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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: 😀 15/06/2019 11:37:25
Mah

Da: 😀 15/06/2019 11:38:01
Mah

Da: 😀 15/06/2019 11:38:42
Mah

Da: 😀 15/06/2019 11:39:21
Mah

Da: 😀 15/06/2019 11:39:26
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Da: 😀 15/06/2019 11:39:26
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Da: 😀 15/06/2019 11:39:26
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Da: sapevatelo! 15/06/2019 11:45:02
Non stava al ministro vigilare. Dunque ammette che qualcuno avrebbe dovuto farlo!

Da: Ma esattamente15/06/2019 11:54:32
Voi che siete un ricorsificio cronico. Lavorate? Come siete entrati a scuola? Sempre tramite ricorsi e senza merito? Rilassatevi e fatevi le vacanze che a settembre avremo 2900 nuovi dirigenti con merito stavolta, senza magagne come nel passato. Lo so che vi rode poiché il vostro politicuccio o presiduccio non vi ha potuto fare entrare... Purtroppo questa volta la procedura era anonima e trasparente

Da: sapevatelo!15/06/2019 12:14:10
anonimato violato. Il sistema è stato organizzato bene ma l'anonimato è stato violato ugualmente. Si sapevano già alcuni risultati ben prima dell'esito ufficiale. Ciò è documentato. Casi isolati? Probabile. Malcostume italico? Probabile. Sistema di violazione dell'anonimato? Da verificare. Quando, chi e come? la parola a Cineca e alla Procura.
Per il resto, tutto a posto, tutto fatto, tutto ottimo. Nuovi dirigenti preparati e assetati di trasparenza e legalità.
Sapevatelo!

Da: Ma non farci ridere15/06/2019 12:22:45
sapevatelo! Difendi pure la tua posizione, se lo ritieni utile, ma fallo con stile ed eleganza.

Da: Ma non farci ridere15/06/2019 12:26:53
...magari solo tacendo.in talune circostanze le parole migliori sono quelle che non si dicono, perciò fanne tesoro.

Da: La Terra dei Ricorsi15/06/2019 12:31:15
Il rifacimento dello scritto? Facciamolo, nessun problema. Ma se uno nasce tondo non diventa quadrato; se uno non sa argomentare, se non studia, se non sa gestire il tempo della prova, le emozioni, l'ansia, sarà sempre bocciato.
Al termine delle correzioni riavremo 3-4mila ammessi e i soliti, immancabili, nuovi ricorsi dei pluribocciati che non vogliono farsene una ragione.

Da: Sentenza sessantini15/06/2019 12:39:02
Pubblicato il 28/05/2019

N. 06661/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11802/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11802 del 2018, proposto da
Stefania Panelli, Giovanna Berizzi, Stefania Panelli, Maria Gabriella Tafuri Lupinacci, Mara Rizzato, Mattia Morasca, Antonio Moscato, Michela Spinelli, Elisabetta Nicchetto, Saragenne Lanza, Domenico Guida, Ines De Matteo, Federico Villo, Maria Concetta Zinghinì, Gabriella Gullotta, Grazia Daniela Rita Arcoria, Anna Sanfilippo, Cristina Rocco, Nicola Ferrarotti, Lucia Nardino, Agata Manganaro, Marco Antonio Russo, Annamaria Restuccia, Giovanni Doronzio, Maria Oliverio, Tiziana Brasca, rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Sicilia, Usr Marche, Usr Lombardia, Usr Friuli V.G., Usr Lazio, Usr Campania, Usr Toscana, Usr Piemonte, Usr Veneto, Usr Umbria, Usr Emilia Romagna, Usr Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giuseppina Florio non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -

Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: "Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali." nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che "sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati", nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima

posizione utile" senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);

2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile", senza prevedere l'ammissione alla prova scritta,

in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);

3) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8 comma 8, prevedono che "Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla

prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata".

4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi;

5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6 comma 4 del bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che come la Sezione ha sul punto già affermato, "risponda ad un non censurabile interesse della P.A. ammettere alla prova scritta solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato collocatosi in posizione utile nella graduatoria e che la mera sufficienza può risultare non utile ove l'ultimo candidato abbia raggiunto un punteggio maggiore" ed altresì "considerato che l'ottenimento della mera sufficienza non è qualificato da alcuna norma regolante la procedura impugnata, quale punteggio utile al superamento della prova preselettiva (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Ord. 21.1.209 n. 428);

evidenziato che l'art. 7 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, invocato in ricorso, nella parte in cui stabilisce che "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.", non può trovare applicazione quanto alla indicata fissazione della votazione di almeno 21/30 o equivalente quale punteggio minimo per l'ammissione alla prova successiva, alla valutazione delle prove preselettive, ma unicamente alle prove scritte, espressamente disciplinando, infatti, l'ammissione al colloquio e non alla prova scritta;

considerato che nei pubblici concorsi la fissazione di un determinato punteggio minimo da assegnare alle singole prove rientra nella ampia discrezionalità, di natura tecnica, di cui gode l'Amministrazione, al pari della stessa attività di attribuzione dei punteggi ai candidati sulla base dei criteri stabiliti dalla lex specialis, come la giurisprudenza sul punto ha più volte precisato, sancendo che "In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà" (Consiglio di Stato , sez. V , 28/02/2018, n. 1218);

ritenuto che la doglianza secondo cui la previsione di una penalizzazione nel caso di risposta errata pari a meno 0.30, e la previsione di zero punti per le risposte errate, ha inevitabilmente indotto i concorrenti più "cauti", o meglio più "astuti", a prediligere la scelta di non rispondere ad alcuni quesiti sui quali non erano sicuri, non può essere condivisa poiché che non si prospetta illogica o irragionevole l'opzione regolamentare di sottrarre punti 0,30 al candidato che abbia fornito risposta errata al quesito considerato l'elevato livello del livello professionale per il quale il concorso è bandito e che corrisponde al profilo di un dirigente scolastico;

Ritenuto che l'art 2 co. 83 L. n. 107/2015 nel disporre che "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica", altro non sta a significare se non che il dirigente scolastico possa individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività didattiche e di organizzazione, ragion per cui si prospetta esatta proprio la risposta "C"; (cfr. sul punto, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Ord. 20.12.2018 n. 7738);

ritenuto conclusivamente che il ricorso si profili infondato e suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a. previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio,

valutato che le spese di lite posano essere compensate per la novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

  L'ESTENSOREIL PRESIDENTEAlfonso GrazianoRiccardo Savoia    

IL SEGRETARIO

Da: Sembrava un concorso invece... 15/06/2019 12:45:21
Facciamola semplice: ci sono dei problemi su come é stato gestita la prova scritta, la magistratura interviene per ripristinare lo spirito del bando di concorso e quindi dell'agire della PA.
Possono gli idonei, con queste premesse, avere una posizione di vantaggio qualsiasi rispetto ai ricorrenti?
È chiaro che i ricorrenti faranno ulteriore ricorso se il rimedio non sararà ragionevole, altro che quello che va bisbigliando OS.
Tanto piú che un tavolo tecnico tra MIUR e OO. SS., i ricorrenti non lo accetterebbero, perché forse a qualcuno non é chiaro che con le sigle sindacali, confederate e non, i ricorrenti liquidati come rosiconi, niente vogliono averci a che fare, e se il problema è la mancanza di DS, la soluzione, temporanea, il MIUR la trovi, senza creare categorie figlie di un dio minore e di graduatorie di merito, quando il merito e parità di opportunità non poteva essere tutelata: per questo si fanno i concorsi, almeno così ho studiato

Da: TUTTI I CADIDATI15/06/2019 12:47:16
NON è POSSIBILE ANDARE AVNTI IN QUESTO MODO POICHe' PURE COLORO CHE HANNO SUPERATO LE PROVE SONO IMPLICATI PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE IL LORO SCRITTO è STATO VALIDATO DA UNA PROCEDURA CHE NON HA GARANTITO L'ANONIMATO. PROMOSSI SI... MA COME? GRAZIE A QUALCUNO... FINIAMOLA DI FARE LE VITTIME E SIAMO PIù SERI E PIU' PROFESSIONALI. AMMETTIAMO CHE LO SCRITTO DEVE ESSERE RIFATTO.

Da: amico mio 15/06/2019 12:53:53
Per sentenza sessantini

Avevi perso il treno?

Da: Sembrava un concorso invece... 15/06/2019 13:20:07
Ripeto: merito e parità di opportunità... Se per la magistratura tutto ció é stato rispettato allora ok il MIUR faccia le graduatorie che vuole. Ma se il TAR dice che queste condizioni anche per uno solo dei candidati non ci sono state, ma qualcuno poteva essere riconosciuto e avvantaggiato, agevolato ecc ecc seppure come aggregato ad altri, tanto posti per DS ce ne sono...  Il giocattolino é rotto, non funziona questo non é un concorso e nessuno può dirsi migliore di un altro se le regole del gioco non funzionano. Nessun bisogno di prove ad personam che hai usato armi improprie, se le premesse non sono quelle giuste neanche gli esiti lo possono essere. Bisognerebbe tornare tutti nell'anonimato, sgobboni e rosiconi, e ricorreggere le prove. Domndo: qualcuno immagina come? Così cominciò a preparare il nuovo ricorso...

Da: Non mi piace 15/06/2019 13:24:34
I personaggi i come te hanno fatto diventare l' Italia un paese di merda

Da: Marc ve 15/06/2019 13:26:31
E pensate che chi ha vissuto schifezze all'orale resti a guardare? Preselettiva: varianza 15% - dal 32% al 45% ...

Orali: varianza  oltre 60% !!!! Si evidenzia una enorme disparità di trattamento! Secondo voi io che mi sento preso per i fondelli all'orale starò a guardare????

Da: amico mio 15/06/2019 13:27:40
Invece e' stato un concorso che, grazie a Dio, a Sant' Antonio e a Santa Lucia, ha cacciato fuori a calci in culo molti raccomandati.
Se qualche raccomandato e' rimasto dentro e voi altri ne avete prove concrete e tangibili (non si sa mai nella vita!) Mettetevi in contatto con me che vi firmo la denuncia.
Astenersi perditempo, pettegole e casalinghe in calore

Da: vvv15/06/2019 13:31:04
@sembrava un concorso : condividp in toto le tue considerazioni
NON É ACCETTABILE CHE UNA PROCEDURA ILLEGITTIMA PRODUCA EFFETTI TANTP IMPORTANTI E DURATURI COME DS DI RUOLO .... SE VI É VIOLAZIONE DI DIRITTI E DI INTERESSI LEGITTIMI NON POSSIAMO ACCPTDATCI CON UN CONTENTINO IRROSORIO ED ATTENDERE...MENTRE ALTRI GIÀ SI SONO ACCAPARRATI LE SEDI ED I POSTI....                  ANNULLAMENTO ANNULLAMENTO ANNULLAMENTO

Da: vvv15/06/2019 13:31:07
@sembrava un concorso : condividp in toto le tue considerazioni
NON É ACCETTABILE CHE UNA PROCEDURA ILLEGITTIMA PRODUCA EFFETTI TANTP IMPORTANTI E DURATURI COME DS DI RUOLO .... SE VI É VIOLAZIONE DI DIRITTI E DI INTERESSI LEGITTIMI NON POSSIAMO ACCPTDATCI CON UN CONTENTINO IRROSORIO ED ATTENDERE...MENTRE ALTRI GIÀ SI SONO ACCAPARRATI LE SEDI ED I POSTI....                  ANNULLAMENTO ANNULLAMENTO ANNULLAMENTO

Da: Marc ve 15/06/2019 13:33:34
ANNULLAMENTO!!!!!!!

Da: Sembrava un concorso invece... 15/06/2019 14:05:27
Ripeto: merito e parità di opportunità... Se per la magistratura tutto ció é stato rispettato allora ok il MIUR faccia le graduatorie che vuole. Ma se il TAR dice che queste condizioni anche per uno solo dei candidati non ci sono state, ma qualcuno poteva essere riconosciuto e avvantaggiato, agevolato ecc ecc seppure come aggregato ad altri, tanto posti per DS ce ne sono...  Il giocattolino é rotto, non funziona questo non é un concorso e nessuno può dirsi migliore di un altro se le regole del gioco non funzionano. Nessun bisogno di prove ad personam che hai usato armi improprie, se le premesse non sono quelle giuste neanche gli esiti lo possono essere. Bisognerebbe tornare tutti nell'anonimato, sgobboni e rosiconi, e ricorreggere le prove. Domndo: qualcuno immagina come? Così cominciò a preparare il nuovo ricorso...

Da: @amico mio15/06/2019 14:07:02
Ma io so di 60ini stanno regorlamente sostenendo l'orale. Ed alcuni pure passati. Probabilmente verranno depennati ad orale concluso.
Boh!!!!!

Da: sapevatelo! 15/06/2019 14:10:24
La verità vi fa male, lo so. Allora elegantemente confermo: anonimato violato! Sapevatelo!

Da: La Terra dei Ricorsi15/06/2019 14:10:59
Concorso che porterà meritatamente alla dirigenza 2900 validi candidati

Da: Realismo 15/06/2019 14:18:47
Eventuale violazione anonimato, riferita ad alcuni elaborati comporta la necessità di annullare le relative correzioni, non dell'intera procedura. Elaborati vengono rianonimizzati e inviati randon a commissioni diverse.

Da: Marchoss 15/06/2019 14:26:30
Mi vergogno profondamente di quello che scrivo

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, ..., 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183 - Successiva >>


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