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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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Da: perd07/07/2012 13:07:32
il presidente in pensione non presenta alcun nesso con il risultato finale

Da: p.................07/07/2012 13:08:30
In particolare, quando si tratta di complessi procedimenti concorsuali o competitivi, come una gara, un'elezione, un concorso, non è sufficiente, per far annullare il provvedimento finale sfavorevole, dedurre la violazione di una delle tante regole del procedimento, che non presenti nesso col risultato finale. Più in profondità, la giustizia amministrativa ha la funzione di apprestare alle persone tutela contro le azioni amministrative illegittime, non di dare sfogo ai pretesti per fare annullare i provvedimenti amministrativi che non abbiano sortito l'effetto desiderato.

Da: *******calista doc07/07/2012 13:21:37
state tranquilli idonei ad ottobre andrete a sto benedetto corso,che durera' 12 mesi.Tranquilli ragazzi le cose che scrivono i non idonei sono solo rammarico per essersi persa una bella occasione,e non e che la commissione ,presidente in pensione o non pretendevano la luna ,ma il bando prevedeva che gli aspiranti almeno parlassero,mica possono assumere persone mute,oltretutto è una mansione di concetto ,per dare ordini bisogna parlare.TRANQUILLI RAGAZZI

Da: x sindacalista doc07/07/2012 13:41:49
dateci la prova che tutto sta andando per il verso giusto. fate uscire sta cazzo di graduatoria. chi comanda a sto dap....mi hanno fatto stressare per superare l'esame ed adesso.  s.o.s. a tutti alle talpe ed ai topi...AIUTATECI....

Da: v per vendetta x *******calista doc07/07/2012 13:42:52
ci vuole veramente un gran coraggio per scrivere queste stupidaggini

Da: gf..................07/07/2012 14:20:46
un' irregolarità procedurale implica l' invalidazione di un provvedimento solo se venga provato che, in mancanza di quest' irregolarità, la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso.


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Da: esterno destro07/07/2012 14:34:33
Adesso ho la certezza dell'incompetenza abnorme di molti soggetti appartenenti a questa amministrazione...ma ancora non è tutto perduto.
1) se l'Amm. riuscirà a dare inizio al corso entro gennaio 2013, non dovrebbero esserci più problemi per tutti gli idonei;
2) l'Amm. ne fa 1 più del diavolo, nel senso che, essendo ben consapevole dell'alto rischio di soccombere dinnanzi al Tar, prenderà tutti i provvedimenti necessari per evitare ciò e per evitare i conseguenti ricorsi a pioggia degli altri candidati;
3) E' stato proposto appello del DAP alle ordinanze dinnanzi al CdS;
4) E' vero che la colpa di tutti questi casini e lungaggini è dovuta ai vari sindacati che da tempo hanno dato inizio ad una vera e propria guerra con un solo motto: TUTTI CONTRO TUTTI, è il caos.
5) aspettiamo e che Dio ce la mandi buona...infatti, adesso,chi vorrebbe o sta provando a toglierci dalla merda, sono gli stessi organi/soggetti che ci hanno messo nella merda, coadiuvati naturalmente dalla temibile Avvocatura dell Stato........................

Da: gf..................07/07/2012 14:36:32
TAR Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2010 / 23 novembre 2010, n. 25669 (Pres. Romano, est. Raiola)
(Richiama TAR Napoli n.6510 del 30 giugno 2010 e n. 17412 del 14.09.2010)



La contestazione della composizione della commissione giudicatrice - salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi -, se non dedotta ab initio, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamene errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura. In sostanza, la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può ex se giustificare l'azzeramento della procedura: o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per se non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quella errata e illegittima composizione della commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso

N. 25669/2010 REG.SEN.

N. 04267/2008 REG.RIC.

Da: TORO SEDUTO07/07/2012 14:41:18

- Messaggio eliminato -

Da: allora...07/07/2012 15:20:09
inidonei o non idonei o asini mettetevi l'animo in pace....siete stati bocciatiiiii

Da: Paladino della giustizia07/07/2012 15:31:39
Premesso che nn condivido gli insulti , continuo a sostenere che nella vita bisogna essere coerenti , virtu' non comune che porta a pensare che tutto e' risolvibile con le scorciatoie . Adesso voglio dire , numerose sentenze non solo quella pubblicata sottolineano che un membro illegittimo nn determina nullita' della procedura se non ampiamente dimostrato e documentato dal ricorrente ( in questo caso cosa deve dimostrare visto che il presidente e la relativa nomina sono perfettamente in linea con quanto disposto dal dpr citato da IONTA ) . Lo stesso ricorrente numero 3 avra' parecchie difficolta a dimostrare che quel presidente ha determinato la sua inidoneita' verranno meno dunque i motivi del ricorso perche prevarra' l'interesse degli idonei avverso quella del ricorrente . Tranquilli si parte .

Da: ...............07/07/2012 17:33:15
ragazzi ...credo che bisogna verificare accuratamente quando tecnicamente si ha  la piena conoscenza dell'atto di nomina ....perche' qualcuno parlava del giorno in cui ha sostenuto l'esame....

Da: turi pecora07/07/2012 17:40:39
vorrei solo ricordare a chi vuole annullare l'intera procedura che qualora venissero accolte le sue richieste ....verra' annullato l'intero concorso per mancanza di fondi.....siamo contenti ora?

Da: Paladino della giustizia07/07/2012 18:09:20
N. 25669/2010 REG.SEN.

N. 04267/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 4267 del 2008, proposto da:
Senese Bianca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Rotondo e Annamaria Napolano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Carlo De Cesare n.64;


contro

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA - ARPAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scotto di Carlo, con il quale elettivamente domicilia alla via Vicinale S.Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1;


nei confronti di

D'Alterio Carla, Franzè Giannaserena, Sacco Laura, Torella Valeria e Vozza Natalia, rappresentatati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Viale Gramsci n.16;
Renna Fabrizio, non costituito in giudizio;


per l'annullamento

1.della nota prot. N.8220/11 del 29.04.2008, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, comunicata con racc. a.r. n.1344070095-6 del 30.04.2008 e prevenuta in data 02.05.2008, con la quale è stato comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art.5, comma 2, del bando di concorso (codice DS01) la mancata ammissione alla successiva prova orale del concorso, per omesso raggiungimento della valutazione di sufficienza nella prova pratica (ricorso principale);

2.della deliberazione n.475 del 25.07.2007, con cui il direttore generale dell'ARPAC ha nominato la Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami individuati con i codici DS01 e DS02 (ricorso principale);

3.della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di collaboratore amministrativo -professionale esperto, categoria D - livello economico D super (DS) - fascia retributiva iniziale a firma del Direttore Generale dell'ARPAC n.420 del 25 luglio 2008, pubblicata in pari data e affissa all'albo dell'Agenzia per gg. 15, comunicata in data 27 agosto 2008 (ricorso per motivi aggiunti);

4.del verbale n.1 del 24.10.2007 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui è causa, consegnato alla ricorrente in data 27.08.2088 (ricorso per motivi aggiunti);

5.del verbale n.10 del 27.03.2008 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui è causa, consegnato alla ricorrente in data 27.08.2008 (ricorso per motivi aggiunti);

6.di ogni altro preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto (ricorso principale e per motivi aggiunti).




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpac) e di Valeria Torella e di Laura Sacco e di Carla D'Alterio e di Franzè Giannaserena e di Vozza Natalia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato in data 1° luglio 2008 e depositato in data luglio 2008, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione di legge - Violazione dell'art.9 del D.P.R. 487/1994 e s.m. ed integrazioni recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e svolgimento delle prove concorsuali;

II.Violazione del D.P.R. n.320 del 2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

III.Violazione della deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAC n.397/2002, con la quale viene approvato il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del personale dirigenziale e non dirigenziale presso l'ARPC;

IV. Violazione delle norme del bando di concorso per titoli ed esami per n.5 posti di collaboratore amministrativo - professionale esperto (codice DS01) pubblicato sul BURC n.22 del 26.04.2005 e n.26 del 16.05.2005;

V.Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per difetto di motivazione e per omessa comparazione tra interesse pubblico e privato - Sviamento - Contraddittorietà derivata.

Con ricorso notificato in data 12-13 novembre 2008 e depositato in data 12 dicembre 2008, parte ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, per i seguenti motivi di diritto:

VI.Violazione di legge - Violazione dell'art.9 del D.P.R. n.487/94 e s.m. ed integrazioni recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e svolgimento delle prove concorsuali;

VII.Violazione del D.P.R. n.320 del 2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

VIII.Violazione della deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAC n.397/2002, con la quale viene approvato il regolamento per la disciplina dei concorsi e della altre procedure di assunzione del personale dirigenziale e non dirigenziale presso l'ARPAC;

IX.Violazione delle norme del bando di concorso per titoli ed esami per n.5 posti di collaboratore amm.vo- professionale esperto (codice DS01) pubblicato sul BURC n.22 del 26.04.2005 e n.26 del 16.05.2005;

X.Violazione dell'art.12 del D.P.R. n.487/94 - Violazione e falsa applicazione dell'art.3 Legge n.241/90 - Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione - Eccesso di potere per mancata predisposizione di criteri di valutazione - Irragionevolezza - Illogicità - Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità.

Si costituivano l'ARPAC, D'Alterio Carla, Franzè Giannaserena, Sacco Laura, Torella Valeria e Vozza Natalia che resistevano al ricorso, del quale chiedevano il rigetto.

Non si costituiva Renna Fabrizio.

All'udienza pubblica del 7 ottobre 2010, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Parte istante impugna in via principale il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di collaboratore amministrativo, e, con motivi aggiunti, oltre ad alcuni atti prodromici, il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di concorso. Le doglianze attoree si incentrano, invero, esclusivamente sulla illegittima composizione della Commissione esaminatrice, dal momento che si articolano, in particolare, nella censura inerente la circostanza che la presidenza della detta Commissione non sia stata affidata ad un dirigente dell'Amministrazione che aveva bandito il concorso e, altresì, che non è in nessun modo evincibile che gli altri componenti avessero una qualifica di operatori di livello non inferiore al profilo messo a concorso.

In punto di interesse ad impugnare gli atti conclusivi di una procedura concorsuale, ivi compreso il provvedimento di esclusione o di non ammissione ad una prova successiva, questa Sezione si è di recente pronunciata, in fattispecie analoghe alla presente, con due decisioni, la n.6510 del 30 giugno 2010 e la n. 17412 del 14.09.2010: nella prima ha sancito l'inammissibilità del ricorso "per carenza di interesse e genericità, nella parte in cui [parte ricorrente] non ha evidenziato come l'eventuale vizio di nomina della Commissione abbia influenzato, in concreto, la valutazione negativa della prova svolta dalla ricorrente"; nella seconda ha approfondito la problematica, statuendo in via generale che "la declinazione dei diritti scaturenti dall'art. 24 Cost. non può porsi in urto insanabile con i principi desumibili dall'art. 97 Cost., né con il principio generale di proporzionalità dei rimedi, nella commisurazione doverosa della natura e dell'entità effettiva della tutela conseguibile dal ricorrente, in caso di annullamento della procedura per motivi formali, rispetto al pregiudizio arrecato da una siffatta pronuncia, in termini di economia dei mezzi giuridici, all'efficienza ed efficacia dell'azione e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, oltre che agli interessi alla conservazione degli esiti della procedura dei partecipati risultati vincitori. L'accoglimento di un ricorso per un motivo di tipo puramente formale, comportante la caducazione dell'intero procedimento sulla base di un interesse meramente strumentale, nel mentre offre al ricorrente vincitore, al di là della soddisfazione "morale", la restituzione in un mera speranza di riedizione favorevole della procedura (incerta nel se, nel quando e negli esiti), determina, invece, quale sua conseguenza certa, immediata e diretta, l'azzeramento dell'intero operato dell'amministrazione, con dispendio di energie e risorse umane e strumentali, con il mancato conseguimento degli obiettivi organizzativi perseguiti, nonché con la perdita del posto da parte dei soggetti vincitori in via di assunzione". Pertanto, "ad un beneficio futuro e incerto, indiretto e condizionato del ricorrente strumentale, fa da contraltare un danno certo, immediato e diretto dell'interesse pubblico e di quello dei soggetti controinteressati". La sezione, nella menzionata sentenza n.17412 del 2010 concludeva, perciò, nel senso che "queste considerazioni, naturalmente, lungi dal condurre all'inaccettabile conclusione di una generalizzata inammissibilità di azioni caducatorie che siano sorrette da un interesse puramente strumentale, intendono dimostrare soltanto che è necessario procedere con cautela e accortezza nel vagliare, in tema di procedure concorsuali, la tempestività e l'ammissibilità delle censure puramente strumentali, vaglio che deve compiersi con riguardo alle singole fattispecie concrete, tenendo conto delle specifiche peculiarità di ciascuna vicenda amministrativa. Soprattutto in tema di procedure selettive concorsuali, è necessario operare un attento bilanciamento, secondo i noti e ricevuti canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, tra le esigenze di tutela del singolo candidato e quelle, non meno importanti, pubbliche e degli altri soggetti privati partecipanti alla selezione, a che il costo "distruttivo" della censura caducatoria strumentale non sia palesemente sovradimensionato rispetto all'effettiva tutela che ne potrà concretamente ritrarre il ricorrente vittorioso. Questo bilanciamento dovrà operare anche sul piano connesso della distribuzione degli oneri di diligenza tra le parti e, specificamente, sotto il profilo della tempestività della censura strumentale, atteso che il tempo di tale deduzione, come è evidente, non è indifferente in punto di proporzionalità tra i costi e i benefici derivanti dal possibile annullamento giurisdizionale. Da questi canoni di logica e di ragionevolezza può derivarsi il principio secondo cui la contestazione della composizione della commissione giudicatrice - salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi -, se non dedotta ab initio, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamene errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura. In sostanza, la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può ex se giustificare l'azzeramento della procedura: o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per se non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quella errata e illegittima composizione della commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso".

Alla luce dei rilievi esposti, cui anche questo Collegio aderisce, si impone pertanto la pronuncia in rito sul presente ricorso sub specie di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, non avendo parte ricorrente specificamente dedotto e provato che la asserita illegittima composizione della Commissione esaminatrice abbia determinato, in suo danno, l'esito ingiusto della procedura concorsuale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, III sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.4267 del 2008, proposto da Senese Bianca., meglio in epigrafe specificato, così provvede:

a)dichiara inammissibile il ricorso;

b)condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro .1.000,00# (euro mille/00), in favore dell'A.R.P.A.C., e in euro .2.000# (euro duemila/00), in favore dei contro interessati resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:



Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Da: Paladino della giustizia07/07/2012 18:12:27
Leggetevi la sentenza di cui sopra , l'interesse prevalente e' quello degli idonei vincitori di concorso e della P.A. , l'illegittimita' del presidente non puo' annullare l'intera procedura .................precedente giurisprudenziale veramente pesante !!!!!!!!!!!

Da: ..............07/07/2012 18:28:04
ma i signori ricorrenti hanno idea di cosa li aspetterebbe in sede d'orale? prima vi farebbero studiare e poi vi boccerebbero senza pietà... e a quel punto dove vi appendete? non ve lo dico per educazione..

Da: ........................................07/07/2012 18:40:27
ma come reagisce Fulmine all'ennesimo ceffone inflitto dal Tar ai poveri idonei?

Da: minchiate07/07/2012 18:45:04
carissimi asini inidonei invece di spararle qui su ste cazzate ,perche' non avete fatto in modo di dirne almeno il 10per cento alla commissione in sede d'esame forse un 6 l'avreste spuntato,R A S S E G N A T E V I ed ad ottobre vederci con quel collettino bordato da allievi a sbivacchiare durante il tirocinio per i vari ISTITUTI D'ITALIA SARA' ANCORA PIU' DURA E DIRETE DENTRO DI VOI ,POTEVO STUDIARE ED ESSERCI ANCHE IO AL POSTO DI QUESTI ISPETTORI. Ma andate a fare in culo pecoroni invidiosi

Da: x.............................07/07/2012 18:46:08
fulmine reaggira' come tua madre quando ha visto te la prima volta se dovesse accadere

Da: .................07/07/2012 18:46:33
ANCHE CLARENCE, DILANDOG E SARCICCIA DEVONO RASSEGNARSI ALL'INESORABILE ANNULLAMENTO DISPOSTO DAL TAR. RIPETERETE GLI ORALI NEL 2015.. DOVETE CAPIRE CHE NON BISOGNA SFIDARE GLI ONESTI RICORSISTI ALTRIMENTI PER VOI ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAZ ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC

Da: poveri idonei07/07/2012 18:48:25
si illudono di partire ad ottobre ma non hanno ancora capito che si tratta di ottobre 2016....

Da: ecco il ceffone per gli idonei07/07/2012 18:53:16
CIAF!

Da: .......................07/07/2012 18:53:53
ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC

Da: ............07/07/2012 19:07:05
giugra e red, siete degli ingenui, l'avvocatura è sconfitta, per voi è la fine!
zac zac zac zac zac zac

Da: per X07/07/2012 19:07:47
da quel "reaGGirà" si è capito benissimo chi sei, e cioè quello che ha scritto gli altri 4 post seguenti! è inutile, l'analfabetismo ti condanna!! ahahahahah

Da: x..............................07/07/2012 19:26:05
anche tua mamma ha fatto ricorso,non riconosce te

Da: turi pecora07/07/2012 19:29:12
ragazzi io spero sia cosi'....ma vi confesso che mi sto demoralizzando....

Da: ............07/07/2012 20:10:41
roger, povero ingenuo, anche per te è la fine del sogno!
zac zac zac zac zac zac zac zac zac zac, zac zac zac zac zac zac zac zac zac zac zac

Da: ............07/07/2012 20:27:39
ROGER, NOI NON CE L'ABBIAMO CON TE E CON GLI ALTRI POVERI IDONEI MA DEVI CAPIRE CHE LA LEGGE è LEGGE....
ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC

Da: interno idoneo07/07/2012 21:05:06
voglio dire a Roger e a tutti gli altri ragazzi idonei che non devono essere tristi o ansiosi. Noi partiremo entro l'anno mentre questi 4 rosiconi ammuffiranno per sempre nella loro illusione di diventare ispettori.

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