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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: quattrocodici  02/09/2015 18:02:49
Pregate!

Da: Caterin 02/09/2015 18:05:03
cioè?
i titoli delle scorse edizioni sono tutti tributarissimi ... che volete dire?

Da: quattrocodici 02/09/2015 19:07:42
Gentile Dottore in diritto amministrativo,
la seguente  traccia ha suscitato perplessità (soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori e ai limiti)

Il clare loqui da parte dell'amministrazione finanziaria: fondamento, contenuti e profili sanzionatori con i correlativi limiti.

Con riferimento al clare loqui - ho pensato ai suoi referenti costituzionali: tutela della capacità contributiva (53 Cost) , dei diritti inviolabili (2 Cost) del contribuente, tra cui gli artt. 13, 14 e 15 Cost. e il diritto di difesa ex art. 24 - allo Statuto del contribuente (art. 10): principi di collaborazione e buona fede cui è tenuta la PA - al Garante del contribuente - all'istituto dell'interpello - all'avviso di accertamento - alla rilevanza di motivazione (in diritto tributario il vizio di motivazione produce, se non erro, nullità dell'atto per violazione dell'art 24 Cost., ma è ammissibile la motivazione per relationem)  e dispositivo - ai doveri di informazione cui è tenuta l'amministrazione (ad es. art 29 l.122/2010) - sul piano sanzionatorio penso al regime della decadenza -> ai termini di notifica non rispettati - alla prescrizione nell'esercizio del diritto di credito - alla irrilevanza della mere irregolarità nell'atto comunicato...Sui limiti non so...

Ho redatto la scaletta in modo intuitivo...Non so se vi si possa ravvisare qualche spunto buono...Rischio...

Per quanto riguarda il problema di amministrativo relativo alla fallibilità di enti in forma societaria, credo che il nodo sostanziale, che ha determinato una biforcazione delle prese di posizione giurisprudenziali soprattutto con riguardo all'in house, concerna l'eterno dibattito sulla natura di questi soggetti: se si debbano considerare un mero prolungamento dell'ente e come tale non possano fallire o se l'utilizzo dello strumento privatistico, indipendentemente dalla finalità perseguita, faccia propendere per la fallibilità degli stessi. Il problema si complica nel caso in cui queste società eroghino servizi pubblici essenziali. Occorre domandarsi quanto, in questa materia, il concetto di ente a geometrie variabili possa giocare un ruolo dirimente pe la soluzione di problemi specifici.

Il tema su autorità e consenso nei contratti pubblici è "immenso" - art. 3 dlgs 163/2006 (appalti lavori, servizi, forniture) -  distinzione fase privatistica e pubblicistica - valorizzazioni dell'aspetto consensualistico: convenzioni di lottizzazione, accordo di cessione, contratto di diponibilità - occorre chiedersi se nel concetto di contratti si possa far rientrare tutta la discussione sugli accordi (intesi come atti di consenso- come tale contratti - che comportano pur sempre un esercizio consensuale del potere - tesi privatistica e pubblicistica a confronto) - il principio consensualistico non rileva solo tra PA e privato, ma anche tra Pubbliche Amministrazioni -> accordi di programma - distinzione tra "autotutela " propria della fase autoritativa  e ipotesi speciali relative alla fase privatistica del rapporto (a partire dalla stipula) - il problema del recesso nei lavori pubblici - 134 Cod. contratti - Ad Plen 14/2014 -> Resta impregiudicata la possibilità: a) della revoca nella fase procedimentale della
scelta del contraente fino alla stipulazione del contratto; b) dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1,
comma 136, della legge n. 311 del 2004, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione e la stipulazione
dello stesso.

Gentile Dottore,
di fronte a tanta disponibilità da parte sua, il minimo che potessi fare era tentare di rispondere ad alcune delle sue sollecitazioni.
Se è impegnato in cose più serie, come immagino, non si preoccupi troppo delle mie considerazioni sparse...
Era comunque doveroso dare un concreto segno di vitalità intellettuale e quindi di tangibile riconoscenza per gli spunti proposti.

Grazie


Da: **quattrocodici 02/09/2015 20:18:43
Puoi dare del tu ai cristiani, te lo hanno insegnato?

Da: quattrocodici  02/09/2015 20:35:17
Hai ragione. Sono una testona. Ma simpatica!'😊

Da: **quattrocodici 02/09/2015 20:53:27
Piuttosto, sei una testina!

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Da: quattrocodici  02/09/2015 21:05:46
Hai ragione...Ma da come ti esprimi...desumo frequentazioni meneghine...
Testa piccina, ma pensante...

Da: **quattrocodici 02/09/2015 21:18:02
Si, frequentazioni meneghine o meglio bresciane.

Da: sturm und kats02/09/2015 21:30:47
Non preoccuparti, baffuta quanto ciliciata quattrocodici, se il Dottore e' impegnato, vi e' sempre il tuo kats qui per te, per le serate uggiose, quando il Caringella non sembra piu' dare un senso all'esistenza, e anche le critica del Galgano alla  definizione codicistica del contratto non molce piu' il cor.
E' mia cura, di fronte at tuoi reiterati approcci e spasmi, dare un concreto segno di vitalita' perianale, esattamente come tu la vuoi.
Per essere piu' tangibile, in attesa di piu' intime sollecitazioni, ti propongo la seguente traccia, che so per certo saprai sviluppare, forte della tua esperienza, con la consueta maestria:
"Premessi brevi cenni sul cunnilingus, esponga il candidato le problematiche inerenti la pratica della doppia penetrazione vaginale, con particolare riferimento al fenomeno dello slabbramento, e si diffonda sui possibili rimedi esperibili, indicando in particolare se il doppio conseguente  creampie possa avere effetto lenitorio o solutorio, in relazione all'interesse pretensivo connesso all'atto".
Fiducioso in una pronta risposta, in forma di schema, ti auguro una buona compieta, nel monastero da cui mi segui.

Da: @sturm02/09/2015 22:18:48
Sei stato spietato.
E' una traccia troppo difficile.
Anche con termini inglesi!!!
Da che manuali  studi? Io non so quale istituto giuridico sia il creampie.
Mi sa che la strada per il perfezionamento giuridico per me e' ancora lunga! :(

Da: Scimunito!!02/09/2015 22:24:24
'O creampie e' la maniera con cui si' nat, strunz!

Da: PER âX TRACCIA DI CIVILE"03/09/2015 03:37:14
scusami, siccome vedo che hai una preparazione formidabile sul tema di civile (anche perchè collabori con una cattedra di diritto commerciale), ti volevo chiedere un consiglio sul mio schema del tema di civile. Te lo posto qui di seguito (me lo ricordo a memoria). Ti prego solo di essere sincero, così almeno mi metto il cuore in pace, so di non dovermi preparare per l'orale e mi dedico ad altro. Questo è il mio schema (confido nella tua sincerità, dimmi pure che non è idoneo, anzi se non lo è ti prego vivamente di dirmelo, così non ci penso più e risparmio un casino di tempo, denaro, salute ed energia). Grazie mille

La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione".
Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative.
Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse.
Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi.
Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. 
Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui paciscenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dal contratto concluso? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite).
Negoziazione di strumenti finanziari e clausole vessatorie: nullità parziale della singola clausola che non si riverbera sull'intero contratto (art 38 Codice del Consumo).
Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa".
Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari").
E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venire meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc?
Strumenti di finanziari atipici: sono ammissibile nel nostro ordinamento? Al quesito dianzi prospettato pare debba fornirsi risposa affermativa, in omaggio al principio generale statuito dal combinato disposto degli art 41 Cost e 1322, secondo comma, cc, sempre a patto che tali contratti siano socialmente utili e, quindi , meritevoli di tutela, altrimenti dovranno essere considerati nulli.
E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E'ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela?
Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza".
Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava a mio avviso collegato necessariamente alla negoziazione.
L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza.
Ovvio, allora, che i profili di meritevolezza andavano esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost)  di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc?
Sul punto, appare preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti.
Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative).
E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque  all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente sia in fase precontrattuale che esecutiva), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela?
Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore)  è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume.
A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi di ordine sistematico.
La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato.
La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i paciscenti  verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. 
Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale.
Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato.
Gli intermediari dovranno fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura  e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione dovrà illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonchè i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisione di investimento informato. La descrizione dei rischi dovrà includere anche il rischio di perdita totale dell'investimento. Quando è probabile che i rischi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari siano superiori ai rischi delle singole componennti, l'intermediario dovrà fornire una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce il rischio.
Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; ) per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria.
In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano gli estremi per un'azione di annullamento.
Da escludere, invece, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, ovviamente di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono precluse queste ultime azioni).

Da: E meno male...03/09/2015 06:41:50
che doveva essere uno schema!

Da: Questo03/09/2015 07:07:34
E' il thread tar, non magistratura ordinaria.
Hai postato nel posto sbagliato.

Da: quattrocodici  03/09/2015 07:45:40
Magistratura e' magistratura! Ogni intervento costruttivo e' importante...In ogni caso aiuta a ragionare...
Grazie😊

Da: **quattrocodici 03/09/2015 07:59:26
Nobili d'animo si nasce...

Da: Memento mori03/09/2015 08:46:21
Qual blasfemia, qual ributtante oscenità!!
Reprobo d'uno sturm, smettila di importunare con le tue lascive proposte un'animo sì nobile e puro, qual quello della nostra innocente sorella quattrocodici!
Perchè attentare a cotanta virtù?
Qual diabolica, impura ed abietta possanza ti muove?
Ciò basti.
Ordunque, torniamo in tema, e proponiamo qualcosa di finalmente costruttivo, come ci suggerisce la nostra.
Alla quale, a tal proposito, seguendo il suo illuminato suggerimento,propongo questa traccia da svolgere, castamente e piamente, com'è d'uopo:
"In relazione alla problematica delle stigmate ascose essudate, si analizzino i profili applicativi dell'istituto del cilicio, quale strumento di auto-mortificazione e afflizione a scopo espiatorio, e si illustrino i provvedimenti che  l'autorità ecclesiale può disporre al fine di ridurre la discrezionalità nel suo utilizzo, laddove esso si riveli eccessivamente oneroso."
Confido di leggere presto, specie dalla nostra cara quattrocodici, un intervento fulminante, con il consueto leggiadro schema, che tanto ci allieta.


Da: DaBologna03/09/2015 09:45:57
Mi ricordate la data in cui verrà pubblicato in GU il diario prove?

@sturm & kats: io la saprei svolgere la traccia sul cunnilingus ma non voglio far sfoggio di me
@memento: un animo non si apostrofa, un'anima si. Per una roba così allo scritto siete fuori

Da: Memento mori03/09/2015 09:50:15
Invero, invero, caro Felsineo amico, si trattò di lapsus calami, del quale tuttavia, assai pregevolmente, mi rendi cosciente.
Faccio atto di contrizione, fustigandomi nelle pudenda, nella speranza di essere così perdonato sia in cielo che in terra.
E mi auguro tu faccia altrettanto nell'eventualità tu possa incappare in similari sviste.
Pace e bene, fratello.

Da: DaBologna03/09/2015 10:14:44
sorella please

Da: sturm und kats03/09/2015 10:58:46
Carissima!
Non sapevo che tu appartenessi alla cosidetta 'altra metà del cielo', e la cosa, ti dirò, mi rallegra non poco!
Non era il caso che tu precisassi la tua perizia nell'arte del cunnilingus in quanto, onestamente, da buona bolognese, non avrei mai osato lontanamente dubitare delle intrinseche capacità orali che caratterizzano notoriamente le generose abitanti di quell'amena città, e che sono sicuro saprai mettere a profitto in fase concorsuale.
Mi addolora, piuttosto, la tua precisazione circa il fatto che avresti saputo svolgere la traccia solo su quello specifico punto.
In realtà, la tematica era molto più estesa, se ricorderai, involgendo problematiche complesse, legate agli effetti meccanici dell'atto introduttivo plurisoggettivo(e, secondo talune posizioni, anche presupposto).
Mi auguro che tu possa colmare quanto prima questa lacuna, in merito alla quale mi dichiaro sin d'ora disposto a impartirti meticolose e dettagliate lezioni in separata sede.
Fammi pure sapere, quanto prima, una tua eventuale disponibilità sul punto, in modo che io possa annotarlo sull'agenda del kats dello sturm.
Con galante ossequio, il tuo
sturm und kats

Da: DaBologna03/09/2015 11:58:09
@ sturm: dacci un taglio su :-))
mi dite quando esce il diario prove?? la secchiona di quattrocodici legge? ndo sta?

Da: @Dabologna03/09/2015 12:03:32
però, non sei simpatica...
Prima lo attizzi, il povero sturm, e poi lo stronchi così.
Non credo poi che la "secchiona", come la definisci, vorrà risponderti, se le appioppi simili appellativi...

Da: giusto,  giusto!03/09/2015 12:05:26
Dabologna, non fare la ritrosa, e facci vedere come sai fare il cunnilingus.
Dacci la prova provata della tua bolognesità.
Incominciamo a sospettare che tu sia un troll.

Da: Taglionetto 03/09/2015 12:08:00
Occorre un taglio netto sturm :-))

Da: DaBologna03/09/2015 12:10:05
@giusto giusto
pirlone prova di quello dovresti darla tu a me se sai cosa è
ora dateci un taglio davvero

Da: Taglionetto 03/09/2015 12:20:31
Come i bambini: si sollevano questioni sessuali banalissime che per un uomo maturo che vive un sano rapporto di coppia dovrebbero essere scontatissime.

Da: DaBologna03/09/2015 12:24:49
sano rapporto di coppia?? ahahhaa questa è la migliore
non la sentivo dagli anni 80

Da: Taglionetto 03/09/2015 12:56:17
Insano?

Da: sturm und kats03/09/2015 13:07:59
beh, effettivamente il non aver sviluppato la traccia non depone a tuo favore, cara bolognese.
Era una traccia semplice.
L'insidia stava nello strappo a cui si doveva necessariamente fare riferimento nella seconda parte.
Un'omissione nella trattazione di questo delicato punto, necessariamente comporterebbe un'inidoneità (e come potrebbe non esserlo?).
Sei ancora a tempo per almeno sviluppare la scaletta del tema.
E, ovviamente, a partecipare a un'esercitazione live sulla tematica.
Altro che corso rush, qui le cose si fanno lentamente, e per bene.

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