NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
139510 messaggi, letto 7965957 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
| Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, ..., 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651 - Successiva >>
Da: angel29 ![]() | 25/07/2017 11:51:01 |
| Pizzico Concordo perfettamente con te | |
Da: HannaLiza ![]() | 25/07/2017 12:18:27 |
| Insomma i "nostri"tirocinanti potevano essere e quindi sono solo laureati in Giurisprudenza? Si o No? Gradita risposta univoca. | |
Da: matteo88Roma ![]() | 25/07/2017 12:28:29 |
| 1 punto ex art. 73=Laurea 1 punto ex art. 37=Diploma 6 punti - ufficio del processo= Diploma | |
Da: Volcano ![]() | 25/07/2017 12:33:18 |
| Sapete chi non avete considerato in tutto questo tram tram?Una figura che sta tutti i giorni in udienza e sta tutti i giorni in cancelleria,lavorando a fianco a fianco del cancelliere continuamente e che sono esterni all'amministrazione statale. I verbalizzatori,e a loro non sono stati attribuiti alcun tipo di punteggio,perchè la maggior parte delle amministrazioni non sanno neanche che esistono.Però a chi è capitato di andare in udienza li vede che sono sempre lì. | |
Da: avv. Svamp ![]() | 25/07/2017 12:44:21 |
| E chi sono? Figure mitologiche immagino: mai visti ne sentiti. In compenso io ho comunque dei calli da verbale conta lo stesso? | |
Da: Volcano ![]() | 25/07/2017 12:55:41 |
| Evidentemente frequenti poco le udienze! | |
![]() | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Absinthe ![]() | 25/07/2017 13:12:15 |
| Alle udienze a cui ho assistito io era sempre un cancelliere a scrivere i verbali (il presidente del collegio gli dettava) | |
Da: calmaegesso ![]() | 25/07/2017 13:17:02 |
| Se i calli danno punti, non facciamo di tutti i calli un fascio. Che finiamo per favorire discriminazioni di genere. | |
Da: HannaLiza ![]() | 25/07/2017 13:19:26 |
| quindi se i "nostri"tirocinanti potevano avere come titolo di studio conseguito il diploma mi sfugge completamente dove sia la disparità di trattamento che lamenta la tipa laureata in legge su Facebook in quanto l'art.6 del decreto di bando riconosce il titolo di preferenza solo in virtù dell'esperienza maturata dentro i tribunali , tirocinio a cui potevano accedere evidentemente anche i laureandi ( e quindi solo con il titolo conseguito del diploma). Ma che continuino pure così, va bene ( si fa per dire)...ognuno vuole portare acqua solo al proprio mulino perdendo di vista questioni generali che incombono per tutti. Con questa mentalità andrete molto lontano. Sicuro. | |
Da: Rox@anne ![]() | 25/07/2017 13:20:28 |
| al massimo potrebbe essere fondato il ricorso verso 1 punto assegnato a tirocini che richiedeva la laurea come accesso,perchè così facendo hanno riconosciuto un valore aggiunto alla laurea solo se seguita da un tirocinio. Se il presupposto del riconoscimento dei punti aggiuntivi è un periodo formativo svolto tramite stage, questo non può essere subordinato e fatto dipendere dal possesso di un titolo di studio superiore a quello di accesso al concorso. Quindi l'unico illeggittimo a mio parere è quello che richiede l'accesso subordinato alla laurea, che poi sono il numero maggiore. | |
Da: HannaLiza ![]() | 25/07/2017 13:23:20 |
| @rox@anne ma per il punto 1, se proprio proprio, potrebbe far ricorso un diplomato , in coerenza al proprio interesse diretto e legittimo. Sbaglio? | |
Da: meghi ![]() | 25/07/2017 13:29:45 |
| @Hannaliza quelli con 6 punti sono dell'ufficio del processo con tanto di laurea in giurisprudenza e votazione da 105/110 in su.... Se cerchi sul sito del ministero vedi tutto. Quelli con 1 punto non so se abbiano laurea o meno ma io quelli non li contesto.... 1 punto ok | |
Da: matteo88Roma ![]() | 25/07/2017 13:30:53 |
| Potrebbe anche essere Hannaliza. Ma qui si parla di aver fatto quasi lo stesso percorso, tra diplomati (37) e laureati (73), cioè aver interagito ugualmente con magistrati e cancelleria indipendentemente dall'avere un diploma o una laurea. Chi ha una laurea, possiede anche un diploma. L'aver raggiunto quell'obbiettivo ha reso possibile effettuare un tirocinio presso gli uffici giudiziari con un titolo diverso rispetto al diploma, ma senza togliere nulla a nessuno. L'avrebbe potuto fare anche senza laurea o, qualora non si fosse laureato in giurisprudenza, poteva anche decidere di fare richiesto per l'ufficio del processo. Ciò che voglio dire è, che un giudice, appena vedrà un ricorso su questo, non saprà se ridere o piangere. | |
Da: HannaLiza ![]() | 25/07/2017 13:31:33 |
| non certo la laureata in Giurisprudenza che,volendo, a questi tirocini poteva far domanda e accedere. La tipa però ha pensato bene di mandare un pippone di mail al Ministero perché in autotutela riconosca anche a lei un titolo di preferenza per il percorso di studi che ha fatto in quanto lamenta una disparità di trattamento. Come se il suo percorso fosse richiesto per questo tipo di concorso. Ripeto 'sta gente che innalza la salvaguardia dei cazzi propri come valore universale di giustizia da perseguire, mi fa venire un gran voglia di prenderli a calci in culo. E questi di solito sono quelli che vanno a riempire i pubblici uffici. | |
Da: matteo88Roma ![]() | 25/07/2017 13:33:29 |
| @meghi Ma che stai a di? Quelli da 6 punti sono semplici diplomati o laureati in tutt'altra materia non necessariamente giurisprudenza. Solo quelli ex art. 73 potevano effettuare il tirocinio solo con una votazione superiore a 105/110. INFORMATI PRIMA DI PARLARE. | |
Da: HannaLiza ![]() | 25/07/2017 13:36:10 |
| @matteo88Roma hai perfettamente ragione. Se c'è una cosa centrata in questo bando è appunto l'aver valorizzato chi ha fatto esperienza nei tribunali prevedendo il titolo di preferenza indipendentemente dal possesso della laurea inerente. | |
Da: Rox@anne ![]() | 25/07/2017 13:41:04 |
| ma poi come si fa a chiedere al Ministero di agire in autotutela per modificare il bando? E' logico che non lo farà mai. Al massimo dopo che ci sarà una graduatoria chi avrà interesse può impugnare quell'articolo che assegna un punto a un tirocinio che richiede la laurea come accesso,di fatto attribuendo un valore a un titolo superiore a quello di accesso al concorso, solo nel caso di tirocinio. Come dire la tua laurea te la consideriamo solo se hai fatto il tirocinio altrimenti non vale un ca...discrimando così sia chi non può far valere il suo titolo superiore essendo richiesto uno inferiore, sia i diplomati che per ovvie ragione a quel punto non avrebbero potuto accedere | |
Da: HannaLiza ![]() | 25/07/2017 13:44:22 |
| @rox@anne sottoscrivo tutto quello che hai scritto. Lo condivido appieno. Ieri ho letto la mail che la tipa intende mandare al Ministero. ' Na scatola vota. Ottima forma, zero sostanza. Di cui io leggo l'aggravante di chi è così concentrato nel "particolare" dei cazzi propri da perdere di vista il senso generale delle cose. Gente che non sopporto. | |
Da: calmaegesso ![]() | 25/07/2017 13:57:02 |
| Secondo il mio modestissimo parere se l'attribuzione del punteggio titoli fosse stata differente da quella prevista dal bando, allora si che avrebbe potuto dar adito ad eventuali ricorsi. | |
Da: meghi ![]() | 25/07/2017 14:01:04 |
| @Matteoroma " ART. 16-octies (Ufficio per il processo) 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»; b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: « 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.». LEGGITI LA NORMA!!!! ma che dici diplomati! | |
Da: meghi ![]() | 25/07/2017 14:02:45 |
| @Matteoroma Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la Commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. | |
Da: meghi ![]() | 25/07/2017 14:06:45 |
| @matteoroma Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige. 2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario. 16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari". 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. | |
Da: meghi ![]() | 25/07/2017 14:09:35 |
| @matteoroma Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; b) all'articolo 9: 1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."; c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»; e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»; h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»; p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »; q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."; r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»; s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: "6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."; v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e"; 2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario"; z) all'articolo 131, comma 2: 1) alla lettera a): a) dopo le parole: "processo civile," e' soppressa la seguente: "e"; b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; aa) all'articolo 158, comma 1: 1) alle lettera a): a) dopo le parole: "processo civile" e' soppressa la seguente: "e"; b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e' sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; cc) l'articolo 260 e' abrogato. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria. 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari. 12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi' subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per cento. 13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato. 15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate. 16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente. 17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento. 18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse. b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia". 19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. | |
Da: Thinkdifferent ![]() | 25/07/2017 14:17:47 |
| Secondo me avrebbero dovuto dare un punteggio aggiuntivo a coloro che sono abilitati come avvocato. Non contesto i punti del tirocinio, ma ci stavano anche quelli dell'abilitazione. Magari non 6, ma 3. Uno che frequenta da anni il tribunale, va a richiedere copie, parla con i giudici e studia diritto e procedura da anni, non è come una persona che non ha mai avuto a che fare con tutto questo. Se non l'hanno fatto è perché saremmo stati troppi ad avere diritto a quei punti in più e avrebbe portato squilibri tra i partecipanti, più di quelli che ci sono attualmente. Capisco la scelta del Ministero e non ne faccio un dramma. | |
Da: meghi ![]() | 25/07/2017 14:29:42 |
| @thinkdifferent Anche x me non è un dramma, anche perché allo stato delle cose è prematura ogni valutazione. Per aver interesse a contestare quella norma del bando prima si deve passare! se poi uno passa ma ottiene lo stesso il posto non credo che contesterà alcunché. Il problema sorgerà laddove un concorrente si vedrà preso il posto da altro che ha in più 6 punti... allora credo che il punto di vista di ognuno cambierà ... è normale! mi stupirei del contrario. Convivido ciò che dice la ripa su Facebook e ho espresso approvazione. Se poi ci sarà qualcuno che farà o meno ricorso non lo so... e non so neppure se ci siano sentenze in merito ed il loro orientamento. Se fosse stato un concorso per funzionario non ci sarebbe stato niente di male e l'avrei ritenuto giusto | |
Da: Kinder85 ![]() | 25/07/2017 14:42:06 |
| Per favore non date più corda a Meghi e alle cazzate che scrive, altrimenti questo forum, solitamente utile e ricco di suggerimenti, diventa uno spazio inutile | |
Da: Febe ![]() | 25/07/2017 14:51:13 |
| Avrò un'opinione impopolare, ma io non trovo assolutamente discriminatoria la scelta dei titoli. Un conto è il titolo di avvocato, un conto il tirocinio in un ufficio giudiziario. I punti sono attribuiti per aver svolto il tirocinio, qualunque fosse il titolo per accedervi. Non sono posizioni equiparabili. Troppi 6 punti? Probabilmente sì, ma non in una valutazione a priori (in quanto è stato rispettato il limite di 10/30), bensì alla luce della graduatoria post scritti che vede tra il primo e il tremillesimo candidato una differenza di neanche un punto (applicando la media). Questo peso abnorme dei titoli è frutto delle modalità di preselezione (e selezione) che tanti di voi hanno difeso a spada tratta (peraltro a ragione vostra e a torto mio, visto le sentenze del TAR). Dicesi effetto domino... L'autotutela è una str...., nessun ente può cambiare gli elementi essenziali di un bando in corso d'opera. Spero la tipa mandi la mail da un indirizzo fake, perché dimostra a mio parere un'assoluta ignoranza e una faziosità talmente fastidiosa che io mi vergogno per lei. È un bando per diplomati, i nostri titoli li possiamo appendere a casa... | |
Da: Thinkdifferent ![]() | 25/07/2017 14:55:00 |
| Ma io comunque non mi riferivo a ciò che ha scritto la ragazza su fb, anche perché non ho letto con attenzione. Ripeto, se il ministero ha agito così, avrà i suoi motivi. | |
Da: stopassistente ![]() | 25/07/2017 15:00:09 |
| Raga, allora io seguo 25annigiustizia che dice sempre cose interessanti e con estrema chiarezza! Studiamo bene solo servizi di cancelleria. ...le procedure in generale per sommi capi senza fare scena muta. ..poi in realtà il bando parla di" colloquio" orale No di ESAME ! Io ho la sensazione che essendo uno dei primi concorsi dopo anni ed anni di silenzio assoluto i ricorsi saranno infiniti....poi ai magistrati il conseguente rigetto e/o accoglimento! A me personalmente se non daranno la possibilità di integrare figli a carico. ..anch'io sarò tra i ricorrenti! Forza con i servizi di cancelleria! ! Buono studio a tutti! | |
Da: athanata ![]() | 25/07/2017 15:21:57 |
| 25 anni giustizia conosce bene le dinamiche degli uffici e se dice una cosa, vuol dire che la sa. Il termine colloquio potrebbe alleggerire la difficoltà , ma non possiamo saperlo. Dobbiamo solo studiare, anche se io sono la prima ad essere stanca. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, ..., 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651 - Successiva >>



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati



