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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: ilpulcinopio 
Reputazione utente: +49
09/02/2018 17:53:19
conor le limitazioni valgono anche per i corsi gia iniziati? mi viene da pensare ai numerosi corsi tar e intensivi 2017/18... cosa accadrà?

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 18:09:21
...bella domanda...

Da: Conor 09/02/2018 18:20:53
E nel frattempo leggo questo
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/norme-e-tributi/2018-02-08/un-app-i-whistleblower-pubblica-amministrazione-092259.shtml?uuid=AE0SO5vD

Da: Conor 09/02/2018 18:24:51
Sono l'unico a chiedersi se tutta questa grande amicizia tra Cantone e Caringella sia un minimo additabile come conflitto di interessi?

Sia chiaro, 2 gran brave persone, ma non è che ci stanno un pò prendendo la mano con questa canzoncina dell'anticorruzione? Qua gli unici che 'spuzzano' mi sa che sono proprio loro

Da: Bada Bing  09/02/2018 20:04:37
L'applicazione retroattiva sarebbe un'assurdità...quindi non possiamo escluderla.

Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
09/02/2018 20:13:46
😁😁😁😁😁

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Da: Bada Bing  09/02/2018 22:22:43
Battute a parte, penso che si tratterà di norme ultrattive.
Le docenze nei corsi già avviati sono già state autorizzate.

Da: Sole  10/02/2018 00:47:25
GIUDICI AMMINISTRATIVI: APPROVATI NUOVI CRITERI PER INCARICHI DOCENZA
MENO GIORNI DI INSEGNAMENTO, TETTO AI COMPENSI E DIVIETO DOCENZE IN CORSI PREPARAZIONE ESAME TAR e CONSIGLIO DI STATO
L'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa (CPGA), nella seduta di oggi, ha approvato i nuovi criteri per l'autorizzazione degli incarichi di docenza per i magistrati amministrativi, che vanno a modificare la precedente disciplina e da ultimo la delibera del luglio 2017.
La nuova regolamentazione prevede criteri rigorosi e restrizioni varie, a partire dalla riduzione dei tempi da dedicare all'insegnamento nei corsi privati (e a convegni di carattere formativo) nel limite massimo di 40 giorni l'anno "non frazionabili". I corsi si potranno tenere fisicamente solo in una sede.
E' previsto il divieto di insegnamento in corsi privati di preparazione per i concorsi di referendario TAR e di Consigliere di Stato per i magistrati Amministrativi, come già previsto per i magistrati ordinari che non possono tenere lezioni ai corsi privati di preparazione al concorso in magistratura.
Non è consentito, neanche, assumere il coordinamento o la direzione scientifica dei corsi, per evitare la personalizzazione degli stessi. Stretta e rigore sui compensi.
E' stato espressamente previsto che la violazione di tutti gli obblighi imposti dalla nuova disciplina sugli incarichi costituisce un illecito disciplinare grave.
Oltre alla delibera il Consiglio di Presidenza ha approvato anche "il codice deontologico e di comportamento del magistrato nella docenza", proprio per promuovere una maggiore consapevolezza dei doveri etici a cui sono tenuti tutti i magistrati amministrativi, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali e consultive.

E mo????

Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
10/02/2018 07:07:26
È mo o si fa i giudici o si insegna....

Da: Bada Bing  10/02/2018 09:05:04
Non proprio: leggendo il comunicato si direbbe che nei corsi di preparazione per Magistratura ordinaria, Procuratore dello Stato, Avvocato dello Stato, Referendario CdC, Avvocato e Notaio i GG.AA. possano ancora insegnare.
Non potranno farlo nei corsi per referendario Tar e per Consigliere di Stato.
Ecco, considerato che i GG.AA. sono (ovviamente) i più qualificati per insegnare a scrivere sentenze amministrative, i candidati al concorso per referendario Tar perderanno un importantissimo supporto didattico.
Temo che questo non determinerà un innalzamento del livello medio dei partecipanti al prossimo concorso.

Peraltro ero convinto che nel mercato dei corsi di formazione, quelli per preparare il concorso Tar rappresentassero una nicchia rispetto a quelli per preparare magistratura ordinaria, e che proprio questi ultimi impegnassero maggiormente i tenutari dei corsi.

Da: Bada Bing  10/02/2018 09:05:19
Non proprio: leggendo il comunicato si direbbe che nei corsi di preparazione per Magistratura ordinaria, Procuratore dello Stato, Avvocato dello Stato, Referendario CdC, Avvocato e Notaio i GG.AA. possano ancora insegnare.
Non potranno farlo nei corsi per referendario Tar e per Consigliere di Stato.
Ecco, considerato che i GG.AA. sono (ovviamente) i più qualificati per insegnare a scrivere sentenze amministrative, i candidati al concorso per referendario Tar perderanno un importantissimo supporto didattico.
Temo che questo non determinerà un innalzamento del livello medio dei partecipanti al prossimo concorso.

Peraltro ero convinto che nel mercato dei corsi di formazione, quelli per preparare il concorso Tar rappresentassero una nicchia rispetto a quelli per preparare magistratura ordinaria, e che proprio questi ultimi impegnassero maggiormente i tenutari dei corsi.

Da: Bada Bing  10/02/2018 09:05:32
Non proprio: leggendo il comunicato si direbbe che nei corsi di preparazione per Magistratura ordinaria, Procuratore dello Stato, Avvocato dello Stato, Referendario CdC, Avvocato e Notaio i GG.AA. possano ancora insegnare.
Non potranno farlo nei corsi per referendario Tar e per Consigliere di Stato.
Ecco, considerato che i GG.AA. sono (ovviamente) i più qualificati per insegnare a scrivere sentenze amministrative, i candidati al concorso per referendario Tar perderanno un importantissimo supporto didattico.
Temo che questo non determinerà un innalzamento del livello medio dei partecipanti al prossimo concorso.

Peraltro ero convinto che nel mercato dei corsi di formazione, quelli per preparare il concorso Tar rappresentassero una nicchia rispetto a quelli per preparare magistratura ordinaria, e che proprio questi ultimi impegnassero maggiormente i tenutari dei corsi.

Da: panormita 10/02/2018 10:29:58
In effetti, i corsi per magistratura ordinaria spesso impegnano parecchio i docenti, che in diversi casi insegnano tutte le materie.
Comunque vedremo. Ho l'impressione che negli ultimi anni ci sia stata un'inflazione di corsi da parte di chi vi ha visto enormi potenzialità di guadagno. Ci sono operatori che invece sono sul mercato da tempo e mi pare abbiano mantenuto il loro tradizionale alto livello qualitativo.

Da: Bada Bing  10/02/2018 10:38:51
Domanda: non era meglio vietare le docenze in altri corsi econsentirla in quelli di preparazione per il concorso al Tar?

Da: Bada Bing  10/02/2018 10:39:05
Domanda: non era meglio vietare le docenze in altri corsi econsentirla in quelli di preparazione per il concorso al Tar?

Da: Conor 10/02/2018 11:07:06
Paradossalmente questo comunicato finisce proprio per favorire il bel bellomo.
Cmq è solo l'inizio, mi dicono

Da: OrdoQuaestionum  10/02/2018 11:15:09
Mi leggerò il nuovo regolamento. Dal comunicato non si capisce bene tutto. Così su due piedi mi viene da pensare che ad oggi gli unici a rimetterci davvero sono quelli, tra i concorsisti, che andavano alla ricerca di un corso per prepararsi bene alla prova pratica del corso da referendario Tar.

Tutto il resto mi sembra immutato, anzi, paradossalmente, una lettura "antitrust" della vicenda mi fa pensare che così facendo, con il tetto annuale di ore, si restringono le quote di mercato degli operatori c.d. incumbent, favorendo l'ingresso di nuovo concorrenti (che stante il divieto assoluto per i g.o., potranno essere giocoforza solo altri e ulteriori g.a., rispetto a quelli già presenti sul "mercato")

Da: Fontedelpoggio  10/02/2018 11:56:30
Buttare il bambino con l'acqua sporca è un classico all'italiana.

Da: Conor 10/02/2018 12:56:06
Ma scusate, l'art. 53 del 165/01 esiste solo per i comuni mortali?
Anche loro sono pubblici dipendenti.  O fanno i
magistrati o fanno i professori.

Da: OrdoQuaestionum  10/02/2018 13:10:56
V. Art. 3 c. 1 dlgs 165/01

Da: Fontedelpoggio  10/02/2018 14:44:45
Come diceva il.marchese del Grillo: io so' io e voi non siete un caxxo.  Lo dirà anche il giudice olandese al quale é stato assegnato il ricorso sull'Ema.

Da: Conor 10/02/2018 16:56:32
Ordo, stando al tuo ragionamento anche quelli della polizia penitenziaria potrebbero fare i dentisti...

Da: OrdoQuaestionum  10/02/2018 19:22:45
Ecco, ora mi spiego i problemi con una vecchia otturazione :-)

Scherzi a parte, citando l'art. 3 volevo solo dire che i magistrati e tutte le altre figure citate in quell'articolo al co. 1, hanno un regime speciale che esula dal dlgs 165/01.

Riterrei quindi che l'art. 53 che citavi non si applica a loro.

Non so se era a questa cosa che facevi riferimento ...

Da: Conor 10/02/2018 19:49:13
Non so se nel loro mondo esiste una norma tipo art. 53, però mi sembra questa esprimere un principio abbastanza di buon senso che andrebbe applicata anche a loro, soprattutto a loro.

Da: calosic 10/02/2018 21:49:00
Non capisco il motivo per cui hanno tolto la possibilità di insegnare nei corsi TAR. Tutti quelli del Consiglio di Presidenza che sono Consiglieri TAR chissà se avranno seguito un corso...................
Cmq, qualcuno ha notizia su riapertura termini?

Da: Fontedelpoggio 11/02/2018 15:47:45
Ecco un bel quesito per giuristi raffinati. Per me la chiave interpretativa sta nel fatto che l'ordinamento inglese non è prevalentemente basato sul diritto positivo come negli ordinamenti continentali.

Gli inglesi resteranno cittadini Ue? La parola alla Corte di giustizia
Ancora una volta, la Brexit transita dalle aule di giustizia. Dopo i giudici inglesi, adesso è la volta del tribunale distrettuale di Amsterdam che ha deciso di passare la controversa questione della perdita della cittadinanza Ue dopo la Brexit alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Non era affatto scontato e, quindi, il rinvio pregiudiziale d'interpretazione sollevato dai giudici olandesi e indirizzato a Lussemburgo è già una vittoria per i cittadini britannici, residenti nei Paesi Bassi, che si erano rivolti al tribunale distrettuale per sapere se, dal 29 marzo 2019, potranno o no godere dei diritti acquisiti in quanto cittadini dell'Unione. Un rebus giuridico che avrà inevitabili conseguenze sulla partita finale Ue-Regno Unito.
In particolare, la Corte Ue dovrà chiarire se i cittadini di uno Stato membro che recede dall'Unione perdono automaticamente ogni diritto derivante dalla cittadinanza Ue e, se così non fosse, quali condizioni sono richieste per mantenere in vita i diritti dopo l'uscita. Una questione delicata sotto il profilo giuridico nonché politico e sociale, visto che l'esercizio dei diritti collegati alla cittadinanza incide sulla vita personale e professionale di milioni di cittadini Ue.
Per gli aspetti giuridici, dal Trattato di Maastricht, che ha inserito per la prima volta la norma che attribuisce la cittadinanza dell'Unione, a quello di Lisbona, nulla è scritto sulle questioni legate alla perdita di cittadinanza a seguito del recesso dai Trattati. È chiarita la modalità di acquisizione, con la cittadinanza Ue che si aggiunge a quella dello Stato membro e non è più solo complementare come in passato, ma non un rigo sulla perdita. Tutto nel rispetto della sovranità degli Stati, liberi di scegliere le modalità di attribuzione della cittadinanza nazionale, che poi comporta l'aggiunta di quella Ue.
Se, quindi, il collegamento Unione/cittadinanza di uno Stato membro è chiaro, non così automatica la conseguenza che il recesso determini immediatamente la perdita di ogni diritto per un cittadino di uno Stato membro che si sfila dall'Unione. Tra i diritti più rilevanti e più a rischio, quello di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che certo più di tutti ha un effetto dirompente sulle persone e che, arricchito, tassello dopo tassello, dalla direttiva 2004/38 sulla circolazione dei cittadini Ue e dei loro familiari, produce effetti diretti proprio sulla sovranità nazionale ed è stato decisivo per la scelta dell'uscita dei britannici.
Difficile trovare risposte al di fuori del Trattato perché l'Unione europea è stata la prima e sinora unica organizzazione internazionale a prevedere l'attribuzione di una specifica cittadinanza. Così come è difficile ipotizzare le conclusioni degli eurogiudici. Un dato, però, è certo: la Corte di giustizia, nel corso degli anni, ha rafforzato l'autonomia della cittadinanza Ue rispetto a quella statale. Con la sentenza del 2001 (C-184/99), Lussemburgo, ad esempio, ha stabilito che lo «status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» e, con altre pronunce, ha fortemente sfumato il carattere meramente sussidiario della cittadinanza Ue, ormai soggetta al diritto dell'Unione e non solo a quello degli Stati membri. Adesso la parola passa alla Corte.
©
Marina Castellaneta
VUOTO NORMATIVO I Trattati non dicono nulla sull'eventuale perdita della cittadinanza europea che si aggiunge a quella dello Stato membro e sui diritti connessi

Da: quattrocodici  11/02/2018 18:27:38
Non conosco bene la questione, quindi sarebbe bene non esprimersi.
Ma tu, Fonte, solleciti sempre un interlocutore e mi dispiace non risponderti, quando posso.
A lume di naso, se ne esce solo col diritto pattizio. Ue e Regno Unito devono mettersi d'accordo. In ogni  caso la reciprocità (ai cittadini europei in UK è stato garantito il rispetto dei diritti quesiti, quindi dovrebbe valere l'inverso per gli inglesi su suolo UE) vale solo se prevista da una norma. Se quella norma esiste già, nulla questione. Se non esiste, bisogna crearla.
Non credo che valgano le norme di common law di per sé  o ci si possa appellare a singoli pregressi trattati, perché gli inglesi che sono su suolo UE aspirano alla libertà di circolazione tra Stati UE.
Occorre un nuovo patto.
È poi c'è il problema del giudicato. Ti chiedo una pronuncia ora, che sono ancora legittimato, sapendo che nel 2019 non avrò i diritti dei cittadini UE.
Cio' che intendo dire è che non si possono usare i giudici per ottenere risultati che può assicurare il diritto pattizio.

Da: OrdoQuaestionum  11/02/2018 21:32:28
Caso molto interessante, da studiare, grazie per la segnalazione Fonte. La mossa più rivoluzionaria che potrebbe fare la Corte è riconoscere la cittadinanza UE ai cittadini Uk

Da: Fontedelpoggio 11/02/2018 21:39:06
Grazie per gli spunti ma rimane il fatto che il diritto pattizio è diritto positivo per definizione. Sarà interessante vedere se la Corte UE vorrà attenersi ad una linea di self restraint verso il "potere politico" analoga allo stile di molte altri corti costituzionali.

Da: Fontedelpoggio 12/02/2018 07:21:33
Dal Sole24ore di oggi (Norme e Tributi).

Antieconomicità come presunzione
Il fatto che l'inerenza risulti una vicenda essenzialmente di tipo qualitativo riverbera una serie di importanti effetti sulle rettifiche fondate sulla cosiddetta "antieconomicità".
Si tratta di quelle rettifiche da parte dell'amministrazione finanziaria che involgono la sindacabilità dell'entità di una determinata spesa (tipico esempio è dato dai compensi degli amministratori) e che in passato sono state definite di «inerenza quantitativa».
Si è sempre sostenuto che l'inerenza, essendo un giudizio preventivo circa il collegamento tra un componente economico e l'attività esercitata, risulta "per natura", invece, una vicenda essenzialmente di tipo "qualitativo". Ed è stato sottolineato che il giudizio di inerenza non risponde all'esigenza di verificare se il contribuente si è comportato correttamente sotto il profilo economico, ma rappresenta quella necessaria "ricognizione preventiva" - quindi quel collegamento - dei componenti economici che hanno un legame con l'attività.
Sicché la negazione di questo collegamento deve realizzarsi entro le regole potestative in tema di accertamento dell'amministrazione finanziaria.
In sostanza, se l'ufficio dell'amministrazione non ammette la deduzione di una spesa, ritenendola non inerente, l'ufficio nega, di fatto, ogni collegamento della spesa con l'attività svolta dall'imprenditore. Con la conseguenza che, in questo caso, si tratta di una rettifica di tipo analitico, per cui l'ufficio deve provvedere a motivare il difetto di inerenza in conseguenza della mancanza di un collegamento della spesa con l'attività svolta da parte dell'imprenditore.
Deve quindi essere chiaro che una rettifica analitica, negandosi ogni relazione con l'articolo 109, comma 5, del Tuir, non può riguardare, come afferma finalmente la Cassazione con l'ordinanza 450/2018, la "congruità" della spesa o del costo, ma deve disconoscere alla radice il legame con la logica economica imprenditoriale.
Questa conclusione permette di spendere due parole sul concetto di prova dell'inerenza. La prova riguarda i fatti, mentre l'inerenza è riconducibile ad una valutazione del fatto o dei fatti. In sostanza, l'ufficio deve valutare se il componente economico - la spesa o il costo - ha un collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale.
Quindi, per l'inerenza risulta improprio attribuire alle parti degli oneri di prova. Le parti invece hanno, più propriamente, un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie tesi. L'ufficio dell'amministrazione deve quindi allegare i fatti e motivare le ragioni per le quali ritiene che determinati componenti economici non hanno alcun collegamento con l'attività, mentre il contribuente, da parte sua, dovrà allegare i fatti e le ragioni per le quali ritiene che gli stessi componenti hanno un legame con l'attività.
Se, invece, l'ufficio vuole rettificare la congruità della spesa, quindi operare su un piano quantitativo, si è senz'altro nell'ambito delle rettifiche di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973, le quali si basano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In questo caso, l'onere probatorio ricade, per primo, sull'ufficio dell'amministrazione finanziaria, il quale dovrà dimostrare in giudizio che gli elementi presuntivi fondanti la rettifica hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza. Solo dopo che l'ufficio avrà assolto tale onere, quest'ultimo graverà sul contribuente.
©

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