la domanda di partecipazione pur essendoci i titoli!

Da: rosamunda mal 24/06/2016 18:30:15
Ma da rivalutare per definire il punteggio o perchè incerta la partecipazione?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: rosamunda mal 24/06/2016 18:32:33
Chiedo ciò in quanto una decina di giorni fa il dr. Piso mi aveva riferito che il blocco in cui vi era la mia istanza era stato analizzato e a lui non era tornato nulla indietro. Da ciò si desumeva indirettamente la mia ammissione. Ma ora mi vengono dubbi!!!!

Da: laurak 24/06/2016 18:43:59
Non lo so. Non ho voluto fargli perdere tempo visto che il mio nominativo non gli risultava. Lui infatti ha solo l'elenco degli esclusi. Credo però sappia chi siano quelli da rivalutare che non dovrebbero essere tanti

Da: cricetosullaruota 24/06/2016 18:57:17
Questione codici .. secondo voi passa il Simone di Tributario che contiene anche provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate?????

Da: avvmartim 24/06/2016 19:31:42
ciao ragazziiiiiiiiii!
ho ovviamente ricevuto comunicazione di esclusione.
però devo dire che sono contenta di aver trovato un forum con persone attive e cortesi.
in bocca al lupo a tutti i sopravvissuti!
Ps. passante il plaisant lo leggerò comunque...sotto l'ombrellone!

Da: Set Beker 24/06/2016 19:49:45
Teoricamente non dovrebbe passare...

Da: Maschiotto 24/06/2016 21:59:05
avvmartin mi dispiace però hai ragione questo e' un forum speciale con persone belle e vere io non ho fatto domanda ma non credo che avrei raggiunto punteggio. ..però grazie al Forum ho trovato tanta motivazione
Un abbraccio

Da: IUREHEREDITATIS 24/06/2016 22:01:59
Ciao Maschiotto.
A me hanno escluso per il voto di laurea.
Gli anni di ordinaria sono valsi molto poco, rispetto al precedente concorso.
Ho fatto istanza di accesso.
Non hanno calcolato tirocinio, né hanno riconosciuto congiungimento con precedente professione di avvocato. Morale e come se avessi avuto un anno solo di lavoro sulle spalle, mentre in realtà lavoravo, all'epoca del bando, da 7.

Da: IUREHEREDITATIS 24/06/2016 22:05:37
Al prossimo concorso rientro di sicuro, anche se per sicurezza faro un master con esame finale in una bella universia online riconosciuta dal miur.
Il paradosso comunque è evidente. In un concorso di magistratura di II grado non accedono magistrati perché hanno voto di laurea non elevato.
Non mi pare, infine, che la selezione abbia avuto effetto deflattivo. Tutt'altro!
In bocca al lupo.

Da: jonius 24/06/2016 23:04:58
Mi dispiace iurehereditatis ma un'altra chance e' comunque prossima.
Come evidenziato, avevo già sperimentato nel mio primo e precedente concorso che il cumulo non rileva ai fini dell'anzianità ed allora ho pagato dazio per molto poco.

Quanto al voto di laurea, e' un titolo di merito trasversale e "democratico", che prescinde dal profilo professionale e premia gli sforzi di chi si è speso di più all'università, al netto di tutte le implicazioni sulle sedi.
Io comunque ho 105 e da questa voce non ho ottenuto punti.

Da utimo, ritengo invece che il ruolo di magistrato ordinario sia ampiamente valorizzato da un sensibile aumento dl punteggio nella qualità delle funzioni, che consente di ottenere il massimo in un arco temporale ristretto.
I criteri, nel complesso, sono qundi ragionevoli, anche per un concorso di magistratura di secondo grado.

Da: Maschiotto 24/06/2016 23:08:44
Mi spiace Iurehereditatis il dubbio sulla ricongiunzione qualcuno l aveva posto . Io non vi sarei rientrata se avessi fatto la domanda. Gli anni come Got/Vicepretore qualcosa mi avrebbero dato ma non so quanto. Un abbraccio a Refer. E di nuovo in bocca al lupo a tutti ammessi e non ammessi

Da: IUREHEREDITATIS 25/06/2016 08:05:10
Caro jonius.
In un concorso di II grado non è democratico considerare quasi determinante il voto di laurea, poiché sappiamo bene che le università non sono tutte uguali.
Per farti un esempio, un mio collega con 4 anni e 4 mesi di anzianità, voto di laurea 100, è stato ammesso al CdS.
Leggendo i criteri, decisi a dicembre 2015, è emersa la tendenza ad attribuire parametri fissi, riducendo la discrezionalità, al fine di fare in fretta. Con un master comprato e bando non prima di novembre, riestro

Da: Perasperaadastra  25/06/2016 08:25:02
Scusate per chi ha sia caringella buffoni che compendio maior: anche nel compendio è citata la giurisprudenza più recente? Mi hanno detto che sostanzialmente contiene gli stessi concetti ma scritti in modo più sintetico, il che sarebbe un pregio. Confermate?

Da: ironmax 25/06/2016 08:25:41
il tema sui danni punitivi è mollto a rischio:
SENTENZA N. 152

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra G.A.L.A. di Massimo Lari sas e la Banca Sai spa Capogruppo bancario Banca Sai, con ordinanza del 16 dicembre 2014, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2016.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto
1.âˆ' Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adito Tribunale ordinario di Firenze - premesso che, in ragione della manifesta infondatezza e dello scopo puramente dilatorio di quella opposizione, ricorrevano i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento, oltre che delle spese di lite, della ulteriore «somma equitativamente determinata» di cui all'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile - ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, ed ha per ciò sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, «per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui dispone: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", anziché a favore dell'Erario».
Secondo il rimettente, il censurato art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. avrebbe, infatti, introdotto nel processo civile una fattispecie a carattere sanzionatorio, che si discosterebbe dalla struttura tipica dell'illecito civile, propria della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi del medesimo art. 96 e confluirebbe, invece, in quella, del tutto diversa, delle cosiddette "condanne afflittive", avendo come scopo quello di scoraggiare l'abuso del processo, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione civile e al giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Per cui, ne inferisce lo stesso Tribunale, sarebbe ragionevole - ed in tal senso auspica che questa Corte emendi la disposizione impugnata - «che della condanna derivante dalla lesione dell'interesse dello Stato al giusto processo, che danneggia tutti, si avvantaggi lo stesso Stato e la comunità nazionale che Esso rappresenta e garantisce con la giurisdizione», invece che la parte privata che ha già altri strumenti a sua disposizione per reagire all'abuso della controparte che diriga l'offesa anche nei suoi confronti.
2.- È intervenuto, in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della questione, per carente specificazione dei profili di contrasto della disposizione censurata con i parametri evocati; e, in subordine, ne ha contestato la fondatezza.
Secondo la difesa dello Stato, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. sanzionerebbe, infatti, un comportamento che «lede sia l'interesse all'efficienza della giustizia civile, sia quello del privato a non essere coinvolto in una lite temeraria». Per cui il fatto che il pagamento della somma in questione non sia disposto a favore dell'Erario non costituirebbe «una irragionevole estensione a favore della parte privata di una misura ristoratoria posta a presidio del solo interesse pubblico, quanto piuttosto una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funge da deterrente al ripetersi di siffatte condotte».

Considerato in diritto
1.âˆ' Viene all'esame di questa Corte la questione, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile «per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui dispone "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", anziché a favore dell'Erario».
2.- Il rimettente richiama in premessa l'orientamento della Corte di cassazione (ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3003), per cui la condanna, introdotta dalla disposizione censurata «ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa».
Ne desume che la correlativa funzione non sia, pertanto, quella risarcitoria - del danno subito (e comprovato) dalla parte vittoriosa, (funzione questa) assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ.- bensì quella, ulteriore, di «presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale [e] di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione». Atteso che non potrebbe contestarsi che il «promuovere azioni (o resistervi con difese) manifestamente emulative, vada a costituire una massa di giudizi del tutto evitabili, addirittura indebiti se riguardati nell'ottica del giusto processo e della sua ragionevole durata, che costituiscono a loro volta un potente fattore di rallentamento delle altre controversie non altrettanto banalmente caratterizzate».
Il rimettente trae da ciò, quindi, argomento per sostenere che «Se, mediante lo strumento della sanzione officiosa dell'abuso processuale, tale e di tale rango è l'interesse presidiato dall'art. 96, comma 3, […] non si vede perché la medesima disposizione di legge preveda la condanna ad una somma equitativamente determinata della parte soccombente a favore della controparte vittoriosa anziché all'Erario, dal momento che la parte privata risulta già munita di adeguata protezione per il risarcimento del danno che la condotta abusiva del contraddittore abbia ad essa arrecato, cui corrisponde uno specifico diritto di azione».
La disposizione impugnata evidenzierebbe, dunque, un profilo di «intrinseca irragionevolezza ed arbitrarietà nella modulazione dell'istituto processuale», al quale potrebbe, appunto, porsi rimedio solo con la richiesta pronuncia (che il giudice a quo definisce "additiva", ma che sarebbe in realtà) "sostitutiva", che ne dichiari l'illegittimità costituzionale nella parte in cui la condanna di che trattasi è disposta «a favore della controparte» (vittoriosa) «anziché a favore dell'Erario».
3.- Alla stregua di quanto precede (e per quanto anche in narrativa riferito) è innegabile che l'ordinanza di rimessione abbia adeguatamente argomentato il vulnus che sospetta arrecato, dal denunciato art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., agli artt. 3 e 111, in connessione all'art. 24 Cost., in ragione della prospettata irragionevolezza della scelta legislativa che, seppur direttamente pertinente al parametro dell'art. 3 Cost., inciderebbe indirettamente, a suo avviso, anche sugli obiettivi del giusto processo di cui agli artt. 111 e 24 Cost.
L'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa dello Stato adducendo un difetto di motivazione a tal riguardo, non è, perciò, suscettibile di accoglimento.
4.- Nel merito la questione non è fondata.
4.1.- L'impugnato terzo comma è stato, come è noto, aggiunto all'art. 96 cod. proc. civ. (sotto la rubrica «Responsabilità aggravata») dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
Nel disegno di legge presentato nella precedente legislatura, la condanna della parte soccombente era stata, appunto, correlata alle fattispecie di responsabilità aggravata con l'espresso richiamo alle ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Nel progetto poi tradottosi nella legge n. 69 del 2009 è stato invece soppresso il collegamento con i primi due commi della norma, prevedendosi, inoltre, che la condanna (raccordata alla «pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91») possa essere emessa «in ogni caso» e «anche d'ufficio».
L'intervento legislativo muove dalla constatazione che l'istituto della responsabilità aggravata, pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa risultava scarsamente utilizzato a causa della oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno - segnatamente in ordine al quantum - derivante dall'illecito processuale. Preso atto di siffatta situazione, il legislatore, nell'intento di frenare l'eccesso di litigiosità che affligge il nostro ordinamento ed evitare l'instaurazione di giudizi meramente dilatori, ha quindi introdotto questo peculiare strumento sanzionatorio, che consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio.
Contestualmente all'introduzione della norma in discorso, è stato abrogato il quarto comma dell'art. 385 del codice di procedura civile (in precedenza aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80») che - al fine di «disincentivare il ricorso per cassazione» (così Corte cost., ordinanza n. 435 del 2008) - stabiliva che «la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave». Ciò che induce a ritenere che la legge di riforma abbia in tal modo voluto elevare (sia pur con talune varianti) a principio generale il meccanismo processuale predisposto per il procedimento di cassazione, facendolo rifluire in una disciplina valevole per tutti i gradi di giudizio.
4.2.- La nuova disposizione, probabilmente anche a seguito delle ricordate modifiche apportate nell'iter legislativo, non è risultata di agevole lettura.
Oltre che sui (non compiutamente) definiti suoi presupposti applicativi, la dottrina e la giurisprudenza di merito si sono soprattutto divise sul punto se la condanna della parte soccombente contemplata dal comma terzo dell'art. 96 cod. proc. civ. sia riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 del codice civile - e quindi abbia valenza, anch'essa, risarcitoria del danno cagionato, alla controparte, dalla proposizione di una lite temeraria - ovvero risponda ad una funzione (esclusivamente o prevalentemente) sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sè notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
4.3.- Al riguardo, questa Corte concorda con la prospettazione del Tribunale rimettente - che rimanda, a sua volta, all'esegesi della Corte regolatrice - sulla natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive, della disposizione scrutinata.
Depongono in questo senso, oltre ai richiamati lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali.
La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.
Può, quindi, convenirsi con il giudice a quo anche là dove conclusivamente egli considera che «la condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato», potrebbe "ragionevolmente" essere disposta a favore di quest'ultimo.
4.4.- La ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali (ex plurimis, ordinanze n. 138 del 2012, n. 141 del 2011).
La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è, infatti, plausibilmente ricollegabile - e non è mancato, in dottrina, chi l'ha così ricollegata - all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico.
L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Analoga funzione sanzionatoria (e, concorrentemente, indennitaria) era, del resto, attribuibile alla condanna del ricorrente (o resistente) in cassazione, con colpa grave, prevista dall'abrogato art. 385 cod. proc. civ. (sullo schema del quale risulta modellato il comma terzo dell'art. 96 cod. proc. civ.). E non è privo di rilievo che anche quella norma riflettesse una opzione del legislatore identicamente volta a porre a disposizione del giudice - id est della Corte di cassazione - lo strumento di una condanna «anche d'ufficio» della parte soccombente (che temerariamente avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito) al pagamento di una somma, equitativamente determinata, «in favore» pur sempre «della controparte», e non già dell'Erario.
4.5.- La novella del 2009 - che ha, come detto, esteso, sia pur con marginali varianti, a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo prima riferito alla sola fase di legittimità - non presenta, dunque, connotati di irragionevolezza, ma - come correttamente osservato dalla difesa dello Stato - riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta.
Da qui, appunto, la non fondatezza della questione sollevata dal Tribunale a quo.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Da: laurak 25/06/2016 10:51:22
Grazie grazie

Da: Perasperaadastra  25/06/2016 11:09:26
grazie mille per la sentenza! Passante tu cosa risponderesti alla mia domanda caringella manuale vs compendio?

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
25/06/2016 11:16:14
Grazie anche da parte mia per la sentenza, Iron max!

Cara Peraspera, non ho letto l'ultima edizione del compendio di Caringella, per questo non ti ho risposto.  In genere sono fatti molto bene, sia i loro sia gli omologhi di Garofoli, ma nel dettaglio non so.
Posso solo dirti un'ovvietà,  più delle altre che ripeto di solito: meglio il Caringella Buffoni originale.  Ma se non ne hai il tempo, meglio il compendio che niente. È pochissimo,  ma se sai scrivere,  hai una buona  cultura giuridica di base e, soprattutto,  una fortuna smodata, ce la potresti fare. ...
Saluti passanti oggi, si spera, il Plaisant terminanti. ..

Da: mirtillamalcontenta 25/06/2016 14:35:08
....caldo.....il cervello in panne x il caldo...

Da: ironmax 25/06/2016 19:12:42
figuratevi...l'ho ritenuta interessante, perché alle ss.uu è stata rimessa la questione sull'ammissibilità dei c.d. danni punitivi.
Trovate un articolo molto ben fatto su dirittocivilecontemporaneo.
Rientra nell'ambito dei temi che sto preparando, ma il tempo è poco,
Poi ho trovato voi.
Penso che se ci diamo una mano, forse qualcuno di noi è passante...(scusa il gioco di parole :D)

Da: cricetosullaruota 25/06/2016 19:20:41
Ironmax hai ragione, sembra un tema caldo e papabile, e tu non solo sei "sul pezzo" ma sei anche una persona squisita, ti faccio un grande in bocca al lupo (qui 37 gradi!!!) ... :-( 

Da: SostienePereira  -banned!-25/06/2016 20:16:43
Ciao Peraspera! Piacere di ritrovarti qui. Se posso, mi permetto di consigliarti, perché lo sto compulsando ad integrazione del non aggiornato Chieppa-Giovagnoli, lo Scoca di amministrativo. E' sufficientemente ampio e riporta riferimenti di dottrina e giurisprudenza, oltre ad essere chiaro. Spero di esserti stato utile.

Da: emila16  25/06/2016 20:26:17
Grazie ironmax! Che ne pensi della tematica dell'autotutela?

Da: ironmax 25/06/2016 20:59:16
amministrativo-l'autotutela è un tema trasversale, ma, mancando sentenze sulla madia, direi che non mi pare a rischio

tributario- mi pare sia già uscito (per definizione quelli usciti non sono più a rischio).

Ovviamente mie opinioni...torno a studiare tributario.

Ciao cricetosullaruota: non so se sono una persona squisita (non mi sono mai assaggiato :D)

Da: ironmax 25/06/2016 21:01:20
cricetosullaruota anche a Roma viaggiamo su 37-38...

Da: emila16 25/06/2016 22:05:16
per ironmax ... grazie per le tue osservazioni
che ne pensi di espropriazione ?

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