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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: incontabile 01/05/2025 22:55:28
Scusate ma è possibile che nessuno abbia sollevato obiezioni sul fatto che il presidente della commissione del concorso Angelo Canale e la candidata Anna Maria Iadecola -  che ha poi ha vinto il concorso da magistrato della Corte dei Conti -  hanno pubblicato un libro insieme dopo la pubblicazione del bando  vertente proprio sulle materie della prova concorsuale? A me sembra veramente assurdo

Da: panoramico21  1  - 02/05/2025 09:41:27
perchè non  la fai tu la denuncia?? visto che sei così informato, invece di ammorbare il forum con queste illazioni, abbi il coraggio delle tue azioni.... facile calunniare su un forum in modo anonimo

Da: incontabile  1  - 02/05/2025 10:48:01
Il forum verte proprio sul concorso di referendario alla Corte dei Conti ed è aperto alla libera discussione. Non sono Illazioni sono fatti verificabili. Poi ognuno ne trae le sue conclusioni anche in base alla propria etica personale.

1 Bando di concorso anno 2021
2 Pubblicazione libro "La Corte dei Conti" con una casa editrice privata "Giuffré" a cura di Angelo Canale anno 2022.  Con Anna Maria Iadecola che scrive proprio sulla responsabilità erariale. Specificamente sulla tematica concorsuale. In piena fase concorsuale.
3 Sito della Corte dei Conti "pubblicazioni della procura generale" con responsabile scientifico Angelo Canale. Sempre con pubblicazioni della Iadecola in qualità di funzionaria della procura generale.
4 consapevolezza di entrambi sulla partecipazione al concorso essendoci la previa valutazione per titoli per l'accesso alle prove scritte.
5 conclusione del Concorso di magistratura alla Corte dei Conti 12 luglio 2024

Mi chiedo è normale che Angelo Canale non si sia dimesso a favore del presidente sostituto che era già stato nominato nella persona di Ilaria Annamaria Chesta?  Mi chiedo  è normale che Canale pubblicava il libro insieme a una candidata, vertente proprio  sulle materie concorsuali proprio nel periodo del concorso senza poi dimettersi?

Tengo a precisare che il 10 agosto 2018 era stato pubblicato un articolo sul giornale a tiratura nazionale il "Fatto Quotidiano" proprio su un precedente concorso svolti da Angelo Canale. L'articolo veniva firmato da Davide Milosa dal titolo: "Il giudice fa corsi privati e presiede il concorso" Il Sottotitolo: "Conflitto di interessi  Canale è a capo della commissione per l'accesso alla Corte dei Conti e preparava i candidati". Non ho seguito quella vicenda e non so quale sia stata la sorte dell'articolo citato e se nel caso ci siano state delle rettifiche successive.  Sarebbe interessante anche per il forum  se qualcuno conosce e riporta l'esito di quella vicenda e dell'articolo pubblicato da Milosa.

Da: numero3 03/05/2025 08:21:40
@incontabile: è assurdo.

Io comunque attendo con inconsueta ansia di leggere le prove scritte di coloro che hanno centrato tutte le tracce. Caro Incontabile, anche lì ne vedremo delle belle :-). Statisticamente, che ci siano quaranta persone su trecento che lo abbiano fatto (centrato quelle 4 prove) è poco probabile! Delle persone che conosco io nessuno, per questo parlo di statistica.

Da: dm2479  2  1  - 04/05/2025 21:58:11
@numero3

Ero al concorso. Non credo che chi passerà agli orali abbia, almeno nella gran maggioranza dei casi, letto o anche solo sentito parlare della sezioni unite del 2009, né (e lo dico da giudice civile) la conoscenza di quella decisione era necessaria a dare una risposta alla traccia, né era minimamente sufficiente, anche se la si fosse conosciuta benissimo, a redigere una traccia decorosa (personalmente non la conoscevo e non ritengo che servisse poi a molto conoscerla).
Stessa cosa per quanto riguarda il tema di costituzionale: chi passerà agli orali non sarà quasi in nessun caso un esperto di giudizi costituzionali; verranno promosse persone che hanno saputo partire dai principi e dallo scarso dato normativo e costruire una risposta plausibile in un linguaggio che dimostri capacità di ricostruzione degli istituti.
Per quanto riguarda le due prove di contabilità, suvvia (e lo dico senza nessuna fiducia di aver fatto bene, ma), si trattava di argomenti che bastava aver letto il Tenore due volte (e neanche tutto) per scrivere delle cose sensate.

Da: Genge 05/05/2025 11:05:49
DM nella 4 prova hai parlato anche dell'azione di simulazione, nullità, 700?

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Da: dm2479 05/05/2025 15:29:13
@Genge
Personalmente, ho interpretato la traccia come riferita ad una tutela del credito in senso lato.
Ho aperto con una breve analisi della nozione di legittimazione processuale per poi impostare un confronto tra la legittimazione della pubblica amministrazione nella tutela del proprio credito (tendenzialmente generale ed equivalente a quella di qualsiasi parte privata) e quella del pm contabile, con tutte le limitazioni oggettive e soggettive che la differenziano dalla prima. In questo senso ho accennato anche alla tutela accessoria a quella esercitata nel giudizio principale, ma senza dare a questa parte un ruolo centrale, perché pensavo che, appunto, dei termini 'tutela' e 'legittimazione' dovesse darsi una interpretazione ampia, non risultando, secondo me, altrimenti dalla traccia

Da: Genge 05/05/2025 15:48:39
Molto interessante e complimenti per la ricostruzione. Chiedevo perché sono andato a rivedere (cosa da non fare) la parte del manuale sulle azioni a tutela del credito erariale e si pone l'attenzione oltre che sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale anche su quelle azioni che ti citavo in quanto è discussa la relativa proponibilita da parte del pm contabile. Però non so se la traccia richiedeva proprio l'analisi di quelle azioni. Ho questo dubbio. Vediamo cosa esce fuori

Da: dm2479 05/05/2025 16:51:29
Direi che se le hai inserite non hai certo sbagliato

Da: Genge 05/05/2025 16:58:09
Non le ricordavo

Da: numero3 05/05/2025 17:45:21
dm2479, mi rallegra constatare come ci sia sempre qualcuno piu ottimista di me :-)

Della sentenza non ho parlato io, comunque. Non la conoscevo. Ne ho appreso l'esistenza su questo forum. Ritengo, con il mio modesto e vetusto dottorato in diritto civile, che fosse difficile "ricostruire" la traccia con i principi di diritto privato e di diritto processuale civile.
Quanto al Tenore, non sarebbe stato sufficiente per la prova pratica (inutile minimizzare un atto che è e resta più difficile della media delle altre tornate concorsuali, sebbene non impossibile da trattare).
La prova di diritto costituzionale era, invece, di quelle che non consentono molte divagazioni. Tu hai ragionato o conoscevi l'argomento? Se hai ragionato, a me farebbe piacere sapere su cosa. Davvero.

Ripeto, mi fa piacere che ci siano degli ottimisti in giro. Dico davvero. Anche perché dei referendari hanno ammesso che si è trattato di un concorso difficile (se fosse sufficiente la ricostruzione di istituti non credo che si sarebbero spinti a parlare di concorso difficile. Peraltro, per ricostruire devi avere già costruito una volta, quindi, fuor di metafora, conoscere l'argomento!).
Probabilmente un giudice ha maggiore dimestichezza con il diritto processuale civile rispetto alla maggioranza dei candidati e questo, forse, non ti ha fatto percepire la difficoltà della traccia di civile/procedura civile.
Vedremo, dai! E, soprattutto, leggeremo cosa sarà giudicato necessario.


Da: numero3 05/05/2025 17:49:40
*fosse stato

Da: dm2479 05/05/2025 18:27:10
@numero3

Davvero, non arriverei a ritenermi un ottimista. Chi mi conosce personalmente può garantirtelo.

Sui punti che hai sollevato:
- Sono d'accordo con te sul fatto che il tema di civile fosse molto più semplice per chi è abituato (o costretto) a misurarsi con il diritto processuale tutti i giorni. In effetti le difficoltà (e visto che hai un dottorato in civile credo che ne converrai) non stavano molto nel confrontare risoluzione e recesso, quanto nel risolvere le specifiche questioni relative alla modifica della domanda "nei diversi gradi del giudizio". Quella era la parte che penso quasi tutti abbiano trovato di gran lunga più difficile. Sono però dell'opinione che a questo proposito la sezioni unite del 2009 non fosse necessaria e, anzi, quindici anni dopo possa risultare in qualche modo persino fuorviante (soprattutto perché nel frattempo è intervenuta l'apertura sulle modifiche della domanda in sede di prima memoria). Ci sono molte valide ragioni per ritenere che in appello la domanda non possa essere modificata in aggiunta a quella, che personalmente trovo un po' involuta e non del tutto convincente, delle sezioni unite.
- Sul tema di costituzionale, non volermene, ma il mio (ormai anche quello: vecchio) dottorato è proprio in costituzionale, per cui non ho avuto bisogno di ragionare, mi è bastato ricordare. Ma quante persone nella mia condizione potevano esserci alla Fiera? Forse un'altra, o un paio.
- Sulla prova pratica: non mi ritengo in grado di poter dire che ho compreso tutte le questioni proposte dalla traccia (cito alla rinfusa: la natura del danno all'immagine 'non patrimoniale'; la trasmissibilità del danno erariale agli eredi; il bis in idem civilistico - ma con due creditori diversi (!) -; il bis in idem Cedu in relazione al danno all'immagine conseguente a reato; la facoltà dell'amministrazione di transigere su un credito derivante da sentenza definitiva; la possibilità di transigere senza chiudere definitivamente il contenzioso con la parte, che non si impegna a ritirare i propri ricorsi; la quantificazione del danno all'immagine; oltre alle due domande proposte come questioni di massima, che però mi sembravano esaurirsi in una corretta esegesi della normativa in merito); ma penso che la traccia fosse volutamente ipertrofica e arzigogolata (e, quanto alla vicenda descritta, anche in qualche modo inverosimile), proprio per vedere come ognuno avrebbe 'messo in fila' il tutto, ma senza una soluzione rigidamente 'giusta' (anche se con alcune soluzioni sicuramente 'sbagliate').
Alla fine, però, queste cose sono come una pioggia che cade su tutti. Che le tracce siano più difficili o più facili della media delle tornate precedenti, continueranno a passare quei venticinque-trenta-quaranta che avranno scritto, argomentato, sistematizzato meglio, anche se, in termini assoluti, avranno scritto, argomentato, sistematizzato un po' peggio di chi ha partecipato a concorsi precedenti, persone, però, con le quali non siamo in competizione.


Da: numero3 05/05/2025 18:53:31
@dm2479

Vebbe', ma col dottorato in diritto costituzionale non sei titolato a esprimere giudizi su noi comuni mortali, che non ci "impicciamo" di giudizi incidentali 😜😜

Tu sei un caso fuori statistica 😊
In bocca al lupo.

Da: dm2479 05/05/2025 19:25:15
In bocca al lupo anche a te, Numero3!

Da: avvtriste 
Reputazione utente: +117
 1  - 08/05/2025 16:45:12
sul sito della corte hanno pubblicato il decreto di ampliamento dei posti da 41 a 54, con quelle tracce grasso che cola se ne passano 20....

Da: dm2479 08/05/2025 16:54:13
Così si vedrà meglio quanto siamo inadeguati..

Da: speranzosa2019 09/05/2025 11:48:43
qualcuno sa qualcosa sulle correzioni?

Da: numero3 09/05/2025 16:40:44
L'ampliamento ha, in pratica, preceduto (18 marzo) le prove scritte. Chissà perché la Commissione ha scelto tracce così difficili...un vero mistero.

Da: dm2479 14/05/2025 09:44:28
Qualcuno sa quanti concorrenti si sono presentati?
Io ho provato a fare una stima contando file e colonne (che mi sembravano 20 per 19, considerato che una fila e una colonna alternativamente erano vuote), per cui direi circa 380-390.

Da: Comunquevadasaraunsuccesso 14/05/2025 10:09:52
Non ricordo il numero esatto, ma era sui 350.
Poi un po' si sono ritirati nei vari giorni.

Da: dm2479 14/05/2025 11:08:15
Grazie, Comunquevada

Da: Such mess  1  - 15/05/2025 07:46:11
Riguardo le ultime prove vi scrivo ciò che ho svolto io:
Definizione di caparre, in specie di quella confirmatoria, polimorfismo della caparra ed atipicitá.
Definizione del recesso con ritenzione della caparra, nell'ambito dei rimedi monitori senza azione giudiziale.
Caratteristica dei rimedi monitori, in termini di introduzione del giudizio, elemento soggettivo, nesso di causalità, evento ed onere della prova.
Confronto di questi ultimi con l'azione risarcitoria.
Confronto con azione di risoluzione e/o adempimento più azione risarcitoria
Possibili ipotesi di cumulabilitá fra caparra e risarcimento del danno:recesso Vs risoluzione, ius retentionis Vs risarcimento del danno, inadempimento contrattuale Vs maggior danno, acconto sul prezzo Vs danno ulteriore, liquidazione anticipata e forfettaria Vs danno da inadempimento contrattuale, caparra-disciplina sulla
penale in via analogica, e concorso di azioni rispetto a quelle di tipo risarcitorio
Principio di electa una via non datur recarsi ad alteram
Possibili ipotesi applicative di concorso di azioni fra caparra e risoluz-risarcimento
Mutatio ed emendatio libelli

Da: Such mess  1  - 15/05/2025 07:58:47
Qui di seguito un sunto di quella di contabilitá:
Ruolo del pm contabile nel processo a tutela delle ragioni creditorie pubbliche, in relazione ai concetti di legittimazione straordinaria e di sost. Processuale
Funzione recuperatoria dell'azione del pm contabile e motivi principali di esclusione della concorrente legittimazione della pa danneggiata
Possibili casi di legittimazione concorrente della pa
Motivi del perché la legittimazione del pm contabile sia esclusiva, e del perché possa essere richiesta la legittimazione concorrente della pa, in fase di citazione in giudizio, intervento adesivo, contraddittorio, istruz probatoria e decisione
Esempi: danno obliquo, azione di rivalsa-regresso in un unico giudizio, esercizio del potere riduttivo del giudice, potestà concorrente in caso di più plessi pregiudicati per danno erariale, danno da decisione di organi collegiali

Da: Such mess  1  - 15/05/2025 08:35:43
Su quella di costituz:
Cenni su elementi procedim incidentale: giudizio a quo (elementi del giurisdiz), impossibilita di effettuare interpretazione secondo costituzione, rilevanza e non manifesta infondatezza, sospensione del giudizio a quo e ordinanza di rimessione
Sentenze interpretative: Definizione e tipologie, sent interpret di accoglimento, di rigetto, sentenze-monito ed altre tipologie minori
Il giudicato interpretativo: differenze rispetto al giudicato pieno, tesi del vincolo solo negativo, tesi del vincolo solo astratto, tesi del vincolo parziale e valenza politica

Da: dm2479 15/05/2025 09:33:43
Such Mess, sulla prova di costituzionale - l'unica sulla quale posso accampare una qualche conoscenza approfondita - ti faccio miei complimenti, una impostazione ottima. Dunque, sulla quarta prova anche tu hai optato per l'interpretazione generalista dell'espressione 'tutela del credito'. Sul civile, quale ragionamento hai privilegiato per rispondere alla questione del mutamento della domanda, se posso chiedertelo?

Da: Such mess 15/05/2025 10:45:09
dunque, sono partito dal presupposto di analizzare l'azione di recesso con ritenzione della caparra, secondo la logica che si trattasse di una tutela monitoria, di tipo preventivo, tale per cui per azionarla fosse sufficiente la semplice manifestazione stragiudiziale di voler risolvere il contratto, accontentandosi della liquidazione del danno così come pattuita nella clausola contrattuale. Ovviamente ciò presupponeva la quaestio voluntatis di dare alla caparra la funzione di liquidazione forfettaria e preventiva del danno. In questo senso, la volontà di avvalersi della caparra comportava qualsiasi rinuncia preventiva ad azionare altre azioni giudiziali.
In seguito, ho presunto che al recesso con ritenzione della caparra potesse altresì darsi il valore di acconto sul prezzo, tale per cui l'azionamento della tutela risolutoria comporta l'obbligo delle parti di restituire ciò che è stato dato in esecuzione del contratto, quale presupposto per poter azionare la pretesa giudiziale. Da ciò un primo ordine di questioni, secondo cui alla caparra potesse darsi la funzione non di acconto sul prezzo, ma di acconto sul futuro risarcimento del danno, un pò come se si trattasse di un risarcimento anticipato di una parte del danno, che essendo pattuito per via contrattuale non deve essere specificato e provato. Ciò non togliendo il successivo esperimento dell'azione di risoluzione e/o risarcimento del danno.
In quest'ultimo caso, si valorizza l'inciso della norma in tema di caparra, ultimo comma 1385 c.c., per l'appunto nella parte secondo cui il risarcimento è regolato dalle "regole generali" sue proprie.
In primo luogo, mi sono domandato se la funzione di acconto sul prezzo potesse essere intesa come acconto sul risarcimento del danno.
In questo momento, ho fatto intervenire alcuni principi processuali, vale a dire il principio della domanda, nonchè un principio di coerenza e buona fede processuale secondo cui electa una via non datum recursus ad alteram.
Ciò comporta innanzitutto che non può scegliersi "secondo convenienza" il corso da dare alle azioni processuali, specie considerando che se si usa il recesso con ritenzione in alternativa alla risoluzione ed al risarcimento ci sono vantaggi (dati dai minori oneri processuali rispetto al risarcimento) ma anche svantaggi, posto che il risarcimento potrebbe essere più satisfattivo per il ricorrente che comunque deve allegare e provare molte cose in più.
In sede processuale, posto che sia da ammettersi l'emendatio e non la mutatio libelli (ho cercato brevemente di chiarirne la differenza) ho messo in risalto che caparra e risarcimento hanno elementi costitutivi completamente differenti, per cui sarebbe emendatio non consentita.
Tuttavia, vi è da un lato la possibilità di integrare la disciplina della caparra con quella della penale (ed allora non potrà escludersi il concorso fra caparra e risarcimento sul danno ulteriore); ovvero separando completamente recesso e risoluzione (il recesso interverrebbe sinchè il contratto non ha avuto un principio di esecuzione; la risoluzione solo dopo e con efficacia ex nunc).
In quest'ultimo senso si tratterebbe altresì di due azioni differenti, di tipo dichiarativo l'una, costitutiva l'altra.
E non può nemmeno escludersi l'autonoma e nuova esperibilità dell'azione risarcitoria sinanche in appello (essendo prevista dalla norma)
In conclusione, comunque, ho optato per la tutela del princpio di economia dei mezzi processuali, anche in relazione al diritto di difesa ed al contraddittorio delle parti che sarebbero esposti a continui mutamenti del petitum e della causa petendi

Da: Such mess 15/05/2025 10:52:05
a mio avviso il problema non era nei vari gradi di giudizio ma fra tutela extra e tutela processuale

Da: Essereononessere 15/05/2025 12:52:33
Such mess concordo con te. Non si può ipotizzare un processo a rischio zero. Nel senso che il contraente non inadempiente non può pensare di andare a "farsi un giro" nei tribunali sperando di ottenere di più rispetto alla caparra e poi, magari, tornare indietro al recesso se il giudice non riconosce i suoi desiderata. La caparra ha una funzione deflattiva del contenzioso. Se vai in giudizio, fatti tuoi, ti prendi la responsabilità della scelta e non puoi tornare indietro. A differenza tua, però ,Susc penso, che il tutto impatti anche sui gradi di giudizio perché immagina che il contraente non inadempiente abbia chiesto la risoluzione. E se il giudice stabilisce che non sussista l'importanza dell'inadempimento? Che si fa? Non posso chiedere più l'adempimento (perché si tutela la buona fede del debitore) ma nemmeno il recesso (perché si tutela l'ordinamento da scelte a rischio zero che possano solo ingolfare la giustizia per un mero tentativo di aumentare il denaro per andare alle Maldive)! Allora che facciamo?😬

Da: dm2479 15/05/2025 13:54:00
Complimenti, Such Mess. In definitiva mi pare che tu abbia ripercorso il ragionamento che è stato fatto proprio dalle sezioni unite del 2009, o almeno un cammino piuttosto simile.
Sono d'accordo sul fatto che l'inciso "nei diversi gradi del processo" fosse un po' fuorviante. Per parte mia ho insistito su due aspetti: l'opportunità di non interpretare in senso estensivo la facoltà di mutatio libelli conferita a proposito della conversione dell'azione di adempimento in quella di risoluzione, in quanto la sua ratio di tutela di una azione (inizialmente conservativa del rapporto) divenuta per il decorso dei tempi processuali non più attuale nella sua forma originale (non caducatoria) non si adatta alla successione di due azioni entrambe caratterizzate dall'intento caducatorio del contratto; e, come accennavi, un principio di autoresponsabilità dell'attore, che non può (come dicevano le sezioni unite) iniziare con una azione e 'stare a vedere', riservandosi poi la conversione nell'altra a seconda di un calcolo di convenienza. Nel mio caso, ho ritenuto che questa soluzione andasse negata in quanto avrebbe compresso in maniera inaccettabile il diritto al contraddittorio e la parità delle parti nel processo.
Ho poi affrontato il problema (che le sezioni unite nel 2009 non potevano porsi) della possibilità di modificare la domanda nella prima memoria 183, risolvendolo, alla luce delle tendenze più recenti, in maniera positiva, anche se non so se ci siano decisioni nei termini (a seguire quelle sezioni unite si sarebbe dovuto rispondere di no, ma la soluzione non mi convinceva). Dunque, entro questi limiti, sì alla modifica in primo grado; no in appello, per i motivi di cui sopra; sì ad un motivo di appello (e di ricorso in cassazione) fondato sulla mancata concessione della facoltà di modificare la domanda entro i termini 183. Però, appunto, tutto questo per tentare di dare un senso, forse un po' forzato, all'espressione "nei diversi gradi del processo"


-soprattutto per la tutela del principio del contraddittorio, che sarebbe stato ingiustamente sacrificato per la parte convenuta. Rispetto alla sezioni unite (che non conoscevo) mi sono però interrogato sulla possibilità di mutare l'azione in sede di prima memoria istruttoria (la ex 183 c.p.c.), giungendo alla conclusione che quella sarebbe stata, alla luce dei nuovi, più permissivi criteri, una modifica ammissibile, riferendosi alle stesse parti e alla stessa vicenda sostanziale, e lasciando alla controparte un ragionevole margine per strutturare le sue difese (ma su questo non so se ci siano pronunce in termini). Ciò posto, sui 'diversi gradi del giudizio', non ho potuto fare altro che 'riempire' menzionando il fatto che in appello e in cassazione si sarebbe potuta contestare la decisione di primo grado relativa ad una eventuale negazione della facoltà di emendatio in sede di prima memoria.

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