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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: giugra | 20/04/2012 15:27:43 |
| secondo me per fare selezione basta ignorare gli interventi fuori tema o ripetitivi | |
| Da: Avvocato per amico. | 20/04/2012 15:31:21 |
| Per quel gentile signore che minaccia di spaccarmi la faccia e mi chiama brutto stronzo , sei certo di essere stato idoneo a questo concorso oppure era un concorso per detenuto dell'anno? Quindi, se ho ben capito, se uno qui alimenta una discussione su un argomento viene offeso, umiliato e minacciato. E io che pensavo di essere su un forum di poliziotti... | |
| Da: ringo | 20/04/2012 15:33:39 |
| Si ma questa è una sentenza per il reclutamento delle qualifiche dirigenziali nella P.A. Qui viene richiesto inoltre che il soggetto debba essere un esperto di comprovata qualifica e siccome prima della quiescenza ha rivestito la carica di dirigente di seconda fascia non viene considerato idoneo... Trattasi di tutt'altra cosa,rispetto a quella che interessa a noi. Qui la quiescenza non è il motivo della sentenza favorevole,ma lo è il fatto che il soggetto in questione non sia un ESPERTO DI COMPROVATA QUALIFICA.... | |
| Da: ringo x avvocato per idonei | 20/04/2012 15:38:44 |
| LEGGITI PURE QUESTA PERò: In senso parzialmente differente, vedasi, tuttavia, la giurisprudenza per la diversa ipotesi di illegittima composizione della commissione giudicatrice di un pubblico concorso a causa dell'accertata situazione di incompatibilità esistente tra un componente la commissione ed un candidato: detta situazione comporta come conseguenza obiettiva l'invalidità dell'operato dell'organo e l'annullamento degli atti procedimentali successivi e conseguenti alla nomina viziata, ma opera limitatamente alla parte relativa alla posizione del candidato nei cui confronti sussiste la situazione di incompatibilità, con l'ulteriore conseguenza della necessità della nomina di una nuova commissione per la rivalutazione del candidato interessato (v. TAR Lazio, sez. I, 26 febbraio 2003, n. 1551, in www. giustizia-amministrativa.it). | |
| Da: Avvocato per ringo. | 20/04/2012 15:48:25 |
| Se leggi bene, ringo, la sentenza in motivazione dice che, se è in quiescenza, la sua idoneità ad essere componente di una commissione deve essere almeno supportata da una competenza specifica, altrimenti non puo' essere nominato membro di una commissione... | |
| Da: ringo x avvocato per idonei | 20/04/2012 15:52:57 |
| Questa è la DISCIPLINA ATTUALE PER I CONCORSI DA DIRIGENTE(non c?entra nulla col nostro!) La disciplina attuale. La vigente disciplina in materia di accesso alla dirigenza pubblica consta sia di disposizioni contenute in norme di rango primario, sia di disposizioni, di carattere più specifico, contenute in norme di rango secondario. Partendo dalle disposizioni di rango primario, vengono in rilievo quelle di carattere generale contenute negli artt. 28, comma 5, lett. c), e 35, comma 3 lett. c), D. Lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). La prima delle citate norme, riguardante il reclutamento del personale dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, non contiene disposizioni espresse in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici, rinviando tout court per la definizione di essa alla fonte regolamentare (regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica). La seconda, dettata in via generale per il reclutamento di tutto il personale pubblico, sancisce genericamente che le commissioni siano composte "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica" (tale previsione è integrata dalle norme contenute nell'art. 9, D.P.R. n. 487 del 1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e dei componenti delle commissioni esaminatrici, graduandoli in ragione della differente qualifica funzionale o categoria del personale da reclutare). Più dettagliata risulta la vigente disciplina regolamentare (art. 4, D.P.R. n. 272 del 2004 "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001"), che prevede espressamente che la commissione esaminatrice del concorso sia nominata con decreto dell'organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso e che sia composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore (art. 4, co. 2, D.P.R. n. 272 cit.). I componenti della commissione sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso (art. 4, co. 3, D.P.R. n. 272 cit.). I COMPONENTI DEVONO ESSERE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA E IL SOGGETTO IN QUESTIONE ERA DI SECONDA. LA QUIESCENZA NON C'ENTRA!!! | |
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| Da: Avvocato | 20/04/2012 15:53:07 |
| In materia di interesse a ricorrere avverso l'atto conclusivo di una procedura concorsuale per un motivo attinente all'illegittima composizione della commissione di concorso, v. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 138, in Foro Amm., CdS, I, 114, secondo cui l'eventuale illegittima composizione della commissione esaminatrice di concorso non è idonea di per sé ad arrecare nella sfera del candidato una lesione immediata e diretta, che potrà aversi solo nell'ipotesi in cui l'esito dovesse risultare sfavorevole per lui, come nel caso di mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori o nel caso di esclusione dal concorso per mancato superamento delle prove scritte o orali; in senso analogo v. ulteriormente Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6984, in Foro Amm., CdS, 2006, 11, 3129, secondo cui sussiste l'interesse dell'appellato, che anzi diviene attuale, ad impugnare l'atto conclusivo della procedura concorsuale per un motivo attinente l'illegittima composizione della commissione, pur non avendo egli impugnato l'elenco contenente la composizione della commissione precedentemente pubblicato. Difatti, tale possibilità costituisce solamente uno strumento di tutela aggiuntivo a disposizione del candidato, che non esclude la possibilità di ricorrere avverso l'atto conclusivo, ove lesivo di un interesse che, all'epoca della pubblicazione della composizione della commissione, era suscettibile di una lesione solo potenziale. | |
| Da: ringo | 20/04/2012 15:59:11 |
| leggetevi il dpr 487/94! VI INFORMO CHE ANCHE PER IL CONCORSO AGENTI DELL'ANNO SCORSO è STATO NOMINATO QUALE MEMBRO DELLE COMMISSIONI PERSONALE IN QUIESCENZA. RISULTATO:GLI AGENTI SONO PARTITI,IL CORSO è QUASI FINITO E A GIUGNO FARANNO IL GIURAMENTO. cIò VUOL DIRE CHE è TUTTO LECITO! | |
| Da: ringo | 20/04/2012 16:10:06 |
| Che c'è non lo volete fare più il ricorso???? | |
| Da: Avvocato | 20/04/2012 16:13:01 |
| LA PARTE CHE MI PREMEVA SEGNALARTI, RIGUARDA LA PARTE SECONDA IN CUI LA LEGGE DISPONE CHE LA COMMISSIONE DEVE ESSERE COMPOSTA DA MEMBRI ESTRANEI AD ESSA. In materia di interesse a ricorrere avverso l'atto conclusivo di una procedura concorsuale per un motivo attinente all'illegittima composizione della commissione di concorso, v. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 138, in Foro Amm., CdS, I, 114, secondo cui l'eventuale illegittima composizione della commissione esaminatrice di concorso non è idonea di per sé ad arrecare nella sfera del candidato una lesione immediata e diretta, che potrà aversi solo nell'ipotesi in cui l'esito dovesse risultare sfavorevole per lui, come nel caso di mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori o nel caso di esclusione dal concorso per mancato superamento delle prove scritte o orali; in senso analogo v. ulteriormente Cons. Stato, La disciplina attuale. La vigente disciplina in materia di accesso alla dirigenza pubblica consta sia di disposizioni contenute in norme di rango primario, sia di disposizioni, di carattere più specifico, contenute in norme di rango secondario. Partendo dalle disposizioni di rango primario, vengono in rilievo quelle di carattere generale contenute negli artt. 28, comma 5, lett. c), e 35, comma 3 lett. c), D. Lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). La prima delle citate norme, riguardante il reclutamento del personale dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, non contiene disposizioni espresse in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici, rinviando tout court per la definizione di essa alla fonte regolamentare (regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica). La seconda, dettata in via generale per il reclutamento di tutto il personale pubblico, sancisce genericamente che le commissioni siano composte "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica" (tale previsione è integrata dalle norme contenute nell'art. 9, D.P.R. n. 487 del 1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e dei componenti delle commissioni esaminatrici, graduandoli in ragione della differente qualifica funzionale o categoria del personale da reclutare). | |
| Da: obiettivamente | 20/04/2012 16:17:10 |
| io dico che solo gli idioti potevano farsi bocciare a questo orale perchè è davvero difficile farsi bocciare. chi è riuscito a farsi bocciare dovrebbe farsi delle domande e capire che forse c'è qualcosa che non va nel proprio metodo di studio. detto questo, fate tutti i ricorsi che volete.. | |
| Da: avvocà falla finita | 20/04/2012 16:18:01 |
| Caro pseudo avvocato, come giustamente ossarvava ringo la sentenza da te riportata non ha nulla a che vedere con il nostro caso.... si riferisce ad una ipotesi diversa .... Ora, se vuoi continuare ad inondarci di massime giurisprudenziali fai pure, ma ti ripeto: se sei convinto della tua tesi non ti resta altro che fare questo benedetto ricorso ... del quale noi chiederemo il rigetto in base alle nostre motivazioni .... e poi deciderà il tar una volta per tutte. | |
| Da: ................................. | 20/04/2012 16:18:35 |
| CHE BARBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |
| Da: avvocà falla finita | 20/04/2012 16:20:03 |
| ecco appunto dirigenza pubblica ...... è cosa ben diversa ..... | |
| Da: ................ | 20/04/2012 16:34:57 |
| avvocato fallito direi.... | |
| Da: Fammi il piacere | 20/04/2012 16:39:06 |
| Bene avvocato fai il ricorso se sei convinto vai e' un tuo diritto e credo che sia anche un tuo diritto cercare di assoldare altri per dividere le spese, adesso mi rivolgo a ringo, per favore non rispondere all'avvocato la commissione e legittima e magari facesse ricorso almeno ci rimette dei soldi e capisce che fare il furbo non vale la pena, guarda casa vorrebbe l'illegittimità della commissione solo dopo la non idoneità, mi chiedo come ha fatto a non essere idoneo che cavolo | |
| Da: ................ | 20/04/2012 16:43:23 |
| un avvocato non idoneo a questo orali???? Dammi retta, bruciala quella laurea. Ma dove l'hai presa? in mozambico? | |
| Da: ................ | 20/04/2012 17:03:39 |
| lasciate perdere trombati all'orale e avvocati falliti.. pensiamo al Corso.. quando si parte secondo voi? | |
| Da: avvocatone | 20/04/2012 17:08:05 |
| no si è laureato presso l'ateneo Giovanni Paolo I ... | |
| Da: .,.,.,.,.,., | 20/04/2012 17:58:53 |
| si ma gli idonei del 18??? | |
| Da: ................ | 20/04/2012 18:05:19 |
| tutti idonei. | |
| Da: cosmico.68 | 20/04/2012 18:18:15 |
| che belle tematiche....... | |
| Da: .,.,.,.,.,., | 20/04/2012 18:24:56 |
| mi usate la cortesia di riepilogaregli idonei, non idonei, e tutti gli altri che devono ancora sostenere la prove? i miei conti non tornano ...................... | |
| Da: idonei e non idonei fino ad oggi | 20/04/2012 18:30:55 |
| Ti riporto i dati indicati da Fulmine: interni uomini idonei 74 interni uomini non idonei 44 esterni uomini idonei 106 esterni uomini non idonei 42 interni donne idonee 17 interni donne non idonee 6 esterni donne idonee 30 esterni donne non idonee 27 | |
| Da: idonei e non idonei fino ad oggi | 20/04/2012 18:34:05 |
| Dati di Fulmine: DONNE ESTERNE ASSENTI 16 DONNE ESTERNE DA ESAMINARE 27 DONNE INTERNE ASSENTI 20 DONNE INTERNE DA ESAMINARE 10 UOMINI ESTERNI ASSENTI 12 UOMINI ESTERNI DA ESAMINARE 50 UOMINI INTERNI ASSENTI 23 UOMINI INTERNI DA ESAMINARE 43 | |
| Da: ringo x avvocato | 20/04/2012 18:52:37 |
| Cosa volevi segnalarmi?Che la commissione può essere composta da membri estranei all'amministrazione......e quindi??? | |
| Da: testimone oculare | 20/04/2012 18:59:32 |
| nei miei conti io mi trovo qualche non idoneo in più, roba di 3/4 persone, roba di poco, alla fine i conti tornano.. | |
| Da: avvocatone | 20/04/2012 19:21:59 |
| ringoooooo ma lascialo stare.... altrimenti ricomincia a postare decine di sentenze .... che facesse ricorso se vuole.... | |
| Da: Che fine ha fatto l''Avvocato ? | 20/04/2012 19:45:55 |
Non ha più nulla da dire se ci sono altri vizi che siano fondati su questa commissione ? Attendiamo una sua risposta. | |
| Da: .,.,.,.,.,., | 20/04/2012 20:18:48 |
| grazie sei stato davvero gentile. | |
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