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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: angel29  25/07/2017 11:51:01
Pizzico
Concordo perfettamente con te

Da: HannaLiza  25/07/2017 12:18:27
Insomma i "nostri"tirocinanti  potevano essere e quindi sono solo laureati in Giurisprudenza? Si o No?
Gradita risposta univoca.

Da: matteo88Roma 25/07/2017 12:28:29
1 punto ex art. 73=Laurea
1 punto ex art. 37=Diploma
6 punti - ufficio del processo= Diploma

Da: Volcano 25/07/2017 12:33:18
Sapete chi non avete considerato in tutto questo tram tram?Una figura che sta tutti i giorni in udienza e sta tutti i giorni in cancelleria,lavorando a fianco a fianco del cancelliere continuamente e che sono esterni all'amministrazione statale.
I verbalizzatori,e a loro non sono stati attribuiti alcun tipo di punteggio,perchè la maggior parte delle amministrazioni non sanno neanche che esistono.Però a chi è capitato di andare in udienza li vede che sono sempre lì.

Da: avv. Svamp 25/07/2017 12:44:21
E chi sono? Figure mitologiche immagino: mai visti ne sentiti. In compenso io ho comunque dei calli da verbale conta lo stesso?

Da: Volcano 25/07/2017 12:55:41
Evidentemente frequenti poco le udienze!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Absinthe  25/07/2017 13:12:15
Alle udienze a cui ho assistito io era sempre un cancelliere a scrivere i verbali (il presidente del collegio gli dettava)

Da: calmaegesso 25/07/2017 13:17:02
Se i calli danno punti, non facciamo di tutti i calli un fascio.
Che finiamo per favorire discriminazioni di genere.

Da: HannaLiza 25/07/2017 13:19:26
quindi se i "nostri"tirocinanti potevano avere come titolo di studio conseguito il diploma mi sfugge completamente dove sia la disparità di trattamento che lamenta la tipa laureata in legge su Facebook in quanto l'art.6 del decreto di bando riconosce il titolo di preferenza solo in virtù dell'esperienza maturata dentro i tribunali , tirocinio a cui potevano accedere evidentemente anche i laureandi ( e quindi solo con il titolo conseguito del diploma).
Ma che continuino pure così, va bene  ( si fa per dire)...ognuno vuole portare acqua solo al proprio mulino  perdendo di vista questioni generali che incombono per tutti. Con questa mentalità andrete molto lontano. Sicuro.

Da: Rox@anne 25/07/2017 13:20:28
al massimo potrebbe essere fondato il ricorso verso 1 punto assegnato a tirocini che richiedeva la laurea come accesso,perchè così facendo hanno riconosciuto un valore aggiunto alla laurea solo se seguita da un tirocinio. Se il presupposto del riconoscimento dei punti aggiuntivi è un periodo formativo svolto tramite stage, questo non può essere subordinato e fatto dipendere dal possesso di un titolo di studio superiore a quello di accesso al concorso. Quindi l'unico illeggittimo a mio parere è quello che richiede l'accesso subordinato alla laurea, che poi sono il numero maggiore.

Da: HannaLiza 25/07/2017 13:23:20
@rox@anne ma per il punto 1, se proprio proprio, potrebbe far ricorso un diplomato , in coerenza  al proprio interesse diretto e legittimo.
Sbaglio?

Da: meghi 25/07/2017 13:29:45
@Hannaliza quelli con 6 punti sono dell'ufficio del processo con tanto di laurea in giurisprudenza e votazione da 105/110 in su.... Se cerchi sul sito del ministero vedi tutto. Quelli con 1 punto non so se abbiano laurea o meno ma io quelli non li contesto.... 1 punto ok

Da: matteo88Roma 25/07/2017 13:30:53
Potrebbe anche essere Hannaliza. Ma qui si parla di aver fatto quasi lo stesso percorso, tra diplomati (37) e laureati (73), cioè aver interagito ugualmente con magistrati e cancelleria indipendentemente dall'avere un diploma o una laurea.
Chi ha una laurea, possiede anche un diploma. L'aver raggiunto quell'obbiettivo ha reso possibile effettuare un tirocinio presso gli uffici giudiziari con un titolo diverso rispetto al diploma, ma senza togliere nulla a nessuno. L'avrebbe potuto fare anche senza laurea o, qualora non si fosse laureato in giurisprudenza, poteva anche decidere di fare richiesto per l'ufficio del processo.
Ciò che voglio dire è, che un giudice, appena vedrà un ricorso su questo, non saprà se ridere o piangere.

Da: HannaLiza 25/07/2017 13:31:33
non certo la laureata in Giurisprudenza che,volendo, a questi tirocini poteva far domanda e  accedere. La tipa però ha pensato bene di mandare un pippone di mail al Ministero perché in autotutela riconosca anche a lei un titolo di preferenza per il percorso di studi che ha fatto in quanto lamenta una disparità di trattamento. Come se il suo percorso fosse richiesto per questo tipo di concorso. Ripeto 'sta gente che innalza la salvaguardia dei cazzi propri come valore universale di giustizia da perseguire, mi fa venire un gran voglia di prenderli a calci in culo. E questi di solito sono quelli che vanno a riempire i pubblici uffici.

Da: matteo88Roma 25/07/2017 13:33:29
@meghi
Ma che stai a di?
Quelli da 6 punti sono semplici diplomati o laureati in tutt'altra materia non necessariamente giurisprudenza.
Solo quelli ex art. 73 potevano effettuare il tirocinio solo con una votazione superiore a 105/110. INFORMATI PRIMA DI PARLARE.

Da: HannaLiza 25/07/2017 13:36:10
@matteo88Roma hai perfettamente ragione. Se c'è una cosa centrata in questo bando è appunto l'aver valorizzato chi ha fatto esperienza nei tribunali prevedendo il titolo di preferenza  indipendentemente dal possesso della laurea inerente.

Da: Rox@anne 25/07/2017 13:41:04
ma poi come si fa a chiedere al Ministero di agire in autotutela per modificare il bando? E' logico che non lo farà mai. Al massimo dopo che ci sarà una graduatoria chi avrà interesse può impugnare quell'articolo che assegna un punto a un tirocinio che richiede la laurea come accesso,di fatto attribuendo un valore a un titolo superiore a quello di accesso al concorso, solo nel caso di tirocinio. Come dire la tua laurea te la consideriamo solo se hai fatto il tirocinio altrimenti non vale un ca...discrimando così sia chi non può far valere il suo titolo superiore essendo richiesto uno inferiore, sia i diplomati che per ovvie ragione a quel punto non avrebbero potuto accedere

Da: HannaLiza 25/07/2017 13:44:22
@rox@anne sottoscrivo tutto quello che hai scritto. Lo condivido appieno.
Ieri ho letto la mail che la tipa intende mandare al Ministero.
' Na scatola vota.
Ottima forma, zero sostanza. Di cui io leggo l'aggravante di chi è così concentrato nel "particolare" dei cazzi propri da perdere di vista il senso generale delle cose. Gente che non sopporto.

Da: calmaegesso 25/07/2017 13:57:02
Secondo il mio modestissimo parere se l'attribuzione del punteggio titoli fosse stata differente da quella prevista dal bando,  allora si che avrebbe potuto dar adito ad eventuali ricorsi.

Da: meghi 25/07/2017 14:01:04
@Matteoroma
  " ART. 16-octies

                      (Ufficio per il processo)

  1. Al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando  un
piu' efficiente impiego delle tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  'ufficio  per
il processo', mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio
per il processo costituito presso  le  corti  di  appello  i  giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito  presso
i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli  articoli  42
ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione
alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».
  2. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali  ordinari,"
sono inserite le seguenti: «le  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari,»;
  b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
  « 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma  del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al
concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».
LEGGITI LA NORMA!!!! ma che dici diplomati!

Da: meghi 25/07/2017 14:02:45
@Matteoroma
Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la Commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:

punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Da: meghi 25/07/2017 14:06:45
@matteoroma
    Art. 73

              (Formazione presso gli uffici giudiziari)

  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di  durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno  27/30
negli esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diritto
processuale civile,  diritto  commerciale,  diritto  penale,  diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto  amministrativo,  un
punteggio di laurea  non  inferiore  a  102/110  e  che  non  abbiano
compiuto i ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica  presso  i
tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di  diciotto
mesi. Lo stage formativo, con  riferimento  al  procedimento  penale,
puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.
I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a  un  periodo
di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche  presso  il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive,
e i Tribunali Amministrativi Regionali. La  Regione  Siciliana  e  la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano  l'istituto
dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di  svolgimento
presso il  Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa
per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.
  2. Quando non e' possibile avviare al periodo di  formazione  tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al  comma  1  si  riconosce
preferenza,  nell'ordine,  alla  media  degli  esami   indicati,   al
punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica.
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con  allegata  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche
a norma degli articoli 46 e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Nella  domanda  puo'  essere
espressa una preferenza  ai  fini  dell'assegnazione  a  uno  o  piu'
magistrati dell'ufficio incaricati della  trattazione  di  affari  in
specifiche materie, di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le
esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di  Stato,  il  Consiglio  di
Giustizia amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Regione  Autonoma  del   Trentino
Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi  Regionali  la  preferenza  si
esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in  cui  sono  trattate
specifiche materie.
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati  a  un  magistrato  che  ha
espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la
continuita' della formazione, a  un  magistrato  designato  dal  capo
dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano  il  magistrato  nel
compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due  ammessi.  Il  ministero  della  giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. Nel  corso  degli  ultimi  sei
mesi  del  periodo  di  formazione  il   magistrato   puo'   chiedere
l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la
continuita' dell'attivita' di assistenza e  ausilio.  L'attivita'  di
magistrato formatore e' considerata  ai  fini  della  valutazione  di
professionalita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini  del  conferimento
di incarichi direttivi e  semidirettivi  di  merito.  L'attivita'  di
magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi  dei
laureati presso gli organi  della  Giustizia  amministrativa  non  si
considera ai fini dei passaggi di qualifica di  cui  all'articolo  15
della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento  delle
funzioni di cui all'articolo 6, comma 5,  della  medesima  legge.  Al
magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o  rimborso
spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
  5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida  e
il  controllo  del  magistrato  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e  alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione,  con  obbligo  di
mantenere  il  segreto  su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro
attivita' e  astenersi  dalla  deposizione  testimoniale.  Essi  sono
ammessi  ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati   per   i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi  di  formazione  decentrata  loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno  semestrale.
I  laureati  ammessi  a  partecipare   al   periodo   di   formazione
teorico-pratico  presso  il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di
Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i  Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale  per
la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi  di
formazione organizzati dal Consiglio di  Presidenza  della  Giustizia
Amministrativa.
  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli  processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e  dinanzi
al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che  il  giudice
ritenga di non ammetterli; non possono  avere  accesso  ai  fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano  in  conflitto  di
interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi  compresi  i  fascicoli
relativi ai  procedimenti  trattati  dall'avvocato  presso  il  quale
svolgono il tirocinio.
  7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare   attivita'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne'  possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al
magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi   incarico
professionale.
  8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun  compenso  e
non determina il sorgere di alcun rapporto di  lavoro  subordinato  o
autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.
  9. Lo stage  puo'  essere  interrotto  in  ogni  momento  dal  capo
dell'ufficio,  anche  su  proposta  del  magistrato  formatore,   per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario.
  10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',
compreso il dottorato di ricerca, il  tirocinio  per  l'accesso  alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza  dei  corsi  delle
scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il  contestuale  svolgimento  del  tirocinio   per   l'accesso   alla
professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi
al magistrato formatore.
  11. Il magistrato formatore redige, al  termine  dello  stage,  una
relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo
dell'ufficio.
  12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del  comma
11, costituisce titolo  per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al
concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio  l'esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato  per  il
periodo di un anno ai fini del compimento del  periodo  di  tirocinio
professionale ed e' valutato per il medesimo periodo  ai  fini  della
frequenza  dei  corsi  della  scuola  di  specializzazione   per   le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e
delle prove  finali  d'esame  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi  indetti
dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione   della
giustizia  amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per   i
concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato   l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a
parita' di titoli e di merito.
  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di  preferenza
per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice  procuratore
onorario.
  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a  coloro  che  hanno  svolto  con  esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".
  17. Al fine di favorire  l'accesso  allo  stage  e'  in  ogni  caso
consentito   l'apporto   finanziario   di   terzi,   anche   mediante
l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base  di  specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro  delegati,  nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  18. I capi degli uffici giudiziari  di  cui  al  presente  articolo
quando  stipulano  le  convenzioni  previste  dall'articolo  37   del
decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della  Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato  a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici  della  Giustizia
ordinaria.
  20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere  presentata  prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Da: meghi 25/07/2017 14:09:35
@matteoroma
  Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                   definizione delle controversie

  1. I  capi  degli  uffici  giudiziari  sentiti,  i  presidenti  dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione  dei  procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina:
    a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
    b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto  conto  dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita'  nella  trattazione  dei
procedimenti  pendenti,  individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed
omogenei che tengano  conto  della  durata  della  causa,  anche  con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa.
  2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila
il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo  ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.  160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai  locali  consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore
della magistratura.
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1  viene  adottato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e vengono indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
procedimenti  civili,  amministrativi   e   tributari   concretamente
raggiungibili entro il 31  dicembre  2012,  anche  in  assenza  della
determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
  4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio,
i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
facolta'  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita',  anche  con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita'  del  corso  del
dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita',
di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
  6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la rubrica del titolo I della parte  II  e'  sostituito  dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
    b) all'articolo 9:
      1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
      2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi
per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini
dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima
dichiarazione,   superiore   al    doppio    dell'importo    previsto
dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto  nella  misura  di
cui all'articolo 13, comma 1.";
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse;
    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile»;
    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro,
nonche' per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro
1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui  al  libro  IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i
processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre
1970, n. 898,»;
    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
    o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 146.»;
    p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»;
    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
    r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
    s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
      "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  e'
dovuto nei seguenti importi:
      a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale;  b)   per   le   controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma  3;  c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a  determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino  il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i  ricorsi
di cui all'articolo 119, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'  di  euro
4.000; e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  meta'
ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
      "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi:
        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
25.000 e fino a euro 75.000;
        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
75.000 e fino a euro 200.000;
        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
200.000.
    u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite,
determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle
conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a
debito.";
    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
      1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa  la
seguente "e";
      2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le
seguenti. "e nel processo tributario";
    z) all'articolo 131, comma 2:
      1) alla lettera a):
        a)  dopo  le  parole:  "processo  civile,"  e'  soppressa  la
seguente: "e";
        b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario";
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
    aa) all'articolo 158, comma 1:
      1) alle lettera a):
        a)  dopo  le  parole:  "processo  civile"  e'  soppressa   la
seguente: "e";
        b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario";
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
    bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  e'
sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
    cc) l'articolo 260 e' abrogato.
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
  9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
  10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria.
  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e' stabilita annualmente  la  ripartizione  di  una  quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al  comma  10  tra  la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo  anno  un
terzo di tale quota e' destinato, a livello  nazionale,  a  spese  di
giustizia,  ivi  comprese  le  nuove  assunzioni  di   personale   di
magistratura ordinaria, amministrativa  e  contabile,  nonche'  degli
Avvocati e  Procuratori  dello  Stato,  in  deroga  alle  limitazioni
previste dalla legislazione  vigente;  per  gli  anni  successivi  la
riassegnazione prevista dal comma 10 e'  effettuata  al  netto  delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
della Giustizia e dagli  organi  di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli  uffici  giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12  nella  misura
del  cinquanta  per  cento  all'incentivazione,  sulla   base   delle
modalita'  previste  dalla  disciplina  di  comparto,  del  personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  del
cinquanta  per  cento  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
giudiziari.  Tale  ultima  quota,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della  giustizia,  sentiti  i  competenti  organi  di
autogoverno   della   magistratura   ordinaria,   amministrativa    e
tributaria,  puo'  essere,   in   tutto   o   in   parte,   destinata
all'erogazione  di  misure  incentivanti,  anche   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, in favore del personale di  magistratura,  e  nei  riguardi  dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile  del  relativo
compenso. Con il  decreto  di  cui  al  precedente  periodo  vengono,
altresi', definiti i criteri e le  modalita'  di  attribuzione  degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime  modalita',  in  quote
uguali,  all'incentivazione  del  personale   amministrativo   e   al
funzionamento degli uffici giudiziari.
  12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di  autogoverno  della  magistratura  amministrativa   e   tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto  di  almeno  il  dieci  per  cento  rispetto  all'anno
precedente. Relativamente ai giudici  tributari,  l'incremento  della
quota  variabile  del  compenso  di  cui  al  comma  11  e'  altresi'
subordinato, in caso  di  pronunzia  su  una  istanza  cautelare,  al
deposito della sentenza di merito  che  definisce  il  ricorso  entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia  .  Per  l'anno  2011  la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma  e'  ridotta
al cinque per cento.
  13. Il Ministro della Giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, e gli organi di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  cui
al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma  12,  secondo
le percentuali di  cui  al  comma  11  e  tenuto  anche  conto  delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante
dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel
fondo  di  cui  al  comma  10.  Conseguentemente,  il   comma   6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato.
  15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme  restando  le
procedure  autorizzatorie  previste   dalla   legge,   le   procedure
concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura  gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente  decreto  possono
essere completate.
  16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente.
  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura
tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di
riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
cento.
  18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
      2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse.
    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia".
  19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il
Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta  ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori
dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte  dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o
tra i professori  ordinari  di  contabilita'  pubblica  o  discipline
similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
  21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133,
alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con
provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Da: Thinkdifferent 25/07/2017 14:17:47
Secondo me avrebbero dovuto dare un punteggio aggiuntivo a coloro che sono abilitati come avvocato. Non contesto i punti del tirocinio, ma ci stavano anche quelli dell'abilitazione. Magari non 6, ma 3. Uno che frequenta da anni il tribunale, va a richiedere copie, parla con i giudici e studia diritto e procedura da anni, non è come una persona che non ha mai avuto a che fare con tutto questo. Se non l'hanno fatto è perché saremmo stati troppi ad avere diritto a quei punti in più e avrebbe portato squilibri tra i partecipanti, più di quelli che ci sono attualmente. Capisco la scelta del Ministero e non ne faccio un dramma.

Da: meghi 25/07/2017 14:29:42
@thinkdifferent
Anche x me non è un dramma, anche perché allo stato delle cose è prematura ogni valutazione. Per aver interesse a contestare quella norma del bando prima si deve passare! se poi uno passa ma ottiene lo stesso il posto non credo che contesterà alcunché. Il problema sorgerà laddove un concorrente si vedrà preso il posto da altro che ha in più 6 punti... allora credo che il punto di vista di ognuno cambierà... è normale! mi stupirei del contrario.
Convivido ciò che dice la ripa su Facebook e ho espresso approvazione. Se poi ci sarà qualcuno che farà o meno ricorso non lo so... e non so neppure se ci siano sentenze in merito ed il loro orientamento. Se fosse stato un concorso per funzionario non ci sarebbe stato niente di male e l'avrei ritenuto giusto

Da: Kinder85  25/07/2017 14:42:06
Per favore non date più corda a Meghi e alle cazzate che scrive, altrimenti questo forum, solitamente utile e ricco di suggerimenti, diventa uno spazio inutile

Da: Febe  25/07/2017 14:51:13
Avrò un'opinione impopolare, ma io non trovo assolutamente discriminatoria la scelta dei titoli. Un conto è il titolo di avvocato, un conto il tirocinio in un ufficio giudiziario. I punti sono attribuiti per aver svolto il tirocinio, qualunque fosse il titolo per accedervi. Non sono posizioni equiparabili.
Troppi 6 punti? Probabilmente sì, ma non in una valutazione a priori (in quanto è stato rispettato il limite di 10/30), bensì alla luce della graduatoria post scritti che vede tra il primo e il tremillesimo candidato una differenza di neanche un punto (applicando la media).
Questo peso abnorme dei titoli è frutto delle modalità di preselezione (e selezione) che tanti di voi hanno difeso a spada tratta (peraltro a ragione vostra e a torto mio, visto le sentenze del TAR). Dicesi effetto domino...

L'autotutela è una str...., nessun ente può cambiare gli elementi essenziali di un bando in corso d'opera. Spero la tipa mandi la mail da un indirizzo fake, perché dimostra a mio parere un'assoluta ignoranza e una faziosità talmente fastidiosa che io mi vergogno per lei. È un bando per diplomati, i nostri titoli li possiamo appendere a casa...

Da: Thinkdifferent 25/07/2017 14:55:00
Ma io comunque non mi riferivo a ciò che ha scritto la ragazza su fb, anche perché non ho letto con attenzione. Ripeto, se il ministero ha agito così, avrà i suoi motivi.

Da: stopassistente  25/07/2017 15:00:09
Raga, allora io seguo 25annigiustizia che dice sempre cose interessanti e con estrema chiarezza!  Studiamo bene solo servizi di cancelleria. ...le procedure in generale per sommi capi senza fare scena muta. ..poi in realtà il bando parla di" colloquio" orale No di ESAME ! Io ho la sensazione che essendo uno dei primi concorsi  dopo anni ed anni di silenzio assoluto i ricorsi saranno infiniti....poi ai magistrati  il conseguente rigetto e/o accoglimento!  A me personalmente se non daranno la possibilità di integrare figli a carico. ..anch'io sarò tra i ricorrenti!  Forza con i servizi di cancelleria! ! Buono studio a tutti!

Da: athanata  25/07/2017 15:21:57
25 anni giustizia conosce bene le dinamiche degli uffici e se dice una cosa, vuol dire che la sa. Il termine colloquio potrebbe alleggerire la difficoltà , ma non possiamo saperlo. Dobbiamo solo studiare, anche se io sono la prima ad essere stanca.

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