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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
546 messaggi, letto 61656 volte

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Da: Ospite_18/12/2014 11:47:35
UN Pò DI ORDINE...QUALCUNO MI POSTI LE DUE TRACCE CORTESEMENTE
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Da: Da non credere!18/12/2014 11:48:15
Per chi fosse ancora in dubbio! Si devono difendere entrambi, con una unica comparsa, OVVIAMENTE! Difatti, se ci riflettete l'assicurazione difendendo se stessa, difende anche il suo cliente! Il quale sarà tenuto a pagare solo nel caso in cui il valore da risarcire superi il massimale! Quindi, tutta questa contraddittorietà non la vedo nel difenderli entrambi!
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Da: dori1981218/12/2014 11:48:58
Postate i link di kontroc e Giurda?
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Da: mira218/12/2014 11:49:03
ragazzi scusate la possibile soluzione sul sito kontrocampus è accetabile ? perché leggo che fa riferimento alla sentenza Cassss. 11698/2014.
è attendibile come svolgimento?
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Da: mira218/12/2014 11:49:44
http://www.Kontrocampus.it/wp-content/uploads/2014/12/Traccia-Soluzione-Svolgimento-atti-giudiziari-Diritto-Civile-esame-avvocato-2014.pdf
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Da: mira218/12/2014 11:50:10
CAMBIATE K CON C
Rispondi

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Da: wanda lignorante18/12/2014 11:50:22
E COME SI FANNO LE CONCLUSIONI?
Caio dice condannate la soc. Alfa
soc. Alfa dice condannate Caio...
IO GIUDICE VI UCCIDO ENTRAMBI!!!
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Da: structural engineer18/12/2014 11:51:01
scusate quindi gli assistiti sono

CAIO & L'ASSICURAZIONE??????

PER FAVORE RISPONDETEMI
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Da: Da non credere!18/12/2014 11:51:15
Inoltre, io non mi rifaccio alla sentenza del 2014, in quanto temporalmente incompatibile con le date indicate nella traccia!
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Da: cz18/12/2014 11:52:18
mi pare che giurda abbia già modificato, togliendo il GdP
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Da: Da non credere!18/12/2014 11:52:33
Nelle conclusioni bisogna chiedere il rigetto della domanda, ed in subordine il concorso di colpa!!!
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Da: Anomi18/12/2014 11:53:30
Da non credere..puoi fare riferimento alla sentenza del 2014 enucleando il principio posto a fondamento, ma non inserisci in atto il riferimento.
Quella sentenza serve perchè aiuta la difesa

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Da: Aspettando Napoli 18/12/2014 11:54:20
Ma perché non si può fare riferimento alla sentenza del 2014? Solo perché la notifica della citazione è del 2013?
L'esame si fa oggi.
Io oggi assumo le vesti del legale di Caio, quindi inserisco la Cassazione del 2014.
E poi chi mi vieta di fissare la data in citazione a un anno di distanza?
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Da: mira218/12/2014 11:54:27
QUALCHE ALTRA SENTENZA OLTRE QUELLA DEL 2014 ?
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Da: Da non credere!18/12/2014 11:54:46
Questo assolutamente! Ma non bisogna indicarla! Inserite quella del 2011
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Da: difendete Caio18/12/2014 11:55:13
Solo Caio. Fatemi capire, difendete Caio e l'assicurazione per poi dire che comunque quando la compagnia pagherà farà rivalsa su Caio perchè  la responsabilità economica ricade completamente sull'assicurato per gare clandestine.

Perplessa.....
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Da: aiutoplease18/12/2014 11:55:34
Ma sulla base di cosa chiedi il rigetto della domanda?
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Da: Anomi18/12/2014 11:56:10
mira2....hanno postato anche CASS 10526/2011
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Da: curiosos18/12/2014 11:56:24
Aspettando Napoli spero che tu non abbia una laurea di  giurisprudenza
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Da: cicciput18/12/2014 11:56:36
scusate ma nelle eccezioni processuali si può mettere anche il mancato tentativo di mediazione? condizione di procedibilità deklla domanda
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Da: Ruspone70 18/12/2014 11:57:05
Mi pare assurdo.
Ragazzi, da avvocato vi dico che in tanti anni di professione mai ho neppure sentito di un collega che difende convenuto e assicurazione.
Le assicurazioni hanno i loro legali ed il convenuto il suo.
Pertanto io insisto col dirvi che la difesa qui è' solo quella di Caio, poiché è' inverosimile nella realtà l'ipotesi di difendere anche l'assicurazione.
Da avvocato vi dico, magari fosse !! Col cavolo che le assicurazioni si fanno difendere da un avvocato esterno al loro ufficio.
Quindi pensate alla seria difesa di Caio
Rispondi

Da: pro Caio18/12/2014 11:57:31
La comparsa andrebbe impostata sulla scorta della Cassazione del 2005 che riconduce il concorso di colpa solo al comportamento attivo del danneggiato..... siamo i difensori di Caio o no?
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Da: facile x Da non credere18/12/2014 11:57:35
Secondo me quello che non riflette sei tu..
L'Assicurazione potrebbe costituirsi e chiedere il rigetto non essendo tenuta a pagare nulla per la non operatività della polizza.
Il che è molto diverso dall'essere condannata in solido a pagare il danneggiato, anche se in misura ridotta...
Se poi mi volete dire che separatamente faremo un'altra azione contro il danneggiante per richiedere la rivalsa di quanto pagato, beh di certo non mi sembra la soluzione ideale per la compagnia.. 1) per economia processuale 2) perchè non è detto che il danneggiante sia capiente (e se non ha una lira che diciamo al nostro cliente'?? scusi abbiamo perso tempo??).
E' evidente che la migliore difesa per l'assicurazione sarebbe un'altra e non sarebbe conciliabile con quella del danneggiante...
spero almeno su questo non ci siano dubbi.. poi amen, la traccia dice di difenderli entrambi e quindi nulla quaestio
Rispondi

Da: cicciput18/12/2014 11:59:00
in fondo la traccia è dettagliata dice che hanno fatto richiesta di risarcimento ex art. 145 cod ass. ma tace sul tentativo di mediazione
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Da: mira218/12/2014 11:59:03
grazie "anomi"
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Da: Da non credere!18/12/2014 11:59:48
ahahah Grande curiosos!! Chiedete il rigetto della domanda in quanto Sempronio si è assunto la responsabilità di partecipare ad un gara automobilistica, vietata dalla legge, e questo aspetto può essere una condizione che esonera l'Assicurazione dal risarcimento del danno...in subordine metti il concorso di colpa con le motivazioni che trovate nella sent. 2014 e 2011. E poi anche se l'Ass. paga per il concorso di colpa, Caio non dovrà un bel niente, quindi niente Rivalsa! Caio è tenuto a pagare solo nel caso la somma superi il massimale!
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Da: chilafalaposti18/12/2014 12:00:20
forza diamoci una mano
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Da: aiutoplease18/12/2014 12:01:32
io non sono laureata in giurisprudenza, cerco solo di dare una mano agli interni, per questo a volte vi sembreranno domande stupide
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Da: Anomi18/12/2014 12:02:00
La sentenza 2005 va contro Caio perchè la Cassazione in questa pronuncia sostiene che non vi è concorso di responsabilità ex 1227.
Nel caso di specie non vi è comportamento attivo del danneggiato.
Il comportamento attivo non si ravvisa nell'essersi seduto in macchina, pur sapendo le intenzioni del danneggiante. Secondo Cass.2005

Le sentenze pro Caio sono quella 2011 e 2014.
In queste si afferma infatti che si ha concorso di responsabilità anche nelle ipotesi in cui il danneggiato non ha tenuto un comportamento idoneo alla causazione dell'evento, ma ha semplicemente accettato un rischio di cui era perfettamente consapevole.
Rispondi

Da: Fabiov79 18/12/2014 12:02:22
chiedere rigetto domanda in via preliminare in quanto non è stato rispettato il termine per denuncia sinistro ai sensi dell'art 1913 e questo non ha alcuna ripercussione sul convenuto
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