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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: quattrocodici  06/09/2015 23:07:23
Che fatica!

Da: DaBologna07/09/2015 10:30:50
Tema per quattrocodici: l'uso praeter legem nel diritto amministrativo: spazi applicativi e vincoli

Da: quattrocodici  07/09/2015 16:53:04
Disconnessa...

Da: quattrocodici 07/09/2015 21:10:03
Caro DaBologna,
il tema non è semplice, perché si interseca anche con altri temi.
Il primo aspetto concerne le fonti del diritto: le consuetudini praeter legem sono consentite (artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.)
Il secondo concerne una fattispecie particolare -> gli usi civici derivano da consuetudini (risalenti al medioevo) e sono diritti di godimento spettanti a una collettività su terreni di proprietà di comuni o di terzi (possono avere per oggetto: il pascolo, la pesca, la caccia, la raccolta della legna...) - l. 1766/27 - liquidazione - commissari liquidatori - competenza regionale -
Usi civici - valorizzazione da parte delle Regioni. Ad esempio, la Toscana ha una nuova legge regionale sugli "usi civici". La loro tutela è volta a favorire ed agevolare la permanenza delle popolazioni nelle zone svantaggiate. La legge promuove inoltre lo sviluppo sostenibile del patrimonio civico mobilitando una pluralità di risorse interne e trattenendo in loco gli effetti moltiplicativi, in una visione più imprenditoriale del demanio collettivo civico.Infine è istituita la banca dati degli usi civici ed è stabilito che il soggetto gestore, per conto della Comunità proprietaria, abbia l'obbligo di trascrizione catastale dei beni civici.
Limiti - la loro compressione è prevista dalla l. del 27 nella misura in cui gravano su beni privati -distacco di una quota da cedere in proprietà alla collettività.
Se ho sbagliato nell'individuare la tematica, ti chiedo scusa. Ho pensato così...forse sbagliando. Certamente il tema e più vasto e tu lo conosci molto bene. Ti ringrazio per averlo sottoposto alla mia attenzione.

Un saluto affettuoso,
Quattrocodici

Da: DaBologna08/09/2015 00:01:33
grazie, secchiona, per avermi fatto lo schema.
Così, ora ripasso meglio.
Ad avercene come te...

Da: quattrocodici 08/09/2015 04:51:59
Concordo con DaBologna: ad avercene...

Schema di un articolo uscito sul sito Oltreuomo - "20 buoni motivi per uscire con una secchiona"
Premessa
La secchiona - sia alle superiori, sia all'università, sia nella vita - è sempre relegata al ruolo dell'amica o della confidente. Spesso è considerata una figura asessuata votata unicamente allo studio e al potenziamento delle sue facoltà intellettive. Ma la secchiona è anche donna con la D maiuscola... Perciò è necessario salvaguardare tale specie sponsorizzandone la condivisione del patrimonio genetico.
Tra i motivi per cui uscire con una secchiona, i più significativi sono: 1. Ti passa gli appunti delle lezioni; 2. È un ottimo investimento a lungo termine, farà un lavoro prestigioso e sarà in grado di mantenerti; 3. La concorrenza maschile non è così agguerrita; 4. Venerdì e sabato sera puoi uscire con gli amici, tanto lei è a casa a studiare; 11. Le sue sessioni di 38 ore di studio consecutivo si incastrano perfettamente con le tue 38 di Pro Evolution Soccer; 12. A Natale come regalo te la puoi cavare con un economico compendio di diritto amministrativo; 13. Quando non è in fase "studio matto e disperato" si trucca e si veste bene diventando figa come nei film. Purtroppo la fase studio non subisce mai interruzioni; 17. Ha sempre una risposta a tutto.

Considerazione conclusiva (non presente nell'articolo)

La secchiona, considerata la visione estremamente romantica che l'uomo "avveduto" e moderno ha della secchiona medesima,
decide di non uscire con lui, rimane a casa sui libri e continua a fare gli schemi un po' per tutti...

Dilige et quod vis fac. :)

P.S.
Non è colpa mia se, oltre ad essere secchiona, sono pure simpatica...

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Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
08/09/2015 05:46:55
Per correttezza e precisione, doti di ogni vero secchione...

http://oltreuomo.com/20-buoni-motivi-per-uscire-con-una-secchiona/

Saluti passanti...

Da: quattrocodici  08/09/2015 06:28:29
Con la correttezza, la precisione e la completezza che caratterizzano i veri secchioni, per completare il quadro, suggerirei sommessamente di leggere sul sito Oltreuomo anche l'articolo: 20 buoni motivi per uscire con una ragazza che legge molto...

Passante, sei simpaticissimo.
In bocca al lupo!

Da: tenore 08/09/2015 08:43:28
per il concorso in oggetto conta la anzianità di servizio con la laurea richiesta ( Legge)  e l'anzianità ben oltre i cinque anni di servizio nella VIII qualifica del Servizio Sanitario Nazionale' si può parteciparvi?

Da: DaBologna08/09/2015 09:03:23
@quattrocodici (e passante): il daBologna che ha risposto non ero io (se è kats: kats smettila): io invece ho da dirti che secondo me il tuo svolgimento non é corretto, anzi è quasi del tutto fuori tema.
Glu usi civici che citi sono previsti in una fonte normativa quindi son fuori dal caso tipico dell'usus in totale assenza di norma ma che si ritiene sia normato e vincolante.
L'uso praeter legem nel diritto amministrativo é quello messo in atto dalle pubbliche amministrazioni quando non soccorrono (o pare che) altre fonti di disciplina. Mi riferisco a quei comportamenti, tra enti o tra enti e cittadini che non son normati ma vigono in quanto avvertiti come obbligatori

@tenore: l'anzianità è un po' bassa hai almeno un 110 nel voto di laurea?

Da: quattrocodici  08/09/2015 09:13:38
Ah! Ok! Grazie, DaBologna.
Sei stato molto gentile a chiarire il senso della traccia.

Cordialità
Quattrocodici

Da: PerDaBologna 08/09/2015 09:31:02
Non sono kats!

Da: DaBologna08/09/2015 11:24:41
comunque sono una donna...

Da: Funzionario operativo ignorante 08/09/2015 11:28:41
Conta solo il voto fi laurea a differenza della corte dei conti più seria , articolata e trasparente!!!!
Il TAR appare una loggia fi massoni... Non si sa Mai niente. Tutto orale, nulla preventivo e per iscritto

Da: DaBologna 08/09/2015 11:56:40
Kats posso capire perché sei desideroso di fare il burlone con me?

Da: bemmeecompany08/09/2015 12:08:39
scusatemi ma si sa niente se sono stati cambiati i criteri per raggiungere  i 25 punti?? e che tendenza ha la nuova commissione?...prima sapevo che se uno ha una anzianità di oltre 7 anni e mezzo al ex 7 livello in una p.a era un pezzo avanti...

Da: DaBologna08/09/2015 12:15:42
smettila finto daBologna..hai stancato

Da: sturm und kats08/09/2015 12:35:48
Intervengo brevemente, anche perchè a seguito di recenti esercitazioni live del corso intensivo notturno, ho, come comprenderete, bisogno di un bel sonno ristoratore.
sturm non ha nulla a che vedere con precedenti interventi a firma di altri nick,  anche perchè, quando ha qualcosa da dire, il sottoscritto lo fa a viso aperto.
E ora, scusatemi, cerco di schiacciare un pisolino, perchè stasera ho il gruppo bolognese dell'intensivo (non partecipa DaBologna, già ospite sui picchi del Kats), e come immaginerete necessito di adeguata preparazione.
Soprattutto per la fase orale.

Da: stum...08/09/2015 13:08:49
come ti invidio?
Vorrei anch'io tenere dei corsi come fai tu?
Qual è il tuo segreto?

Da: sturm und kats08/09/2015 13:12:27
A parte una certa predisposizione naturale (in particolare una buona spinta dell'anca), nonchè l'ispirazione che traggo costantemente dai costanti picchi del Kats, di cui - come già detto -sono sindaco onorario, il mio segreto è che non uso mai il punto interrogativo.
MAI.
Alle donne non piacciono le persone indecise.

Da: Chic&chic 08/09/2015 14:43:19

Fragilissimo ed esile sturm, devi ancora percorrere tanta strada per comprendere e apprezzare le Donne. Altro che corsi live... Occorre ben altro!

Da: Dico,08/09/2015 16:35:34
non è che ci voglia molto per registrarsi, in effetti, onde evitare le "anonimie" e le clonazioni, no ?
Ma forse certe cose sono troppo complicate per le bolognesi... (e non solo...)

Da: Dico io, 08/09/2015 16:42:02
forse è opportuno riflettere prima di sparare colpi nel vuoto.
Sempre che si abbia la sana abitudine di far funzionare il cervello...

Da: DaBilogna 08/09/2015 17:51:12
Sturm, ti rendi conto di quanto tu sia noioso?
Intervieni da giorni su questo forum proponendo sempre lo stesso tema...deviazione o ossessione?

Da: sturm und kats08/09/2015 23:39:48
Noto con dispiacere che l'utente felsinea si sia trasfugurata in utente biliosa.
Attenzione: troppa bile fa male!
Come troppi libri, senza adeguata azione.
A tal proposito, come sai,sempre sul Kats ti aspettiamo.
Abbiamo lezioni verticali, ma anche le tradizionali orizzontali per te, che da buongustaia conosci gia' l'efficacia!;)

Da: DaBologna09/09/2015 09:34:17
sturm non sono io quella biliosa..io ti amo ancora e per sempre
cloni andate via :-))

Da: sturm und kats09/09/2015 10:57:34
Mia diletta felsinea, ben ritrovata!
Ti aggiornerò presto in separata sede sul corso pre-ordinario-intensivo-rush-e non,  che presto partirà alle pendici del Kats.
Il corpo docente al solito è di tutto rispetto...
Abbiamo membri di commissione che cureranno la parte introduttiva.
A presto!

Da: DaBologna09/09/2015 12:55:35
@quattrocodici (e a tutti, incluso kats)
Torniamo a noi: responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto della UE

Da: quattrocodici 09/09/2015 17:40:51
Cara DaBologna,
ti invio lo schema sull'uso praeter legem nel diritto amministrativo.

Art. 1 disp prelim al cod civ - usi tra le fonti di produzione normativa - il rinvio alla consuetudine non può operare in materie coperte da riserva di legge (dir penale) -  art. 8 disp. prel. cod. civ.- se una materia è regolata dalla legge, l'uso non ha forza se la legge non vi fa riferimento - consuetudine - norma non scritta - art 9 disp prelim cod civ - presunzione di vigenza dell'uso che risulti dalla pubblicazione nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati.
Requisiti - diuturnitas - opinio iuris ac necessitatis
Tre specie di uso normativo:
-    gli usi secundum legem - operano in accordo con la legge;
-    gli usi praeter legem - operano al di là della legge, in difetto di previsioni legislative;
-    gli usi contra legem - si pongono contro la legge.

Art 1 disp prel cc - la consuetudine è subordinata alla legge e può operare solo nei limiti in cui la legge lo permette. Non ammissibile la consuetudine contra legem né la desuetudine -> 15 disp prel cc - efficacia abrogativa della legge -> la legge non può venir meno che per effetto di leggi cronologicamente successive -si esclude che l'uso possa avere un effetto abrogativo.

In forza  dell'art. 8 disp.prel.cod.civ è possibile distinguere tra: 1) fattispecie disciplinate da leggi e regolamenti; 2) fattispecie che non rinvengono disciplina in fonti scritte. Relativamente alle materie di cui al punto 1)  la consuetudine è produttiva di regole giuridiche soltanto in quanto fonti scritte (leggi o regolamenti) vi facciano rinvio (art. 8, comma 1, disp.prel. cod.civ.  - uso secundum legem
Ipotesi di uso praeter legem
Dovrebbero a questo riguardo venire in esame materie non regolate da fonti normative scritte (ciò che oggi è quasi impossibile riscontrare) che, traendo conforto da un'interpretazione a contrario rispetto al tenore letterale dell'art. 8 disp.prel.cod.civ. , potrebbero rinvenire una disciplina nella consuetudine che esistesse in merito.

La prova della consuetudine in generale

Al diritto consuetudinario, proprio perché non scritto, non può attingersi come avviene per la legge, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Da un lato non esistendo fonti ufficiali, si pongono non indifferenti problemi di cognizione e di prova relativamente all'esistenza di una determinata consuetudine (v. Cass. Civ. Sez. I, 9227/95 ).

a) Il giudice può applicare la norma consuetudinaria se ne abbia diretta, personale conoscenza e può anche procurarsi di ufficio tutti gli elementi che servono a fargli avere tale conoscenza (ius novit curia);
b) il giudice deve applicare la norma consuetudinaria anche se le parti non la invocano;
c) la norma consuetudinaria è norma di diritto, quindi la violazione o la falsa applicazione di essa da parte del giudice di merito può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione.

Circa i mezzi di prova della consuetudine, dei quali il giudice di merito può giovarsi per il suo accertamento, poiché tale prova appartiene all'accertamento del diritto, ne deriva che devono essere esclusi tutti quei mezzi probatori, che, nel nostro ordinamento giuridico processuale, sono fondati sulla dichiarazione dell'interessato, perché essi riguardano esclusivamente la prova dei fatti, quali: l'interrogatorio, la confessione e il giuramento, che sostituiscono all'accertamento del fatto la sua ammissione da parte dell'interessato.

I mezzi di prova della norma consuetudinaria possono essere costituiti dalla prova testimoniale, dalle perizie, ovvero dai documenti, fra i quali hanno una particolare importanza le raccolte degli usi.

La prova della consuetudine con particolare riferimento al processo amministrativo

Massime
Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 624/2014
Secondo parte ricorrente, non essendo ancora stato adottato, alla data di presentazione della domanda, il Regolamento sullo "Svolgimento feste, sagre e manifestazioni", approvato l'11 luglio 2012, l'iter che il Comune avrebbe dovuto seguire, secondo una consuetudine praeter legem da molti anni invalsa, sarebbe stato il seguente:  1. inoltro all'Amministrazione comunale della calendarizzazione della manifestazione; 2. presentazione, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del parere favorevole della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo.
Il Tar lombardo giunge alla conclusione che NON RISULTA PROVATA nemmeno l'esistenza di una prassi amministrativa consolidata.
CdS , Sez II, 480/2014, data 10/02/2014 - Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013 -  Num. Aff.  04401/2011 (conforme: CdS, Sez II, 476/2014 data 10/02/2014 - Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013 - Num. Aff. 03900/2011)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Dott X  avverso la formulazione del diploma di laurea allo stesso conferito per la mancata indicazione in essa della qualifica di "dottore". Tra i motivi di ricorso: violazione della consuetudine praeter legem formatasi a riguardo.

I mezzi di prova nel processo amministrativo

Art.63 c.p.a. - istruttoria eventuale - art. 2697 del c.c. -> "onus probandi incumbit ei qui dicit": 64 cpa. Tuttavia, il terzo comma dell'art. 64 c.p.a. precisa "Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione."
Questo a significare che nella individuazione dei mezzi istruttori, il giudice, seppur vincolato alle richieste presentate dalle parti, può procedere anche indipendentemente da tali istanze probatorie, secondo il c.d. metodo acquisitivo.
Oltre alle tradizionali richieste di documenti e chiarimenti, il c.p.a.  introduce dei nuovi strumenti: su tutti la prova testimoniale.
La verificazione tecnica e la consulenza tecnica d'ufficio  non sono mezzi di prova in senso stretto, ma mezzi di valutazione della prova.
Nel processo amministrativo sono ammessi tutti i mezzi di prova propri del processo civile, tranne l'interrogatorio formale e il giuramento.

Da: daBologna09/09/2015 18:00:27
@quattrocodici: non so..la prima parte è un copia e incolla manualistico..la sentenza tar brescia più interessante distinguendo tra uso e prassi consolidata che è altra fonte dall'uso ..in realtà io l'avrei svolta nel senso che nel rapporto tra PA e cittadino non vedo spazio per l'uso preater legem. Secondo voi ci sono spazi di azione non coperti dal legislatore, inteso come anche il più piccolo dei comuni regolanti, nel diritto pubblico che consentano azioni o obbligano a doveri? se si, quali?

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