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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Complimenti17/01/2017 17:09:20
Bellissima espressione:" nulla potrà impunemente dissolversi nell'oblio".
Rispondi

Da: Fa tanta rabbia 17/01/2017 18:19:25
sapere e leggere di una vicenda che rappresenta un grave e ferale vulnus ai concetti di legalità e di giustizia e, nel contempo, osservare, con rammarico misto a tristezza, che, nonostante sia trascorso oltre un anno dal verificarsi dagli eventi connessi ad alcune presunte pendenze del corso concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004, a seguito dell'approvazione della legge 107/2015, nulla sia cambiato e che quanti dovrebbero contribuire a fare chiarezza e a ristabilire la verità dei fatti, partendo dalle istituzioni e dagli uffici competenti, non hanno fatto nulla.  Si confidava forse sul fatto che, col passare del tempo, questa vicenda, che sembrerebbe, in alcuni casi, affetta  da imbrogli e false dichiarazioni, aspetti fin qui mai chiariti, finisse nel dimenticatoio. Ma questo, per fortuna, non è accaduto. A ciò ha contribuito certamente il dato che, dalla sanatoria, improvvidamente quanto ingiustamente, sono state tenute fuori le pendenze sortite dal successivo concorso, bandito nel 2011. Aspetto evidentemente sottovalutato, all'epoca, in un'operazione realizzata di concerto a vari livelli, che ha consentito, ad alcuni pluribocciati nelle prove d'esame, seppure dieci anni dopo, di essere nominati al pari di chi aveva superato tutte le prove, sottraendo,tra l'altro, posti da assegnare a vincitori di concorso passati o futuri.
Rispondi

Da: qualcuno sa18/01/2017 00:01:26
se l'emendamento per il 2011 è stato presentato di nuovo ed è all'esame delle Commissioni?
Rispondi

Da: QUOTIDIANO DEL SUD18/01/2017 12:02:30
STAMATTINA, PAGINA CATANZARO
CONCORSO PRESIDI

AIAIAIAIAIAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: calabria........18/01/2017 19:38:56
trema
Rispondi

Da: per 22/01/2017 10:50:13
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Da: @ Calabria.... 22/01/2017 11:54:32
In questo paese l'unica cosa a tremare veramente è il suolo su cui poggiano i fabbricati nelle zone sismiche, a seguito dell'azione devastante dei terremoti.
Tutti gli altri possibili tremori, sono invece facilmente controllabili da un tenace collante, grazie alla forte coesione molecolare esercitata dai suoi componenti (euro  + corruzione) che riesce a tenere saldamente uniti tutti i pezzi a rischio di tremore.
Rispondi

Da: Fiat lux22/01/2017 19:37:27
Ci sarà pure un perché se l'interrogazione a risposta scritta dell'on Di Lello, riportata integralmente nel successivo post, a tutt'oggi, nonostante siano trascorsi quasi quindici mesi dalla presentazione, non ha avuto alcuna risposta. In verità qualcuno già anticipò questa eventualità, anche alla luce degli aspetti eclatanti contenuti nella prima parte della stessa interrogazione che riguarda la discutibile gestione dei cosiddetti contenzione pendenti dei concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, segnatamente in due regioni, la Campania e l'Abruzzo. Cosà avrebbe mai potuto rispondere il Ministero dell'Istruzione, di fronte a dati così precisi, addirittura con i numeri di registro delle sentenze del Consiglio di Stato?  Pero proprio partendo dai dati contenuti in questa interrogazione si potrebbe risalire, tra l'altro, anche al "grande vecchio" che potrebbe non essere un'entità astratta, ma qualcuno in carne e ossa che potrebbe essere collegato a qualche beneficiato. Se bisognava beneficare qualcuno, che era stato bocciato nelle prove del concorso, ciò non poteva infatti essere realizzato con un provvedimento ad personam, la qual cosa avrebbe potuto sollevare un vespaio di polemiche con conseguenze immaginabili, ma si sarebbe pensato di  ricorrere a un meccanismo che avrebbe incluso, necessariamente, anche coloro che si trovavano in condizioni quantomeno analoghe, in modo da evitare eventuali reazioni. L'errore, se tale si può chiamare, potrebbe sembrare essere stato quello di non aver incluso, in questo primo step, anche i pendenti del concorso del 2011. Ma potrebbe invece essere stata una scelta ponderata, in quanto,  in quel momento, non si potevano mischiare le pendenze generate nei due concorsi,  perche dalla ricognizione e dalla successiva comparazione sarebbe risultato evidente che, mentre le pendenze del 2011 erano realmente esistenti, diverse pendenze del 2004 erano già stato oggetto di sentenze, peraltro negative per i ricorrenti, addirittura con condanna alle spese, da parte del Consiglio di Stato e dunque, nonostante l'eventuale presentazione di ricorsi per revocazione, alcune di esse non avrebbero potuto beneficiare della sanatoria prevista dalla legge 107. Adesso, però, sarebbe arrivato il momento di sanare anche le pendenze del 2011, per poter finalmente sbloccare il nuovo concorso, atteso già da tempo. Anche perché alcuni concorrenti dell'ultimo concorso hanno richiesto di visionare gli atti di alcuni pendenti del 2004, che, guarda caso, sono anche alcuni di quelli che vengono richiamati nell'interrogazione dell'on. Di Lello, sempre nelle suddette due regioni. La vicenda, al momento, è al vaglio della Magistratura alla quale si è dovuto ricorrere, dopo il diniego degli interessati. Si comprende bene che, se si scoperchia il pentolone, potrebbero essere in molti, e non solo dunque i beneficiati, a tremare, a partire proprio dal "grande vecchio".  Da qui nascerebbe la necessità di creare comunque una corsia privilegiata anche per le pendenze del concorso del 2011. Poi, tacitate le ultime voci del dissenso, su l'intera vicenda si potrebbe scrivere la parola fine, anche per l'oramai palese latitanza di chi avrebbe potuto indagare, proprio partendo dalla succitata interrogazione, e pare che non l'abbia fatto  e, probabilmente, mai lo farà. E così il nuovo concorso potrà finalmente vedere la luce.
Rispondi

Da: Atto Camera dei Deputati22/01/2017 19:38:56
Interrogazione a risposta scritta 4-10987
presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â€" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â€" Per sapere - premesso che:
l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;
prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;
seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;
con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;
le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)

Fonte: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-10987&ramo=C&leg=17

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Da: speriamo presto22/01/2017 23:02:13
http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/01/ricorrenti-al-concorso-per-dirigente-scolastico-del-2011-001414227.html
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Da: Il risanamento dei pendenti 2011 23/01/2017 11:58:06
Rispetto all'annullamento del concorso che dovevate rappresentare la giusta ineludibile risposta dello Stato di fronte a un concorso completamente fallito, sarà ben poca cosa, perché quel concorso 2011, che resterà famoso negli annali dei concorsi a DS per la sciatteria amministrativa che l'ha caratterizzato soprattutto al Sud, si è rivelato in troppi casi marcio, denso di irregolarità e d'illeciti di ogni tipo, perpetrati nei confronti dei concorrenti onesti. E la cosa peggiore è che purtroppo, tutto è avvenuto sotto gli occhi di un'amministrazione a dir poco distratta, e con la responsabilità dei sindacati di categoria e dei politici regionali e nazionali, che rendendosi di fatto complici di un sistema bacato, ne hanno ostacolato l'annullamento, per un ottuso pragmatismo privo di alcun senso reale, peraltro anche sospetto. Naturalmente, ciò che è stato compiuto non potrà essere facilmente dimenticato.
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Da: Il risanamento dei pendenti 2011 23/01/2017 12:01:17
...che doveva...
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Da: @Il risanamento23/01/2017 12:28:58
Le infamità commesse nel concorso a ds 2011, specie nel sud, rappresentano una ferita indelebile per la giustizia, l'onestà e la meritocrazia. Nemmeno un eventuale nuovo corso intensivo potrà cancellare quell'infamia. Ma se il nostro è un paese che non è capace di salvare i propri cittadini in difficoltà, condannandoli a morire di stenti in mezzo alla neve, cosa vuoi che sia un concorso abominevole.
Rispondi

Da: E la stampa, l''informazione?23/01/2017 12:34:17
dove la collochiamo ?

La gente non deve sapere! Nessuno deve sapere. Che vergogna !
Rispondi

Da: Che tristezza23/01/2017 13:22:45
https://www.youtube.com/watch?v=iEplWR2UY1M
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Da: @@Il risanamento23/01/2017 13:30:53
Siamo nelle mani di nessuno, è scandaloso
Rispondi

Da: Canis canem non est 23/01/2017 14:38:32
Inutile farsi eccessive illusioni. Se si voleva davvero scoperchiare il pentolone c'erano tutti gli elementi per poterlo fare ma ciò, malauguratamente, a tutt'oggi non è successo. Le ragioni? Nel minestrone c'erano tutti gli "ingredienti", possibili e immaginabili, fatta eccezione di quello relativo ai contenziosi pendenti del concorso bandito nel 2011, che evidentemente fu valutato un "ingrediente" da aggiungere solo a fine "cottura", come ciliegina sulla torta, cosa che, come testimonia anche l'ennesimo emendamento presentato al decreto mille proroghe, potrebbe avvenire a breve. È notoriamente, come ci hanno tramandato i nostri avi latini: canis canem non est. E questo gl'imbroglioni e i ladri  nostrani lo sanno bene, rimanendo in diverse vicende a piede libero e non pagando le conseguenze delle loro azioni truffaldine. Anche se non abbandoniamo la speranza: spes ultima dea.
Rispondi

Da: Canis canem non est 23/01/2017 16:29:16
In questa locuzione latina è racchiusa una terribile sconvolgente deduzione se pensiamo alla nostra Costituzione che pone al primo posto i valori di onestà e di giustizia,  e contestualmente porsi una domanda:
A quale altro organo dello Stato dobbiamo demandare il compito di far rispettare la Costituzione se "canis canem non est"?
Rispondi

Da: @  Canis canem non est23/01/2017 17:20:18
Presentare un dossier all' ONU affinchè apra una procedura sanzionatoria nei confronti dell'Italia per aver violato i trattati e le convenzioni internazionali. Tale dossier va presentato in lingua italiana e tradotto, da persona idonea a certificare la traduzione (qualche volta non si ritiene necessaria la traduzione, poichè esistono i traduttori presso L'ONU), in lingua inglese.  Il costo è quello di una raccomandata internazionale.
Rispondi

Da: ..........23/01/2017 18:40:37
bONUs
Rispondi

Da: Bella questa23/01/2017 18:44:24
Hahahahahaha
Rispondi

Da: Non mi sembra il caso 23/01/2017 19:02:57
di scherzare su temi importanti e delicati. Se hai voglia di scherzare trovati un forum che te lo.consenta.
Rispondi

Da: Non scherzo24/01/2017 17:44:12
Inviare un dossier all'ONU è una cosa possibile per promuovere una procedura di infrazione. Il diritto internazionale agisce come fonte principale di diritto in parallelo con la costituzione di uno stato. L'Italia ha aderito ai principali e più importanti trattati internazionali e non può permettersi di non aver annullato i concorsi affetti da evidenti vizi di legittimità se non da illeciti penali che violano la par condicio ed il diritto di uguaglianza. Se ci fosse un insegnante di religione tra i bocciati, questi può chiedere la procedura prevista per la violazione dei patti lateranensi, che garantiscono uguale trattamento tra gli insegnanti di religione  e gli altri insegnanti.
Rispondi

Da: X Non scherzo24/01/2017 20:04:34
Io non penso proprio che tu ti diverta a scrivere baggianate. Solamente, la procedura che indichi mi sembra un po' lunga e farraginosa: soprattutto non si comprende se il dossier può essere predisposto e inviato dal singolo candidato interessato oppure se si tratta di una "class action" organizzata.
Rispondi

Da: Non scherzo24/01/2017 20:08:28
Sarebbe meglio una class action, ma non è necessaria. La procedura potrebbe chiudersi in sei mesi. I benefici sarebbero importanti.
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Da: Emendamento s, emendamento no27/01/2017 14:27:33
In certe occasioni non si sa se ridere o piangere. Ecco tutti addosso (tutti si fa per dire) a un emendamento che intende sanare una grave ingiustizia forse non voluta: una "sanatoria", che brutta parola, a metà; i ricorrenti del concorso del bel tempo che fu (2004-2006) ammessi alla frequenza di un corso intensivo e quelli del 2011 proprio no, con motivazioni che sul piano della logica proprio non reggono. Ma non è questo il problema. Il problema sta ora in chi si scandalizza e parla di regole senza deroghe: se non si superano le prove non si diventa presidi: equazione giusta e lineare.
Del resto non si capisce proprio questa ostinazione a voler bocciare sistematicamente degli emendamenti da parte di quelle stesse forze politiche che hanno votato una norma simile, inserita poi nella 107 e riferita a docenti il cui prerequisito era dato solo dai titoli; che non hanno partecipato a una preselettiva abbastanza dura, come quella cui sono stati sottoposti i candidati del 2011.
Ritornando alle "improponibili" critiche, ci mancherebbe. Il concorso però dovrebbe funzionare, vi pare. Se in Lombardia siamo arrivati già a due annullamenti forse qualcosa dovrà pur aver significato a meno che, Dio ce ne scampi, qualcuno non voglia pensare che "manine" aiutino i ricorrenti. Sembra in realtà che i ricorrenti dell'ultima ora stiano ricevendo e da più fronti solo sonori ceffoni; figli di un dio minore? Se ci sono stati due annullamenti allora questo vorrà dire che forse le regole da qualche parte, forse in maniera inconsapevole e senza responsabilità alcuna, avranno avuto un cedimento.
Al di là di queste considerazioni, però, alcune osservazioni. In Lombardia attualmente (e questo al di là dei meriti o dei demeriti) tutti, ma proprio tutti, sono dirigenti in virtù della legge 107 perché, al momento, se il concorso è annullato lo è per tutti; o no? E se la situazione resta così, i restanti "fessi" dovranno ripetere per la terza volta il medesimo concorso, con un programma che per natura non è più lo stesso e la parità di condizioni, sul piano concettuale almeno, è già andata a farsi benedire.
E chi dovrebbe esaminare questi poveri "derelitti"? Potrebbero capitare in commissioni dirigenti dello stesso concorso 2011 e, se sì, come la mettiamo? Il loro giudizio sarebbe proprio ma proprio imparziale, visto che un precedente annullamento li ha tenuti bloccati per 18 mesi (e giustamente, dal loro punto di vista, si sono incavolati)?
E se nel frattempo viene bandito un ulteriore concorso, l'eventuale ricorrente "vincitore di ricorso" dove dovrebbe orientarsi per tentare di superare una prova che, al di là delle parole, viene bandita quasi una per ogni generazione? E ancora, perché chi critica oggi non ha sollevato le barricate quando è stato fatto emendamento a legge 107, a suo tempo?  Anche allora dovevano esserci regole senza deroghe (ma le deroghe ci sono state); anche allora si doveva entrare per concorso e non per ricorso.
E poi, detto fra noi, si dovrebbe anche avviare una comparazione (sempre sul piano concettuale per carità) fra le due prove. Iniziare un orale con una domanda a piacere è sempre più bello, più comodo (aiuta nella conversazione) rispetto a un'estrazione a sorte già a partire dalla prima domanda. Non è mica la stessa cosa. A proposito di regole, ad esempio, a voi sembra logico un dilatarsi del programma con l'aggiunta di nuove tematiche rispetto agli orali della prima ora? Sempre sul piano del principio e del metodo, è uguale? Ma va là, ma va là.
Rispondi

Da: ultim''ora27/01/2017 14:34:28
intanto l'emendamento 4.27 (estensione corso 80 ore anche ai ricorrenti 2011) è stato dichiarato improponibile in commissione affari costituzionali proprio ieri pomeriggio.
Quindi non andrà nemmeno a votazione.
Sarà per la prossima volta
Rispondi

Da: L''emendamento potrà essere27/01/2017 14:36:47
proposto in aula.
Rispondi

Da: Bisogna subito scoperchiare gli altarini 27/01/2017 23:49:18
Purtroppo i pendenti del 2011 hanno sbagliato i tempi e adesso hanno poche speranze. Nel pacchetto dei pendenti del 2004 c'era chi doveva diventare dirigente scolastico, pur essendo stato bocciato nelle  prove d'esame. A riprova il dato che l'emendamento alla legge sulla buone scuola, che introduceva la sanatoria per le sole pendenze del 2004 e del 2006, passò  con l'avallo di tutte le commissioni interessate, laddove in passato era già stato ritenuto improponibile e bocciato, in particolare per questioni di bilancio, anche perché avrebbe comportato oneri a carico dello Stato. Il "grande vecchio" aveva nel frattempo lavorato bene, spianando la strada. Così anche i contenziosi farlocchi poterono rientrare in campo. Un meccanismo a orologeria, scattato con l'avallo di tutti e con la latitanza di chi avrebbe dovuto controllare. Era in quei frangenti che avrebbero dovuto farsi avanti, e pesantemente, facendo valere le loro giuste ragioni, i pendenti del concorso del 2011,  affinché la sanatoria venisse estesa anche a loro.  Sarebbero entrati certamente. Fallito quell'appuntamento, per loro la strada è diventata tutta in salita perché chi doveva passare era intanto passato e i giochi oramai erano chiusi. C'è solo una speranza a mio avviso: che emerga la verità sui contenziosi farlocchi. Allora ci potrebbe essere la necessità di una sanatoria generale che dovrà includere  anche le "reali" pendenze del 2011. In altre parole la sorte di queste ultime è connessa alla scoperta dell'inciucio. Anche per questo, ma principalmente per ragioni di giustizia, bisogna continuare e intensificare le iniziative perché la documentazione dei contenziosi pendenti sanati relativi ai concorsi 2004/2006, in alcune regioni, come la Campania e l'Abruzzo, esca dai cassetti e venga resa pubblica, così come già chiesto. Ciò nonostante il diniego degli interessati e senza dover attendere i tempi, purtroppo lunghi, per il pronunciamento della magistratura amministrativa.
Rispondi

Da: Una vile reazione 28/01/2017 08:41:48
È in atto una dura reazione da parte dei SI che perdendo al referendum si sono resi conto di aver perso tutto, ma proprio tutto e definitivamente.
Rispondi

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