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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: gigettorossetto 08/02/2018 17:48:17
io avrei chiesto l'accesso delle prove con votazioni minime di tutti giorni e l'accesso di quelli insufficienti che più si avvicinavano alla sufficienza: posto che sia 40 il minimo, tutte le prove con votazione 40 e tutte quelle da 36 a 39.

Da: Re Leone 08/02/2018 19:51:07
Gigettorossetto
Vedi che il tar sembra aver detto
Che i tre elaborati dati sono
Sufficienti ai fini della garanzia della trasparenza
E che non si ha diritto di accesso
Ad altro
A questo punto alzo bandiera bianca e butto tutti
I libri

Da: Bada Bing  08/02/2018 21:13:35
Io é meglio che non scrivo altro...

Da: OrdoQuaestionum  08/02/2018 21:25:44
Tar Lazio, Roma, n. 7474/2016

"In primo luogo, è giurisprudenza del tutto pacifica quella secondo cui il concorrente escluso da un concorso, o non vincitore, ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, e ciò indipendentemente dal carattere strumentale di tale conoscenza rispetto alla proposizione di una azione giudiziale.
La Sezione, in materia, ha già avuto modo di ricordare (sentenza n. 8872 del 24.10.2012; cfr. anche la n. 11262 del 18.11.2009), che l'interesse all'accesso ai documenti amministrativi, così come è disegnato dall'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche successivamente alle modifiche intervenute nel 2005 (per effetto della legge 11 febbraio 2005 n. 15) e nel 2009 (per effetto della legge 18 giugno 2009 n. 69) è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo; cosicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006 n. 6440).
Fermo quanto sopra, a maggior ragione, sussiste il diritto di un candidato, che ha partecipato ad una procedura concorsuale e che è stato dalla stessa escluso, di accedere agli atti attinenti alla situazione giuridicamente rilevante relativa alla sua posizione di concorrente, non essendo possibile negare l'accesso sul presupposto che gli atti richiesti non sarebbero utili al processo in corso (cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, 12 agosto 2009 n. 8176).
Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve quindi ritenersi consentito anche se l'interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio.
Con l'introduzione dell'azione a tutela dell'accesso, il legislatore ha, infatti, inteso assicurare al cittadino la trasparenza dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo.
L'amministrazione cui è richiesto l'accesso documentale, non ha poi alcuna facoltà di scrutinio sulla fondatezza o meno dell'eventuale giudizio già intrapreso o da intraprendersi ad iniziativa della parte richiedente l'accesso. Come pure è irrilevante che la richiesta sia eventualmente preordinata all'utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale lo stesso risultato potrebbe, in tesi, essere ottenuto attraverso l'esercizio dei poteri istruttori del giudice (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5752).
Non vi sono, poi, limiti ai documenti ostensibili.
È noto, infatti, che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 08 luglio 2008 n. 6450); di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti."

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
08/02/2018 21:48:17
Una sentenza che incornicerei, e che avrei copiato paro paro se fosse toccato a me decidere.
Grazie Ordo, come sempre.
Premesso ciò, sono ammissibili anche interpretazioni differenti, come evidentemente anche quella del collegio che ha esaminato la domanda del collega.
Chiedere il 100% dei compiti idonei può essere inteso come controllo totalitario, e formalmente l'introduzione dell'accesso civico non ha toccato il normale accesso documentale, con l'annesso divieto di controllo totalitario.
E' a mio avviso una lettura miope e riduttiva, e cozza con la lineare logica della sentenza citata da Ordo.
Ma non è fuori dal mondo, tanto che è stata scelta e ritenuta valida da tre magistrati che hanno passato un concorso che nessuno di noi è ancora riuscito a superare.
Per cui, ripeto, fai appello.
Tenta la carta di chiedere i dieci voti più bassi.
E, a monte, organizza una norma simile a quella da me suggerita e organizza una tempesta di mail verso i candidati.
Qualcuno che la fa sua lo trovi, e magari migliori la vita a tutti.
E, preciso, la polemica non è sterile, è estremamente pertinente.
Solo, diventa inutile ripetere sempre le stesse cose.
A quel punto sì, diventa sterile.
Saluti passanti certe sentenze approvanti, ed altre, per quel che vale il suo parere, disapprovanti

Da: Re Leone 08/02/2018 22:07:32
Bravo orso è la sentenza che conosciamo
Tutti e che applichiamo tutti gli addetti ai lavori
Ma secondo te poteva valere nel caso
Di un concorso referendario tar dove il
Tar avrebbe dovuto far scoprire quello
Che la commissione  ( i colleghi di cui uno
Fino a ieri era allo stesso tar ) ha interesse
A non far emergere

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Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 07:18:11
Vediamo come va l'appello

Da: Conor 09/02/2018 07:41:32
Forse dico una corbelleria, ma nel 2017 il garante della privacy ha posto dei limiti all'accesso per la tutela delle opere dell'ingegno. Tra queste annovera anche i compiti di un concorso pubblico.

Non riesco a trovare il parere del garante però

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 07:57:23
Si l'avevo letto ma è inapplicabile. Per due ragioni.
Sul piano delle fonti, un parere non può restringere il contenuto di una norma di rango primario (l. 241/90) che attribuisce un diritto.
Il parere era stato dato poi su un'istanza di accesso civico ex d.lgs. 33/13, mentre nel nostro caso, se ho ben compreso la fattispecie, l'istanza è stata presentata ex l. 241/90. Non a caso, il parere stesso faceva salva la possibilità di fare istanze di accesso ex l. 241, indicando che lo stesso non riguardava quel tipo di istanza

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 08:43:37
Mi riferivo a questo parere http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6495600

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 08:44:32
In questo parere, successivo, la questione è ulteriormente chiarita (v.ult.parag.) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7156158

Da: Conor 09/02/2018 08:57:58
Grazie, Ordo

Da: triste 09/02/2018 09:11:04
AVETE NOTATO che si tratta dello stesso presidente per 2 decisioni diametralmente opposte ? !  non posso che ripetere SENZA VERGOGNA
Passante, come fai a sostenere che si tratta di una decisione ragionevole ?

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 10:00:26
Personalmente mi interessano le leggi e l'applicazione che ne viene fatta. Credo ci siano modo e tempo per il Consiglio di Stato per porre rimedio a quello che a mio avviso è stato un errore nell'applicazione della l. 241

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 10:29:03
Aggiungi che nessuno di noi, credo, ha letto l'istanza e il ricorso, quindi non è comunque immediata la possibilità di dare un giudizio pieno e completo su tutta la vicenda

Da: Andnowtheverybeautifultruth 09/02/2018 11:31:22
Signori, penso che sia legittimo chiedere di visionare gli atti così come ha fatto il nostro collega e penso che, questa volta, il TAR di Roma non abbia colto nel segno (come dicono i giuristi navigati).
Ed infatti, lasciando da parte il problema dell'accesso civico e dei suoi inciampi con quanto previsto dal legislatore per l'accesso agli atti del procedimento amministrativo, evidenzio soltanto come una commissione non debba nutrire timori nell'ostendere un elaborato ed un verbale così come tutti gli elaborati e tutti i verbali di una procedura concorsuale.
Ne sono stati chiesti 47 e potevano esserne chiesti 10 volte tanto. Il principio non sarebbe cambiato.
Se tutto è stato fatto correttamente e nel rispetto delle regole, perchè temere e negarsi?
Potrei concludere questa mia riflessione citando la famosa battuta di quel politico mefistofelico che ci spiegava i segreti del pensar male ma preferisco citare più positivamente il Vangelo che sull'onestà dice: «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti» (Lc 16, 10).
Traetene voi le conclusioni..

Da: panormita 09/02/2018 12:07:16
Non voglio polemizzare con nessuno. La mia osservazione è stata formulata alla luce della, nemmeno troppo velata, propensione ad attribuire significati precisi (e malevoli) a scelte amministrative e giurisdizionali, naturalmente opinabili. Questo atteggiamento, col dovuto rispetto, a me pare inutile e sterile. Ben vengano invece tutte le dotte disquisizioni teoriche sui diritti di accesso e sui diversi orientamenti giurisprudenziali, anche se originate da una specifica decisione.

Da: mirtillamalcontenta 09/02/2018 13:21:40
parlando di altro....qualcuno ha mai letto o studiato il Clarich di d. amministrativo?

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 13:39:22
Letto, molto utile. Passante direbbe che è uno di quei libri che si leggono in un paio d'ore prima di andare a dormire la sera. A mio avviso serve un po' più di tempo :-)
Lo consiglio senz'altro per un rapido ripasso

Da: Bada Bing  09/02/2018 13:59:18
Io uso il Manuale Clarich.
Molto ben fatto.
Uso anche il Manuale Chieppa-Giovagnoli

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 14:09:22
Studiamo sugli stessi testi. Incrociamo le dita :)

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
09/02/2018 14:32:50
Autorizzo d'ora in poi Ordo a parlare in mio nome è per mio conto! :-) :-) :-)
Confermo che Clarich è  uno splendido testo, che ha il pregio ed il difetto della brevità.
Ottimo come introduzione o ripasso, forse poco come unico testo, ma forse no se si accoppia con tanta giurisprudenza e dottrina.
Un tempo, quando io ed il mondo eravamo giovani leggevo 20 pagine all'ora, quindi 400 pagine le avrei fatte in 20 ore e.non in una serata, ma siamo là. ..
Oggi siamo a 20 pagine la settimana, se va bene, ma questa è un'altra storia. ..
Saluti passanti la sua gioventù rimembranti

Da: gigettorossetto 09/02/2018 15:04:48
che tempistica si prevede per concorso tar? che senso ha riaprire i termini del concorso quando si possono prendere gli idonei se non per far partecipare chi ha sbagliato a far domanda o ha scazzato i termini per far domanda?

Da: gigettorossetto 09/02/2018 15:06:13
sarebbe interessante sapere quanti superano il concorso tra quelli che non avevano presentato domanda per il vecchio bando. dato che non sapremo mai, con nessun accesso di alcun tipo

Da: Bada Bing  09/02/2018 15:29:53
Pare a me evidente che tu inammissibilmente persegui un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione della Cosa Pubblica!!!

Da: Conor 09/02/2018 15:56:50
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4576214

Da: Conor 09/02/2018 16:03:14
Cosa ne sarà di loro adesso?

Da: gigettorossetto 09/02/2018 16:42:10
faranno come sempre han fatto

Da: Sole 09/02/2018 16:44:49
Segnalo Parere su una istanza di accesso civico - 24 maggio 2017

Tutto ciò considerato, nel caso in generale di richieste di accesso civico alla copia degli elaborati scritti relativi a prove concorsuali, ai sensi della normativa vigente e tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, si ritiene che l'ostensione dei predetti documenti - ricordando che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7» nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali per ogni ulteriore trattamento (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) - è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Per completezza, si rappresenta che, quanto all'eventuale possibilità di accordare un accesso civico parziale (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), fornendo la copia degli elaborati priva dell'associazione ai dati personali identificativi dei candidati, poiché gli elaborati scritti delle procedure concorsuali sono redatti di proprio pugno dai candidati, non si può escludere completamente la possibilità di re-indentificare a posteriori il soggetto interessato tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia (cfr. anche art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento n. 2016/679/UE, cit.).

Si richiama, infine, l'attenzione dell'amministrazione sulla necessità, in ogni caso, di valutare - considerando il richiamato regime di pubblicità dei documenti forniti in sede di accesso civico e la circostanza che l'elaborato è il risultato di un'opera creativa intellettuale del candidato - l'esistenza di ulteriori interessi privati per potrebbero portare a escludere l'accesso civico, previsti dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c), legati, ad esempio, all'esistenza di interessi legati alla «proprietà intellettuale» o al «diritto d'autore».

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità di accedere alla copia degli elaborati relativi a procedure concorsuali, laddove l'istante dimostri l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

Da: OrdoQuaestionum  09/02/2018 16:53:00
Si, è il parere presente al primo dei due link che postavo sopra

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