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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
546 messaggi, letto 61656 volte

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Da: facile18/12/2014 10:57:14
Ragazzi non scherziamo, in teoria si può fare tutto, anche difendere entrambi, ma è stra evidente che le posizioni di Caio e dell'Ass. siano differenti. Sono obbligati in solido verso il danneggiato ovviamente, ma nei loro rapporti interni si scanneranno.
In particolare l'assicurazione dedurrà di non essere tenuta al pagamento e quindi insisterà per la NON operatività della polizza!!. Come si fa a difenderli bene entrambi???

Il problema è la formulazione letterale della traccia. Credo che l'unica soluzione interpretativa possano/debbano darla i presidenti di commissione.

Altra cosa che può essere rilevante: è vero che la sentenza del 2014 risolve la questione favorevolmente (in senso conforme anche quella del 2011), ma attenzione al precedente del 2005 contrario. La questione non è pacifica quindi in giurisprudenza.
Rispondi

Da: wanda lignorante18/12/2014 10:58:23
caio
Rispondi

Da: Stellina 18/12/2014 10:59:51
Potreste essere più chiari non si capisce nulla !!! Avete postato delle sentenze enormi !!! Potreste postare solo lo schema in breve grz
Rispondi

Da: Anomi18/12/2014 10:59:56
posto CASS. 27010/2005 in senso DIFFORME

Il comma 1 dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso).
Rispondi

Da: katy018/12/2014 11:00:02
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 25 febbraio -13 maggio 2011, n. 10526
(Presidente Preden - Relatore Scarano)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 9/6/2005 la Corte d'Appello di Trento, rigettato quello proposto in via
incidentale dalla sig. M. Z., accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla società Unipol
s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Trento 11/5/2004 di condanna al pagamento in favore
della prima della somma di Euro 249.000,00 a titolo di risarcimento di danni dalla medesima
sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il *19/9/2000* per fatto e colpa del sig.
G. E. che alla guida del suo scooter, a bordo del quale unitamente al figlio minore era
trasportata, ne perdeva il controllo e usciva di strada.
Ritenuto il concorso di colpa della Z. nella causazione del sinistro nella misura di 1/5, il giudice
dell'appello per l'effetto riduceva l'importo liquidato dal giudice di prime cure ad Euro
199.200,00, oltre ad interessi, e conseguentemente condannava la medesima alla restituzione
di quanto già a tale titolo corrispostole in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo
grado.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Z. propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Unipol s.p.a., che propone altresì ricorso
incidentale sulla base di 2 motivi.
Motivi della decisione
Con il 1^ motivo la ricorrente in via principale denunzia "errore logico giuridico della
motivazione" nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia affermato che "il trasporto dei due passeggeri ha
indubbiamente creato un profondo perturbamento dell'equilibrio del mezzo", per poi
contraddittoriamente concludere che "pur essendo in tali condizioni, il mezzo condotto dall'E.
ha percorso 100 Km. Da quanto sopra risulta in modo evidente che, se cio' che ha causato
l'incidente fosse stato lo squilibrio provocato dai passeggeri, l'incidente sarebbe avvenuto ben
prima di quanto in effetti si e' verificato".
Lamenta che la "sentenza ... omette completamente di prendere in considerazione al fine di
valutarlo ed, eventualmente respingerlo, quanto sottolineato dall'odierno ricorrente in atto
d'appello e cioe' che non solo non vi e' alcuna prova che il mezzo sia caduto a causa della
carenza di equilibrio ma che, anzi, dalle risultanze istruttorie risulta provato il contrario.
Innanzitutto il conducente stesso ha ammesso di aver perso il controllo del mezzo, ma non ha
mai dichiarato di averlo perso a causa della presenza dell'attrice o di qualche movimento
inconsulto da questa provocato mentre al contrario ... il fatto che la presenza della Z. non
abbia di per sé provocato lo sbandamento del mezzo e' anche dimostrato dal fatto oggettivo
che è stato percorso quasi un centinaio di chilometri senza particolari difficolta' prima che
l'incidente si verificasse".
Si duole che "il punto in cui la contraddizione raggiunge il paradosso è ... dato dalle sequenze
in cui la Corte d'Appello dapprima afferma ripetutamente che la colpa del sinistro non puo' che
essere addebitabile al conducente, per giungere poi alla conclusione, opposta, del concorso di colpa dell'odierna ricorrente".
Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054 e
2059 c .c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 3; nonché omessa motivazione su
punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto il proprio concorso di colpa nella perdita di
controllo del mezzo da parte del conducente, non essendovi "alcuna prova che il mezzo sia
caduto a causa della carenza di equilibrio", laddove l'"incidente e' avvenuto a causa dello
slittamento della ruota anteriore per il fondo stradale viscido, c ome ha dichiarato il conducente
del veicolo stesso".
Con il 1^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione
dell'art. 2043 c .c ., artt. 115 e 116 c .p.c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c., comma 1, n. 3;
nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360
c .p.c ., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia "errato nell'applicazione delle norme che regolano il nesso
di causalità (art. 2043 c .c .) e nella valutazione delle risultanze probatorie, con cio'
disattendendo il primo motivo di appello della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. di cui
all'atto di appello".
Lamenta non essersi considerato che "il protrarsi del viaggio per scelta deliberata e reiterata
ogni volta che si attraversava un paese successivo, ed addirittura la citta' di Trento, ha
indubbiamente aggravato il rimprovero di colpa, spezzando il nesso causale tra la condotta
dell'E. ed il danno".
Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056 e 1227
c .c ., artt. 115 e 116 c .p.c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 3; nonche' omessa
motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n.
5.
Si duole che la corte di merito, erroneamente valutando le emergenze probatorie, non abbia
ritenuto la responsabilita' esclusiva, o quantomeno prevalente della Z., nella causazione del
sinistro de quo, per essere volontariamente salita sullo scooter assieme al figlio, cui faceva
indossare "l'unico casco disponibile, oltre a quello del guidatore, dimostrando di avere ben
chiaro il rischio che comportava viaggiare in tre sullo scooter", facendo altresi' "caricare il
proprio borsone di traverso sullo scooter" e rendendosi conto "delle difficolta' di guida dell'E.
essendo lei stessa titolare di patente di guida", ponendo quindi in essere una condotta
palesante "una vera e propria accettazione del rischio", tanto piu' che anziche' scendere al
primo centro urbano permaneva a bordo dello scooter "per oltre 100 km".
I motivi dei ricorsi principale ed incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha gia' avuto piu' volte modo di affermare i motivi posti a f ondamento
dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita',
della completezza, e della riferibilita' alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di
argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o
principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo
e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della
stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita' o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo
la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una
premessa a se' stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e' tuttavia
indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c .p.c ., comma 1, n. 4, che il
ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la
controversia, nonche' delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno
partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso,
senza necessita' di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di
merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830;
Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E' cioe' indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza
del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata
delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si
configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le
argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico
giuridico posto a base della decisione (in particolare c fr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste pertanto nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove
preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n.
5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione
conferisce infatti al giudice di legittimita' non gia' il potere di riesaminare il merito dell'intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la mera facolta' di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n.
4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati da entrambe le odierne ricorrenti.
Gia' sotto l'assorbente profilo dell'autosufficienza, va posto in rilievo come le medesime
facciano rispettivamente richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'"atto di
citazione di data 30.10.01"; all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado della societa'
Unipol s.p.a.; alla "sentenza n. 386/04" del "Tribunale di Trento"; agli atti di appello principale
ed incidentale; alle "osservazioni ... sottolineate nel corso del primo grado"; a quanto
"dichiarato" dal "conducente del veicolo"; alla "C.T.U.", la ricorrente principale; ai "documenti
dimessi in causa"; all'"assunzione dei mezzi istruttori effettuata in primo grado"; alle
"risultanze probatorie"; al "primo motivo di appello", al "secondo motivo di appello"; alle
"conclusioni dell'atto di citazione d.d. 15 ottobre 2001", la ricorrente in via incidentale), di cui
lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del
giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.
A tale stregua non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo
(anche in ordine alla tempestivita' e decisivita' dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle
sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini
integrative, non avendo la Corte di legittimita' accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass.,
24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161 ).
Quanto al 1^ motivo del ricorso principale va in ogni caso osservato che la ricorrente non
formula invero denunzia di error in procedendo ex art. 112 c .p.c ., ne' censura debitamente le
risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c .p.c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c., comma 1, n. 5,
non indicando quale prova, e sotto quale profilo, sarebbe stata nel caso non o mal valutata.Censura ex artt. 115 e 116 c .p.c ., deve ulteriormente sottolinearsi, che in base a principio
consolidato in giurisprudenza di legittimita' e' invero apprezzabile, in sede di ricorso per
cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5, e non
anche - come nella specie invocato dalla ricorrente in via incidentale - in termini di violazione
di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia' dal riesame
degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita'.
Relativamente alle censure mosse dalle ricorrenti, sia principale che incidentale, in ordine al
concorso di colpa nella causazione del sinistro dalla corte di merito riconosciuto a loro
rispettivo carico nella misura percentuale determinata, va osservato che i giudici di merito
hanno nel caso fatto invero piena e corretta applicazione del principio da questa Corte
affermato secondo cui allorquando la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di
insicurezza (e tale e' la circolazione di un ciclomotore con a bordo addirittura come nella specie
tre persone, di cui uno minore d'eta', in violazione dell'art. 170 C.d.S.) e' ricollegabile all'azione
o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare
che essa avvenga in conformita' delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del
trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla
circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro, e
accettazione dei relativi rischi, integrante un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella
condotta causativa del fatto evento dannoso che, a parte i profili di responsabilita' per gli
eventuali danni arrecati a terzi disciplinati dall'art. 2054 c .c ., obbliga il conducente del veicolo
al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sin istro, atteso che il
comportamento di quest'ultimo nell'ambito dell'indicata cooperazione non vale ad interrompere
il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, ne' ad integrare un valido
consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (c fr.
Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 11/3/2004, n. 4993. V. anche Cass., 18/9/2008, n.
23851).
La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, delle condotte poste in essere dai
soggetti coinvolti, della sussistenza della relativa colpa (ovvero del loro atteggiamento doloso)
ed efficienza causale, costituisce d'altro canto giudizio di fatto, spettante al giudice del merito
ed incensurabile in sede di legittimita' in presenza di congrua motivazione (v. Cass.,
22/5/2006, n. 11947; Cass., 17/10/1984, n. 5240; Cass., 8/23/1974, n. 364).
Orbene, diversamente da quanto dalle odierne ricorrenti, principale ed incidentale, sostenuto,
atteso che, all'esito di precedente sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura
condotta dalla Z., e' rimasto accertato, e la corte di merito ne ha dato congrua motivazione,
che il sig. G. M., "malgrado non fosse abilitato al trasporto di passeggero, si offriva di
trasportare, fino a *Bolzano*, la Z. ed il figlio. A quest'ultimo veniva fatto indossare il solo
casco disponibile, mentre sullo scooter veniva anche caricato un borsone. Alle 4,10 di notte, il
conducente dello scooter perdeva il controllo del mezzo e tutti i passeggeri del piccolo scooter
rovinavano a terra; in particolare la Z. soffriva le lesioni indicate nella consulenza tecnica in
atti", coerentemente la corte di merito ha osservato che "l'avere accettato il passaggio sullo
scooter dell'E. sia pure nelle condizioni di spavento e difficolta' susseguenti al primo incidente
ed anche per la necessita' di non rimanere sola in piena notte con il figlio di 11 anni, se non
puo' considerarsi ... elemento di causa esclusiva dell'evento, va stimato, quanto meno, fatto
concorrente alla verificazione dell'evento. Non puo' tacersi, infatti, che il trasporto dei due
passeggeri e di un borsone su uno scooter, comunque di piccole dimensioni, ha indubbiamente
creato un profondo turbamento dell'equilibrio del mezzo perfettamente evidente a qualunque
conducente di mezzo (la Z. era abilitata alla guida), la stessa Z., nel far indossare al figlio il
solo altro casco disponibile, ha mostrato di avere perfettamente intuito il rischio che il
trasporto rappresentava in ragione della complessiva inidoneita' del mezzo e delle concrete
modalita' attraverso le quali il trasporto veniva eseguito", pervenendo quindi a concludere che
"la concitazione, lo spavento e la preoccupazione del momento hanno indotto la Z. ad un
comportamento non razionale che ha concorso a determinare l'evento sia pure senza che cio'
possa essere valutato quale unica causa dell'occorso ... infatti ... la responsabilita' della
condotta di guida del mezzo era interamente a carico dell'E. che ha accettato di trasportare,
con eccessiva generosita' (e grande imprudenza) la Z. ed il figlio con il bagaglio; ha percorso un tratto di strada ben superiore ad ogni esigenza di superamento dell'emergenza; ha condotto
il mezzo in modo imperito perdendo l'equilibrio. Complessivamente ritiene la Corte che a carico
della Z. possa essere riconosciuto un concorso di colpa pari ad un quinto, essendo del tutto
prevalente la colpa del conducente del mezzo che aveva la piena responsabilita' della guida ed
il controllo degli eventi".
Emerge dunque a tale stregua evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata
rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni delle odierne ricorrenti (principale ed incidentale),
oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c .p.c .,
comma 1, n. 4, in realta' si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l'asseritamente
erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un
significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile
pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata
(c fr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360
c .p.c., esse in realta' sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del
giudizio di legittimita', un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa
Corte secondo cui il giudizio di legittimita' non e' un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia'
considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi (c fr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All'inammissibilita' ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.
Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Rispondi

Da: izzo8318/12/2014 11:00:41
   Corte di Cassazione  
Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 13/05/2011
Presidente: Preden R.  Estensore: Scarano LA.  Relatore: Scarano LA.  P.M. Velardi M. (Conf.)
Zago (Tricerri ed altro) contro Unipol Comp. Assic Spa ed altro
(Rigetta, App. Trento, 09/06/2005)

CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità.

Cod. Civ. art. 1227
Cod. Civ. art. 1681
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 170

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Rispondi

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Da: rogiy18/12/2014 11:00:54
infatti come dice aiutoplease .... per ora noi difendiamo entrambi i convenuti poi se ne parla circa la rivalsa
Rispondi

Da: Ruspone70 18/12/2014 11:00:56
La traccia dice espressamente "assunte le vesti del legale
Del
Convenuto".
Perciò noi difendiamo Caio. STOP
Rispondi

Da: geronimous 18/12/2014 11:01:51
RAGA MA DOV'è LO SVOLGIMENTO? PER AIUTARE VA BENE INVIARE L'INTERA  SENTENZA DI CASSAZIONE POSTATA DAGLI ALTRI PRIMA DI ME?? PER FAVORE AIUTATE.
Rispondi

Da: dddddddd18/12/2014 11:02:31
grazie katy0
Rispondi

Da: nori 18/12/2014 11:03:44
e che cos'è la SOLIDITà???....:-D
scusate ma sorrido!
Rispondi

Da: acapamjnunèbon18/12/2014 11:03:46
Non è possibile difendere caio e compagnia, quest'ultima ha un interesse in contrasto con Caio che ha partecipato ad una corsa clandestina
Rispondi

Da: doctordevian18/12/2014 11:04:12
ragazzi, ho fatto il fiduciario assicurativo per anni... dimostrare la non operatività della polizza, significa porre il risarcimento a carico dell'assicurato... come si fa a difenderli entrambi? Posso dire che un trasporto contra legem esclude la copertura, ma escludere la copertura non significa escludere il risarcimento, significa porlo a carico del responsabile... al più si può mirare ad un concorso del trasportato al solo fine di ridurre l'ammonare del risarcimento, che in ogni caso pagherebbe l'assicurazione e non caio (perché allora costituirsi?) ma  in ogni caso non lo si può fare sulla scorta della sentenza del 2014 che all'epoca dei fatti non era ancora uscita.
Rispondi

Da: ad1985 18/12/2014 11:04:37
Non ci interessa se c'è giurisprudenza difforme...NON E^ UN PARERE....dobbiamo difendere caio e menzionare solo la giurisprudenza favorevole
Rispondi

Da: pipipi18/12/2014 11:04:42
dice i CONVENUTI...ASSISTITI... ho avuto conferma da Napoli
Rispondi

Da: Mike28518/12/2014 11:04:59
Ma si tratta di appello o comparsa?
Rispondi

Da: Ss 18/12/2014 11:05:03
Ma non dite niente del fatto che caio fosse ubriaco???!
Rispondi

Da: tosia 18/12/2014 11:06:24
ragazzi dobbiamo difendere anche la compagnia
Rispondi

Da: sara 1818/12/2014 11:06:49
pipipi sei assolutamente certo??
Rispondi

Da: geronimous 18/12/2014 11:06:58
RAGAZZI MA VANNO BENE LE SENTENZE COME MODELLO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTO? HELP!!!
Rispondi

Da: Antoniodeg18/12/2014 11:07:33
ma che c'entra la sentenza del 2005 difforme a quella del 2014!!!!

Se occorre fare gli interessi del proprio assisito quella non va prorpio menzionata!!!! a meno che non si voglia aiutare controparte...daiii
Rispondi

Da: facile x rogiy18/12/2014 11:07:41
perdonami ma giuridicamente non ha molto senso.. se io fossi il legale dell'assicurazione mi costituirei e chiederei il rigetto della domanda nei miei confronti per non operatività della polizza. Mi sembra scontato no?
Rispondi

Da: pipipi18/12/2014 11:08:36
siiiiiii...ho chiesto cinque minuti fa...assicuro....
Rispondi

Da: katy018/12/2014 11:08:42
ragazzi kontrocampus ha postato lo schema da seguire ho messo il link basta modificare la k con la c
http://www.kontrocampus.it/wp-content/uploads/2014/12/Traccia-Soluzione-Svolgimento-atti-giudiziari-Diritto-Civile-esame-avvocato-2014.pdf
Rispondi

Da: Tizia18/12/2014 11:10:20
Possibile soluzione

Comparsa di costituzione
Tribunale di _________
PER
____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in
____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF:
____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva
- ConvenutoContro
____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ -
Attore -
Comparsa di costituzione e di risposta
Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi
all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
____________
Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________
Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto
procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le
seguenti ragioni :
1) Eccezioni processuali e di merito:
Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza,
incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale
civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella
comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per
eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di
incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di
inadempimento etc...])
2) Nel merito: L'attore assume che __________
In realtà __________
Per quanto sopra
Si chiede e conclude
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) In via preliminare: accertare l'intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…) 2) Nel merito
rigettare….
2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di
spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) vero che _______
2) vero che _____
Si produce:
1) ____________;
2) ____________;
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______.
Indicano a testi:
1) ____________
2) ____________
____________, ____________
Avv. ____________
Rispondi

Da: Anomi18/12/2014 11:10:47
la sentenza 2005 è stata da me postata solo per essere consapevoli e smontarla.
ovvio che non può essere usata per difendere Caio

Rispondi

Da: Tizia18/12/2014 11:10:55
Possibile soluzione

Comparsa di costituzione
Tribunale di _________
PER
____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in
____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF:
____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva
- ConvenutoContro
____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ -
Attore -
Comparsa di costituzione e di risposta
Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi
all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
____________
Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________
Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto
procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le
seguenti ragioni :
1) Eccezioni processuali e di merito:
Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza,
incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale
civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella
comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per
eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di
incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di
inadempimento etc...])
2) Nel merito: L'attore assume che __________
In realtà __________
Per quanto sopra
Si chiede e conclude
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) In via preliminare: accertare l'intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…) 2) Nel merito
rigettare….
2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di
spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) vero che _______
2) vero che _____
Si produce:
1) ____________;
2) ____________;
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______.
Indicano a testi:
1) ____________
2) ____________
____________, ____________
Avv. ____________
PROCURA ALLE LITI
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv.
_____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di
transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza,
proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire.
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da
copia dell'informativa allegata.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati
personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______.
Firma___________
È autentica
Avv.___________
Sentenze di riferimento
Cass. 11698/2014. Il risarcimento va ridotto se il danneggiato si espone volontariamente al rischio.
Rispondi

Da: Tizia18/12/2014 11:11:34
Possibile soluzione

Comparsa di costituzione
Tribunale di _________
PER
____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in
____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF:
____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva
- ConvenutoContro
____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ -
Attore -
Comparsa di costituzione e di risposta
Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi
all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
____________
Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________
Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto
procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le
seguenti ragioni :
1) Eccezioni processuali e di merito:
Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza,
incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale
civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella
comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per
eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di
incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di
inadempimento etc...])
2) Nel merito: L'attore assume che __________
In realtà __________
Per quanto sopra
Si chiede e conclude
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) In via preliminare: accertare l'intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…) 2) Nel merito
rigettare….
2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di
spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) vero che _______
2) vero che _____
Si produce:
1) ____________;
2) ____________;
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______.
Indicano a testi:
1) ____________
2) ____________
____________, ____________
Avv. ____________
PROCURA ALLE LITI
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv.
_____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di
transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza,
proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire.
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da
copia dell'informativa allegata.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati
personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______.
Firma___________
È autentica
Avv.___________

Sentenze di riferimento

Cass. 11698/2014. Il risarcimento va ridotto se il danneggiato si espone volontariamente al rischio.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 26/05/2014
n. 11698
Classificazioni: DANNI - Concorso del fatto colposo del creditore e del danneggiato
Rispondi

Da: ..18/12/2014 11:11:36
va difesa anche la compagnia!!
Rispondi

Da: Laxa18/12/2014 11:11:56
scusate è possibile sapere se si devono difendere i convenuti o solo Caio?
Rispondi

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