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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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| Da: x oltretutto | 08/03/2010 12:26:12 |
| meglio, così non lo rifarà una seconda volta con il rischio che la sentenza venga poi ribaltata dal Cds! Come si dice "rrare humanum est, perseverare diabolicum" | |
| Da: RASSEGNATEVI | 08/03/2010 12:26:58 |
| x ragazzi: no, non dirglielo che a loro piace che gli vengano riferite solo cose belle e positive come quelle, per esempio, che tutti gli idonei, tutti tutti, sarebbero stati assunti insieme ai vincitori! | |
| Da: miabella | 08/03/2010 12:38:02 |
| non sono aggiornata, chi mi riassume gentilmente cosa c'è di nuovo? thanks | |
| Da: .................... | 08/03/2010 12:41:43 |
| Da oggi in poi postate solo sentenze Tar come verbatim e giudizi di valutazione personale come Bella Napoli . Chiaro ! | |
| Da: x miabella | 08/03/2010 12:56:03 |
| chiedi a rassegnatevi lui sa tutto quello | |
| Da: ... | 08/03/2010 12:59:13 |
| faccio quello che voglio, siete messi male molto male | |
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| Da: per ... | 08/03/2010 13:01:06 |
| siamo messi meglio di te... per fortuna!!!!!!!!!!!! | |
| Da: per Sidney | 08/03/2010 13:26:14 |
| come no, se annullano il concorso non sarà la fine del mondo! | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 13:31:47 |
| rassegnatevi...cercate altro, non chiameranno per il momento. | |
| Da: boh per giò | 08/03/2010 13:34:32 |
| Intervengo su questo forum, seppur sporadicamente, da sempre. Se avessi lavoglia e la pazienza di leggere tutti i miei interventi scopriresti che io per primo ho sempre difeso persone come foto, gioia e altri. Sono sempre stato coerente, nei contenuti. I modi, naturalmente, dipendono dallo stato d'animo e da quello che si legge. Ho esordito in quel modo per la rabbia che mi ha suscitato la discussione che si stava facendo, in merito alla predisposizione di dare il voto a chi avrebbe promesso maggiori garanzie di assunzioni. In questo caso non si trattava di "sensibilizzare" le forze politiche per occuparsi anche di noi. Questo va benissimo, non ho mai avuto nulla da dire. Nessuna allusione: ribadisco la mia lontananza da chi promette facilmente ciò che tutti sperano ormai da anni. Non ho attaccato foto come persona, ma un'idea che veniva espressa, indipendentemente da chi la esprima. Questa è coerenza. Un saluto | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 13:41:41 |
| non vi fossilizziate. ascoltatemi, è passato troppo tempo....è una tecnica per stancare e mollare. non ci chiamerannooo | |
| Da: ... | 08/03/2010 13:46:05 |
| siete alla frutta | |
| Da: x rassegnatevi | 08/03/2010 13:50:22 |
| se il compagno di merenda di roby? | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 13:54:19 |
| un frutto amaro direi.... | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 13:55:08 |
| di frutta | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 13:56:37 |
| che è sta storia del ricorso? | |
| Da: RASSEGNATEVI | 08/03/2010 13:56:52 |
| x rassegnatevi: perchè mi hai copiato il nick? uno tuo no eh? | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 13:58:11 |
| sposo la tua causa. | |
| Da: x rassegnatevi ex roby | 08/03/2010 13:58:26 |
| Ma vai a farti fott..e settanta volte sette.Sfig..o???????????????????? | |
| Da: rassegnatevi | 08/03/2010 14:01:48 |
| immagino tu sia fra i primi 20! vero? | |
| Da: Verbatim | 08/03/2010 14:04:02 |
| La sentenza postata riguarda una vicenda che non possiede NESSUNA analogia con la nostra. Per la precisione. | |
| Da: RASSEGNATEVI | 08/03/2010 14:05:52 |
| e allora perchè la posti? | |
| Da: RASSEGNATEVI | 08/03/2010 14:07:20 |
| no no guarda non sposare la mia causa, meglio soli che male accompagnati | |
| Da: ..... | 08/03/2010 14:07:31 |
| Ancora con questa storia del ricorso.. E' in gioco il destino di almeno 300 persone, state tranquilli, che il TAR annulli il concorso è pura fantascienza. | |
| Da: nip | 08/03/2010 14:12:09 |
| ma se è chiamato a pronumciarsi.... il tar potrebbe anche dare parere negativo.... ed eccoti annullato il concorso... forse non sarà un caso... ma un modo per rispsrmiare 300 assunzioni | |
| Da: nip | 08/03/2010 14:15:11 |
| io mi sono trovato un lavoro... non sarà l'inps ma chi se ne frega... solo gli sfigati stanno ad aspettare. la vita è dura il momento non è facile ma se vi date da fare qualcosa la trovate. | |
| Da: licia | 08/03/2010 14:15:32 |
| in realtà la situazione della sentenza riportata da verbatin (non finiremo mai di ringraziarti abbastanza) non è proprio identica alla nostra 2. Con il profilo principale di doglianza si lamenta lâillegittimità del criterio di valutazione adottato dalla Commissione, che avrebbe violato i principi generali di cui agli artt. 1, comma 1 e 3, della Legge 241/1990 ed allâart. 97, comma I, Cost. In particolare si lamenta che lâintroduzione di uno schema di âriproporzionamentoâ dei punteggi dei due ambiti di valutazione, âPubblicazioniâ e âFormazioneâ parametrandoli in base al punteggio del candidato che sarebbe risultato migliore classificato costituirebbe una diretta violazione dellâart. 6 del Bando di concorso. Tale meccanismo non sarebbe stata assolutamente prevista nel Bando di concorso, ad avrebbe finito per costituire una limitazione sperequativa. Inoltre, non si comprenderebbe la ragione che ha spinto la Commissione a non introdurre analogo criterio di âriproporzionamentoâ anche per gli altri due ambiti âTitoli di servizioâ e âProfilo culturale e professionaleâ: seguendo la stessa impostazione tutti e quattro gli ambiti di valutazione dei titoli sarebbero stati così riproporzionati, riconducendo la valutazione complessiva dei singoli candidati entro i termini fissati dal Bando. Infine tale determinazione difetterebbe di adeguata motivazione. Lâassunto è fondato nei sensi che seguono. In linea di principio si deve ricordare come il concorso, quale emerge da una ultrasecolare disciplina legislativa e come è stato recepito dall'art. 97 terzo comma della Costituzione, consiste nella selezione dei concorrenti in base a oggettive valutazioni dei loro titoli e dei risultati degli appositi esami da loro sostenuti, o dei titoli e degli esami secondo i principi di imparzialità e di buon andamento (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1685). Ciò posto deve ancora ricordarsi come, ai sensi dellâart. 6, comma 1, del bando di concorso, la Commissione esaminatrice disponeva complessivamente per la valutazione dei titoli di un punteggio pari a 100 così ripartito: a) per le âpubblicazioni/lavoriâ e la âformazioneâ un punteggio massimo di 10 punti per ciascuna categoria; b) per i titoli di servizio un punteggio massimo di 50 punti; c) per il giudizio complessivo sul profilo professionale e culturale dei candidati un punteggio massimo di 30 punti. In ogni caso, lâart. 6 del bando, nel fissare il massimo dei punteggi conseguibili, imponeva che i candidati dovessero conseguire esattamente il punteggio che spetta loro attraverso la retribuzione di tutti gli elementi valutabili ma nel massimo di dieci, trascurando quindi lâulteriore retribuzione dei titoli eccedenti il detto limite. La Commissione esaminatrice, in sede di definizione dei criteri di valutazione dei titoli, ossia nel verbale n. 1 del 13.11.2006, ha invece stabilito di adottare per la valutazione di tutti i candidati, di una fantasiosa formula di âriproporzionamentoâ, chissà perché riferita esclusivamente a queste due categorie, consistente nellâassegnare i 10 punti massimi, disponibili per le categorie di titoli âpubblicazioni/lavoriâ e âformazioneâ, solo al candidato risultato il migliore sulla base della sommatoria di valori complessivamente ottenuti nelle due predette categorie e nellâattribuire il punteggio agli altri candidati sulla base di detto riproporzionamento, con lâapplicazione di una formula matematica (valore/(diviso) valore migliore) x (moltiplicato) per 10â. Tale nuovo criterio ha avuto un ruolo particolarmente rilevante, in relazione al precetto dellâart. 7 del bando, per il quale, per essere ammessi al colloquio, occorreva riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 70/100. Infatti nel caso del ricorrente una valutazione neutra del titolo formazione lo avrebbe portato a conseguire 10,3 (e quindi sopra al massimo conseguibile di 10 p.ti) per la voce formazione. Tale formula finiva invece per schiacciare meccanicisticamente i punteggi effettivamente spettanti indistintamente a tutti i concorrenti che, pur in presenza di elementi che avrebbero fatto conseguire loro il massimo, non lo potevano raggiungere in conseguenza di un criterio di retribuzione dei punti agganciato non al suo valore in termini assoluti, ma alla distanza relativa tra il punteggio realmente spettante e quello del primo. Con il risultato, in via di fatto, sia di retribuire di meno rispetto al dovuto i candidati con un numero di pubblicazioni vicino al massimo; e di valutare le pubblicazioni possedute in misura superiore a quelle minime necessarie per raggiungere il punteggio massimo del bando. La Commissione ha dunque violato lâart. 6 del bando che pone un limite alla valutabilità di un certo titolo, sullâevidente presupposto implicito dellâirrilevanza, degli ulteriori elementi posseduti dai concorrenti in una misura eccedente a quelli necessari, a costituire un indizio rilevatore della maggiore attitudine del concorrente allo svolgimento delle funzioni poste a concorso (e questo può essere particolarmente vero proprio per le pubblicazioni e la formazione). La manifesta iniquità del criterio è direttamente comprovata dalla stessa Commissione che lâha limitata solo a due delle quattro categorie di titoli valutabili. Certamente il Collegio conosce e condivide lâorientamento giurisprudenziale per cui, in sede di giudizio amministrativo di legittimità, non sono sindacabili i criteri stabiliti dall'amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, salvo il caso di manifesta e distorcente irrazionalità (cfr. infra multa Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1698). Tuttavia, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost., è pienamente sindacabile quando â" come nel caso di specie -- emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto (cfr. ad es. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14793). In definitiva dunque, il criterio di attribuzione dei punteggi, attraverso il metodo proporzionale incide sui punteggi massimi conseguibili dai singoli che finiscono per dipendere non dal valore in termini assoluti del loro curriculum studiorum, ma da un elemento del tutto casuale come il loro rapporto relativo con altri candidati. In tale ottica, tale metodo di valutazione distorce la realtà e viola i cardini costituzionali di cui allâart. 97 Cost. dellâimparzialità e della par condicio, che peraltro sono in materia specificamente ricordati anche dal secondo comma dellâart. 1 del D.P.R. n. 487/94. Di qui lâillegittimità del procedimento adottato dalla Commissione. lì c'è stata disparità di trattamento tra i candidati, nel ns caso siamo stati trattati tutti proprio nello stesso modo. | |
| Da: Condor fly | 08/03/2010 14:18:35 |
| Le cose son messe male perché stanno aspettando che la funzione pubblica interpreti il milleproroghe. Senza questo passaggio non assumono. E non è detto che la fp interpreti in modo favorevole. Speriam bene. IL RISCHIO è che si arrivi, nell'attesa, al 30 giugno. E allora ci sarà il NUOVO BLOCCO (questo è certo)! PRESSIAMO LA FP. | |
| Da: MITICO VERBATIM | 08/03/2010 14:19:06 |
| !!!!!!!!!!!!!!! | |
| Da: Verbatim | 08/03/2010 14:20:30 |
| Forse Rassegnatevi non ha ben chiaro la differenza tra il "fatto" e il "diritto". Pazienza, ci rassegneremo. | |
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