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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: cicciopasticcio84 06/07/2017 20:57:15
non ho capito.
dove e quando il ministero ha detto che si fa la media.
vedo tanti punti esclamativi con scritto media!
faranno la media!
come se fosse uscita una comunicazione ufficiale
dove dunque?

Da: cinquantistavero 06/07/2017 21:00:06
secondo me di 60 ce ne saranno ben pochi sia tra i 60isti che tra gli altri.. il posto si giocherà nel range 26/29

Da: Radovan90 06/07/2017 21:00:58
Dai ragazzi devo sorpassare solo circa 3000 persone xD  e come diceva Lino Banfi sono Chezzi amari ahahah

Rido per non piangere

Da: athanata  06/07/2017 21:01:29
Si infatti. Ci manteniamo lucidi e consapevoli. Magari così si studia pure meglio perché manca quella componente emotiva che ti spiazza, inoltre si è preparati anche al peggio. Poi se va bene, meglio. Io sono abituata a valutare le situazioni e a comportarmi nel modo che reputo migliore, dopo averle inquadrate. Cosi non le subiscono.

Da: cinquantistavero 06/07/2017 21:02:01
mi correggo di 30 all'orale non di 60 :)

Da: athanata  06/07/2017 21:03:02
* subisco

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Da: Romano80  06/07/2017 21:08:19
Ragazzi, speravo sinceramente meno 60....ma io ritengo che almeno a partire dal 58 (soprattutto in caso di media) i giochi siano aperti...tra memorizzatori, gente che ha fatto punti con le gite al bagno, ecc, l'orale è un'altra musica.

Da: Pablo59 06/07/2017 21:08:27
Ricordatevi che un30ino ha tutto da perdere un 28ino o simili no.
L'aspetto psicologico in sede di colloquio è determinante. Questa volta i bagni x confabulare non ci sono (si scherza) :)

Da: Spesso come il ferro  -banned!-06/07/2017 21:08:30
ALLEGO IL TESTO DELLA MAGGIOLI DI SERVIZI DI CANCELLERIA, da me integrato con alcune piccole precisazioni supplementari SE LO COOIATE E CREATE UN FILE SARANNO 14/15 pagine totali

Introduzione: funzioni e classificazione del personale delle cancellerie e segreterie
Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n.12/1941, presso ogni Corte, Tribunale o Giudice di pace, nonché presso le sezioni distaccate di tali uffici, è istituita una cancelleria il cui compito è quello di assistere il giudice e rendere più efficiente l'esercizio della relativa funzione giurisdizionale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della legge 311/1975, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in conformità ai codici e alle altre leggi vigenti, svolge le seguenti attività:
1 forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito;
2 attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta;
3 provvede all'autenticazione e alla pubblicità degli atti;
4 cura l'attività di (assistenza e) informazione processuale;
5 vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie relative alle proprie funzioni e accerta le relative contravvenzioni.
Si tratta quindi di funzioni di tipo sia giurisdizionale (n.1, 3, 4, 5) che amministrativo (n. 2).
Tali mansioni sono ripartite tra più aree funzionali (precisamente 3 aree: A, B, C), in relazione alle competenze richieste e alla fascia retributiva di appartenenza (la prima area ha 3 fasce retributive, la seconda ne ha 6 e la terza ne ha 7).  Alla prima area appartengono i lavoratori che svolgono attività ausiliarie e di supporto, tra cui l'ausiliario giudiziario, che svolge compiti di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza (es. movimentazione dei fascicoli, dei documenti e di altro materiale; ritiro e consegna di corrispondenza; fotocopiatura e fascicolazione); alla seconda area appartengono i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, quali l'assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, l'assistente giudiziario, l'assistente linguistico, l'assistente informatico, l'ufficiale giudiziario, l'operatore giudiziario, il cancelliere, il conducente di automezzi e il contabile; alla terza area invece appartengono i funzionari, ossia i lavoratori che svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di rilevante importanza, quali il direttore amministrativo, il funzionario giudiziario, informatico, dell'organizzazione, statistico, bibliotecario, contabile, linguistico, e il funzionario UNEP. La distinzione che più salta all'occhio è quella tra cancelliere e funzionario giudiziario: il primo esercita attività qualificata di assistenza al magistrato, attenendosi alle direttive ricevute; il secondo, invece, svolge attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria, operando con maggiore autonomia (seppur nei limiti degli indirizzi forniti dal personale dirigente) e con assunzione diretta di responsabilità di risultati.
La disciplina dei servizi di cancelleria è dettata, a grandi linee, dai codici di procedura e dalle relative disposizioni di attuazione; peraltro va detto che le relative attività sono state notevolmente ridefinite con l'entrata in vigore del processo civile telematico (d.m 44/2011) e, in particolare, con il d.l. 90/2014 (convertito in l. 114/2014): le modifiche più rilevanti riguardano il deposito telematico, la sottoscrizione digitale dei verbali, nonché la comunicazione degli atti tramite PEC.

Gli atti giudiziari e pubblici concernenti l'ufficio di cancelliere: nota d'iscrizione e fascicoli
Tra gli atti concernenti l'ufficio di cancelliere importanza rilevante assumono la nota di iscrizione a ruolo e i fascicoli processuali.
Ai sensi dell'art. 168 cpc, la nota d'iscrizione a ruolo è un'istanza della parte rivolta al cancelliere affinché quest'ultimo iscriva la causa nel ruolo generale. In particolare, si prevede che all'atto di  costituzione dell'attore o, se questi non si costituisce, all'atto di costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Tale nota, ex art. 71 disp. att. cpc, deve contenere l'indicazione di una serie di elementi, ossia:
1 le parti, le generalità e il codice fiscale della parte che richiede l'iscrizione della causa a ruolo
2 il procuratore che si costituisce
3 l'oggetto della domanda
4 la data di notifica della citazione
5 l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti
Il d.l. 83/2015, introducendo il comma 1 bis all'art. 16 bis del d.l 179/2012 (convertito in l. 221/2012), ha previsto la possibilità per gli avvocati, e per i dipendenti di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio, di depositare telematicamente l'atto introduttivo e il primo atto difensivo, nonché i documenti offerti in comunicazione, nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione svolgentesi innanzi al tribunali e alle corti d'appello. Tale disposizione si fonda sul principio della libertà delle forme di cui all'art. 121 cpc. In particolare, per depositare telematicamente la nota d'iscrizione a ruolo, il relativo atto, in formato pdf e sottoscritto con firma digitale, e gli allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti nella cd busta telematica, da inviare, come allegato ad un messaggio di PEC, all'ufficio giudiziario destinatario. Le informazioni fondamentali relative all'atto devono essere inserite in un'apposita struttura dati (file xml), specifica per ogni tipologia di atto, anche essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica.
Oltre ad altri documenti di pertinenza del procedimento, il soggetto che provvede al deposito deve allegare:
1 una scansione della procura alle liti, ove prevista
2 la relata di notifica, nel caso di citazione
3 la ricevuta di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria, nei casi in cui è previsto
Per quanto riguarda i fascicoli processuali, nel processo civile è previsto (art. 168 bis cpc) che, contemporaneamente all'iscrizione della causa nel ruolo generale, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione, la copia dell'atto di citazione, delle comparse di risposta o d'intervento e delle memorie in carta non bollata, nonché, successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione, le comparse conclusionali e la copia del dispositivo delle sentenze. All'interno del fascicolo d'ufficio sono inoltre custoditi i fascicoli delle parti (art. 72 disp. att. cpc), che le parti consegnano al cancelliere insieme alla nota d'iscrizione e alla copia dei suddetti atti di parte (citazione, comparse e memorie). Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che in esso viene inserito un atto o documento.
Una volta formato il fascicolo d'ufficio, il cancelliere provvede alla presentazione del fascicolo al presidente del tribunale, il quale, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione, con decreto scritto in calce alla nota d'iscrizione a ruolo designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire. Nei tribunali divisi in sezioni il presidente del tribunale, invece, assegna la causa ad una delle sezioni e sarà, poi, il presidente di tale sezione a procedere, nelle forme predette, alla designazione del giudice istruttore: in tal caso il cancelliere, subito dopo la designazione del giudice istruttore della sezione, iscrive la causa nel ruolo della sezione e nel ruolo del giudice istruttore e poi trasmette a quest'ultimo il fascicolo d'ufficio.
Il giudice istruttore, cmq, con decreto da emettere entro 5 giorni dalla ricezione del fascicolo può differire la data della prima udienza (fissata nella nota d'iscrizione) fino a un massimo di 45 giorni e in tal caso il cancelliere ha il compito di comunicare alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
Inoltre, occorre rilevare che le parti o i loro difensori (muniti di procura) possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e nel fascicolo delle altre parti, nonché chiedere al cancelliere di rilasciarne copia, osservate le leggi sul bollo (art. 76 disp. att. cpc).
Ex art. 169 cpc, ciascuna parte può, con ricorso, richiedere al giudice istruttore, che provvede con decreto, l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo dev'essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Allo stesso modo, il ritiro del fascicolo può essere richiesto all'atto di rimessione della causa al collegio, ma il fascicolo dev'essere di nuovo depositato, al più tardi, entro il momento del deposito della comparsa conclusionale.
Il cancelliere inserisce il ricorso e il decreto di autorizzazione al ritiro nel fascicolo d'ufficio e in calce al decreto annota la dichiarazione di ritiro del fascicolo, nonché la sua restituzione. 
Nel processo civile telematico il deposito degli atti inerenti a un procedimento avviene mediante l'uso di strumenti telematici, secondo le modalità indicate per il deposito telematico della nota d'iscrizione a ruolo (busta telematica allegata a un messaggio PEC). Allo stesso modo, sono messi a disposizione servizi telematici per la consultazione delle informazioni relative ai procedimenti in corso presso gli uffici giudiziari. La consultazione riguarda il contenuto documentale del fascicolo processuale, ma è soggetta a vincoli di accesso definiti dalla normativa vigente in funzione del ruolo che l'utente svolge nello specifico procedimento: a tale scopo è richiesta l'identificazione del soggetto che accede al servizio.
Per ciò che riguarda la disciplina dei fascicoli nel processo penale, all'art. 3 del d.m 334/1989 si prevede che nella formazione dei fascicoli penali (ossia il fascicolo del PM e il fascicolo per il dibattimento), gli atti e le produzioni devono essere inseriti in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; la copertina deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato, nonché la data e il numero dell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro di cui all'art. 335 cpp. Il fascicolo, in particolare, oltre agli stessi atti e produzioni, deve contenere:
1 l'indice degli atti e delle produzioni
2 l'elenco delle cose sequestrate
3 la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa
4 la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.
Quanto a tali fascicoli occorre dire che qualora, alla chiusura dell'udienza preliminare (che può essere unica o plurima), il GUP reputi di accogliere la richiesta di rinvio a giudizio del PM, pronuncia decreto che dispone il giudizio (cd rinvio a giudizio), a seguito del quale provvede a realizzare una delle maggiori novità del c.p.p vigente rispetto a quelli anteriori, cioè la costituzione , nel contraddittorio delle le parti,  di un "doppio fascicolo",mediante la bipartizione del materiale processuale nel fascicolo per il dibattimento e il fascicolo del PM. Questo è un momento importante perchè costituisce il primo incontro di volontà tra le parti del processo, in vista della formazione della prova da utilizzare in sede dibattimentale.
Nel fascicolo per il dibattimento, trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio(GDB), assieme all'eventuale ordinanza che abbia disposto misure cautelari in corso di  esecuzione, vengono raccolti:
1.    atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e quelli relativi all'esercizio dell'azione civile
2.    i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio
3.    verbali degli atti assunti all'estero, mediante rogatoria internazionale, e a cui abbiano potuto assistere i difensori
4.    i verbali degli atti irripetibili, compiuti dalla pg, dal pm, dal difensore e di quelli assunti  all'estero mediante rogatoria internazionale
5.    documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale
6.    documenti concernenti la personalità dell'imputato e, se necessario, quelli concernenti la personalità della persona offesa
7.    il corpo del reato e le cose pertinenti al reato
Gli atti contenuti in questo fascicolo per il dibattimento potranno essere impiegati per la decisione dal giudice, dopo che in dibattimento, ed anche ex officio, siano stati letti o siano stati specificamente indicati a tale scopo dal giudice.
Nel fascicolo del PM è inserito invece tutto il restante materiale processuale e di cui, in linea di principio, vengono preclusi all'organo giurisdizionale del dibattimento la conoscenza e l'uso per la ricostruzione del fatto, a tutela della sua "verginità" conoscitiva e quindi della sua neutralità metodologica. Tuttavia , nonostante in realtà sia dubbia la costituzionalità della cd "prova concordata", le parti hanno cmq la possibilità di accordarsi sulla trasmigrazione di atti contenuti nel fascicolo del PM in quello del dibattimento (compresi gli atti riguardanti le investigazioni difensive).
La tenuta e la vidimazione dei registri degli uffici giudiziari
L'art. 28 disp att cpc, attribuisce al Ministero della giustizia il compito di indicare con proprio decreto i registri che dovono essere tenuti a cura delle cancellerie o segreterie giudiziarie, divisi per ufficio giudiziario. Attualmente il decreto è il d.m. del 1 dicembre 2001.
Nel decreto il "ruolo generale degli affari  civili  contenziosi" è  stato  suddiviso  in 4 volumi autonomi: 
- Ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie
- Ruolo  generale  degli affari civili - procedimenti speciali
- Ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie
- Ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie.
Ciascuno di detti ruoli ha una propria numerazione annuale (ed è quindi tenuto su base annuale), che viene distinta ed identificata dall'aggiunta di  una lettera: "C" per quello delle cause ordinarie; "S" per quello dei  procedimenti  speciali;  "L" per  quello delle controversie di lavoro ed assimilate;  "A"  per  quello delle controversie agrarie. Cosicché,  per  esempio, all'iscrizione n.1 eseguita per l'anno 2017 nel ruolo delle cause ordinarie corrisponde il numero 1/C/2017.
Ai registri predetti se ne aggiungono altri (autonomi):
1) Ruolo sezionale per le cause ordinarie: la  cui tenuta  è prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello
2) Ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice
3) Ruolo  generale  degli  affari  civili  non  contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
4) Ruolo generale delle esecuzioni civili
5) Ruolo generale delle espropriazioni mobiliari
6) Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati
7) Ruolo delle udienze collegiali
8) Ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie
9) Registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza: i  procedimenti  cautelari  in corso di causa non danno luogo ad autonoma iscrizione.
10) Ruolo  dei  reclami  avverso  i  provvedimenti  cautelari  e d'urgenza
11) Registro  dei  provvedimenti (ordinanze) ex  artt.186  bis, 186 ter, 186 quater c.p.c.
12) Registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza
13) Ruolo delle istanze di dichiarazione di fallimento
14) Registro dei fallimenti dichiarati
15) Pubblico registro dei falliti
16) Registro dei concordati preventivi
17) Registro delle amministrazioni controllate
18) Registro delle liquidazioni coatte amministrative
19) Registro delle amministrazioni controllate
Altri registri (autonomi) sono quello delle adozioni, degli interdetti e inabilitati; della tutela dei minori; delle curatele; delle istanze al giudice tutelare; delle successioni; dei testamenti; delle persone giuridiche; delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio; delle spese di giustizia anticipate dall'erario;  nonché i vari registri del giudice di pace e della Cassazione.
La conservazione dei dati è informatizzata e il sistema informatico consente l'estrazione degli stessi, secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, l'udienza e ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
I registri sono peraltro tenuti in modo da garantire l'autenticità (ossia la garanzia e l'asseverazione della provenienza), l'integrità (ossia la precisione, la completezza e l'inalterabilità), la disponibilità (ossia l'uso interno e la fruizione, compatibilmente con i livello di servizio prestabiliti) dei dati in essi contenuti, nonché la riservatezza degli stessi, attraverso l'identificazione del soggetto che vi accede: infatti le informazioni possono essere fruite solo dalle persone autorizzate a compiere tale operazione.
Il sistema informatico è articolato su più livelli:
- nazionale, costituito dalle componenti relative agli uffici dell'amministrazione centrale, della Cassazione, della Procura generale presso la Cassazione, del tribunale delle acque, della direzione nazionale antimafia e dalle componenti relative all'erogazione di servizi comuni o centralizzati
- interdistrettuale, costituito dalle componenti relative agli uffici di più distretti di corte d'appello e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni agli ambiti di uffici di più distretti
- distrettuale, costituito dalle componenti relative agli uffici della sede del distretto di corte d'appello e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni agli ambiti distrettuale e locale
- locale, costituito dalle componenti relative agli uffici periferici del distretto di corte d'appello
Le strutture elaborative serventi sono allocate in corrispondenza delle componenti.
L'accesso ai registri e agli atti informatizzati è effettuato dall'interessato o tramite l'ufficio depositario oppure per via telematica, previa identificazione del medesimo mediante procedure di autenticazione, preliminarmente all'accesso alle risorse del sistema è identificato.
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati (SIA), con proprio decreto, emana e aggiorna periodicamente
- le linee guida per l'organizzazione e gestione del sistema informatico, rese note sul portale dell'amministrazione
- le procedura di autenticazione
L'autenticazione prevede, come misura minima, la conoscenza di una coppia di informazioni, ossia Username e Password.
Ogni profilo-utente è definito in modo tale da assegnare a ciascun utente, rispetto alle risorse del sistema, solo ed esclusivamente i privilegi di accesso e utilizzo strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.
La struttura per la sicurezza del distretto individua i "referenti degli uffici" per l'assegnazione agli utenti dei profili. IL responsabile SIA, o suoi delegati, assegna agli amministratori dei servizi informativi uno o più profili volti alla conduzione dei sistemi e delle postazioni di lavoro, e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformità di quanto trasmesso all'originale è attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto; e se il rilascio è subordinato al previo pagamento di diritti, imposte o tasse, esso non può avvenire se il pagamento non è avvenuto: della riscossione del pagamento si da atto nella copia, o nell'estratto o certificato trasmesso.
Infine occorre dire che, alla cancelleria è attribuito, oltre alla tenuta, anche il compito di vidimare i registri da essa conservati. In particolare, i registri che sono tenuti su supporto cartaceo, prima di essere messi in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o segreteria oppure da persona da lui delegata:  infatti, ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. 51/1998 "salvo che sia diversamente disposto dallo stesso decreto, il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro".
Nel ramo penale, particolare rilevanza assumono i registri delle notizie di reato, il registro dei corpi di reato, il registro delle cose sequestrate e affidati in custodia.
Quanto al registro delle notizie di reato, va detto che dopo la comunicazione della notizia di reato (ad opera della PG o di altri soggetti oppure appresa per iniziativa autonoma del pm) segue l'iscrizione nel registro delle notizie di reato disciplinato dall'art. 335 cpp in base al quale: il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene, ma anche che ha acquisito di propria iniziativa. Contestualmente, il pm iscrive il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, salvo che essa sia ignota . In quest'ultimo caso di iscrizione di una notizia di reato contro ignoti, si provvederà all'iscrizione immediata del nominativo della persona nei cui confronti si indaga non appena individuato.
Dal momento dell'iscrizione della notizia nel relativo registro cominciano a decorrere i termini di durata delle indagini preliminari (407 cpp) e, inoltre il termine utile (di 90 giorni) perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato. Nel caso di iscrizione di una notizia di reato a carico di ignoti, cominceranno a decorrere nuovi termini non appena si provvederà all'iscrizione del nominativo della persona individuata.
L'apposito registro è tenuto presso ogni Procura della Repubblica, in formato sia cartaceo che informatico. Talvolta il giornalismo utilizza l'espressione "Registro degli indagati" per indicare il registro delle notizie di reato ma ciò è erroneo in quanto del registro delle notizie di reato esistono quattro modelli:
1.    modello delle notizie di reato a carico di persone note, cioè le notizie di reato per le quali fin dall'origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l'iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti; un modello di tale registro è previsto per le notizie di reato a carico di persone note attribuite alla competenza del giudice di pace, ma esso viene tenuto sempre dalla procura della repubblica presso il tribunale
2.    modello delle notizie di reato a carico di persone ignote: cioè notizie di reato per le quali il PM, nel momento in cui procede ad iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale possa essere addebitato il reato
3.    modello degli atti che non costituiscono una notizia reato (cd. pseudo-notizie di reato) cioè atti che riposano ancora nel "limbo" della non sicura definibilità ma che postulano una fase di accertamenti "preliminari"(come ad es. gli esposti); qualora si evidenzi la notizia di reato, il PM dovrà procedere a nuova iscrizione in uno dei due registri precedenti, a seconda che l'indagato sia noto o ignoto
4.    modello delle notizie di reato anonime, cioè che prevengono da anonimi e delle quali non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale salvo alcun eccezioni: es. costituiscano corpo del reato o provengano cmq dall'imputato.
Il registro  è segreto, nel senso che esso non può essere ispezionato da persone diverse da coloro che vi sono addetti e costoro non possono rivelare il suo contenuto a terzi estranei al procedimento penale. Quindi la persona offesa o il supposto autore del reato se esistono iscrizioni a loro favore/carico hanno diritto di venirne a conoscenza, se ne fanno richiesta, però bisogna tener presente che, il PM può (con decreto motivato) segretare il registro per un periodo (non rinnovabile) di al massimo 3 mesi, per particolare esigenze legate alle indagini.


Le attività di autenticazione e pubblicazione

Giuramento di perizie e traduzioni stragiudiziali
Una perizia o una traduzione in italiano di un documento redatto il lingua straniera acquistano carattere di ufficialità solo dopo una procedura detta di "asseverazione", la quale costituisce un atto pubblico di competenza del cancelliere: infatti, ai sensi dell'art. 5 del r.d. n. 1366/1922, gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere, eccetto i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato.
Una perizia o traduzione stragiudiziale asseverata è anche detta "giurata".
La nota ministeriale n. 1622/99/U, del 16 giugno 1999, ha precisato che essendo che la norma predetta (art.5) non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria, né  una tale distinzione è contenuta nel cpc, il potere di asseverazione spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale, a tutti i cancellieri degli uffici giudiziari, compresi quelli addetti agli uffici dei giudici di pace.
I verbali di giuramento vanno composti secondo una sequenza che prevede:
- per la perizia: il testo della perizia, il modulo di giuramento, e gli allegati
- per la traduzione: il testo originario del documento da tradurre, la traduzione, e il modulo di giuramento
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali applicabili alla procedura di asseverazione, deve osservarsi che i verbali non sono atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla perizia o al testo originario del documento e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere.

L'attestazione di copie autentiche di atti in caso di surrogazione agli originali mancanti
Nel processo penale, una delle mansioni affidate ai cancellieri attiene alla surrogazione di copie di atti agli originali mancanti, necessaria, ex art. 112 cpp, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo. In tal caso, salvo che la legge disponga diversamente, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. A questo punto, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto mancante che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito, o sottratto (art. 40 dlgs 271/1989, contenente le disp. att. Cpp). Nel caso in cui non si possa procedere alla surrogazione delle copie, il giudice, anche d'ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso dev'essere ricostituito: in tal caso, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione. Se esiste una minuta dell'atto, l'atto è ricostituito secondo il tenore della minuta qualora alcuno dei giudici che l'ha sottoscritto riconosce che l'atto era conforme alla predetta minuta.

La ricezione di atti di notorietà e delle autocertificazioni
L'atto di notorietà (o atto notorio) consiste in una dichiarazione sotto giuramento resa da una persona detta deponente, accompagnata da due testimoni muniti di documento valido, davanti a un pubblico ufficiale, di solito il cancelliere o il sindaco o un suo delegato, oppure davanti a un soggetto privato esercente una pubblica funzione, come il notaio. L'oggetto dell'attestazione, in tal caso, è la certificazione di stati, fatti o qualità personali (es. nascita, morte, sussistenza o meno di testamento) di cui i soggetti dichiaranti sono a conoscenza e dichiarano di essere pubblicamente noti. Affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione, conferisca valore probatorio allo stato, fatto o qualità personale, i due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e devono essere in possesso dei diritti civili. Peraltro, come affermato anche dalla giurisprudenza, tale procedura costituisce prova legale, non dell'effettiva sussistenza del fatto, stato o qualità personale, ma solamente di quanto dichiarato dal deponente.
In effetti, l'atto notorio, pur essendo considerato da talune norme di legge come prova sufficiente quando le relative attestazioni siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria del suo contenuto. Di conseguenza, in tal caso, l'atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale circa la spettanza delle qualità rivendicate dalla parte, ma integra un mero "indizio", che dev'essere comprovato da altri elementi di giudizio.
I riferimenti normativi di tale procedura sono l'art. 5 del r.d. 1366/1922 e l'art. 8 della legge 182/1956, ai sensi del quale il pretore (oggi il presidente del tribunale) può delegare un
cancelliere della pretura (oggi del tribunale) per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui. Tuttavia occorre segnalare che in materia vale quanto detto a proposito dell'asseverazione di perizie e traduzioni stragiudiziali, nel senso che in virtù della nota ministeriale n. 1622/99/U gli atti notori possono essere ricevuti da tutti i cancellieri, senza distinzione di ufficio (sono compresi, quindi, anche quelli che operano presso il giudice di pace) o di competenza per territorio.
La portata della procedura di ricezione degli atti notori, però, è stata notevolmente ridotta dalla possibilità, prevista dagli artt. 45 e 47 del DPR 445/2000, di sostituire l'atto di notorietà con un autocertificazione, costituente una procedura più veloce e meno costosa.
A riguardo va precisato che  vi è stato un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, in particolare perchè, sulla base dell'art. 40 del DPR 445/2000 - secondo cui le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive - diverse amministrazioni si erano rifiutate di rilasciare dei certificati da depositare nei fascicoli giudiziari, partendo del presupposto che anche le autorità giudiziarie fossero pubbliche amministrazioni e che, quindi, la parte interessata dovesse depositare presso le stesse autorità una dichiarazione sostitutiva.
La Cassazione allora si è pronunciata in materia con la sentenza n. 25800 del 20 dicembre 2010 della sezione lavoro, asserendo che "le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni, in genere, hanno attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in sede amministrativa, e pertanto sono prive di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale".  E tale assunto è stato poi più volte confermato.
Ne deriva, quindi, che le autocertificazioni possono essere presentate agli uffici giudiziari solo nell'ambito dei procedimenti aventi carattere meramente amministrativo, che non attengono alla funzione giurisdizionale (es. nei procedimenti di volontaria di giurisdizione; ove non vi è una lite e una contrapposizione tra le parti).

La trascrizione degli atti giudiziari ad opera del cancelliere
La trascrizione di un atto, disciplinata dagli artt. 2643 e ss. del codice civile, è la forma di pubblicità prescritta per gli atti di trasferimento, acquisto e modifica del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento su beni immobili o mobili registrati, e da cui discendono effetti rilevanti indicati dall'art. 2644 (infatti gli atti traslativi di diritti reali che siano stati trascritti non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi; inoltre, seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore).
Secondo l'art. 2647 cc, titoli per la trascrizione sono la sentenza, l'atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La parte che chiede la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari la copia autentica se si tratta di atti pubblici o sentenze, e l'originale (salvo che questo si trovi depositato presso un pubblico archivio o un notaio) se si tratta di scritture private autenticate. Insieme con la copia o l'originale del titolo, la parte che chiede la trascrizione deve presentare al conservatore anche una "nota" in doppio originale (cd nota di trascrizione) nella quale vanno indicati:
- i dati relativi ai soggetti che siano parte degli atti che si intendono trascrivere
- il titolo per la trascrizione e la data del medesimo
- il nome e cognome del pubblico ufficiale ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, oppure l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza
- la natura e la situazione dei beni cui il titolo si riferisce
Ebbene, le incombenze della cancelleria vengono in rilievo nel caso in cui si debba procedere alla trascrizione di atti giudiziali che comportino trasferimenti del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento: si pensi all'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, che si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione ed inserita nel registro delle successioni conservato presso lo stesso tribunale. In tal caso, entro un mese dall'inserzione della dichiarazione nel registro delle successioni, la dichiarazione dev'essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

5. Le attività di assistenza e informazione processuale svolte dal cancelliere

Il processo verbale
Tra le funzioni del cancelliere un carattere preminente assume l'attività di assistenza che egli professionalmente deve offrire al magistrato nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, sia penale che civile. Le mansioni previste dall'art. 57 cpc (secondo cui il cancelliere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, documenta a tutti gli effetti le attività proprie, degli organi giudiziari e delle parti; assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale; e quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice) sono infatti perfettamente speculari a quelle previste dall'art. 126 cpp, secondo cui, salvo che la legge disponga diversamente, il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento giudiziario.
In particolare, l'attività tipica del cancelliere è la redazione del processo verbale, che consiste nel documentare le attività svolte in udienza dalle parti, dal giudice e dagli ausiliari, se comparsi. Il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico, oppure, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale (art. 134 cpp).
Il processo verbale deve contenere:
- l'indicazione delle persone intervenute e, se conosciute, delle cause della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire
- l'esposizione delle circostanze di luogo e di tempo in cui gli atti che documenta sono stati compiuti
- la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte
- le dichiarazioni ricevute (ossia non compiute innanzi al cancelliere, es. una memoria istruttoria scritta in studio dal difensore): per ogni dichiarazione ricevuta è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale ultimo caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se esso si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne viene fatta menzione.
Secondo l'art. 46 delle disp. att. cpc, i processi verbali, nonché gli altri atti giudiziari (es. i provvedimenti del giudice) devono essere scritti con carattere chiaro e facilmente leggibile, senza spazi bianchi o alterazioni/abrasioni. Le eventuali aggiunte, soppressioni o modificazioni devono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo, senza cancellare, ma interlineando, la parte soppressa o modificata.
Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere alla fine di ogni foglio. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non intende sottoscriverlo ne è fatta espressa menzione (art. 126 cpc; art. 137 cpp).
In ambito civile, la Cassazione ha precisato che il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza, o l'omessa sua sottoscrizione del verbale, comportino l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere è di natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto a raggiungere cmq il suo scopo.
In ambito penale, invece, l'art. 142 cpp prevede che, salvo particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l'ha redatto. Tale nullità, peraltro, ha carattere relativo (non assoluto), perciò dev'essere eccepita dalla parte immediatamente dopo il compimento dell'atto, se vi assiste, o al massimo con l'impugnazione della sentenza adottata al termine del giudizio in cui si essa si è verificata. L'eccezione di nullità del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione, è tempestiva se proposta subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti  in dibattimento.

Le comunicazioni e notificazioni
Il cancelliere con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni, che sono prescritte dalla legge o dal giudice, al PM, alle parti, al CTU, agli altri ausiliari e ai testimoni (art.136.1 cpc). Il biglietto:
- è consegnato dal cancelliere al destinatario che ne rilascia ricevuta
- oppure è trasmesso a mezzo PEC, nel rispetto rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici (art. 136.2 cpc).
Ai sensi dell'art. 136.3 cpc, il cancelliere solo in ultima istanza, ossia nell'impossibilità di procedere attraverso la consegna diretta o tramite PEC, può trasmettere il biglietto di cancelleria a mezzo fax oppure rimetterlo all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Il biglietto si compone di due parti uguali, una delle quali dev'essere consegnata al destinatario e l'altra dev'essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Esse contengono l'indicazione:
- dell'ufficio giudiziario
- della sezione alla quale la causa è assegnata
- del giudice istruttore, se gia nominato
- del ruolo generale sotto il quale la causa è iscritta
- del ruolo dell'istruttore
- del nome delle parti
Nella parte che resta al cancelliere, inoltre, dev'essere stessa la relata di notifica o dev'essere scritta la ricevuta rilasciata dal destinatario. Nel fascicolo d'ufficio, inoltre, è conservata la ricevuta della raccomandata postale, se l'ufficiale giudiziario si sia avvalso del servizio postale per la notifica del biglietto di cancelleria.
Il d.l. 179/2012 ha introdotto numerose novità in materia; in particolare, il suo art. 16, rubricato Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica, ha previsto che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Quanto al processo penale, l'art. 148.4 cpp prevede che la consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione, e il pubblico ufficiale annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna della copia e la relativa data. Inoltre, l'art. 16.9 del d.l. 179/2012 ha stabilito che nei procedimenti innanzi al tribunale o alla corte d'appello le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis (mezzi idonei) 149 (telefono o telegrafo),150 (mezzi tecnici) e 151, comma 2 (notifiche del PM) del cpp debbono essere eseguite tramite lo strumento della PEC, avvalendosi del cd SNT (sistema notifiche telematiche).
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC ma che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ritualmente inoltrato, per cause imputabili al destinatario. Quando, invece, non è possibile procedere alle comunicazioni o notificazioni per via telematica per causa "non imputabile" al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'art. 136.3 (fax o notifica tramite ufficiale giudiziario), e gli articoli 137 e seguenti del cpc e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e ss del cpp.

La pubblicazione della sentenza civile e penale: art. 133 cpc e art. 128 cpp
Ai sensi dell'art. 133 cpc, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata; il cancelliere dà atto di tale deposito in calce alla sentenza, e vi appone la data e la propria firma; entro 5 giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite: tale comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per proporre appello, revocazione e opposizione di terzo (essi decorrono dalla notificazione o pubblicazione della sentenza, non dalla sua comunicazione).
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, cosicchè questo annoti l'impugnazione sull'originale della sentenza. In caso contrario (no impugnazione nei termini) a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione ordinaria. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Ai sensi dell'art. 128 cpp, salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro 5 giorni dalla deliberazione; quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato al PM e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non determini una modifica essenziale dell'atto, è disposta, anche d'ufficio (non solo su istanza di parte), dal giudice che ha emesso il provvedimento o, se questo è impugnato, dal giudice dell'impugnazione. L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Altro compito che spetta al cancelliere relativamente alla sentenza  è quello di liquidare le spese della sentenza civile; mentre le spese del procedimento civile sono liquidate d'ufficio dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio e le spese della notificazione della sentenza, del precetto e del titolo esecutivo sono liquidate dall'ufficiale giudiziario.

6. L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni tributarie

Il testo unico in materia di spese di giustizia: DPR n.115 del 30 maggio 2002
Il dpr 115/2002, conseguente alla delega conferita al governo dalla legge 50/1999, è il cd testo unico in materia di spese di giustizia, ossia disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi (pagamento da parte dell'erario, pagamento da parte dei privati, annotazione e riscossione), nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni processuali pecuniarie.
Le sue norme si applicano genericamente al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite, dallo stesso testo unico, ad uno o più processi.

Disposizioni generali relative al processo penale
Ai sensi dell'art. 4 del testo unico, le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione:
- delle spese relative agli atti chiesti dalle parti private, salvo che la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- delle spese relative alla pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 694.1 cpp (pubblicazione della sentenza irrevocabile di condanna a carico del direttore o vice direttore di un giornale o periodico responsabile per una pubblicazione avvenuta nel suo giornale o periodico) e di cui all'art. 76 del dlgs 231/2001 (pubblicazione della sentenza di condanna a carico di un ente responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato commesso nel suo interesse o suo vantaggio da persone che ne siano direttori, rappresentanti, amministratori, gestori di fatto o dipendenti).
A tale proposito l'art. 5 del testo unico precisa che sono spese ripetibili:
1) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni
2) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
3) le spese e le indennità per i testimoni;
4) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta, nonché le spese per l'adempimento dell'incarico, degli ausiliari del magistrato, ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati;
5) le indennità di custodia;
6) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
7) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
8) le spese straordinarie;
9) le spese di mantenimento dei detenuti;
10) le spese relative alle prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità, e quelle funzionali all'utilizzo di tali prestazioni.
Sono invece spese non ripetibili:
1) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari delle corte di assise, degli esperti;
2) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise, per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione
3) e, fermo quanto disposto dall'art. 696 cpp (che attribuisce la relativa disciplina alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, alle altre convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, nonché alla norme di diritto internazionale generale), le spese per le rogatorie dall'estero e le spese per le estradizioni da e per l'estero.

Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Principio generale in materia è quello secondo cui "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che richiede, e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice; se la parte è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dell'erario o prenotate a debito nel relativo registro (cd campione)".

Il contributo unificato e il suo pagamento
Dal 1 marzo 2002, la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul contributo unificato di iscrizione a ruolo, che ha sostituito tutte le altre imposte (imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario) versate in passato per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Esso rappresenta il costo per potere adire le vie legali, e quindi la giurisdizione.
In linea generale, il contributo unificato, che si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia, si applica "per ciascun grado di giudizio" nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e, a seguito dell'estensione ad effettuata con il d.l 98/2011, nel processo tributario.
In base all'art. 14 del testo unico, al pagamento del contributo è tenuta la parte che per prima si costituisce in giudizio, quella che deposita il ricorso introduttivo o quella che, nei processi esecutivi di espropriazione, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Inoltre, il pagamento è dovuto anche dalla parte che, ex art. 492 bis cpc, fa istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare.
Ai fini della determinazione del contributo, la parte, nelle conclusioni del suo atto, deve indicare con apposita dichiarazione il valore della causa. Tale valore è quantificato tenendo conto degli interessi, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il soggetto che paga il contributo, qualora proceda a una modifica della domanda, o alla proposizione di una domanda riconvenzionale o ad una chiamata in causa a cui consegua l'aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento del contributo integrativo; allo stesso modo devono fare le altre parti, nelle stesse ipotesi oppure quando svolgono intervento autonomo.
Nei processi tributari (in cui le parti possono stare in giudizio personalmente se il valore della causa non ecceda i 3000 euro) per valore della lite si intende l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Nei processi amministrativi, se il ricorso ha ad oggetto provvedimenti relativi all'affidamento di appalti pubblici per valore della lite si intende il valore posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, se invece il ricorso riguarda provvedimenti adottati dall'autorità amministrative indipendenti relativi all'irrogazione di sanzioni (eccetto quelli concernenti il rapporto di servizio con i proprio dipendenti) il valore della lite è costituito dalla somma di queste.
Nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale il contributo non è dovuto se è chiesta solamente la condanna generica del responsabile; se invece è chiesta la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno il contributo è dovuto in base al valore liquidato e secondo gli scaglioni di cui all'art. 13 del testo unico, ma solo in caso di accoglimento della domanda.

L'importo del contributo unificato
Ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002 il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi, suddivisi per scaglioni di valore della causa (non per valore del contributo come di seguito avviene, per comodità):
30 euro, nelle controversie tributarie fino a 2.583, 28 euro;
43 euro, nei procedimenti ordinari civili di primo grado fino a 1.100 euro; nelle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto; nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie; esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro; per l'istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art 492 bis cpc;
60 euro, nelle controversie tributarie di valore compreso tra 2.583, 28 euro e 5000 euro;
98 euro, nei procedimenti ordinari civili di primo grado di valore compreso tra 1.100 euro e 5.200 euro; per l'istanza di fallimento; nelle cause di separazione consensuale o di divorzio contenzioso; nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
120 euro, nelle controversie tributarie di valore compreso tra 5.000 euro e 25.000 euro, oppure di valore indeterminabile;
139 euro, nelle esecuzioni mobiliari superiori a 2.500 euro; nelle esecuzioni per consegna o rilascio; e in altri procedimenti esecutivi;
168 euro, per l'opposizione agli atti esecutivi
237 euro, nei procedimenti ordinari civili di primo grado di valore compreso tra 5.200 euro e 26.000 euro; nei procedimenti ordinari civili di primo grado di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace;
250 euro, nelle controversie tributarie tra 25.000 e 75.000 euro
278 euro, nelle esecuzioni immobiliari
300 euro, per il ricorso amministrativo in materia di accesso; in materia di silenzio; in materia di esecuzione e ottemperanza delle sentenza e del giudicato;
500 euro, controversie tributarie tra 75.000 e 200.000 euro
518 euro, procedimenti ordinati civili di primo grado tra 26.000 e 52.000 euro; procedimenti ordinari civili di primo grado di valore indeterminabile di competenza del tribunale;
650 euro, per il ricorso amministrativo straordinario al Pdr o altri ricorsi amministrativi diversi da quelli in materia di accesso; in materia di silenzio; in materia di esecuzione e ottemperanza delle sentenza e del giudicato; per il ricorso giurisdizionale al Tar o al Cds
759 euro, nei procedimenti ordinari civili di primo grado di valore tra 52.000 e 26.0000 euro
851 euro, per l'intera procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura del fallimento)
1214 euro, nei procedimenti ordinari civili di primo grado di valore tra 260.000 e 520.000euro
1500 euro, nelle controversie tributarie di valore superiore a 200.000 euro; nelle controversie tributarie in cui non sia stato indicato il valore delle causa nel ricorso
1686 euro,  nei procedimenti ordinari civili di primo grado di valore superiore a 520.000 euro;  nei procedimenti ordinari civili di primo grado in cui non sia stato indicato il valore della causa nell'atto introduttivo
1800 euro, per il ricorso giurisdizionale amministrativo con rito abbreviato comune a determinate materie
2000 euro, per i ricorsi amministrativi giurisdizionali di cui all'art. 119, comma 1, let. A e B, del d.lgs. 104/2010, se il valore della causa non superi i 200.000 euro;
4000 euro, per i ricorsi amministrativi giurisdizionali di cui all'art. 119, comma 1, let. A e B, del d.lgs. 104/2010, se il valore della causa sia compreso tra 200.000 euro e 1.000.000 di euro
6000 euro, per i ricorsi amministrativi giurisdizionali di cui all'art. 119, comma 1, let. A e B, del d.lgs. 104/2010, se il valore della causa sia superiore a 1.000.000 di euro
Vi sono casi in cui il contributo è ridotto della metà, nei procedimenti civili speciali; nei procedimenti civili di ingiunzione e opposizione alla stessa; nei procedimenti civili cautelari; nei procedimenti civili di sfratto; nei ricorsi in materia di pubblico impiego; nelle controversie individuali di lavoro; per l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento;
Vi sono casi in cui il contributo è aumentato della metà, come nel caso in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo PEC o il proprio numero di fax, o la parte non indichi il suo codice fiscale, nell'atto introduttivo del giudizio o nel ricorso; oppure nelle cause di impugnazione di secondo grado (eccetto quelle di impugnazione in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie in cui il contributo non è raddoppiato, ma è di soli 83 euro a fronte dei 43 euro in primo grado); anzi, nelle cause di impugnazione, quando l'impugnazione (principale o incidentale) è respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un'ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale o incidentale).
Vi sono casi in cui il contributo è raddoppiato, come nelle cause dinnanzi alla Cassazione o nelle cause di competenza delle sezioni specializzate (di tribunale, corte d'appello); anzi, per i processi innanzi alla cassazione, oltre al contributo (raddoppiato), è dovuto anche un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
Inoltre, oltre al processo già esente dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualunque specie e natura, vi sono altri casi in cui il contributo non è dovuto, per esenzione:
1.    controversie di lavoro se si hanno i requisiti stabiliti dall'art.9, comma 1 bis, del DPR 115/2002 (altrimenti contributo ridotto della metà)
2.    esecuzione mobiliare o immobiliare su sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
3.    procedimenti (anche esecutivi, oppositivi, o cautelari) concernenti la prole e il relativo mantenimento
4.    insinuazione al passivo, nel fallimento
5.    negoziazione assistita
6.    rettificazione dello stato civile
7.    processo in materia tavolare
8.    procedimenti in materia di equa riparazione del danno derivante da irragionevole durata del processo (art. 3 Legge Pinto 89/2001)
9.    procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone di cui al libro 4, titolo 2, capi da 2 a 5 del cpc (es. procedimenti di assenza, di morte presunta, ecc.)
10.    per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale se è chiesta solamente la condanna generica del responsabile, oppure se è chiesta la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ma la domanda è rigettata.

Controllo della dichiarazione di valore della causa e del pagamento del contributo unificato
Come detto, una delle funzioni del personale delle cancellerie o segreterie giudiziarie è quello di vigilare sull'osservanza delle disposizioni tributare concernenti le proprie funzioni; in particolare, il funzionario di cancelleria incaricato verifica:
- da un lato, l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento del contributo unificato
- dall'altro lato, se l'importo risultante dalla ricevuta di versamento è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa di cui all'art. 13 del DPR 115/2002.
Tale verifica, non è compiuta solo al momento in cui viene proposta per la prima volta una domanda giudiziale, ma anche ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Ai sensi dell'art. 137 cpc, se, a seguito della verifica, risulta che vi è stato omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario, entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dall'art. 13, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione della causa a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale.

Da: lillache 06/07/2017 21:10:27
l'è dura.!!! Se all'orale non si prende  da 29 a  30, lasciate ogni speranza voi che  entrate in questa bolgia di graduatoria.
La selezione  andava fatta  a monte, ammettendo al massimo quattro errori per ogni materia......Ma è cosi, se vi pare...

Da: impiegato_comunale  06/07/2017 21:11:35
Ragazzi mi dispiace, ho sperato fino all'ultimo per voi che il Ministero agisse in autotutela correggendo quell'articolo del bando che avevo individuato fin da subìto come illegittimo, ed invece vedo ora che ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale. Di conseguenza significa che i titoli dei tirocinanti saranno valutati dopo la correzione degli scritti con evidente violazione del dpr 487/94. Ormai la frittata è fatta e non più rimediabile.

Da: procuroleliti 06/07/2017 21:12:29
è uscito un nuovo concorso per 800 assistenti urinari
unico requisito di ammissione: una vescica di ferro.
C.H.E. S.C.H.I.F.O.
non capisco perchè dover perder tempo a tornare a posto, potevano portarsi direttamente il portatile in bagno,
c'erano le prese per il collegamento alla rete.

al termine della prova, inserire il codice e.....
tirare lo schiacquone...
USATE IL PROSTAMOL ALL'ORALE!!!!!

Da: Perin 06/07/2017 21:13:33
Per quanto riguarda la media ... lo prevede l'art.7 comma 3 del DPR  n.487 del 9/5/1994 come previsto dal bando!

Da: tarita  06/07/2017 21:13:44
Quoto Romano 80 per le gite nei bagni!!!
Che mi dite del libro Nel diritto prova orale?

Da: gaetanodiconcilio 06/07/2017 21:15:35
raga ma voi siete riusciti a vedere la graduatoria? quyanti sono i 60?

Da: Pablo59 06/07/2017 21:16:39
@gaetano i 60 sono una cinquantina quindi è andata bene!

Da: testonline 06/07/2017 21:16:41
@gaetano 1086.

Da: Mamma2016  06/07/2017 21:17:05
Spesso come il ferro sei davvero gentile a condividere il tuo lavoro... La cosa mi ha colpita non solo per il gesto in sé, ma anche e soprattutto perché in un momento come questo è ancora piu' bello vedere questo spirito di solidarietà ...
In fin dei conti, coloro che ce la faranno saranno pur sempre colleghi e la collaborazione è fondamentale... Mi auguro di cuore che tra questi ci sia gente come te, perché le nozioni bene o male possiamo impararle tutti... Ma la bontà d'animo non si apprende sui libri ed è merce rara al giorno d'oggi...

Da: ale_be 06/07/2017 21:17:24
con questi distacchi all'orale fanno passare chi vogliono....sarebbe meno ingiusta l'estrazione a sorte!!! :D
come nella vita oltre che la preparazione conterà molto il fattore C
sono curioso di vedere con che criterio e tempi  interrogheranno 5950 persone....

Da: alexssia rm  06/07/2017 21:17:30
Sera a tutti, una domanda mi sorge, visto che gli invalidi la percentuale non c è , noi abbiamo qualche possibilita in più..... ma dove sono finite i posti riservati :-)))

Da: impiegato_comunale  06/07/2017 21:20:15
Ragazzi ma avete compreso o no la gravità della situazione che vi ho esposto?? Avete capito o no che si rischia seriamente l'annullamento totale per violazione di legge?

Da: ungiuristapercaso 
Reputazione utente: +45
06/07/2017 21:22:14
ma è vero che interrogano a partire dall'ultimo classificato ?

Da: Kinder85  06/07/2017 21:23:24
@impiegato_comunale hai compreso o no che non interessano a nessuno le tue boiate?

Da: memal 06/07/2017 21:25:37
Ragazzi tranquilli l'orale è un'altra cosa. Tutti hanno possibilità, dipende dalla commissione e dalla domanda che becchi. Nell'ultimo concorso fatto nessun 30, neppure chi era avvocato e dottorando (brava e compente vi assicuro) nella materia principe del concorso. Voto max due 28.15 su 150 persone. Gente che ha balbettatto (letteralmente) ha  avuto 24 (il minimo) era lavora beatamente.
Poi la graduatoria scorrerà, se non altro una volta che saranno note le sedi...Quindi studiamo!!!

Da: RM60Gp  06/07/2017 21:26:21
DaRM60Gp....Vi prego dato che al momento non ho il computer (rotto) ma solo il Cell. Mi potere dire come posso accedere alla graduatoria con i voti.?

Da: impiegato_comunale  06/07/2017 21:27:39
Da: Kinder85      06/07/2017 21.23.24
@impiegato_comunale hai compreso o no che non interessano a nessuno le tue boiate?
------------

Boiate?? Vatti a studiare l'art. 8 comma 1 del dpr 487/94, leggiti la copiosa giurisprudenza in merito (che ha annullato interi concorsi per vizi di questo tipo) e poi vediamo se v.hai ancora il coraggio di dire che sono boiate!

Da: spiricoccosa 06/07/2017 21:28:21
rinnovo il mio appello

Da: spiricoccosa     06/07/2017 20.42.31
ragazzi lasciando perdere tutto io ho intenzione di studiare, ma sto manualone simone fa veramente cagare e siccome non voglio e non posso spendere altri soldi per questo schifo di concorso, c'è qualcuno d'animo magnanimo e di buona volonta che abbia voglia di scannerizzare i servizi di cancelleria del testo 'nel diritto' e di condividerli con me ? ne sarei veramente grata

Da: trak 06/07/2017 21:29:08
@spesso
sei un gentiluomo!
@memal grazie per la testimonianza ma quindi all'orale ci sono pure i decimali?













Da: massi2804  06/07/2017 21:30:01
Ragazzi volevo sapere una cosa per chi magari ha più esperienza di me o ha fatto altri concorsi, sperando di non fare una domanda stupida..

Premesso che sono al mio primo concorso e immaginavo che saremmo stati in tanti a pari merito e vicini di punteggio...Non immaginavo che quasi due mila persone potessimo trovarci raccolti in meno di un punto...
Due domande...all'orale la commissione assegnerà i voti per decimali? E sapranno il voto da cui partiamo?

Grazie a chi mi risponderà!

La mia domanda è

Da: Spesso come il ferro  -banned!-06/07/2017 21:30:26
MAMMA2016, ti ringrazio per le belle parole espresse nei miei confronti. Cerco di essere collaborativo perché sono così di mio, e poi i bei gesti ripagano sempre ... 😊

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