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Concorso dirigenti scolastici - Preparazione agli SCRITTI
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:19:08 |
| oggi: carta dei servizi, progetto educativo d'istituto, regolamento | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:19:36 |
| ancora devo sciogliere il nodo... | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:20:12 |
| ...il PEI esiste ancora? (domanduccia ingenuissima) | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:20:33 |
| e volendo si fa riferimento alle recenti indicazioni sulla valutazione del comportamento (122 ed affini!) | |
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| Da: TerryLuna | 20/11/2011 12:20:43 |
| @aslan666 tempo fa per documentarmi ho letto un interessante patto di corresponsabilità di una scuola secondaria di primo grado, dunque primo ciclo. ovviamente si presentava più piacevole dal punto di vista iconografico rispetto a quelli da normativa istituzionale delle scuole secondarie di secondo grado, ma presentava tutti gli elementi del contratto: i) doveri della istituzione scolastica; ii) doveri a carico delle famiglie; iii) doveri degli studenti. E' sempre nell'organizzazione autonoma della istituzione scolastica decidere circa l'utilità delle varie azioni o implementazione delle norme con contratti formativi adeguati e funzionali all'efficacia/efficienza formativa | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:21:51 |
| machi ti ho già risposto PEI=piano educativo individualizzato | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:22:19 |
| il Simone lo cassa a favore del POF, poi però gli dedica un capitoletto e sembra ancora funzionale | |
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Da: il dubbio lecito ![]() | 20/11/2011 12:22:59 |
| il PEi previsto dalla carta dei servizi non è più applicato nelle scuole ma è stato inglobato nel pof. il pei per i regazzi h c'è ed è altra cosa. | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:23:29 |
| grazie form dunque il PEI progetto educativo d'istituto non esiste ma è stato trasformato in progetto educativo individualizzato? | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:23:38 |
| e che dice il Simone? | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:24:35 |
| il Simone non dice, parla di PEi che diventa progetto d'istituto... | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:25:20 |
| ok ragazzi, grazie ora pausa pranzo, i tartufelli mi aspettano | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:25:41 |
| no, no, il progetto educativo di istituto è il padre del pof. Se trovo la sigla PEI in un documento attuale spesso si riferisce al piano educativo individualizzato redatto per i disabili. | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:26:58 |
| va bene form grazie ancora, me lo segno | |
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Da: machimmofafa ![]() | 20/11/2011 12:27:25 |
| buon pranzo a tutti (anche a Monti) | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:28:43 |
| me lo segno! sembra quel film con Troisi! | |
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Da: Aslan666 ![]() | 20/11/2011 12:29:43 |
| anya secondo me in tutti e due perchè il Regolamento non è che i genitori lo leggano così tanto, mentre il Patto si perchè lo leggono. Devono sapere a cosa vanno incontro, soprattutto, i genitori dei bulletti di quartieri per culpa in educando. Io ho scritto così nel Patto: DISCIPLINA Gli alunni saranno educati al rispetto delle persone, delle cose e dei locali dell'edificio e della palestra. Per eventuali danni alle aule, ai locali e all'arredamento scolastico, saranno chiamati a rispondere del risarcimento dei danni i genitori di coloro che li hanno prodotti per presunzione di culpa in educando ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile e della sentenza della Corte di Cassazione n.12 501/00 o dell'intera classe, qualora non vi siano responsabili individuati o dichiarati. In caso di gravi infrazioni che possano ledere l'onorabilità o l'incolumità dell'insegnante, degli alunni o di chiunque operi nella scuola, il docente denuncerà e rapporterà l'accaduto al Dirigente scolastico che prenderà le opportune decisioni disciplinari. La scuola non risponde del danneggiamento o del furto di eventuali oggetti di valore in possesso degli alunni. I genitori cureranno che i figli non portino a scuola detti oggetti, così come cureranno il decoro dell'abbigliamento e della persona. Tanya concordo esattamente con te! | |
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| Da: un esempio | 20/11/2011 12:33:30 |
| Finalità dei provvedimenti disciplinari 1. L'Istituto scolastico rappresenta una comunità educativa di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla formazione degli alunni come persone e allo sviluppo della loro personalità , anche attraverso l'educazione alla consapevolezza del proprio agire, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità personale. 2. I provvedimenti disciplinari del presente regolamento hanno una precipua finalità educativa in quanto da un lato mirano al rafforzamento del senso di responsabilità personale degli allievi, dall'altro al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 3. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica del docente o del contenuto di tale regolamento, ma è volto esclusivamente all'accertamento o meno della violazione come commessa dagli studenti, né l'eventuale sanzione può influire sul profitto dello studente. Responsabilità disciplinare dello studente 1. Lo studente è responsabile a livello disciplinare di ogni comportamento posto in essere in violazione ai doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento. 2. Ad ogni violazione di uno dei doveri prescritti dall'art. 3 commessa da uno studente è prevista una sanzione. 3. Seguendo le indicazioni della normativa introdotta dal D.P.R. 235 del 21 novembre del 2007, le sanzioni indicate per gli studenti inadempienti sono finalizzate alla "possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art.4 comma2)". "Le norme tendono a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essa derivanti.( …) Occorrerà ispirarsi al principio di gradualità delle sanzioni(….).Occorre inoltre sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e ispirate alla riparazione del danno (art.4 comma 5) (Da" I principi generali" Responsabilità civile dello studente 1. Lo studente nel caso in cui abbia provocato un danno di qualsiasi natura è tenuto al risarcimento del danno emergente provocato. 2. Per danni non imputabili a persone specificamente individuate, che si verificassero nell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente. 3.L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente, supportato dall'Ufficio Tecnico. 4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento, l'Istituto non ne risponde, pur sorvegliando i locali dove lo studente deposita gli indumenti o altro per svolgere la normale attività didattica. Apertura del procedimento disciplinare a carico dello studente 1. Il procedimento disciplinare è individuale e personale. Esso è ispirato al principio della celerità e tempestività dell'azione disciplinare per favorire l'aspetto educativo di un'eventuale sanzione a carico dello studente ritenuto colpevole. 2. La decisione in ordine all'apertura del procedimento disciplinare a carico dello studente spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico solo dopo avere "sentito" l' incolpato, ed eventualmente anche il soggetto offeso e il Segnalatore del fatto, appartenente al personale Docente e non. 3. In caso di decisione di apertura di procedimento disciplinare a carico dello studente, il Dirigente Scolastico: a) informerà per iscritto tempestivamente l'incolpato dell'apertura del procedimento disciplinare, indicandogli il nominativo del Docente Relatore: in nessun caso lo studente potrà essere sentito dal Consiglio di classe in sede disciplinare; b) può nominare, quale suo delegato, un Docente c.d. Relatore, non facente parte del consiglio di classe frequentata dall'incolpato, a cui affiderà il compito di svolgere ogni attività istruttoria mirata ad accertare la veridicità del fatto segnalato, il grado di colpevolezza dello studente, il dovere violato e la sussistenza di precedenti disciplinari relativi all'anno scolastico in corso. 4. Contestualmente al provvedimento di nomina a docente Relatore, il Dirigente Scolastico dovrà procedere a convocare, in sede disciplinare, il Consiglio di classe frequentata dall'incolpato entro un giorno dalla data di apertura del procedimento disciplinare, provvedendo a nominare un Presidente ed un segretario verbalizzatore. 5. Di tale convocazione il Dirigente scolastico darà comunicazione scritta anche al Docente Relatore, il quale ha come termine ultimo per espletare le indagini il giorno fissato per la convocazione del Consiglio di classe in sede disciplinare, affinché il relatore possa riferire quanto emerso in sede di istruttoria all'organo collegiale. 6. Ogni procedimento disciplinare dovrà recare un numero progressivo seguito dalle ultime due cifre dell'anno solare in corso, intervallate da una barra e dovrà essere custodito ed archiviato in duplice copia, l'una da includere nella cartella dell'alunno, l'altra in apposita fascicolo recante un numero di protocollo, a cura del personale di segreteria. Il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 con successive integrazioni e modifiche del 3 settembre 2008, prevede una classificazione delle sanzioni secondo un crescendo di gravità : â€¢ï€ sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4 comma 1) individuabili ai punti 1.3.4.5.6 del presente regolamento â€¢ï€ sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 (art.4 comma 8) -adottata dal CDC, in cui la scuola continua a mantenere un rapporto educativo con l'alunno al fine di reinserirlo pienamente nella comunità scolastica â€¢ï€ sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni (art.4 comma 9). Si tratta di fatti gravi che compromettono l'integrità della scuola degli ambienti e delle persone tali da far configurare l'ipotesi di un reato di natura penale, nel suddetto periodo la scuola deve far in modo di recuperare per quanto possibile attraverso metodi e interventi atti a reintegrare lo studente nella comunità scolastica in modo soddisfacente â€¢ï€ sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ( art.4 comma 9bis)-si tratta di gravi infrazioni all'ordine pubblico tali da attestare le violazioni del regolamento in un clima di "apprensione a livello sociale", comportamenti quindi che non è possibile risanare nel corso dell'anno scolastico, per la loro assoluta gravità . In tal caso, per le ultime due sanzioni, occorrerà verificare che il numero delle assenze non sia tale da precludere la regolarità dell'anno scolastico, con la conseguente impossibilità di procedere allo scrutino finale. â€¢ï€ sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi | |
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| Da: jugerinner | 20/11/2011 12:35:32 |
| per adaspa vorrei scambiare materiale contattami a innerjuger@gmail.com | |
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| Da: dp | 20/11/2011 12:38:56 |
| regolamento disciplinare d'istituto vedi statuto studentesse e studenti come modificato nel 2007 | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:41:25 |
| molte scuole superiori adattano il modello del ministero ed aggiungono la parte relativa al patto di corresponsabilità . Sui siti delle scuole ce ne sono molti. Dovrei fare una ricerca sui siti del primo ciclo e sulla scuola primaria. Il tono dovrebbe essere diverso e le sanzioni dovrebbero essere solo quelle relative alla valutazione del comportamento. I genitori potrebbero impegnarsi a rispettare le norme per ingresso, uscita ma anche impegno nel sostenere lo studio dei figli. | |
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Da: canguro ![]() | 20/11/2011 12:42:09 |
| un esempio, manca una parolina la frase né l'eventuale sanzione può influire sul profitto dello studente. non ha senso. meglio: né l'eventuale sanzione può influire sulla valutazione del profitto dello studente. | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:44:01 |
| in uno studio di caso che ho letto, ahimè, alle 6 questa mattina, il dirigente se ne occupava. buon pranzo a tutti! | |
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| Da: biru | 20/11/2011 12:46:35 |
| DISABILITA' La Conferenza unificata nell'Intesa del 20 marzo 2008 prevede che la DF includa anche il PDF, divenendo corrispondente al Profilo di funzionamento della persona dell'ICF. Secondo cioè il modello dell'OMS. Nella mia scuola si contina ancora distinguendo i due momenti, che a volte sembrano essere fotocopie. | |
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Da: veracasu ![]() | 20/11/2011 12:51:13 |
| Alternanza scuola lavoro IeFP la quota di flessibilità comprende anche la quota di autonomia o sono percentuali distinte nella loro applicazione? patto di corresponsabilità secondo me è fondamentale l'impostazione patto significa accordo fra le parti ed ogni parte si assume le proprie responsabilità non sono responsabili solo gli alunni ma tutti i componenti della relazione | |
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Da: Form. ![]() | 20/11/2011 12:52:47 |
| infatti: http://www.comprensivodante.it/sites/default/files/Patto_educativo_di_corresponsabilità _Primaria.pdf ma ce ne sono altri. ciao! | |
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Da: platonicus ![]() | 20/11/2011 12:57:20 |
| a proposito di disabilità .... per Canguro il DM n. 249/2010, che si occupa di formazione iniziale dei docenti, mi pare che riformi totalmente il capitolo dei docenti di sostegno. art.13: "In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. La specializzazione consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili". dunque a breve (o chissà quando) nuova classe di concorso per loro, e formazione SOLO universitaria, tramite corsi specialistici abilitanti? Canguro... capisco bene?? | |
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Da: verdesandra2 ![]() | 20/11/2011 12:57:43 |
| chi di voi ha comprato il testo edise leggi quello verde che fa? Ricompra quello nuovo? | |
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| Da: @ me stessa | 20/11/2011 13:21:48 |
da me medesima sono consapevole che gli interventi in un forum devono essere pertinenti, mirati e mai un bischero buttar giù di una riflessione del momento, ma io una domanda a me stessa la devo porre, perchè, why? why? Why ? ogni volta, ogni volta, ogni volta, che apro la pagina del forum, me trovo sempre machimmofafa che se sta andare a mangiare qualche cosa, mo la ministrina, mo n'altra cosa, bo? ma! | |
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| Da: contratto formativo | 20/11/2011 13:35:37 |
| Il contratto formativo scuola-famiglia alle scuole elementari esiste da almeno 15 anni (prima non insegnavo). Nella mia scuola è sempre stato sottoscritto alla prima riunione di classe. Non si parlava di sanzioni, ma per il resto era identico al Patto di corresponsabilità . E' solo cambiato il nome, come si usa fare in Italia. | |
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