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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
546 messaggi, letto 61656 volte

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Da: ranamarina18/12/2014 12:02:33
ma secondo me non state bene! l'atto si fa oggi, la data indicata nella tracci è la data di notifica, probabilmente nell'atto si è indicato una data di citazione lunghissima.....è possibile!
e comunque l'atto va fatto con la data di oggi, non si può retrodatarlo e si deve inserire la sentenza del 2014
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Da: il sonno della ragione18/12/2014 12:02:59
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Rispondi

Da: Da non credere!18/12/2014 12:03:14
Non esiste il tentativo obbligatorio di conciliazione in questo caso!
Rispondi

Da: petrosino18/12/2014 12:05:53
SCUSATE MA LA COMPAGNIA NECESSITA DI UNA PROCURA ALLE LITI GENERALE PER ATTO NOTARILE.....E CAIO UNA SEMPLICE.....

OPPURE COME DA PROCURA IN CALCE AL PRESENTE ATTO........
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Da: il sonno della ragione18/12/2014 12:07:27
O capre:

1. Le sentenze di Cassazione non costituiscono precedente vincolante per cui potete citare anche quelle successive al caso;

2. Nulla dice la traccia sulla mediazione, nulla si deve dire nella comparsa;

3. Si difende Caio e l'assicurazione sostenendo la non risarcibilità del danno

4. Competenza del Tribunale, ovviamente;

5. Vi siete posti il problema della legittimazione attiva? Il fratello del defunto è legittimato? Se si, sotto quale profilo? non vogliamo dire nulla sul punto?

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Da: Aspettando Napoli 18/12/2014 12:08:29
Concordo con ranamarina.
L'atto si fa oggi.
Curiosos spero tu abbia la laurea.
Ma è inutile soffermarci su questo.
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Da: awa18/12/2014 12:08:58
Il termine di denuncia non serve a nulla...
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Da: cicciput18/12/2014 12:09:23
Art. 5  Condizione di procedibilità e rapporti con il processo (8) (11)

1.  Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. (12) (13)


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Da: Anomi18/12/2014 12:10:02
Tutti i prossimi congiunti sono legittimati..anche i fratelli
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Da: Fabiov79 18/12/2014 12:11:07
Dispositivo dell'art. 1913 Codice Civile
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agenteautorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza [1915].

1915
L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932] (1).
Rispondi

Da: mikelpeig18/12/2014 12:11:31
la RIVALSA è un dettaglio tra contraente e assicuratore che non c'entra nulla con l'atto in esame nè va inserito....
ad ogni modo, sono due posizioni confliggenti ed ognuno solitamente ha il suo avvocato...anche perchè uno scarica la colpa sull'altro e comunque a pagare è ovvio sarà l'assicurazione (se non in caso si eccedano i massimali, cosa peraltro difficile)...
io dico che va fatta la difesa di uno, non interpretate "dei convenuti" come difesa di entrambi...
IN QUESTA CAUSA I CONVENUTI SONO NECESSARIAMENTE DUE O ALL'INIZIO O PER CHIAMATA IN CAUSA, PERCIO' LA TRACCIA PARLA AL PLURALE!!!!!!!
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Da: aaa18/12/2014 12:11:59
ma quale termine di denuncia, l'assicurato è Caio non Sempronio, ha 2 anni di tempo per la prescrizione!
Rispondi

Da: cicciput18/12/2014 12:12:20
per il sonno della ragione
è vero nulla dice sulla mediazione ma cita la richiesta di risarcimento come attività pregiudiziale fatta dall'attore...se avesse fatto anche il tentativo di mediazione presumo l'avrebbero specificato...per questo mi è venuto il dubbio se inserire questa eccezione...certo non metterla è uguale in quanto si ha tempo fino alla prima udienza...dovendo difendere però...
Rispondi

Da: il processualcivilista18/12/2014 12:12:20
@cicciput: è stato dichiarato incostituzionale nel 2012! Ora devi trovare l'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/10. E' stata espunta la materia relativa ai danni da circolazione si veicoli e natanti; a tal proposito , da febbraio opera la negoziazione assistita (condizione di procedibilità), ma oggi è solo facoltativa (da inserire nella procura, mi raccomando)
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Da: Iaiakn84 18/12/2014 12:12:22
Potete dirmi a che ora hanno iniziato a Roma per favore? Grazie
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Da: facile x TUTTI18/12/2014 12:13:01
Allora, attenzione alla questione della decadenza ex art. 2497 cc.
Oggi la richiesta di risarcimento va fatta entro 3 mesi a pena di decadenza ma la nuova formulazione è entrata in vigore il 23 dicembre 2013, quindi dopo i fatti esposti in traccia.
Quindi, non essendo prevista la retroattività della norma, la stessa non può prevedere nulla per il passato, per cui si deve ritenere applicabile nel nostro casi solo il termine di prescrizione biennale.
Rispondi

Da: Aspettando Napoli 18/12/2014 12:14:41
La mediazione non è prevista per i danni da circolazione stradale. Ma se anche fosse non c'entra niente in questa fase.
La cosa importante, secondo me, nonostante le baggianate dette dai commissari a Napoli, va difeso un solo convenuto.
Per ragioni sia tecniche (non è vero che hanno la stessa posizione, la compagnia potrebbe eccepire l'inoperatività della polizza nei confronti di Caio) che di opportunità.
Rispondi

Da: cicciput18/12/2014 12:14:55
giusto...scusate...
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Da: rogiy18/12/2014 12:15:07
secondo me voi andrete a dormire stasera pensando a chi difendere solo Caio? o anche la sua Assicurazione? .... ridicoli
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Da: Aspettando Napoli 18/12/2014 12:18:25
Per "facile x tutti".
La prescrizione è due anni non tre mesi, di regola.
Nel caso di specie sarebbe cinque anni addirittura, ma sono altri discorsi che esulano dal contesto.
Rispondi

Da: parere ferrara18/12/2014 12:19:37
qualcuno ha il parere svolto da ferrara??
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Da: il processualcivilista18/12/2014 12:21:30
no ragazzi, scusate: l'indicazione del mancato esperimento o dell'esito negativo della mediazione risponde ad una esigenza precisa dell'esame di Stato, ossia quella di mettere in risalto la conoscenza degli istituti giuridici applicabili alla fattispecie oggetto della traccia; in altri e + concisi termini, dovete far capire alla commissione che conoscete il diritto, lo sapete interpretare e applicare; inoltre, in occasione dell'atto, ulteriore vs. responsabilità è di utilizzare tutte le difese messe a disposizione dall'O.G.
Premesso ciò, nel caso di specie NON TROVA APPLICAZIONE LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (al più solo quella facoltativa), mentre da febbraio si dovrà procedere con la negoziazione assistita...ma qst è un'altra storia. Voi dovete solo indicare nella procura che il cliente è stato reso edotto della facoltà di esperire sia la mediazione sia la negoziazione
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Da: Fedemar 18/12/2014 12:22:20
Pubblicate il link della soluzione di controcapus ? Grazie
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Da: giuly 8618/12/2014 12:25:27
Ciao ragazzi!mi sapete dire a che ora è la consegna a lecce?grazie
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Da: commercialista18/12/2014 12:25:34
indicate i punti da sviluppare per favore?
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Da: boromir 18/12/2014 12:27:50
Ragazzi la traccia è stata scritta da un folle, in ogni caso dovete presumere che l'assicurazione accetti di manlevare il proprio assicurato, quindi il parere diventa una emerita buffonata in cui dovete parlare  della sentenza del 2014 e personalmente io parlerei anche del 1913 c.c. in quanto le date non sono state messe a caso ma per farvi ragionare sul fatto che l'avviso alla compagnia è stato trasmesso dopo i 3gg previsti dalla norma.
Per il resto niente eccezioni preliminari, in quanto sarebbero antitetiche alla posizione dell'assicurato e visto che dovete scrivere un atto e non due atti risulta logico che non dobbiate inserire alcuna eccezione d'inoperatività della polizza, eccezione che tuttavia nella realtà dei casi sarebbe da porsi qualora la compagnia non accettasse di assumere la difesa del proprio assicurato.
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Da: informiamoci18/12/2014 12:32:00
si può parlare del 1917 c.c.? almeno troviamo una giustificazione a questa follia
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Da: aaa18/12/2014 12:34:27
L'onere di avvisare la compagnia è solo ed esclusivamente dell'assicurato!! il danneggiato soggiace solo ai termini prescrizionali di due anni, nonchè all'onere di inoltrare una raccomandata entro due anni e all'impossibilità di proporre azione se non dopo decorsi i 90 giorni della ricezione della stessa, salvo il caso in cui l'assicurazione abbia comunicato che non intende risarcire prima dei 90 giorni.
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Da: jello 18/12/2014 12:35:09
ragazzi sono spaventose le informazioni sbagliate che si trovano qui. la mediazione obbligatoria non si applica ai sinistri stradali e lo stesso dicasi per gli artt. 1913 e 1915 c.c.
la decadenza dal diritto di richiedere il risarcimento dopo 3 mesi non è mai entrata in vigore perché nella legge di conversione del decreto la previsione è stata (giustamente) espunta.

non cercate necessariamente il "cavillo" per complicarvi la vita.
la traccia è semplice e lineare, dal punto di vista processuale è la cosa più semplice che potesse capitare. le eventuali insidie riguardano eventualmente le argomentazioni sul merito.
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Da: matt_matt18/12/2014 12:35:10
io proporrei le classiche eccezioni preliminari sulla nullità (163-164cpc) e improcedibilità, poichè è onere dell'attore provare il rispetto del 145 cda.
Poi passarei al merito, eccependo la concorsualità di cui alla Sentenza.
Altro non si può, perchè l'assicurazione ha sì la rivalsa, ma in questo caso con unico avvocato non può aggredire il suo litisconsorte... magari lo farà in seguito.
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