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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
546 messaggi, letto 61656 volte

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Da: chiedo18/12/2014 11:11:59
controc... cè la soluzione
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Da: chiedo18/12/2014 11:11:59
controc... cè la soluzione
Rispondi

Da: nori 18/12/2014 11:12:02
Nella notte del 12/5/2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e, prima della partenza,  Caio chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l'invito e saliva sull'autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione, Caio perdeva il controllo della sua vettura, che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell'incidente, Sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava che Sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio, formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell art 145 cod delle ass private (dlgs 209/05) ricevuta dalla societa Alfa, compagnia assicuratrice dell auto di Caio, il 30/9/2012. Non essedo intervenuto alcun risarcimento, con atto di citazione notificato il 13/6/2013 Mevia e Tizio convenivano in giudizio Caio e la società Alfa per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di Sempronio. A sostegno della propria domanda, Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche solo ad agevolare il sinistro poichè si era limitato a salire a bordo dell'autovettura di Caio per accompagnarlo, senza inserirsi in alcun modo nella conduzione dell'auto. Evidenziavano, inoltre, che Sempronio aveva adottato tutte le cautele necessarie allacciandosi la cintura di sicurezza. Gli attori chiedevano, quindi, che i convenuti venissero condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di Caio. Assunte le vesti del legale DEI CONVENUTI, rediga il candidato l'atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela DEI PROPRI ASSISTITI, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
Rispondi

Da: Ovvio18/12/2014 11:13:32
Mi sembra chiaro che si debbano difendere entrambi.
Rispondi

Da: Lillyna85 18/12/2014 11:14:03
Ragazzi quali eccezioni possono essere opposte in via preliminare in questo caso
Rispondi

Da: rogiy18/12/2014 11:14:11
attenendoci alla traccia dobbiamo soltanto soffermarci sulla corresponsabilità di Sempronio
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Da: Tizietto18/12/2014 11:15:14
Quanta ignoranza... Il dramma è che scrivete da dentro le sedi d'esame, questo esame è una farsa anche per colpa dei candidati che lo sostengono!
Rispondi

Da: napoliiiii18/12/2014 11:15:24
HO ricevuto notizie la traccia è errata qui  dentro hanno dettato I CONVENUTI quindi bisogna difendere  entrambi
Rispondi

Da: one18/12/2014 11:15:41
Cassazione civile    sez. III Data: 13/05/2011 Numero: 10526

Trasporto (contratto di) - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Nello stesso senso, Cass. 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. 2 marzo 2007 n. 4954, in Resp. civ., 2009, 410; Cass. 11 marzo 2004 n. 4993, (con riferimento all'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato); e Cass. 22 maggio 2006, n. 11947, (con riferimento all'ipotesi di circolazione su un ciclomotore abilitato al trasporto del solo guidatore).
È significativo tuttavia segnalare che mentre la sentenza da ultimo citata ha ritenuto in re ipsa il nesso causale tra la condotta del passeggero di un ciclomotore abilitato al trasporto del solo conducente e il sinistro, « in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo », la sentenza qui in rassegna è stata meno assiomatica, lasciando al giudice di merito il compito di stabilire caso per caso se l'illegittimità del trasporto abbia o meno fornito un contributo causale alla produzione del danno.
Il principio è pacifico anche nella giurisprudenza di merito: ipotesi tipiche di concorso di colpa della vittima, idonee a giustificare la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., quando siano legate al danno da un nesso di causalità, sono l'omesso uso di cinture di sicurezza o del casco (Trib. Mantova 8 novembre 2005,; Giud. pace Roma 25 gennaio 2000,; Giud. pace Roma, 6 aprile 1999, ivi, 1999, 1078).
Nella giurisprudenza di merito, il concorso di colpa del trasportato è stato ritenuto configurabile non solo quando questi accetti di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza per le condizioni del mezzo, ma anche quando accetti di viaggiare su un mezzo condotto da persona in evidente stato di ebbrezza: secondo Trib. Milano 10 aprile 2009, ad esempio, chi accetta di essere trasportato su un veicolo guidato da conducente in stato di ebbrezza « esprime l'accettazione del maggior rischio accompagnato a tale stato; l'autotrasportato concorre a realizzare il viaggio le cui conseguenze dannose vanno imputate anche alla sua improvvida scelta di affidarsi alla guida del soggetto in condizioni psico-fisiche alterate, e la percentuale di concorso dell'ospitato si determina in relazione al tasso alcoolico assunto dal conducente che, se alto, ne rende facilmente individuabile l'alterazione ».
La relativa eccezione è stata ritenuta rilevabile d'ufficio da Trib. Torino 9 novembre 2004
Rispondi

Da: Tizia18/12/2014 11:16:01
Possibile soluzione

Comparsa di costituzione
Tribunale di _________
PER
____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in
____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF:
____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva
- ConvenutoContro
____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ -
Attore -
Comparsa di costituzione e di risposta
Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi
all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
____________
Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________
Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto
procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le
seguenti ragioni :
1) Eccezioni processuali e di merito:
Preliminarmente va rilevato che �.. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza,
incompetenza territoriale derogabile etc�[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale
civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella
comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per
eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di
incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di
inadempimento etc...])
2) Nel merito: L'attore assume che __________
In realtà __________
Per quanto sopra
Si chiede e conclude
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) In via preliminare: accertare l'intervenuta �. (prescrizione decadenza etc�) 2) Nel merito
rigettare�.
2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di
spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) vero che _______
2) vero che _____
Si produce:
1) ____________;
2) ____________;
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______.
Indicano a testi:
1) ____________
2) ____________
____________, ____________
Avv. ____________
PROCURA ALLE LITI
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv.
_____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di
transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza,
proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire.
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da
copia dell'informativa allegata.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati
personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______.
Firma___________
È autentica
Avv.___________

Sentenze di riferimento

Cass. 11698/2014. Il risarcimento va ridotto se il danneggiato si espone volontariamente al rischio.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 26/05/2014
n. 11698
Classificazioni: DANNI - Concorso del fatto colposo del creditore e del danneggiato
Rispondi

Da: dori19811218/12/2014 11:16:26
Cosa ne pensate della soluzione di Controc?
Rispondi

Da: facile x nori18/12/2014 11:16:33
La prima versione diceva convenuto. Se la versione corretta parla di convenuti, allora la faccenda si complica. Per me non è possibile difendere entrambi in modo adeguato... ma se al ministero non sanno scrivere le tracce tocca adeguarsi.

Poco male, comparsa semplice solamente sul concorso colposo del danneggiato ex 1227 e quindi richiesta di riduzione del danno.
Certo che come comparsa è un pochino povera: non possiamo chiedere il rigetto delle domande ma solo una diminuzione del risarcimento.
Rispondi

Da: ghostwriter18/12/2014 11:16:45
ragazzi scusate, vorrei porvi le seguenti osservazioni.
innanzitutto credo che le posizioni di compagnia assicuratrice e caio siano in contrasto, siccome la compagnia dovrebbe poter esperire domanda di rivalsa nei confronti di caio ai sensi del c.d.a. e poichè nei contratti per la rca è espressamente previsto che la polizza non copre le manifestazioni sportive (figuriamoci le gare clandestine).
quindi penso che, magari previo chiarimento della commissione, tocchi difendere caio, anche perchè per difendere la compagnia assicuratrice bisognerebbe far riferimento al cda.
ora, mi chiedevo se fosse opportuno anzitutto contestare il fatto che caio stesse partecipando ad una gara clandestina, proprio al fine di meglio tutelarlo dalla domanda di rivalsa della compagnia, magari cercando di dimostrare che l'incidente è avvenuto per la sua errata condotta di guida.
in subordine, eccepirei la cooperazione colposa di sempronio allegando le decisioni della cassazione postate: in fondo si parla di atto di citazione notificato il giugno 2013, mica è detto quando è stata fissata la prima udienza!
che ne pensate?
Rispondi

Da: Jos18/12/2014 11:19:00
Comunque, chi ha scritto la traccia di civile dovrebbe essere fustigato.
Io ho l'audio, e parla di assistitI e convenutI... ma di fatto noi non potremmo mai essere difensori di entrambi, poiché ci sarebbe incompatibilità.
Dunque, bisogna difenderne solo uno...credo Caio...
Rispondi

Da: Anomi18/12/2014 11:20:27
Ma se provi a sostenere che non si era in presenza di una gara clandestina, poi non hai più il concorso del danneggiato che ha accettato il rischio...non trovi GHOSTWRITER?
Rispondi

Da: Tracce e pareri18/12/2014 11:20:36
Tracce e pareri disponibili qui:
http://goo.gl/w31NAX
Rispondi

Da: rogiy x facile18/12/2014 11:20:51
attenendoci alla traccia dobbiamo soltanto soffermarci sulla corresponsabilità di Sempronio
Rispondi

Da: antocall 18/12/2014 11:21:20
la soluzione di controc non è una soluzione
Rispondi

Da: Avv firenze18/12/2014 11:23:03
Ma si sanno gli abbinamenti? Dice Venezia corregge firenze
Rispondi

Da: facile x JOS18/12/2014 11:23:29
Sacrosanto.
Però se c'è scritto convenuti tocca difendere per forza entrambi "turandosi" il naso.
Non è la prima volta che dal Ministero fanno errori del genere...
Rispondi

Da: ranamarina18/12/2014 11:25:03
ma secondo voi non vi è anche un problema ai sensi dell'art. 142 codice delle assicurazioni? tra la data della raccomandata alla assicurazione e la notifica della citazione sono intercorsi 9 mesi....il termine per iniziare l'azione se non ricordo male è di 90 giorni, ma potrei sbagliarmi....
Rispondi

Da: Nash-in-aiuto18/12/2014 11:26:20
Da Napoli mi confermano CONVENUTI
Rispondi

Da: ghostwriter18/12/2014 11:26:22
si Anomi, ma a quel punto, a meno di comportamenti dolosi, dovrebbe pagare la compagnia assicuratrice, no? il ns assistito al max non riuscirebbe a rinnovare la polizza alla scadenza.
e comunque punterei ad attribuire la causazione dell'evento ad altri fattori, tipo strada scivolosa, ostacoli imprevisti..
questo però è quanto io scriverei per tutelare un (ipotetico) assistito in un giudizio, indi vi chiedo cosa ne pensate e se possa effettivamente impostarsi un atto così
Rispondi

Da: informiamoci18/12/2014 11:26:38
da Napoli. entrambi i convenuti con procura congiunta. Quindi escludiamo inoperatività e concentriamoci sul concorso di colpa
Rispondi

Da: fingerscrossed18/12/2014 11:26:57
Ho avuto conferma. Si devono difendere Caio e la società. Entrambi.Un elenco delle sentenze per favore...
Rispondi

Da: 12346789018/12/2014 11:27:51
Convenuto o convenuti?
Rispondi

Da: kiaz85-18/12/2014 11:28:26
l'atto va al gdp o al tribunale?
Rispondi

Da: aiutoplease18/12/2014 11:29:01
Pubblichiamo lo schema di un atto di comparsa  e costituzione per la soluzione della traccia di civile_ fonte kIURDANELLA 8ho messo la k al posto della G)

Ufficio del Giudice di Pace di_________________

Comparsa di costituzione e risposta

Per____________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall'Avv.____, del foro di____, C.F____, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax ____, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata ____@____;
convenuto

CONTRO

_____________________, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati;

attori

Con atto di citazione notificato in data ____, i Signori ____ convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Giudice di pace____, il Sig. ____ per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, condannare il Sig. __________al pagamento, in solido con l'Assicurazione, dell'importo pari ad euro  _____, per i fatti di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
A fondamento della propria domanda, gli attori asserivano che Sempronio _____________________________________

****

La domanda proposta dai Signori ____ è infondata, in fatto e in diritto, e non può essere accolta, per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________

PQM

Si conclude affinché l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, dichiari infondata, e quindi rigetti, la domanda attrice, per le ragioni di cui in narrativa.

In via istruttoria..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
_____, lì ____

Avv. ____

Procura alle liti
Rispondi

Da: aiutoplease18/12/2014 11:30:25
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 145 Cod. ass. private (Proponibilità dell'azione di risarcimento):
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore):
1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Riferimenti giurisprudenziali:
Sentenza Cass. Civile, Sez. III, 13 maggio 2011, n. 10526: Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Sentenza Cass. Civile, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698: Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (confermata la decisone del giudice di merito che aveva accertato la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che volontariamente si era esposto al rischio violando il precetto comportamentale di non partecipare, neppure come passeggero, a gare automobilistiche clandestine ed aveva di conseguenza ritenuto di superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054 primo comma c.c. nei limiti percentuali di ripartizione delle responsabilità accertati in concreto).
Rispondi

Da: ila18/12/2014 11:32:27
su tutti i siti danno la traccia che parla di CONVENUTO e poi di propri assistiti..in ogni caso credo che bisogna difendere Caio,  perchè le posizioni di questo ed Alfa sono diverse e non è possibile che entrambi siano difesi dallo stesso avv.
Rispondi

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