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Concorso dirigenti scolastici - Preparazione agli SCRITTI
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Da: sisteract ![]() | 20/11/2011 17:29:39 |
| sto studiando un caso di corruzione e di interesse privato. All'interno della scuola. | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:29:52 |
| terza: esecuzione delibere | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:30:18 |
| seconda: presiede Collegio ecc. | |
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Da: veracasu ![]() | 20/11/2011 17:30:28 |
| Il Piano Educativo Personalizzato/Individualizzato, che si ispira al documento previsto dalla Legge 104/92 per gli alunni disabili, costituisce il documento di programmazione preventiva riferito all'alunno straniero: esso descrive e formalizza gli interventi predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo, costituito generalmente dall'anno scolastico, per la realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Può ricalcare, esplicitandone le fasi, il processo messo in atto dall'insegnante in maniera spesso automatica e globale rispetto all'alunno e alla classe per arrivare alla programmazione; è finalizzato cioè ad indagare e documentare attraverso una procedura analitica: chi è l'alunno, che cosa sa e sa fare, come lo fa, cosa può realisticamente imparare, come lo può imparare, come valutare gli apprendimenti. Esso può essere suddiviso in tre sezioni principali: il profilo dell'alunno, la programmazione comune e disciplinare, la valutazione. | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:30:41 |
| prima: ... | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:31:16 |
| prima: rappresentanza dell'istituto! | |
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| Da: platon | 20/11/2011 17:31:25 |
| grazie Lalas-Laura... potresti specificare meglio dove trovare il materiale....? Non lo vedo nel sito MIUR... | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:31:34 |
| fiuuuuu | |
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Da: veracasu ![]() | 20/11/2011 17:32:45 |
| TEST AREA 5 Secondo la normativa vigente, è possibile la personalizzazione dei percorsi per gli alunni stranieri neo arrivati? In base alla Legge di riforma dell'ordinamento scolastico, la n. 53/2003, è possibile prevedere la personalizzazione dei percorsi per gli alunni stranieri. La possibilità di adeguare i programmi di studio era già prevista dal DPR n.394/1999. | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:32:51 |
| e ora... daccapo! | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 17:34:03 |
| ok ok, vado avanti | |
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Da: chindemi ![]() | 20/11/2011 17:38:08 |
| Scusate , mi sapete dire come impostare un caso? Ho molti dubbi... Grazie | |
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| Da: lalas | 20/11/2011 17:40:40 |
| per platon: vai su www.istruzione.it, clicca su istruzione, vai su news, vai sulle news di maggio 2011, e al 20 dovresti trovare materiale su progressione ata... ciao, laura | |
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Da: Divenire ![]() | 20/11/2011 17:44:44 |
| Vera, ciao... Si ispira al PEI, ma è smplicemente un percorso personalizzato. Occhio, il PEI è elaborato dal GLHO, esperti esterni e famiglia... Così non è per stranieri... Ci si ispira, ma è differente | |
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Da: Divenire ![]() | 20/11/2011 17:48:50 |
| PER VERA Autonomia e flessibilità Il rilancio dell'istruzione professionale si basa, sul piano organizzativo e analogamente all'istruzione tecnica, su due strumenti, l'autonomia e la flessibilità, che consentono di declinare l'offerta formativa per rispondere efficacemente alla molteplicità degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle professioni. Gli istituti professionali possono utilizzare, quindi, nell'organizzazione didattica dei percorsi 1) la quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa; 2) gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di indirizzo in opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Questo strumento va ricondotto, tuttavia, ad un quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per prevenire il rischio del ritorno ad una frammentazione e disarticolazione dell'offerta formativa. Ci sono, dunque, considerevoli differenze tra autonomia e flessibilità. La quota di autonomia può essere utilizzata, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche e senza determinare situazioni di soprannumerarietà, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio. L'autonomia consente di modificare i curricoli, tenendo conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell'offerta formativa della scuola. Al fine di preservare l'identità degli istituti professionali, è necessario che le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche siano coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto. L'orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto dall'indirizzo di riferimento. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva. Le richieste sono formulate all'atto delle iscrizioni alle classi. Per sostenere l'autonomia delle scuole, il Regolamento dispone che, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia prevista la possibilità di assegnare, previa verifica della sussistenza di economie aggiuntive, un contingente potenziato di organico alle singole scuole e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete. Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia ed hanno un duplice ruolo: - nel primo biennio e nel terzo anno, gli istituti professionali possono utilizzarli per una quota dell'orario annuale delle lezioni non superiore rispettivamente al 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo anno per svolgere, sulla base delle scelte compiute dalle Regioni nell'esercizio della loro competenza esclusiva in materia, una funzione integrativa e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 12 - nel secondo biennio e nel quinto anno, gli istituti professionali possono utilizzarli, rispettivamente, per una quota del 35% e del 40% dell'orario annuale delle lezioni per articolare ulteriormente le aree di indirizzo, con l'obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari settori produttivi. Le opzioni possono essere scelte nell'ambito di un elenco nazionale contenente anche l'indicazione delle classi di concorso dei docenti che possono essere utilizzate per gli insegnamenti ivi previsti. L'elenco nazionale è adottato con un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è periodicamente aggiornato sulla base degli esiti del monitoraggio e della valutazione condotti a livello nazionale. Nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le competenze acquisite dallo studente anche con riferimento alle eventuali opzioni seguite. La flessibilità non può determinare comunque esuberi di personale, perciò va utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate. Inoltre, per arricchire l'offerta formativa della scuola e disporre di competenze specialistiche non presenti nell'istituto, le scuole possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, che abbiano una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, nei limiti degli spazi di flessibilità previsti dal regolamento sul riordino degli istituti professionali e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. | |
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| Da: platon | 20/11/2011 17:48:57 |
| x lalas ma non parlavamo di disabilità e prove differenziate? Le notizie su progressione ATA c'entrano qualcosa? Forse il troppo studio mi sta rinc... Laura, abbi pazienza! | |
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Da: sisteract ![]() | 20/11/2011 17:50:04 |
| Allora: ripassiamo. Oggi il DS ha poteri molto ampi in base al d. l.vo 165/01 art. 25 comma 2 che recita " Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione | |
| Rispondi | |
| Da: lalas | 20/11/2011 17:50:59 |
| sì platon, gli ata per la progressione hanno dovuto studiare una parte sull'integrazione... | |
| Rispondi | |
| Da: come impostare un caso | 20/11/2011 17:51:13 |
| 1) analisi 2) inquadramento del caso (normativa di riferimento) 3) aspetti problematici coinvolti (quale ambito) 4) raccolta dati (testimonianze e documenti) 5) il ruolo del dirigente e leadership messa in campo 6) possibili soluzioni (le azioni del DS) 7) criticità e questioni aperte | |
| Rispondi | |
| Da: platon | 20/11/2011 17:53:58 |
| Lalas, sei un angelo... ora è chiaro, ce n'è di materiale grazie giuseppe ps: ne ho, di domande... | |
| Rispondi | |
Da: Aslan666 ![]() | 20/11/2011 17:55:05 |
| sul Gambula c'è il caso di Piano di Studio Personalizzato per stranieri. Si chiama di Studio non Educativo. Quello è per gli alunni che versano in condizioni di disabilità. | |
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| Da: lalas | 20/11/2011 17:55:12 |
| platon, ricordati che anche il personale ata concorre all'integrazione degli alunni disabili, così come il ds (responsabile) e i docenti; poi ci sono anche gli assistenti mandati dagli enti locali, etc., etc... | |
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Da: chindemi ![]() | 20/11/2011 17:55:24 |
| grazie!! | |
| Rispondi | |
Da: Aslan666 ![]() | 20/11/2011 17:56:26 |
| ciao Laura | |
| Rispondi | |
| Da: burnt out | 20/11/2011 17:56:56 |
| Caso (vero). Alunno con ritardo cognitivo lieve, regolarmente certificato all'atto dell'iscrizione al primo anno di un liceo. La famiglia chiede il docente di sostegno, ma non viene assegnato. Ora chiede il PEI ai docenti. Che fare? | |
| Rispondi | |
Da: Aslan666 ![]() | 20/11/2011 17:57:45 |
| Laura dammi un link decente per un elaborato sulla qualità originale non la solita sbobba..........è una tematica che detesto!!! | |
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Da: Aslan666 ![]() | 20/11/2011 17:59:25 |
| burnout I docenti possono solo personalizzare il curricolo come per qualsiasi altro alunno in difficoltà | |
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| Da: lalas | 20/11/2011 18:00:25 |
| ciao aslan. ho avuto una settimanaccia... e la prossima anche peggio! a volte rimpiango la scuola... mah, passerà... | |
| Rispondi | |
| Da: platon | 20/11/2011 18:00:31 |
| lalas... io insegno in un liceo, ho poco a che fare con questa problematica... la mia poca dimestichezza si spiega in parte così che tipo di assistenti mandano gli enti locali? Un'altra domanda che avevo è... ma ci sono gli istituti per ciechi? Un ipovedente è accolto nelle scuole "normali"? | |
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Da: sisteract ![]() | 20/11/2011 18:02:15 |
| Allora: proseguiamo il ripasso. Qualcuness)o sostiene che i ricorsi sono inammissibili perché non si è citata come controparte Formez. Formezpa. FORMEZPA, sì. Eh vai! E poi ho avuto anche io il mio piccolo tornaconto (tutto fa brodo, e poi... ormai sono lanciato nel business). Tanto ruba uno, rubano tutti: tutti assolti. | |
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