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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @La verità27/11/2016 13:19:26
Realisticamente è impossibile e tante volte i giudici non annullano, nonostante l'evidente illegalità, per non complicare le cose, così magari si inventano sentenze inspiegabili. Valutano il rapporto decisione/conseguenze e cerca di limitare il danno. Il concorso 2011 è andato com'è andato, ma non credo che il nuovo sarà da meno, anche perchè l'impunità porta alla reiterazione.
Rispondi

Da: SPUTTANATI27/11/2016 18:01:29
VITTIME CONCORSO DS CAMPANIA,
cioè CANDIDATI BOCCIATI AGLI SCRITTI (PERCHE' NON RACCOMANDATI),

VOGLIAMO ORGANIZZARCI PER FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI LESI*?

*DIRITTI LESI=AVER PARTECIPATO AD UN CONCORSO TRUCCATO
Rispondi

Da: @SPUTTANATI27/11/2016 19:06:59
Bah...
Rispondi

Da: Non facciamoci illusioni 27/11/2016 19:54:50
Il mondo scolastico è questo. La maggior parte subisce ogni forma di sopruso e d'ingiustizia. Si è glissato, chiudendo ambedue gli occhi, quando con i contenziosi pendenti farlocchi si è consentito a bocciati del 2004 di diventare dirigenti con un corso intensivo di ottanta ore e un esame scritto superato da tutti i partecipanti. Figuriamoci se s'intraprenderanno iniziative per le vicende del 2011. Oramai molti vivono solo nell'attesa del prossimo bando, se è quando ci sarà, dove presumibilmente si ripeteranno ke stesse ingiustizie atteso il dato che tanto nessuno reagisce e le iniquità restano impunite grazie anche alla latitanza di chi dovrebbe vigilare e intervenire.
Rispondi

Da: @Non facciamoci illusioni27/11/2016 20:10:14
Quando c'è l'impunità è inevitabile la reiterazione. Perchè non dovrebbero fare le stesse cose già fatte, visto che hanno avuto il loro  bel tornaconto senza conseguenze? Solo un imbecille potrebbe e loro non lo sono affatto. Intorno al prossimo concorso ci sono giri miliardari, i posti sono praticamente già stati assegnati. Se qualcuno rientrasse nel numero ciò accadrebbe o perchè trattasi di geni o per coincidenze estremamente fortunate.

https://www.youtube.com/watch?v=B5qpsihnWl8
Rispondi

Da: @Non facciamoci illusioni27/11/2016 20:13:21
https://www.youtube.com/watch?v=6LwcqKyItPA#t=30.880839
Rispondi

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Da: @Non facciamoci illusioni27/11/2016 20:17:53
Alla faccia dei raccomandati, tieh!
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Da: Promemoria 28/11/2016 15:35:41
Qui ci sono i riferimenti di alcune sentenze definitive del Consiglio di Stato relative al concorso bandito nel 2004. Quando sarà consentito l'accesso agli atti, sempre che non si frappongano dilatoriamente ulteriori dinieghi, sapremo la verità. Intanto, chi lo ritiene, può fare una ricerca attraverso il sito istituzionale della Giustizia amministrativa, auspicando, nel contempo, che il ministero dell'istruzione, al quale è stato rivolto anche un sollecito in data 20 gennaio 2016, si decida a rispondere, chiarendo tutte le questioni sollevate e rispondendo alle istanze ivi specificatamente poste.

Un'interessante interrogazione a risposta scritta, presentata in data 4 novembre 2015 alla Camera dei Deputati dall'on. Marco Di Lello, con la quale, in relazione ai concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2004 e nel 2011, premesso che per alcuni dirigenti scolastici, di recente nominati, che avevano partecipato al concorso bandito nel 2004, alla luce di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, con le quali si respingevano in via definitiva alcuni ricorsi,  si chiede di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, laddove  quest'ultima legge, introducendo gravi e ingiustificate disparità, non ha invece tenuto conto dei partecipanti al concorso bandito nel 2011 che, a seguito di provvedimenti cautelari, benché avessero superato tutte le prove concorsuali, sono stati poi esclusi dalla graduatoria di merito,  l'on Di Lello chiede al Ministro della Pubblica Istruzione:
" quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni ".
E' auspicabile, anche in considerazione della gravità e dell'importanza delle questioni trattate, che il Ministro della Pubblica Istruzione, risponda in tempi rapidi.
Questo il testo integrale dell'interrogazione, disponibile anche al seguente link:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987
presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â�" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â�" Per sapere - premesso che:
l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante �«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti�», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;
prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante �«Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;
seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;
con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;
le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: �«Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela�»;
la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)

Fonte: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-10987&ramo=C&leg=17
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Da: Io voto si a discapito della logica29/11/2016 08:01:43
Purtroppo, Maria Elena, non posso votare si', come credevo di fare.
Non posso proprio. Ho ascoltato un sostenitore del si che diceva che la rappresentanza in una democrazia può essere valida anche con il 25% degli elettori. Queste persone che sostengono il si con queste motivazioni mi spaventano e mi lasciano pensare che confondono la democrazia rappresentata con la dittatura della minoranza sulla maggioranza. Maria Elena, scegliti  referenti più democratici e fai in modo che si adoperino per conquistare gli elettori con argomenti ponderati e rispondenti ai principi democratici, ma soprattutto che rifiutino l'acquisizione del consenso con mezzucci e clientele.
Addirittura qualcuno ha detto una baggianata rispetto all'art. 4  della costituzione che solo i gonzi possono credere. Non è vero che esso non ha consentito di estendere l'occupazione per garantire il diritto al lavoro. Non bisogna dimenticare che eravamo il paese più povero dell'occidente. Uscivamo da una guerra ed eravamo stati sconfitti. Mancavano le risorse (compreso le forze lavorative, avendo perduto migliaia e migliaia di uomini nel conflitto bellico). Mancavano i capitali. Oggi sediamo tra i primi sette paesi al mondo industrializzati. La costituzione è stata il "volano" della crescita economica, culturale e sociale e delle pari opportunità. Ha creato le condizioni per garantire l'occupazione delle forze lavoratrici e per assicurare un adeguato equilibrio sociale, sostenuto dalle politiche previdenziali. Ha dato lavoro e ha favorito la stabilità del sistema.
Queste persone, Maria Elena, ti danneggiano ed io non potrò votare per la tua simpatia. Resti sempre una donna incantevole.
Rispondi

Da: Non facciamoci infinocchiare dallo sbarbatello 29/11/2016 08:49:51
Diciamogli forte e chiaro NO al referendum. Il popolo italiano non ha bisogno di nessun Duce, l'ha detto nel 1948 optando per la Repubblica e dandosi una COSTITUZIONE repubblicana, e a distanza di circa 70 anni aspetta ancora che sia finalmente applicata e giammai cannibalizzata con pseudo riforme.
Rispondi

Da: @riflessione 29/11/2016 11:17:53
Solo qualche lacchè asservito al sistema può votare si. La scuola vera voterà NO compatta... ci hanno distrutto con la 107...
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Da: per Promemoria29/11/2016 14:45:15
non credo che per l'accesso agli atti ci vogliano anni... la maggioranza dei Pendenti non teme nulla perchè in regola...i singoli casi li stabilirà chi di dovere
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Da: Certo 29/11/2016 19:47:01
Se non ci fosse stato il diniego da parte dei controinteressati a quest'ora tutto sarebbe più chiaro e non ci sarebbe stata la necessità di ricorrere alla magistratura, con la conseguente dilatazione  dei tempi. Si può presumere che la finalità  fosse proprio questa, la qual cosa alimenta e certamente non spegne le perplessità e i dubbi con relative polemiche, anche a ragione delle palesi quanto ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai contenziosi pendenti relativi al bando del 2011.
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Da: E'' implicito 30/11/2016 00:40:45
che l'opposizione non poteva che esser fatta unicamente dai controinteressati, e solo da loro, indicati nella richiesta di visione degli atti. Estendendo il discorso si può supporre che in Sicilia,  dove c'è stata una selezione nelle varie fasi relative all'applicazione degli specifici commi dell'art. 1 della legge 107/2015, a partire proprio dai riscontri effettuati al fine d'individuare coloro che avessero effettivamente un contenzioso pendente,  escludendo, già in questa fase, dalla partecipazione coloro che, pur avendo presentato istanza, non risultavano in possesso di un contenzioso pendente,  le procedure siano state pedissequamente rispettate. In altre regioni, dove, dagli atti pubblicati, non risulterebbe che siano state effettuate le stesse verifiche sulle istanze presentate di modo che tutti indistintamente i richiedenti sarebbero stati ammessi al corso intensivo, superando poi tutti la prova finale, senza di fatto alcune selezione; e dove, peraltro, si sarebbero verificate le situazioni specificatamente indicate anche nell'interrogazione a risposta scritta dell'On. Di Lello, c'è obiettivamente la necessità di effettuare tutte le verifiche del caso al fine di chiarire se i ricorsi, che diedero luogo alla partecipazione al corso intensivo e alla prova scritta finale, fossero ancora pendenti, all'atto dell'entrata in vigore della legge, o se invece esisteva, a quella data, una sentenza definitiva negativa, che, anche se fosse stata impugnata, nell'occasione, per revocazione, rimanebbe pur  sempre una sentenza definitiva, e dunque non avrebbe potuto dar luogo all'applicazione delle succitate norme nei confronti di coloro che si fossero trovati in tale condizione. Naturalmente dovrà essere la Magistratura a indagare e a chiarire tutte le situazioni evidenziate, cosa che, al fine di dirimere definitivamente l'intricata vicenda, nel rispetto dei principi prioritari di giustizia e di trasparenza nella pubblica amministrazione, ci si augura avvenga in tempi brevi.
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Da: che dire...01/12/2016 14:07:23
I Pendenti stanno svolgendo il ruolo di DS se e quando verranno rimossi se ne riparlerà. Molti di loro hanno tutto in regola e fanno bene a voler rientrare nella regione di appartenenza in cui dovevano essere da subito nominati in base a una legge dello stato.
Rispondi

Da: Ma a quale01/12/2016 18:46:16
legge si fa riferimento? Saremmo davvero curiosi di conoscerne gli estremi per poterla leggere? Dopo oltre dieci anni dal concorso dovevano forse anche conservare i posti per i contenziosi che si erano instaurati fin dal 2004? E quanti posti dovevano riservare? Alcune migliaia quanti erano i ricorsi, la maggior parte dei quali, se non tutti, si sarebbero poi stati chiusi con sentenze definitive? E poi per coloro che avessero avuto ancora un contenzioso pendente, avrebbe comunque trovato applicazione il DM 499 del 2015 il quale all'art. 3 recita: " 2. La graduatoria dei vincitori costituisce elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie regionali di cui al concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. 3. L'elenco aggiuntivo di cui al comma precedente è graduato secondo il punteggio ottenuto nella prova ". Dunque si dovevano "aggiungere" all'elenco dei vincitori del concorso del 2011 e aspettare che fossero sistemati tutti quelli che ancora si trovavano nelle rispettive graduatorie, ancora aperte. Invece  furono sistemati, peraltro ad anno scolastico già iniziato, seppure in regioni diverse da quelle dove avevano fatto il concorso - risultando peraltro all'epoca bocciati in una delle fasi delle relative  prove d'esame -  dal momento che evidentemente non c'erano posti ancora disponibili in queste ultime, che altrimenti sarebbero stati occupati, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, da coloro che erano ancora nelle graduatorie degli idonei del concorso del 2011. Si trovò la possibilità d'incaricarli in regioni dove tale graduatoria era esaurita, raggiungendo così anche l'obiettivo di non dare troppo nell'occhio, visto che gli animi erano non poco esagitati. In particolare in Campania dove le graduatorie del concorso del 2011 erano rimaste per lungo tempo congelate, senza dar luogo ad alcuna nomina, per le ben note vicende giudiziarie, e c'era anche ancora aperta la questione dei contenziosi pendenti del 2011, rimasta a tutt'oggi irrisolta. Non sarà stato neppure un caso che, nella prima fase, nell'estate del 2015, proprio in Campania non si svolse né il corso intensivo né la prova finale, demandando  il tutto all'USR della regione Abruzzo. Eravamo d'estate e forse si sarebbe potuto sperare che la maggior parte dei contro interessati, stando in vacanza, non avrebbe prestato molta attenzione a quanto stava accadendo, così la vicenda sarebbe potuta passare sotto silenzio. Ma evidentemente c'era chi  fin d'allora già vigilava e continua a farlo. Non occorre essere Sherlock Holmes per capire, anche da questa sintetica ricostruzione, che c'è qualcosa che non quadra e che bisogna andare fino in fondo per vederci chiaro.

Rispondi

Da: Per post precedente 01/12/2016 19:46:36
La legge 107 parla di accantonamento di posti per i Pendenti . Una legge è comunque gerarchicamente superiore a un DM. In campania con la corruzione che c'è stata nei concorsi regionali non mi sembra in caso di puntare il dito sui pendenti almeno che non si dimostra che non sono in regola. Si spera prima della pensione.lll
Rispondi

Da: Si tratta01/12/2016 20:43:43
di una questione interpretativa controversa, anche perché l'eventuale accantonamento andava fatto subito dopo la conclusione delle operazioni di mobilità, "per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico", come recita il comma 92 della legge 107/2015. Dunque, tempi alla mano, non poteva essere realizzato nell'anno scolastico 2015/2016, dal momento che, quando si sono esaurite le procedure indicate nel DM 499 per i contenziosi pendenti, in applicazione della legge, l'anno scolastico era già iniziato. Dunque per tale accantonamento gl'interessati avrebbero dovuto aspettare l'anno scolastico successivo. Ma c'era l'esigenza di fare tutto in fretta e subito, e il perché penso che, a questo punto, sia chiaro a tutti. Notoriamente, infatti, "cosa fatta capo ha". Una volta seduti sull'agognata scranna, sarebbe stato difficile la rimozione. Inoltre il sacrifico sarebbe stato di un periodo variabile da un minimo di un anno - difatti ci sono già stati diversi rientri - a un massimo di tre anni.  La questione comunque alimenta ancor più i dubbi e le perplessità. Come mai, viene da chiedersi, avvalendosi di tale "accantonamento" normativo, gl'interessati non hanno fatto ricorso e hanno accettato una destinazione anche molto lontana da casa, sobbarcandosi, tra l'altro, i relativi oneri? Diciamola tutta: qui, gatta ci cova!
Rispondi

Da: Per post precedente 02/12/2016 08:00:08
Forse non sei informata bene dei ricorsi dei Pendenti in tal senso ci sono prbabilmente chi tra loro aveva le carte in regola lo ha  presentato è attende giustizia.
Rispondi

Da: Perfettamente daccordo 04/12/2016 13:29:27
Bisogna estendere i benefici della 107 anche ai contenziosi pendenti del 2011, un atto doveroso quanto necessario per eliminare le ingiuste quanto ingiustificate disparità di trattamento attualmente esistenti. Stando però attenti che non accada quando già verificatosi per il 2004, dove sono stati sanati anche contenziosi farlocchi, riesumati per l'occasione. 
Rispondi

Da: Tutti  coloro 05/12/2016 00:14:20
E sono tanti che in quest'ultimo anno hanno subito le nefande conseguenze di quella legge che enfaticamente è stata chiamata dal governo uscente della " buona scuola ", oggi si sono presi una bella rivincita mandando a casa chi l'ha voluta e l'ha fatta approvare. Presi per i fondelli con continui rinvii anche quelli che aspettano, da almeno un anno, il nuovo concorso per la dirigenza scolastica. Beneficiati unicamente i contenziosi pendenti del 2004, compresi i farlocchi taroccati, al palo ancora ii contenziosi pendenti del 2011. Dopo i disastri causati, alla prima occasione, stasera, hanno avuto un messaggio netto e chiaro dagli italiani. Adesso purtroppo bisognerà rimediare  a tutti i disastri causati, auspicando in tempi rapidi l'insediamento di un nuovo governo che sia espressione di una vera maggioranza popolare.
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Da: Per post precedente 05/12/2016 07:53:26
Il miracolo non lo farà nessuno....ci sono troppi problemi
Rispondi

Da: Vince il no!05/12/2016 08:32:18
Chi è artefice del proprio mal pianga se stesso...
Rispondi

Da: La ricetta credetemi è più semplice di quanto05/12/2016 08:42:43
si creda. Nel dopo Renzi non sarà necessario fare appello agli immancabili taumaturgi di turno, per rimettere in sesto questo paese. Basterà solo lasciarsi guidare dal buon senso e da un sano realismo e soprattutto iniziare a governare per il bene comune e non di pochi, ma con onestà e tenendo i piedi saldamente a terra.
Rispondi

Da: La ricetta credetemi  più  semplice di quanto05/12/2016 08:51:43
Taumaturghi
Rispondi

Da: @La ricetta05/12/2016 09:03:31
Non sono problemi nostri, se li risolvano da soli, sempre che ci riescano, ma senza gli italiani, come del resto hanno fatto dal 2011 ad oggi. Del resto per loro siamo solo limoni da spremere, fino all'ultima goccia...
Rispondi

Da: Purtroppo05/12/2016 10:44:29
Forse adesso si decideranno a prendere in seria considerazione i ricorrenti del 2011. D'altronde con una simile situazione politica è impossibile far uscire un nuovo concorso a DS .
Rispondi

Da: A rimpiangere05/12/2016 18:11:32
questo governo, che ha varato la legge cosiddetta sulla "buona scuola" che, a mio avviso, andrebbe abrogata in toto, resteranno solo coloro che, dopo oltre dieci anni, grazie ai seguenti due commi, sono riusciti a diventare dirigenti scolastici, benchè bocciati nelle prove di un concorso pubblico. Un caso unico, tanto più grave nell'ipotesi che si accertasse che, in alcuni casi, le condizioni richiamate nella legge fossero inesistenti.

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità  dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
Rispondi

Da: @A rimpiangere05/12/2016 18:20:47
Infatti. Non vi preoccupate, a risolvere il problema ci penserà il prossimo Ministro dell'istruzione.
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Da: Premonizione 05/12/2016 19:21:09
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino...
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