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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: x "x tutti seriamente" | 18/06/2012 23:43:56 |
| Al fine di avere un serio contraddittorio, è opportuno capire con chi stai parlando e ciò avviene soprattutto in un forum registrato come polpen.net, dove sai con chi stai parlando. Non capisco perchè voi non idonei non sostenete quanto scrivete anche in quel forum , le vostre certezze vengono meno perchè VI NASCONDETE NELL'ANONIMATO, SCRIVETE IN UN FORUM REGISTRATO, UN PO' DIO CORAGGIO, SU VIA!!!! | |
| Da: x "x tutti seriamente" | 18/06/2012 23:45:12 |
| Al fine di avere un serio contraddittorio, è opportuno capire con chi stai parlando e ciò avviene soprattutto in un forum registrato come polpen.net, dove sai con chi stai parlando. Non capisco perchè voi non idonei non sostenete quanto scrivete anche in quel forum , le vostre certezze vengono meno perchè VI NASCONDETE NELL'ANONIMATO, SCRIVETE IN UN FORUM REGISTRATO, UN PO' DI CORAGGIO, SU VIA!!!! | |
| Da: .......................................... | 18/06/2012 23:48:06 |
| la sentenza del tar lazio la leggerò al Corso... | |
| Da: x tutti seriamente | 18/06/2012 23:48:51 |
| guarda ...te ne dico un'altra ...ho deciso di non scrivere piu'....rimani convinto.addio | |
| Da: x tutti | 18/06/2012 23:51:50 |
| I NON idonei non scrivono in un forum registrato perchè sanno che nel merito l'ordinanza cadrà!!!!!!!!!!!! POSSONO DIRE CERTE COSE, senza fondamento giuridico, SOLO NELL'ANONIMATO!!!!!!! | |
| Da: ....................... | 18/06/2012 23:52:37 |
| e poi c'è la "sorpresa".... | |
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| Da: x "x tutti seriamente" | 18/06/2012 23:55:18 |
| Tu non scrivi in un forum registrato perchè sai che ti attaccheranno giuridicamente , e tu non hai modo di ribattere. Il fatto che tu te ne vada non ci credo, userai, dato che ti piace l'anonimato, un nuovo nick. IDONEI SI CI VEDE AL CORSO!!!!!!!!!!! | |
| Da: ....................... | 18/06/2012 23:55:37 |
| e l'ordinanza cadrà molto prima dell'udienza di merito del tar... | |
| Da: ....................................... | 19/06/2012 08:17:04 |
| oggi esami zac zac zac | |
| Da: :-))) Ma che film hai visto! | 19/06/2012 10:53:57 |
| Hai non idonei! Non ve la prendete così... All'orale fate scena muta, ma allo scritto non vi batte nessuno :-)))) | |
| Da: il santone | 19/06/2012 11:46:03 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: - Ma che film hai visto! | 19/06/2012 11:52:59 |
| :-))) L'esclamazione è una parte invariabile del discorso con la quale esprimiamo un sentimento improvviso di perplessità , dolore, spavento... E' tu di queste sensazioni ne dovresti sapere qualcosa! :-))) Buona fortuna! | |
| Da: ultime dal DAP | 19/06/2012 11:57:53 |
| Oggi niente esami...avranno notificato l'ordinanza? | |
| Da: dura lex sed lex | 19/06/2012 12:17:48 |
| T.A.R. Abruzzo, sentenza del 25.05.08 n. 509.Con la sentenza indicata il T.a.r ha ribadito che è principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando è lex specialis della procedura e va rispettata dalla commissione che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando. Le regole cristaizzate nella lex specialis costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa auolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione. Non solo, il Tar ha anche osservato che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando, anconrchè illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa lex specialis della procedura | |
| Da: dura lex sed lex | 19/06/2012 12:20:47 |
| La lex specialis è più forte delle norme successive. Il Consiglio di stato, decisione numero 4752 del 18 settembre 2002, afferma che l'assoluta superiorità della lex specialis del bando rispetto a successive norme nonché considera di stretta interpretazione le prescrizioni di bando e di disciplinare della Pubblica Amministrazione | |
| Da: ecco la sorpresa | 19/06/2012 12:33:44 |
| L'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso (cfr. sez. V, 8 aprile 1987, n. 236). | |
| Da: ecco la sorpresa | 19/06/2012 12:44:54 |
| FATTO e DIRITTO 1. La dott.sa .......è stata esclusa dalle prove orali del concorso pubblico per esami a...... indetto con determinazione del 19 novembre 2004 - avendo riportato tre insufficienze nelle prove scritte. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. del Lazio articolando le seguenti censure: a) illegittimità - per violazione degli artt. 4, d.P.R. n. 272 del 2004, e 6 del bando di concorso - della nomina a membri effettivi e supplenti della commissione di concorso, nella qualità di >, delle dott.se Panagini e Savio in quanto dirigenti di seconda fascia e per giunta in quiescenza; 3. Con ordinanza n. 6337 del 2005 il T.a.r. concedeva la tutela cautelare richiesta. Integrando parzialmente quanto anticipato in sede cautelare, e recepito con dovizia di argomenti dall'impugnata sentenza, la sezione ritiene che l'amministrazione non possa nominare un dirigente di seconda fascia, quale esperto di comprovata qualificazione, nell'ipotesi che sia all'attualità legato da un rapporto di servizio con la p.a.; mentre nel caso del dirigente in quiescenza OCCORRE che quest'ultimo possieda titoli ULTERIORI (accademici, scientifici, pubblicazioni) rispetto a quelli discendenti dal mero esercizio pregresso delle funzioni inerenti la qualifica di dirigente di seconda fascia. | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 12:46:42 |
| eh ti potrei rispondere, però pare che è meglio che io stia zitto... | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 12:48:31 |
| mi riferivo al tipo di prima ,non alla sorpresa. che sto leggendo. chi scrive ciò? | |
| Da: ottobre | 19/06/2012 12:48:31 |
| colleghi idonei ,anzi colleghi allievi vice isp. ottobre è vicino,ci si vede | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 12:51:24 |
| aspettate , fatemi capire. 1) chi scrive ? 2)tre insufficienze nelle prove scritte.???scritte?? 3)la sezione ritiene (quale sezione?) 4) titoli ulteriori... dunque ce li ha ? | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 12:54:19 |
| Con ordinanza n. 6337 del 2005, (2005 ?) | |
| Da: ecco la sorpresa | 19/06/2012 12:57:17 |
| Sul versante della tutela giurisdizionale, il processo di privatizzazione (rectius: contrattualizzazione), del rapporto di pubblico impiego, ha determinato la devoluzione delle relative controversie - in precedenza attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La giurisdizione ordinaria, tuttavia, subisce due deroghe funzionali, ove permane la giurisdizione amministrativa (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001):  le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;  le controversie concernenti i rapporti di lavoro non contrattualizzati (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le FORZE DI POLIZIA; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; ecc…). La giurisprudenza formatasi sull'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, rubricato "Controversie relative ai rapporti di lavoro", ha precisato che restano riservate alla cognizione del giudice amministrativo solo le controversie riguardanti la procedura concorsuale in senso stretto, iter che si articola dalla pubblicazione del bando all'approvazione della graduatoria finale dei vincitori (idonei e non). Alla giurisdizione del giudice ordinario sono, invece, demandate le questioni inerenti:  le assunzioni attraverso meccanismi non concorsuali, in adempimento di obblighi legali (es. collocamento obbligatorio)4;  le controversie che, in caso di assunzione tramite concorso, sorgono DOPO L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA: ad es. in caso di ritardo o rifiuto nell'assunzione del soggetto avente titolo in base alla graduatoria già ufficialmente stilata; Detto ciò...provate a visionare i ricorsi presentati al giudice ordinario....se ce la fate.:-) | |
| Da: X me | 19/06/2012 13:02:45 |
| .... Altro criterio è quello secondo cui la norma speciale prevale sulla norma generale , a meno che non sia previsto diversamente dalla legge generale successiva o non si deduca , implicitamente ma chiaramente dalla disciplina introdotta da quest'ultima fonte. La prevalenza della legge speciale sulla legge generale non è però assoluta: va sempre verificata l'intenzione del legislatore che potrebbe attribuire alla legge generale un tale ampiezza, da non soffrire eccezizione neppure da leggi speciali che in tal modo restano tacitamente abrogate . | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 13:03:31 |
| questa è una seconda sorpresa, sempre ugualmente oscura direi . si solleva una questione di competenza ? confuso... | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 13:05:31 |
| ah vedo che stiamo affilando le palle idonei eh, bravi bravi. e meno male che dovevo essere io quello a stare zitto. qui si sta spiattellando tutto ... sempre un po in maniera confusa | |
| Da: ... | 19/06/2012 13:07:01 |
| ma tutte queste interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali ve le inventate?? ma come siete bravi!! datemi retta, questo concorso lasciatelo perdere, fate invece quello per magistrato visto che siete dei giuristi provetti!! | |
Da: fdsfds ![]() | 19/06/2012 13:08:20 |
| giusto una frase: la questione di competenza al giudice ordinario mi pare una cazzata, così su due piedi. vaboh,, me ne vado . | |
| Da: x fdsfds | 19/06/2012 13:09:11 |
| ma perchè, credi che chi ha scritto queste perle sia un'idoneo?? lascia stare, sono provocazioni fatte apposta per provocare una reazione. | |
| Da: sorpresa | 19/06/2012 13:09:30 |
| ne arriveranno altre !! | |
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