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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
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Da: facile | 18/12/2014 10:57:14 |
Ragazzi non scherziamo, in teoria si può fare tutto, anche difendere entrambi, ma è stra evidente che le posizioni di Caio e dell'Ass. siano differenti. Sono obbligati in solido verso il danneggiato ovviamente, ma nei loro rapporti interni si scanneranno. In particolare l'assicurazione dedurrà di non essere tenuta al pagamento e quindi insisterà per la NON operatività della polizza!!. Come si fa a difenderli bene entrambi??? Il problema è la formulazione letterale della traccia. Credo che l'unica soluzione interpretativa possano/debbano darla i presidenti di commissione. Altra cosa che può essere rilevante: è vero che la sentenza del 2014 risolve la questione favorevolmente (in senso conforme anche quella del 2011), ma attenzione al precedente del 2005 contrario. La questione non è pacifica quindi in giurisprudenza. | |
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Da: wanda lignorante | 18/12/2014 10:58:23 |
caio | |
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Da: Stellina | 18/12/2014 10:59:51 |
Potreste essere più chiari non si capisce nulla !!! Avete postato delle sentenze enormi !!! Potreste postare solo lo schema in breve grz | |
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Da: Anomi | 18/12/2014 10:59:56 |
posto CASS. 27010/2005 in senso DIFFORME Il comma 1 dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso). | |
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Da: katy0 | 18/12/2014 11:00:02 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 25 febbraio -13 maggio 2011, n. 10526 (Presidente Preden - Relatore Scarano) Svolgimento del processo Con sentenza del 9/6/2005 la Corte d'Appello di Trento, rigettato quello proposto in via incidentale dalla sig. M. Z., accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla società Unipol s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Trento 11/5/2004 di condanna al pagamento in favore della prima della somma di Euro 249.000,00 a titolo di risarcimento di danni dalla medesima sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il *19/9/2000* per fatto e colpa del sig. G. E. che alla guida del suo scooter, a bordo del quale unitamente al figlio minore era trasportata, ne perdeva il controllo e usciva di strada. Ritenuto il concorso di colpa della Z. nella causazione del sinistro nella misura di 1/5, il giudice dell'appello per l'effetto riduceva l'importo liquidato dal giudice di prime cure ad Euro 199.200,00, oltre ad interessi, e conseguentemente condannava la medesima alla restituzione di quanto già a tale titolo corrispostole in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Unipol s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi. Motivi della decisione Con il 1^ motivo la ricorrente in via principale denunzia "errore logico giuridico della motivazione" nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito abbia affermato che "il trasporto dei due passeggeri ha indubbiamente creato un profondo perturbamento dell'equilibrio del mezzo", per poi contraddittoriamente concludere che "pur essendo in tali condizioni, il mezzo condotto dall'E. ha percorso 100 Km. Da quanto sopra risulta in modo evidente che, se cio' che ha causato l'incidente fosse stato lo squilibrio provocato dai passeggeri, l'incidente sarebbe avvenuto ben prima di quanto in effetti si e' verificato". Lamenta che la "sentenza ... omette completamente di prendere in considerazione al fine di valutarlo ed, eventualmente respingerlo, quanto sottolineato dall'odierno ricorrente in atto d'appello e cioe' che non solo non vi e' alcuna prova che il mezzo sia caduto a causa della carenza di equilibrio ma che, anzi, dalle risultanze istruttorie risulta provato il contrario. Innanzitutto il conducente stesso ha ammesso di aver perso il controllo del mezzo, ma non ha mai dichiarato di averlo perso a causa della presenza dell'attrice o di qualche movimento inconsulto da questa provocato mentre al contrario ... il fatto che la presenza della Z. non abbia di per sé provocato lo sbandamento del mezzo e' anche dimostrato dal fatto oggettivo che è stato percorso quasi un centinaio di chilometri senza particolari difficolta' prima che l'incidente si verificasse". Si duole che "il punto in cui la contraddizione raggiunge il paradosso è ... dato dalle sequenze in cui la Corte d'Appello dapprima afferma ripetutamente che la colpa del sinistro non puo' che essere addebitabile al conducente, per giungere poi alla conclusione, opposta, del concorso di colpa dell'odierna ricorrente". Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054 e 2059 c .c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 3; nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito abbia ritenuto il proprio concorso di colpa nella perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, non essendovi "alcuna prova che il mezzo sia caduto a causa della carenza di equilibrio", laddove l'"incidente e' avvenuto a causa dello slittamento della ruota anteriore per il fondo stradale viscido, c ome ha dichiarato il conducente del veicolo stesso". Con il 1^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c .c ., artt. 115 e 116 c .p.c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c., comma 1, n. 3; nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito abbia "errato nell'applicazione delle norme che regolano il nesso di causalità (art. 2043 c .c .) e nella valutazione delle risultanze probatorie, con cio' disattendendo il primo motivo di appello della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. di cui all'atto di appello". Lamenta non essersi considerato che "il protrarsi del viaggio per scelta deliberata e reiterata ogni volta che si attraversava un paese successivo, ed addirittura la citta' di Trento, ha indubbiamente aggravato il rimprovero di colpa, spezzando il nesso causale tra la condotta dell'E. ed il danno". Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056 e 1227 c .c ., artt. 115 e 116 c .p.c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 3; nonche' omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito, erroneamente valutando le emergenze probatorie, non abbia ritenuto la responsabilita' esclusiva, o quantomeno prevalente della Z., nella causazione del sinistro de quo, per essere volontariamente salita sullo scooter assieme al figlio, cui faceva indossare "l'unico casco disponibile, oltre a quello del guidatore, dimostrando di avere ben chiaro il rischio che comportava viaggiare in tre sullo scooter", facendo altresi' "caricare il proprio borsone di traverso sullo scooter" e rendendosi conto "delle difficolta' di guida dell'E. essendo lei stessa titolare di patente di guida", ponendo quindi in essere una condotta palesante "una vera e propria accettazione del rischio", tanto piu' che anziche' scendere al primo centro urbano permaneva a bordo dello scooter "per oltre 100 km". I motivi dei ricorsi principale ed incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Come questa Corte ha gia' avuto piu' volte modo di affermare i motivi posti a f ondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita', della completezza, e della riferibilita' alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita' o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se' stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e' tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c .p.c ., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche' delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita' di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998). E' cioe' indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare c fr. Cass., 25/2/2004, n. 3803). Tale vizio non consiste pertanto nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita' non gia' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la mera facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718). Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati da entrambe le odierne ricorrenti. Gia' sotto l'assorbente profilo dell'autosufficienza, va posto in rilievo come le medesime facciano rispettivamente richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'"atto di citazione di data 30.10.01"; all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado della societa' Unipol s.p.a.; alla "sentenza n. 386/04" del "Tribunale di Trento"; agli atti di appello principale ed incidentale; alle "osservazioni ... sottolineate nel corso del primo grado"; a quanto "dichiarato" dal "conducente del veicolo"; alla "C.T.U.", la ricorrente principale; ai "documenti dimessi in causa"; all'"assunzione dei mezzi istruttori effettuata in primo grado"; alle "risultanze probatorie"; al "primo motivo di appello", al "secondo motivo di appello"; alle "conclusioni dell'atto di citazione d.d. 15 ottobre 2001", la ricorrente in via incidentale), di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso. A tale stregua non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestivita' e decisivita' dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita' accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161 ). Quanto al 1^ motivo del ricorso principale va in ogni caso osservato che la ricorrente non formula invero denunzia di error in procedendo ex art. 112 c .p.c ., ne' censura debitamente le risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c .p.c ., in riferimento all'art. 360 c .p.c., comma 1, n. 5, non indicando quale prova, e sotto quale profilo, sarebbe stata nel caso non o mal valutata.Censura ex artt. 115 e 116 c .p.c ., deve ulteriormente sottolinearsi, che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimita' e' invero apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c .p.c ., comma 1, n. 5, e non anche - come nella specie invocato dalla ricorrente in via incidentale - in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia' dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita'. Relativamente alle censure mosse dalle ricorrenti, sia principale che incidentale, in ordine al concorso di colpa nella causazione del sinistro dalla corte di merito riconosciuto a loro rispettivo carico nella misura percentuale determinata, va osservato che i giudici di merito hanno nel caso fatto invero piena e corretta applicazione del principio da questa Corte affermato secondo cui allorquando la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale e' la circolazione di un ciclomotore con a bordo addirittura come nella specie tre persone, di cui uno minore d'eta', in violazione dell'art. 170 C.d.S.) e' ricollegabile all'azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformita' delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro, e accettazione dei relativi rischi, integrante un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso che, a parte i profili di responsabilita' per gli eventuali danni arrecati a terzi disciplinati dall'art. 2054 c .c ., obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sin istro, atteso che il comportamento di quest'ultimo nell'ambito dell'indicata cooperazione non vale ad interrompere il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, ne' ad integrare un valido consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (c fr. Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 11/3/2004, n. 4993. V. anche Cass., 18/9/2008, n. 23851). La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti, della sussistenza della relativa colpa (ovvero del loro atteggiamento doloso) ed efficienza causale, costituisce d'altro canto giudizio di fatto, spettante al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita' in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 17/10/1984, n. 5240; Cass., 8/23/1974, n. 364). Orbene, diversamente da quanto dalle odierne ricorrenti, principale ed incidentale, sostenuto, atteso che, all'esito di precedente sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura condotta dalla Z., e' rimasto accertato, e la corte di merito ne ha dato congrua motivazione, che il sig. G. M., "malgrado non fosse abilitato al trasporto di passeggero, si offriva di trasportare, fino a *Bolzano*, la Z. ed il figlio. A quest'ultimo veniva fatto indossare il solo casco disponibile, mentre sullo scooter veniva anche caricato un borsone. Alle 4,10 di notte, il conducente dello scooter perdeva il controllo del mezzo e tutti i passeggeri del piccolo scooter rovinavano a terra; in particolare la Z. soffriva le lesioni indicate nella consulenza tecnica in atti", coerentemente la corte di merito ha osservato che "l'avere accettato il passaggio sullo scooter dell'E. sia pure nelle condizioni di spavento e difficolta' susseguenti al primo incidente ed anche per la necessita' di non rimanere sola in piena notte con il figlio di 11 anni, se non puo' considerarsi ... elemento di causa esclusiva dell'evento, va stimato, quanto meno, fatto concorrente alla verificazione dell'evento. Non puo' tacersi, infatti, che il trasporto dei due passeggeri e di un borsone su uno scooter, comunque di piccole dimensioni, ha indubbiamente creato un profondo turbamento dell'equilibrio del mezzo perfettamente evidente a qualunque conducente di mezzo (la Z. era abilitata alla guida), la stessa Z., nel far indossare al figlio il solo altro casco disponibile, ha mostrato di avere perfettamente intuito il rischio che il trasporto rappresentava in ragione della complessiva inidoneita' del mezzo e delle concrete modalita' attraverso le quali il trasporto veniva eseguito", pervenendo quindi a concludere che "la concitazione, lo spavento e la preoccupazione del momento hanno indotto la Z. ad un comportamento non razionale che ha concorso a determinare l'evento sia pure senza che cio' possa essere valutato quale unica causa dell'occorso ... infatti ... la responsabilita' della condotta di guida del mezzo era interamente a carico dell'E. che ha accettato di trasportare, con eccessiva generosita' (e grande imprudenza) la Z. ed il figlio con il bagaglio; ha percorso un tratto di strada ben superiore ad ogni esigenza di superamento dell'emergenza; ha condotto il mezzo in modo imperito perdendo l'equilibrio. Complessivamente ritiene la Corte che a carico della Z. possa essere riconosciuto un concorso di colpa pari ad un quinto, essendo del tutto prevalente la colpa del conducente del mezzo che aveva la piena responsabilita' della guida ed il controllo degli eventi". Emerge dunque a tale stregua evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni delle odierne ricorrenti (principale ed incidentale), oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c .p.c ., comma 1, n. 4, in realta' si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (c fr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c .p.c., esse in realta' sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita', un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita' non e' un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia' considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (c fr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). All'inammissibilita' ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. | |
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Da: izzo83 | 18/12/2014 11:00:41 |
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 13/05/2011 Presidente: Preden R. Estensore: Scarano LA. Relatore: Scarano LA. P.M. Velardi M. (Conf.) Zago (Tricerri ed altro) contro Unipol Comp. Assic Spa ed altro (Rigetta, App. Trento, 09/06/2005) CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità . RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità . Cod. Civ. art. 1227 Cod. Civ. art. 1681 Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 170 Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età , in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. | |
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Da: rogiy | 18/12/2014 11:00:54 |
infatti come dice aiutoplease .... per ora noi difendiamo entrambi i convenuti poi se ne parla circa la rivalsa | |
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Da: Ruspone70 | 18/12/2014 11:00:56 |
La traccia dice espressamente "assunte le vesti del legale Del Convenuto". Perciò noi difendiamo Caio. STOP | |
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Da: geronimous | 18/12/2014 11:01:51 |
RAGA MA DOV'è LO SVOLGIMENTO? PER AIUTARE VA BENE INVIARE L'INTERA SENTENZA DI CASSAZIONE POSTATA DAGLI ALTRI PRIMA DI ME?? PER FAVORE AIUTATE. | |
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Da: dddddddd | 18/12/2014 11:02:31 |
grazie katy0 | |
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Da: nori | 18/12/2014 11:03:44 |
e che cos'è la SOLIDITà ???....:-D scusate ma sorrido! | |
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Da: acapamjnunèbon | 18/12/2014 11:03:46 |
Non è possibile difendere caio e compagnia, quest'ultima ha un interesse in contrasto con Caio che ha partecipato ad una corsa clandestina | |
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Da: doctordevian | 18/12/2014 11:04:12 |
ragazzi, ho fatto il fiduciario assicurativo per anni... dimostrare la non operatività della polizza, significa porre il risarcimento a carico dell'assicurato... come si fa a difenderli entrambi? Posso dire che un trasporto contra legem esclude la copertura, ma escludere la copertura non significa escludere il risarcimento, significa porlo a carico del responsabile... al più si può mirare ad un concorso del trasportato al solo fine di ridurre l'ammonare del risarcimento, che in ogni caso pagherebbe l'assicurazione e non caio (perché allora costituirsi?) ma in ogni caso non lo si può fare sulla scorta della sentenza del 2014 che all'epoca dei fatti non era ancora uscita. | |
Rispondi |
Da: ad1985 | 18/12/2014 11:04:37 |
Non ci interessa se c'è giurisprudenza difforme...NON E^ UN PARERE....dobbiamo difendere caio e menzionare solo la giurisprudenza favorevole | |
Rispondi |
Da: pipipi | 18/12/2014 11:04:42 |
dice i CONVENUTI...ASSISTITI... ho avuto conferma da Napoli | |
Rispondi |
Da: Mike285 | 18/12/2014 11:04:59 |
Ma si tratta di appello o comparsa? | |
Rispondi |
Da: Ss | 18/12/2014 11:05:03 |
Ma non dite niente del fatto che caio fosse ubriaco???! | |
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Da: tosia | 18/12/2014 11:06:24 |
ragazzi dobbiamo difendere anche la compagnia | |
Rispondi |
Da: sara 18 | 18/12/2014 11:06:49 |
pipipi sei assolutamente certo?? | |
Rispondi |
Da: geronimous | 18/12/2014 11:06:58 |
RAGAZZI MA VANNO BENE LE SENTENZE COME MODELLO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTO? HELP!!! | |
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Da: Antoniodeg | 18/12/2014 11:07:33 |
ma che c'entra la sentenza del 2005 difforme a quella del 2014!!!! Se occorre fare gli interessi del proprio assisito quella non va prorpio menzionata!!!! a meno che non si voglia aiutare controparte...daiii | |
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Da: facile x rogiy | 18/12/2014 11:07:41 |
perdonami ma giuridicamente non ha molto senso.. se io fossi il legale dell'assicurazione mi costituirei e chiederei il rigetto della domanda nei miei confronti per non operatività della polizza. Mi sembra scontato no? | |
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Da: pipipi | 18/12/2014 11:08:36 |
siiiiiii...ho chiesto cinque minuti fa...assicuro.... | |
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Da: katy0 | 18/12/2014 11:08:42 |
ragazzi kontrocampus ha postato lo schema da seguire ho messo il link basta modificare la k con la c http://www.kontrocampus.it/wp-content/uploads/2014/12/Traccia-Soluzione-Svolgimento-atti-giudiziari-Diritto-Civile-esame-avvocato-2014.pdf | |
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Da: Tizia | 18/12/2014 11:10:20 |
Possibile soluzione Comparsa di costituzione Tribunale di _________ PER ____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in ____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF: ____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva - ConvenutoContro ____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ - Attore - Comparsa di costituzione e di risposta Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ____________ Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________ Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni : 1) Eccezioni processuali e di merito: Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza, incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di inadempimento etc...]) 2) Nel merito: L'attore assume che __________ In realtà __________ Per quanto sopra Si chiede e conclude Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In via preliminare: accertare l'intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…) 2) Nel merito rigettare…. 2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che _______ 2) vero che _____ Si produce: 1) ____________; 2) ____________; Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______. Indicano a testi: 1) ____________ 2) ____________ ____________, ____________ Avv. ____________ | |
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Da: Anomi | 18/12/2014 11:10:47 |
la sentenza 2005 è stata da me postata solo per essere consapevoli e smontarla. ovvio che non può essere usata per difendere Caio | |
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Da: Tizia | 18/12/2014 11:10:55 |
Possibile soluzione Comparsa di costituzione Tribunale di _________ PER ____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in ____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF: ____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva - ConvenutoContro ____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ - Attore - Comparsa di costituzione e di risposta Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ____________ Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________ Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni : 1) Eccezioni processuali e di merito: Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza, incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di inadempimento etc...]) 2) Nel merito: L'attore assume che __________ In realtà __________ Per quanto sopra Si chiede e conclude Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In via preliminare: accertare l'intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…) 2) Nel merito rigettare…. 2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che _______ 2) vero che _____ Si produce: 1) ____________; 2) ____________; Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______. Indicano a testi: 1) ____________ 2) ____________ ____________, ____________ Avv. ____________ PROCURA ALLE LITI Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv. _____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da copia dell'informativa allegata. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______. Firma___________ È autentica Avv.___________ Sentenze di riferimento Cass. 11698/2014. Il risarcimento va ridotto se il danneggiato si espone volontariamente al rischio. | |
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Da: Tizia | 18/12/2014 11:11:34 |
Possibile soluzione Comparsa di costituzione Tribunale di _________ PER ____________ nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e res.te in ____________, elett.te domiciliato in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF: ____________ che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione passiva - ConvenutoContro ____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ____________ CF: ____________ - Attore - Comparsa di costituzione e di risposta Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ____________ Nell'atto introduttivo l'attore deduceva che _______________ Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni : 1) Eccezioni processuali e di merito: Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza, incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale civile, con l'art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Per eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di inadempimento etc...]) 2) Nel merito: L'attore assume che __________ In realtà __________ Per quanto sopra Si chiede e conclude Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In via preliminare: accertare l'intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…) 2) Nel merito rigettare…. 2) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che _______ 2) vero che _____ Si produce: 1) ____________; 2) ____________; Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______. Indicano a testi: 1) ____________ 2) ____________ ____________, ____________ Avv. ____________ PROCURA ALLE LITI Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv. _____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da copia dell'informativa allegata. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______. Firma___________ È autentica Avv.___________ Sentenze di riferimento Cass. 11698/2014. Il risarcimento va ridotto se il danneggiato si espone volontariamente al rischio. Autorità : Cassazione civile sez. III Data: 26/05/2014 n. 11698 Classificazioni: DANNI - Concorso del fatto colposo del creditore e del danneggiato | |
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Da: .. | 18/12/2014 11:11:36 |
va difesa anche la compagnia!! | |
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Da: Laxa | 18/12/2014 11:11:56 |
scusate è possibile sapere se si devono difendere i convenuti o solo Caio? | |
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