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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: Antonella17/10/2010 23:45:20
Sì sono d'accordo? Che ne pensi annulleranno tutto? Ma perchè non farlo subito? E noi (non ricorrenti solo sfortunati ammessi)ce ne dovremmo restare ancora buoni buoni a guardare?
Rispondi

Da: giulia arditi17/10/2010 23:47:24
E dove sta scritto che aveva i titoli per restare?
Quante cavolate!
E' stato proprio in seguito ad una pronuncia del Tar che è stato rimosso, il ricorso venne accolto
Rispondi

Da: Antonella17/10/2010 23:48:39
...e insomma anche noi saremo costretti a ricorrere in questa storia infinita? Non è giusto, comunque
adesso saluto tutti e vado a nanna...
domani è un altro giorno
Ciao ragà
Rispondi

Da: Antonella17/10/2010 23:51:30
ciao Giulia,
ma poi questo non ha vinto il ricorso o è un altro? Boh, adesso veramento non ci capisco niente più...datemi ragguagli magari anche domani ok? vado a nanna di nuovo... a domani
Rispondi

Da: giulia arditi17/10/2010 23:54:24
No, uno è l'ex dr del Lazio, ora in pensione, che era dirigente di seconda fascia e quindi non poteva fare il presidente, l'altro è Lauri, anche lui ora in pensione, che face ricorso perchè escluso in seguito alla nomina di una nuova commissione
Rispondi

Da: Antonella17/10/2010 23:56:15
ma allora se stanno in pensione che possono mai volere? Se la godessero
Rispondi

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Da: giulia arditi17/10/2010 23:56:57
In entrambi i casi non c'è nulla che influisca sugli atti della nuova commissione, legittimamente costituita con un successivo decreto
Il problema commissione, almeno quello, non esiste proprio
Rispondi

Da: Antonella17/10/2010 23:57:15
ma allora chi ha messo le voci in giro dell'annullamento?
Rispondi

Da: Antonella17/10/2010 23:58:36
che bello quasi quasi non vado più a dormire il forum è diventato una chat
Rispondi

Da: giulia arditi17/10/2010 23:59:45
Le voci a voltesono messe in giro ad arte. A priori non si esclude niente, ma l'annullamento eventualmente non avrebbe certo alcun collegamento con la commissione
Rispondi

Da: Antonella18/10/2010 00:01:07
Peccato che però domani mi aspetta una dura giornata di lavoro  e quindi di nuovo buonanotte a te  Giulia e agli altri del forum ne riparliamo domani
Rispondi

Da: giulia arditi18/10/2010 00:04:03
Comunque il fatto che un membro sia stato escluso da una commissione che poi si è ricostituita ex novo, lo pone fra i soggetti che possono rivendicare un danno subito dalla p.a. e infatti tale danno gli è stato riconosciuto .
Ma ciò non pregiudica la legittimità degli atti compiuti dalla nuova commissione e infatti il tar gli negò la sospensiva cautelare
Rispondi

Da: Stefano per Giulia Antonella e gli altri18/10/2010 00:40:01
Pensate un po' al Miur in quale ambiente e in quale atmosfera devono lavorare, siete proprio così sicuri di volerci andare?
Rispondi

Da: ...18/10/2010 04:18:39
... sicurissimo ...
Rispondi

Da: ...18/10/2010 04:21:26
... fare il dt è, per il momento, il mio più grande obiettivo ......
...per fare il dg (dirigente generale, nda) mi sto attrezzamdo ...
... per presidente... si vedrà ...
... non poniamo limiti alla provvidenza ...

p.s.: non vi meravigliate dell'orario in cui scrivo: sono reduce da una rimpatriata con i compagni di liceo ...
Rispondi

Da: ...18/10/2010 04:58:29
... o forse è il pensiero del concorso che mi ruba il sonno? ...
Rispondi

Da: ...18/10/2010 04:58:49
... sono un plurisettoriato ripescato ...
Rispondi

Da: ...18/10/2010 04:59:51
... sono le cinque: vado a dormire ...
... a domani ...
Rispondi

Da: no money no new d.t.18/10/2010 08:38:43
non ci sono risorse per rimpiazzare chi lascia e si muovono pedine interne per sopperire alle necessità , ecco perchè di nuovi d.t. non ne vogliono , con buona pace di Fioroni che aveva amici da accontentare e che li voleva " imbucare " coi soliti concorsacci di matrice e  metodo democristian-clientelare ....



5. La cabina di comando del Miur ad una svolta critica


Tra meno di due settimane il ministero dellâistruzione, in un sol colpo, rimarrà senza quattro direttori generali che hanno deciso pochi mesi fa contemporaneamente di lasciare il servizio, forse per evitare gli effetti economici della manovra finanziaria estiva. Un altro direttore generale, per le stesse ragioni, ha lasciato alcuni mesi fa.

Tra quelli che lasciano a novembre ve ne sono tre che occupano posti strategici nella cabina di regia ministeriale: il capo dipartimento dellâistruzione, Giuseppe Cosentino, il direttore generale degli ordinamenti, Mario Dutto, e il direttore generale per lâistruzione tecnica superiore, Maria Grazia Nardiello.

Si tratta di tre personaggi di lungo corso che lasceranno gli incarichi operativi per essere utilizzati per attività di consulenza tecnica presso lo stesso Miur, in un momento critico che chiederebbe il massimo di impegno e di capacità di intervento per sostenere lâavvio della riforma delle superiori e risolvere altre criticità legate ai cambiamenti apportati dal ministro Gelmini allâintero sistema di istruzione.

In un primo tempo sembrava che potessero essere trovate soluzioni di ricambio con il ricorso a personale non appartenente ai ruoli dellâAmministrazione ma già coinvolti negli attuali processi innovativi, ma la relativa quota massima dei posti in organico prevista dalle disposizioni è già stata raggiunta e, pertanto, si dovranno cercare soluzioni interne allâAmministrazione, attingendo, ad esempio dai direttori generali degli uffici scolastici regionali: tra smentite e conferme corrono i nomi di Lucrezia Stellacci, attuale direttore dellâUsr Puglia, di Francesco De Santis, dellâUsr Piemonte, e di Giuseppe Colosio, attuale direttore dellâUSR Lombardia.

Per la sostituzione al Dipartimento dellâistruzione di Giuseppe Cosentino, sembra non vi siano soluzioni sicure in vista e si prospetta il conferimento di un interim al capo dipartimento ai servizi, Giovanni Biondi.

Un  quadro di governance incerto al Miur, reso ancora più critico dalle numerose dimissioni volontarie di dirigenti di seconda fascia, che accresceranno il livello di criticità del sistema di governo amministrativo delle riforme in atto.

Rispondi

Da: normativa18/10/2010 08:49:49
il dirigente di II fascia poteva presiedere la commissione , questo è il punto acclarato in atti , vedo che sul forum qualcuno pontifica senza adeguate competenze mentre farebbe bene ad aggiornarsi perchè su questo versante ci saranno novità clamorose ...
Rispondi

Da: X normativa18/10/2010 09:14:39
Non discuto quanto affermi, ma il Tar non ha dato ragione all'ex presidente, anche perchè non ha fatto ricorso.
Nel dispositivo per Lauri, il Tar si è espresso chiaramente, distinguendo le due diverse posizioni.
Dovresti anche tu aggiornarti.
Quindi come potrebbero esserci novità in questo senso?
Rispondi

Da: x i sapientoni del forum18/10/2010 09:47:29
dedicatevi a questa lettura interessante , prima di pontificare ...

N. 27515/2010 REG.SEN.

N. 05211/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n.5211-09 proposto dal Dr. Lino Lauri, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof Carlo Rienzi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale in Roma, Viale delle Milizie n. 9 ;

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

della Dr.ssa Olimpia Marcellini , del Prof. Luciano Favoni, e della Dr.ssa Delia Campanelli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Ministeriale con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha rinnovato la composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero nominando la Dr.ssa Olimpia Marcellini, il Prof. Luciano Favini e la Dott.ssa Delia Campanelli a componenti della suddetta Commissione, ed ha annullato d'ufficio la nomina dell'odierno ricorrente a membro della suddetta commissione, ivi compresi tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, in particolare - ove occorra- della Nota dell'Ufficio Legislativo del 15 luglio 2008, prot. n. 1877;

per l'annullamento

(motivi aggiunti)

dell'avviso pubblicato in data 03/09/2009 e con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Ufficio 2°, in relazione al Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico ( da assegnare agli Uffici dell' Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all' attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i direttori generali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008 â" 4 Serie speciale - "Concorsi ed esami") ha comunicato ai candidati âdi presentarsi, ai fini della partecipazione alla selezione già fissata per il giorno 21 settembre 2009 ( .. .), entro le ore 8.30 (otto e trenta) del menzionato 21 settembre (. .. )", nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi;


Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto lâatto di costituzione in giudizio dellâAmministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 15 aprile 2010 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale dâudienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, dr.. Lino Lauri, dirigente tecnico a riposo dal 01 novembre 2007, con decreto ministeriale del 05 febbraio 2008 era stato nominato (in qualità di esperto) componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dellâIstruzione, dell'Università e della Ricerca, indetto con D.D.G. 30.01.2008 e pubblicato nella G.U. IV sene speciale n. lO del 05.02.2008 .

Senonchè, con il decreto ministeriale indicato in epigrafe lâamministrazione disponeva la rinnovazione della Commissione esaminatrice di cui lo stesso era stato nominato componente e venivano nominati nuovi componenti della stessa la Dr.ssa Olimpia Marcellini, il Prof. Luciano Favini e la Dott.ssa Delia Campanelli, odierni controinteressati.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il predetto provvedimento di rinnovazione indicato in epigrafe e deduce i seguenti motivi di gravame:

1) ASSENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990.

Deve in primo luogo essere rilevata L'ASSENZA DI MOTIVAZIONE che affligge il decreto in parola. Di fatti, nel decreto impugnato, la ragione della rinnovazione della Commissione esaminatrice SI fa risalire alla valutazione di - non meglio esplicitate - esigenze di "opportunità". E' evidente che una simile espressione, non solo è "oscura" e quindi rende impossibile la comprensione delle reali ragioni sottese ad una simile decisione ma, soprattutto, danneggia l'immagine dei componenti della "prima" Commissione (tra cui l'odierno ricorrente) in quanto il riferimento ad esigenze di opportunità lascia trasparire che motivo di revoca dell'incarico sia una qualche forma di responsabilità in capo a questi ultimi, circostanza assolutamente inesistente.

La decisione di rinnovazione dell' intera "prima"Commissione e di nomina della "nuova" Commissione non sembra discendere dalle premesse ("visto e considerato") contenute nel D.M. stesso, non conseguendo ad un ragionamento logico bensì in stridente contrasto con il ragionamento sillogistico. Dunque, può trarsi una prima conclusione: dalla lettura del D.M. impugnato né è dato conoscere le motivazioni che hanno condotto il MIUR ad adottare un provvedimento di un simile contenuto ne è conoscibile il ragionamento dall'amministrazione convenuta.

2) VIOLAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 ART.97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE

Non essendo pervenuta al ricorrente alcuna comunicazione relativa alla decadenza dalla funzione di membro della commissione esaminatrice. Tale circostanza, difatti, ha impedito al ricorrente di replicare e presentare controdeduzioni inerenti la decisione, assunta dal MIUR, di rinnovazione della Commissione esaminatrice. E' noto che la comunicazione dell'avvio del procedimento - che nel caso di specie è mancata del tutto - assume un'importanza fondamentale in quanto è strumentale all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

3) VIOL. LEGGE 241 DEL 1990, 21 SEXIES "RECESSO DAl CONTRATTI" E 21 NONIES "ANNULLAMNETO D'UFFICIO"ECCESSO DI POTERE

Con riferimento all'art. 21 sexzes il quale recita che "il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto" (ex art. 21 sexies L. 241/90), non può non osservarsi che, nel caso di specie, non è ricorsa alcuna delle ragioni giustificanti il recesso, né previste dalla legge né dal contratto, tant' è vero che il MIUR non ha trovato - alla base della decisione di revoca - motivazione migliore e diversa dal richiamo ad oscure ed imprecisate esigenze di "opportunità".

Inoltre, con riferimento alla violazione dell'art. 21 nonies il ricorrente, come precisato nei motivi in narrativa, è stato nominato membro della Commissione d'esame con d.m. del 5.2.2008 ed è stato revocato dall 'incarico più di un anno dopo (la diffusione su internet del d.m. impugnato risale al 24 aprile 2009 mentre ancora non è avvenuta la sua pubblicazione). Tale comportamento tenuto dall'amministrazione convenuta è senz' altro in contrasto anche con l'art. 21 nonies ("Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octiej può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero:: da altro organo previsto dalla legge") non essendo ancora intervenute l'annullamento d'ufficio ad opera del MIUR sebbene sussistano tutti i presupposti di legge richiamati dal primo comma della norma in parola e, in particolare, sebbene fino ad oggi non si sia mai riunita la "nuova" Commissione e non siano ancora iniziate le prove selettive del concorso.

Fermo restando quanto detto con riferimento all' assenza di motivazione ed alla violazione dell 'art. 7 della legge 241 del 1990, IL D.M. IMPUGNATO È AFFETTO ANCHE DAL VIZIO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Difatti, non risulta che il Ministero sia pervenuto alla decisione di rinnovazione della Commissione esaminatrice dopo aver svolto una esaustiva istruttoria sulla ricorrenza/assenza in capo ai componenti della "prima" Commissione dei presupposti per lo svolgimento della funzione di esaminatori. Conferma di quanto appena detto si trae dalla circostanza che la prima Commissione è stata "liquidata" semplicemente facendo riferimento ad esigenze di "opportunità".

In altri termini, nel D.M. in parola, non è stata compiuta da parte del Ministero convenuto alcuna indagine circa la sussistenza in capo ai singoli componenti della commissione dei presupposti necessari per l'esplicazione delle funzioni inerenti la Commissione esaminatrice semplicemente si è fatto richiamo all'opportunità di sostituire interamente la Commissione.

4)LRRAGIONEVOLEZZA DEL D.M. IN PAROLA ANCHE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE

Dalla asserita "necessità di sostituire il Prof. Raffaele Sanzo" (nominato Presidente della Commissione d'esame del concorso di cui al menzionato D.M. 5 febbraio 2008 ... ) - necessità la quale viene ricondotta dal MIUR alla nota dell'Ufficio Legislativo prot. n. 1877 del 15 luglio 2008 - lo stesso Ministero irragionevolmente fa discendere la conseguenza automatica dell' "opportunità di riformulare l'intera Commissione esaminatrice".

Tale percorso seguito dall'amministrazione convenuta non può che essere censurato.

Ammesso (e non è così) che vi sia realmente la necessità di far decadere il Prof. Sanzo dalla nomina di Presidente della Commissione d'esame, da tale circostanza non può automaticamente farsi discendere la decadenza degli altri due componenti della Commissione!

Ragionevolmente, infatti, il MIUR avrebbe dovuto procedere alla nomina di un nuovo Presidente e non rinnovare interamente la Commissione!

Invece, poiché il MIUR ha rinnovato l'intera Commissione senza aver minimamente motivato sulle ragioni di una simile scelta, sembrerebbe che la revoca del Presidente Sanzo sia stata usata quasi a "pretesto" per rinnovare l'intera Commissione d'esame, in altri termini che abbia costituito "l'occasione" per rinnovare tutti componenti di una Commissione d'esame per i quali, in realtà, non sussistevano valide ragioni di revoca dell'incarico.

L'atto di nomina (così come l'atto di revoca) dei componenti di un organo collegiale - quale è la Commissione de qua - deve essere considerato atto scindibile per cui, decaduto uno dei membri, deve procedersi alla sostituzione di un nuovo membro e non anche di tutti gli altri

Peraltro alla "prima" Commissione non è mai stato consentito di riunirsi per l'avvio dei lavori nonostante due esplicite richieste presentate dal Presidente, Prof. Sanzo. Ciò significa che, non essendo stata compiuta alcuna attività da parte dell'organo collegiale in questione, lo stesso non può dirsi aver mai assunto un'entità giuridica concreta, rimanendo niente di più che un 'astrazione.

L'atto impugnato, adottato forse più per costituire una Commissione diversa da quanto poteva essere di fiducia del Governo precedente, e sotto il governo di ministri diversi, non sfugge in questo senso ad un evidente sviamento di potere: infatti, non essendovi alcuna ragione valida di far decadere tutti i componenti e sostituire integralmente la commissione, la ragione dell'atto deve necessariamente essere ricercata nella violazione dell' art. 97 della Costituzione che garantisce le commissioni come indipendenti da qualsiasi organo attivo della amministrazione.

Come visto, dalla lettura del D.M. impugnato si evince che dalla "necessità" della revoca dellâincarico di Presidente in capo al Prof. Sanzo sia derivata "l'opportunità" di rinnovare l'intera Commissione d'esame (dunque, anche il ricorrente) ... Così stando le cose, la revoca del Prof. Sanzo costituirebbe il presupposto per la revoca degli altri due componenti ...

Ebbene, anche la revoca del Prof.re Sanzo è illegittima!

La necessità della revoca del Prof. Sanzo è giustificata nel D.M. impugnato facendo riferimento alla nota dell'ufficio Legislativo prot. n. 1877 del 15 luglio 2008.

Ebbene, premesso che il periodo del D.M. in cui viene richiamata la nota è di difficile comprensione, stante il contenuto contorto che lo caratterizza: sembrerebbe evincersi dalla lettura dello stesso che "in base al combinato disposto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 165/2001, le funzioni di Presidente di Commissione di concorso possono essere disimpegnate (?!) esclusivamente da dirigenti che nell'ambito dell'ordinamento di ogni singola amministrazione abbiano raggiunto la posizione apicale e non anche da coloro che, per effetto di quanto previsto dal menzionato art. 19, possono vedersi attribuire incarichi per effetto dei quali possono essere preposti ad uffici dirigenziali di livello generale e che per l'effetto del positivo svolgimento degli stessi, per un periodo pari almeno i tre anni, possono conseguire l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia ".

Ciò premesso, il D.M., nel "considerato" successivo afferma che "alla luce di quanto sopra riportato" (vale a dire della nota dell'Ufficio Legislativo) sussiste la necessità di revocare dall' incarico di Presidente il Prof. Raffaele Sanzo in quanto lo stesso "riveste le funzioni, ma non la qualifica di Direttore generale" e, quindi, il MIUR "al fine del corretto avvio dei lavori della Commissione esaminatrice" è stata costretta a revocargli l'incarico, dovendo scegliere il Presidente "tra (. . .) dirigenti di prima fascia".

Fermo restando quanto detto sull'assenza di motivazione (consistente nel richiamo all' "opportunità" di revocare l'intera Commissione per effetto della revoca del Presidente), deve rilevarsi che anche la revoca del Prof. Sanzo è illegittima in quanto poggia su una motivazione tanto inesistente quanto fuorviante, poiché in essa si afferma che il Prof Raffaele Sanzo e stato revocato in quanto lo stesso "riveste le funzioni, ma non la qualifica di Direttore generale"

quando invece

PER ESSERE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE BASTA ESSERE DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA ED E' IRRILEVANTE RIVESTIRE LA QUALIFICA/LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE!!

Infatti, ai sensi della legge, D.P.R. n. 272/2004 , art. 4 comma 2: "Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. ".

Dunque, anche a voler considerare (ma non è così per le ragioni già esposte) l'atto di nomina della Commissione d'esame di cui è parte l'odierno ricorrente atto inscindibile, seppure la revoca dell'incarico di Presidente in capo al Prof.re Sanzo fosse ritenuta legittima (e non lo è!), ugualmente il MIUR avrebbe dovuto procedere a rinominare SOLAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE un nuovo Presidente, confermando gli altri due componenti (tra cui, appunto, l'ispettore Lauri), in applicazione dell'istituto della NULLITA' PARZIALE DELL' ATTO AMMINISTRATIVO.

Del resto non sussistono ragionevoli argomentazioni utili a sostenere che le revoca di uno dei membri della Commissione sia intimamente connessa alla nomina/revoca degli altri membri. Dalla lettura dell'art. 1419 c.c. si evince che la nullità parziale costituisce la regola nel senso che la nullità parziale importa la nullità dellâintero contratto SOLO "se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità" (art. 1419 c.c., l comma).

A ciò si aggiunga che vige nel nostro ordinamento il principio generale di conservazione dell'atto amministrativo. L'incidenza in concreto del I principio di conservazione, alla luce della legge 15-2005, di riforma della legge 241, appare chiaramente aumentata d'intensità, attraverso una serie di disposizioni e principi, introdotti da tale disciplina.

All'interno del procedimento quantomeno "anomalo" che ha portato alla rinnovazione della Commissione esaminatrice è possibile collocare un altro episodio di cui, prima di avere contezza dei fatti appena esposti, si aveva difficoltà a comprendere.

Infatti, una circostanza che suscitò stupore nei componenti della "prima" Commissione, consistette nel fatto che a questi ultimi non fu mai consentito di riunirsi sebbene il Presidente, Prof. Raffaele Sanzo, avesse inviato alla Direzione competente, per ben due volte, la richiesta di convocazione della Commissione al fine di dare inizio ai lavori.

Le succitate richieste, infatti, sono rimaste senza risposta.

La circostanza che alla "prima" Commissione non è stato consentito di riunirsi - nonostante le richieste del Presidente - assume dei connotati peculiari, potendosi ravvisare nel silenzio della Direzione competente a ricevere la richiesta di convocazione un comportamento "significativo" della conoscenza dell'intenzione di novazione della Commissione esaminatrice.

A ciò si aggiunga che la data di svolgimento delle prove selettive del Concorso è stata più volte rinviata: recentemente, per esempio, in data 24 aprile 2009, sulla rete Internet e Intranet del M.I.U.R. è stato pubblicato l'avviso, datato 16 aprile 2009, con il quale si comunicava l'ulteriore rinvio della procedura selettiva. Sempre alla luce delle circostanze di fatto evidenziate, il comportamento consistente nel continui rinvii delle date di svolgimento delle procedure selettive sembrerebbe, a questo punto, essere connesso all'esigenza di attendere la "giusta" composizione della Commissione esaminatrice.

5) SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla vicenda appena esposta che ha visto protagonista il ricorrente, Isp. Lino Lauri, sono derivati allo stesso danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Quanto alla prima tipologia di DANNO (quello PATRIMONIALE) basti rilevare che, come noto, normalmente in seguito all'indizione di bandi di concorso, gli enti di formazione, i privati, le associazioni sia sindacali che professionali istituiscono corsi di formazione in preparazione del concorso stesso. Ebbene, ciò è avvenuto anche in occasione del concorso ispettivo (doc. 3), dunque, nel caso di specie. Per lo svolgimento delle lezioni in presenza di tali corsi (attualmente conclusi), che si sono svolti in tutte le Province e/o Regioni italiane, le associazioni si sono avvalse di personale esperto (appartenente all'amministrazione e non) soprattutto appartenente al ruolo dei dirigenti ispettivi (doc. 5).

Per lo svolgimento dei suddetti corsi anche il ricorrente è stato contattato dai diversi enti e/o associazioni per" dare la propria disponibilità come relatore, tuttavia lo stesso ha dovuto rinunciare a tali incarichi per evidente incompatibilità con la propria nomina quale membro effettivo della commissione del concorso ispettivo. Si fa rilevare che il compenso orario per il relatore si aggira sui â. 150,00/200,00. Sempre per incompatibilità l'odierno ricorrente non ha potuto pubblicare, libri. dispense e/o articoli di interesse specifico e rivolti ai candidati del concorso.

Con riferimento, invece, al DANNO NON PATRIMONIALE subìto, a causa di tutte le ragioni esposte in narrativa e, in particolare, a causa della illegittima revoca dell'incarico avvenuta in considerazione di asserite ed oscure esigenze di "opportunità", è evidente che il ricorrente, in seguito alla illegittima rinnovazione della composizione della commissione, abbia subito anche un danno all'immagine in quanto il comportamento dellâamministrazione convenuta ha alterato le sue abitudini e relazioni, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità con il mondo esterno e viceversa.

Si evidenzia, al riguardo, che il suddetto danno non solo è attuale ma ha delle indubbie ripercussioni nel futuro poiché vi sono fondate ragioni per ritenere che il comportamento tenuto dall'amministrazione convenuta (non solo ha determinato ma) determinerà nei rapporti con il mondo esterno ambiguità e perplessità relativamente alla professionalità dell' odierno ricorrente.

A ciò si aggiunga il danno da perdita di chance, danno certamente configurabile nel caso di specie in considerazione del fatto che il ricorrente, Isp. Lauri, è stato nominato con decreto ministeriale del 05 febbraio 2008 membro della Commissione d'esame.

L'odierno ricorrente, in seguito alla rinnovazione della Commissione d'esame, ha subito un danno da perdita di chance, essendo stato nominato membro della "prima" Commissione con decreto ministeriale (dunque, la sua aspettativa era legittima. attuale ed effettiva) e, quindi, essendo certo ed incontestabile il nesso di causalità sussistente tra la condotta illecita tenuta dall'amministrazione Ce consistita nel decreto impugnato) e la perdita di occasione favorevole (costituita dal fatto di far parte della Commissione esaminatrice).

Si costituisce in giudizio lâAmministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti 27/10/2009 impugna l'avviso pubblicato in data 03/09/2009 indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato ai candidati âdi presentarsi, ai fini della partecipazione alla selezione già fissata per il giorno 21 settembre 2009 ( .. .), entro le ore 8.30 (otto e trenta) del menzionato 21 settembre censurato per illegittimità derivata dei vizi formulati con il ricorso introduttivo.

DIRITTO

Fondate ed assorbenti si rivelano le doglianze contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti con le quali si censura il decreto di nomina della seconda commissione e lâannullamento d'ufficio della nomina del ricorrente per assenza di motivazione e per violazione dellâart. 7 della L. 241/1990.

A tale riguardo occorre premettere in fatto ed in diritto che lâatto in questa sede impugnato è stato emanato dallâAmministrazione nellâesercizio del potere di autotutela di annullamento dâufficio, onde eliminare il vizio di legittimità riscontrato nella nomina del prof. Sanzo a Presidente della commissione coinvolgendo nella eliminazione dal mondo giuridico anche gli altri componenti della Commissione sulla cui regolarità dellâinvestitura lâAmministrazione in ogni caso non aveva riscontrato alcuna illegittimità o anomalia procedimentale..

Lo stesso atto di autotutela, volto alla eliminazione del vizio di legittimità riscontrato nella investitura del presidente dellâorgano collegiale, dispone peraltro effetto travolgente anche nei confronti dei restanti componenti la Commissione esaminatrice tra i quali è ricompresa parte ricorrente: effetto travolgente giustificato da asserite âesigenze di opportunitàâ.

A tale riguardo deve il Collegio precisare che la natura giuridica complessiva dellâatto impugnato, al di la del ânomen jurris annullamento dâufficioâ sembra esplicazione di due distinti poteri di autotutela: il primo di vero e proprio annullamento dâufficio correlato alla nomina del Presidente della Commissione esaminatrice ed il secondo di revoca âper esigenze di âopportunitàâ dei restanti componenti la Commissione esaminatrice.

Sotto tale profilo lâinteresse azionato nel presente giudizio da parte ricorrente è in questa sede meritevole di tutela limitatamente a tale secondo aspetto e cioè con specifico riferimento alla sua sostituzione nellâorgano collegiale.

La surrichiamata distintinzione tra annullamento dâufficio e revoca non è di poco conto posto che, ove lâAmministrazione abbia inteso esercitare nei confronti di parte ricorrente il potere di annullamento dâufficio non poteva in ogni caso assumere nellâesplicazione del potere discrezionale di annullamento dâufficio pretesi vizi di âmeritoâ leggasi âesigenze di opportunitàâ nella sostituzione del ricorrente nella composizione della Commissione.

Ma ulteriori ragioni sussistono anche nellâipotesi in cui lâatto sotto tale profilo venga identificato come esplicazione del potere discrezionale di revoca del componente dellâorgano collegiale dato che lâatto impugnato si regge sulla generica ragione giustificatrice delle mere âesigenze di opportunitàâ.

Tale espressione si risolve in una clausola di stile inidonea a costruire lâiter logico seguito dallâAmministrazione nellâadozione dellâatto impugnato, senza che venga data adeguata contezza delle ragioni giustificatrici della sostituzione del ricorrente quale componente della Commissione dâesame.

Eâ pertanto evidente la carenza di motivazione ai suindicati fini dellâatto impugnato.

Né hanno rilievo le controdeduzioni sollevate sul punto dallâAvvocatura generale dello Stato secondo le quali la necessità di sostituire l'intera commissione nell'ipotesi di sostituzione del presidente sarebbe derivata dall'esigenza di assicurare un coordinamento e bilanciamento delle varie e diverse professionalità dei componenti medesimi. I commissari, infatti, operando tra loro in modo complementare e sussidiario, debbono possedere tutte le conoscenze richieste per una completa valutazione dei candidati. In altri termini, la sostituzione del Presidente, portatore di specifiche competenze, avrebbe comportato la necessità di rideterminare gli apporti culturali degli altri componenti, con la conseguenza che nel caso di specie, il dottor Lauri sarebbe venuto a trovarsi in una situazione non più coerente e armonizzata con quella del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Da qui prosegue lâAvvocatura generale dello Statola sussistenza della sufficiente motivazione, atteso che il decreto de qua è motivato con riguardo alla "opportunità di riformulare l'intera composizione della Commissione esaminatrice" derivante dalla "necessità di sostituire il prof Sanzo" in quanto carente della qualifica di dirigente di prima fascia.

Le surrichiamate controdeduzioni infatti si risolvono in una motivazione postuma dellâatto impugnato, peraltro non circostanziata ed inidonea ad integrare in corso di giudizio il vizio del difetto di motivazione di un atto altamente discrezionale ed ancor più bisognevole di congrua ed adeguata motivazione.

Né hanno pregio sempre le controdeduzioni dellâAvvocatura tese a sostenere la inscindibilità dellâatto di costituzione della composizione della Commissione esaminatrice, sia per il principio generale di conservazione degli atti amministrativi ma ancor più per la semplice considerazione che lâatto di costituzione della composizione di un organo collegiale è atto organizzatorio ed in quanto tale può idealmente scomporsi per ciascuno dei suoi componenti mentre la indivisibilità dellâatto collegiale attiene esclusivamente allâespletamento delle funzioni dellâorgano medesimo, nel senso che un vizio attinente alla posizione giuridica di un suo componente produce effetti travolgenti sullâintero atto collegiale e cioè relativamente allâimputazione giuridica dellâatto nella sua manifestazione di volontà e cioè nellâespletamento delle funzioni dellâorgano medesimo.

Nel caso di specie invece il fenomeno riguarda lâaspetto organizzatorio della costituzione dellâorgano collegiale.

Ne consegue che l'atto di nomina (così come l'atto di revoca) dei componenti di un organo collegiale vada considerato atto scindibile per cui, il vizio della posizione giuridica di uno dei membri, comporta la procedibilità della sostituzione di un nuovo membro e non anche di tutti gli altri ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 1996 n.851).

Parimenti fondata è la doglianza sulla violazione dellâart. 7 della L. 241/1990, posto che al ricorrente non è stata comunicata in alcun modo la revoca dall'incarico ed avendo appreso, a suo dire, tale informazione per puro caso su internet con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito all' art. 24 e 111 Cost.

A tale riguardo lâAvvocatura generale dello Stato rileva che, â ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 241 il provvedimento non è annulla bile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto ... ".

La tesi dellâAvvocatura generale è priva di consistenza dato che la fattispecie contemplata nell' art. 21 octies (il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto") non è rinvenibile nel caso in esame.

Ed infatti, come giustamente osservato da parte ricorrente, l'obbligo di comunicazione non trova applicazione rispetto ai procedimenti vincolati, sottratti a valutazioni comparative e discrezionali della P.A., essendo la stessa legge a stabilire in via preventiva l'an ed il contenuto del provvedimento.

E ciò è ancor più evidente quando , come nel caso concreto, lâAmministrazione addivenga ad attivare il tipico e generale potere discrezionale di secondo grado di autotutela dellâannullamento dâufficio o della revoca per evidenziate esigenze di opportunità.

Sulla base delle suesposte considerazione lâatto impugnato, limitatamente alla posizione di parte ricorrente va annullato per difetto di motivazione e per violazione dellâart.7 della legge n.241/90, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellâAmministrazione.

Priva di pregio si palesa, invece, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di quello non patrimoniale e della perdita di chance, atteso l'assoluto difetto di prova in ordine agli elementi richiesti per il configurarsi della fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c e la non attualità del medesimo..

Sul danno patrimoniale, infatti, il ricorrente non ha provato di essere stato contattato dagli enti di formazione per lo svolgimento delle lezioni preparatorie al concorso di cui era commissario, né di aver dovuto rinunciare a pubblicare libri e riviste per causa di incompatibilità.

Sul danno non patrimoniale, non sussiste alcuna prova circa l'asserito mutamento delle abitudini di vita e relazioni, né tantomeno del nesso eziologico tra il richiamato danno e l'operato dell' amministrazione.

Ed infine per la perdita di chance, non si ravvisa, nel caso di specie, la definitiva perdita, a causa dell'operato dell'amministrazione, della possibilità di conseguire un determinato bene o risultato, non sussistendo, come giustamente osservato dallâAmministrazione resistente, un interesse giuridicamente tutelato in capo al ricorrente ad essere nominato membro di una commissione giudicatrice in assenza di norme che obbligano l'Amministrazione ad avvalersi della specifica professionalità posseduta dal ricorrente, tenuto conto, peraltro, della possibilità per la p.a. di individuare e reperire in altri soggetti le doti culturali e professionali richieste per l'ottimale funzionamento della Commissione medesima.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto relativamente al giudizio di impugnazione e per lâeffetto lâatto impugnato va annullato in parte qua, nei limiti di cui in parte motiva, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellâAmministrazione e va respinto in ordine alla pretesa risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie relativamente al giudizio di impugnazione e per lâeffetto annulla lâatto impugnato in parte qua, nei limiti di cui in parte motiva, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellâAmministrazione e va respinto in ordine alla pretesa risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Rispondi

Da: La frittata è fatta!18/10/2010 09:58:32
Buon appetito...
Rispondi

Da: x i sapientoni del forum18/10/2010 10:00:03
frequentare un pò di più il tar lazio vi impedirebbe di fare figure penose , tipo " Lauri ha avuto un risarcimento cospicuo ..." : come si vede ben altra è stata la sentenza , che illumina i vizi all'origine di un procedimento da annullare , che vi piaccia o no .

        
Tar Lazio
Sede di Roma

   
Elenco Sentenze
Data Emissione:      Numero della Sentenza:      Tipo del provvedimento:      Sezione:
21/07/2010     201027515     Sentenza     3B
Rispondi

Da: ultimo vincitore.18/10/2010 10:19:15
Volentieri avrei potuto essere d'aiuto ad  Agmea Sardegna con
utili indicazioni e suggerimenti di studio (assolutamente disinteressati). Credo che non se ne faccia nulla per la
pervicace ancorché legittima insistenza sulla sua "imperturbabile
riservatezza" che le impedisce di dichiarare almeno il settore
per il quale concorre ed eventualmente la lingua prescelta.
Noto, peraltro, in questo forum l'incapacità della platea a connettere
le numerose informazioni che sono circolate. Pur riscontrando delle
"eccellenze" fra i partecipanti, la stragrande maggioranza degli interventi è deludente agli occhi di distaccati spettatori.
Rispondi

Da: è proprio vero18/10/2010 10:46:13
che le sentenze parlano...e questa è molto - loquace - per chi voglia basarsi su fatti e non su estemporanee esternazini che lasciano il tempo che trovano , anche se provengono da persone a cui viene riconosciuta ( sic !! ) una patente di competenza giuridica che , francamente , a questo punto , non si sa dove poggi .
Fuor di metafora , mi riferisco ad Arditi , che promana sentenze senza fornire riscontri , mentre qui è stata data prova di rigore interpretativo e metodo di ricerca , che va alle fonti e lascia parlare gli atti , così che ognuno possa farsi una sua idea sui fatti.
DUNQUE:
onore al merito a - x i sapientoni del forum -
Rispondi

Da: ora sì18/10/2010 11:01:40
che mi interessa la piega che prende la discussione , come si vede Lauri è solo la punta di un iceberg , molti vizi di legittimità ( alcuni di italico stampo clientelare con una spruzzatina di " spoil system de noantri " ) minano questo concorso che , in qualche post passato , fu definito - nato male e destinato a finir peggio - e credo che per decenza non possa che essere annullato .
Rispondi

Da: siamo messi male18/10/2010 11:13:17
certo che questa Avvocatura dello Stato esce alquanto maluccio in svariati ricorsi , oppure l'operato del miur è indifendibile , cosa non improbabile , direi .
Rispondi

Da: trasparenza18/10/2010 12:45:14
ho letto velocemente le ultime pagine e trovo molto interessante quanto riportato sui concorsi dell'84: 34 concorsi per 34 commissioni. Tempi in cui si riteneva giusto e dignitoso rispettare i concorrenti.
La pensata dell preselezione è stata pessima.
Tutto il resto ne è stato ovvia conseguenza, a partire dal definire i membri della commissione.
E' andata, pazienza.....
Rispondi

Da: La frittata è fatta!18/10/2010 13:01:05
x trasparenza
Vorrei immaginare se al posto della preselezione, si fosse creato uno sbarramento con titoli, servizio e pubblicazioni, quanti dei concorrenti ammessi sarebbero stati tali.
Il parere di ultimo vincitore in merito, sarebbe illuminante ed autorevole.
Rispondi

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