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Concorso MAGISTRATURA 2016
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| Da: Sergio Muniz | 05/04/2016 14:32:30 |
| @Linda88 Anche io, dal vivo, sono un filo più magro di quello che sembro in tv. Ma chi mi incontra in spiaggia, mentre metto in mare il kajak, è l'ultima cosa a cui pensa. E basta venire sulla spiaggia che frequento fuori stagione, per rifarvi gli occhi: non vi faccio nemmeno sborsare migliaia di euro. | |
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| Da: Annainfiore | 05/04/2016 14:33:37 |
| Concordo con Linda. Il concorso è una sfilata di uomini brutti. Gli stessi che scrivono qui sopra. | |
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| Da: Vero giurista | 05/04/2016 14:42:50 |
| Mi riferivo all'ultima, la siciliana. | |
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| Da: care colleghe | 05/04/2016 14:52:58 |
| @Linda88 e Annainfiore Spiace per voi: evidentemente eravate nella fila di banchi sbagliata. Io ho avuto 3 giorni di visuale di un paio di spalle possenti. Ben appoggiate su collega trentacinquenne di 1,90, sguardo azzurro, sorriso perfetto, viso e fisico da modello sportivo. Pazienza, forse sarete più fortunate al prossimo giro. ps: davanti ad una pizza, ho poi scoperto che l'altezza esatta è 1.93. Anche le candidate non sono tutte uguali. C'è chi può e chi no. :) | |
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| Da: Annainfiore | 05/04/2016 14:54:44 |
| Sui forum anonimi diventano tutti bravi e visionari. Compassione! | |
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| Da: @Annainfiore | 05/04/2016 14:56:46 |
| Appunto. | |
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| Da: x Vero giurista | 05/04/2016 15:00:00 |
| Ah, ecco. Mi pareva. | |
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| Da: galloritmo | 05/04/2016 15:00:40 |
| Invece di cazzeggiare pericolosamente, vogliamo parlare un po' del contratto? Vi lancio qualche spunto su cui riflettere. Il Contratto è un istituto in fortissima evoluzione che si sta trasformando con grande rapidità soprattutto sotto il profilo delle regole di responsabilità, sempre più invasive e penetranti, a tal punto che può infatti ormai dirsi che la responsabilità civile sia entrata nel contratto. Basti per esempio pensare all'evoluzione che si è verificata in materia di vizi del consenso e di responsabilità precontrattuale, essendo, ormai, chiaro a tutti che le regole di responsabilità hanno un contenuto più ampio rispetto a quelle di validità, con conseguente possibilità di preferire il rimedio risarcitorio a quello caducatorio, non solo quando il contratto è validamente concluso, ma anche quando è suscettibile di annullamento. La responsabilità precontrattuale può infatti operare anche in presenza di contratti validamente conclusi, con conseguente riequilibrio delle rispettive posizioni contrattuali. Il problema si pone all'incirca nei medesimi termini anche in materia di sopravvenienza contrattuale, dove ormai è appurato, anche alla luce dei più recenti testi di soft law, che occorre privilegiare nei limiti del possibile la rinegoziazione e la revisione del contratto rispetto al rimedio estremo della risoluzione del contratto. Notevoli sono altresì gli sviluppi che si sono verificati sul fronte delle regole di validità del contratto, specie nel settore dei contratti del consumatore, con conseguente caducazione delle clausole vessatorie; semmai il problema è se un tale modello sia suscettibile di ulteriore estensione, con conseguente caducazione delle clausole in contrasto con il principio della buona fede anche al di fuori del settore dei contratti del consumatore. Ma si pensi ancora alla causa del contratto, un tempo considerata un pilastro del sistema contrattuale, ed ora al centro di un intenso dibattito circa l'opportunità della sua conservazione; salva la previsione di un controllo di carattere sostanziale sempre più penetrante circa il contenuto del contratto. In queste condizioni il presente lavoro intende dar voce a queste esigenze di rinnovamento, nella convinzione che si tratta di un processo di trasformazione che continuerà anche nei prossimi anni. | |
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| Da: OPIS/TSO | 05/04/2016 15:26:31 |
| ma sì, eliminiamo la causa dai requisiti essenziali del contratto e privilegiamo la forma, come accade in Germania. | |
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| Da: sine causa | 05/04/2016 15:35:55 |
| In alcune banche è casistica: fideiussioni omnibus sine causa, con tanto di invio dati a centrale rischi. Nella pratica bancaria esistono. La resistenza in un'aula però è da dimostrare. | |
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| Da: bellomo è uno e 93? | 05/04/2016 15:41:16 |
| davvero ? mmmmmmmmm però è magro, niente da fare | |
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| Da: galloritmo | 05/04/2016 16:32:55 |
insomma, per abbandonare la dissertazione sulle sembianze fisiche del Consigliere in questione, e tornare alle moderne coordinate contrattuali, possiamo senz'altro affermare, alla luce delle tendenze dell'ultimo ventennio rivenienti dalla spinta comunitaria, che si sta ritornando, dopo secoli di causalismo, ad un rinnovato formalismo (c.d. neoformalismo), dove la causa assume connotati sempre meno rilevanti (c.d. fenomeno dell'atrofizzazione o depotenziamento della causa) a favore del potenziamento della veste formale, dai connotati non del tutto coincidenti con quelli classici di forma, essendo la funzione della forma, così intesa, quella di tutela il soggetto meno forte, e quindi di trasparenza, di chiarezza, etcc, etcc. Assistiamo, in altre parole, al passaggio graduale ma incessante, dal causalismo negoziale al neoformalismo, come testimoniano nuovi istituti quali le nullità di protezione | |
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| Da: si però | 05/04/2016 16:35:44 |
| Era tema del 2015. Che fanno, ci ridocciano sul profilo della forma? | |
| Rispondi | |
| Da: OPIS/TSO | 05/04/2016 16:58:50 |
| sul piano casistico esistono negozi anche nulli (e certo che esistono, salvo sovrapporre nullità ad inesistenza). E' in aula che bisogna dimostrare il contrario, provando ad esempio che il contratto X è privo di causa o ha causa illecita | |
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Da: x galloritmo ![]() | 05/04/2016 17:20:29 |
| Ma t levi da du passi che stai a fa copia incolla di pezzi di libri...al concorso il copi incolla un c è a ridicolo | |
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| Da: sine causa | 05/04/2016 17:25:39 |
| @Opis Era in quel senso: non ho approfondito se sussistano casi giudiziari. Parlandosi di prassi di attività regolamentata e ampiamente diffusa, statisticamente dovrebbe essere stata esposta a verifica, magari indirettamente. E' un settore di indagine concreta della questione. | |
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| Da: cedo | 05/04/2016 17:32:17 |
| codici santise anno 2015 a euro 60, scrivere a helpstudente@libero.it | |
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| Da: giovagnoli | 05/04/2016 17:34:58 |
| secondo me ha un suo fascino così su due piedi non saprei dire però in quale filone si inserisca mmm.... | |
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| Da: caringella | 05/04/2016 17:36:03 |
| mi sa un po' di maniaco.... simpatico... fa ridere... ma è di quelli allupati. qui certamente siamo nel filone maschio | |
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| Da: garofoli | 05/04/2016 17:36:29 |
| .... per carità ! | |
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| Da: @ galloritmo | 05/04/2016 17:37:13 |
| Caro galloritmo, non so dove tu abbia pescato le tesi che riporti (perché da qualche parte saranno pure pescate), ma senz'ombra di dubbio esse non quadrano con il sistema del diritto civile italiano attuale. Tu sostieni che vi sia stato un depotenziamento della causa in favore della forma. Ma questo non è affatto vero: e infatti, le nuove discipline in tema di "forma", spesso introdotte per adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario (o "eurounitario", secondo l'infelice e sgraziato aggettivo da qualche tempo entrato nei discorsi dei giuristi), si aggiungono al controllo causale demandato all'autorità giudiziaria, ma in nessun caso lo sostituiscano (e men che meno, lo scalzano). Fin quando non abrogheranno il complesso degli artt. 1325, 1343, 1418, il sistema del diritto civile italiano, in materia negoziale, continuerà sempre e comunque ad attribuire al giudice il potere-dovere di controllare le ragioni che sorreggono ogni negozio portato innanzi all'autorità giudiziaria, in punto di conformità/non difformità (quando non anche di palese contraddittorietà, nella forma dell'illiceità) di esse con i principi dell'ordinamento giuridico. Possiamo, e sicuramente dobbiamo, riconoscere che l'integrazione comunitaria e l'appartenenza dell'Italia all'UE ha influito sui parametri di questo controllo; nel senso che tra i principi dell'ordinamento giuridico cui il giudice deve guardare per stabilire la meritevolezza/immeritevolezza della causa di un negozio, di certo oggi trovano posto anche i principi dell'ordinamento comunitario. Ma stop. Il controllo causale è stato ed è ancora il principale strumento di cui l'ordinamento si serve per valutare che gli scopi in concreto perseguiti dagli atti di esercizio dell'autonomia privata (ossia, i negozi) siano armonia con i principi cardine del sistema giuridico intero. La forma, anche nelle nuove vesti comunitarie, non ha affatto intaccato questo strumento. | |
| Rispondi | |
| Da: OPIS/TSO | 05/04/2016 17:45:48 |
| si si @sine causa. il mio era un intervento ad integrandum :) | |
| Rispondi | |
| Da: sine causa | 05/04/2016 17:48:56 |
| @opis sempre ben accetto :) | |
| Rispondi | |
| Da: OPIS/TSO | 05/04/2016 17:49:27 |
| cmq il discorso di galloritmo era volutamente provocatorio e modellato sulle teorie minoritarie,ancorché innovative, secondo cui la signoria dei contraenti prevale sui requisiti "meramente formali" (e non formalistici, si badi) prescritti dal nostro codice per la validità di un contratto. | |
| Rispondi | |
| Da: @ galloritmo | 05/04/2016 17:54:30 |
| Peraltro, rileggendo meglio quanto da te (tra)scritto più sopra (par di capire che si tratti di un'introduzione ad un manuale o più in generale ad una monografia di diritto civile), quanto ho affermato io sopra non viene affatto smentito dall'autore. Che infatti afferma: "Ma si pensi ancora alla causa del contratto, un tempo considerata un pilastro del sistema contrattuale, ed ora al centro di un intenso dibattito circa l'opportunità della sua conservazione" "Un tempo" sarà pure stata un pilastro del sistema contrattuale. Purtroppo (o per fortuna), essa è ancora un pilastro del sistema; e lo stesso autore implicitamente riconosce ciò, quando afferma che attualmente essa è "al centro di un intenso dibattito circa l'opportunità della sua conservazione". Esattamente: di questo stiamo parlando; di "dibattito circa l'opportunità della sua conservazione". Altro è "dibattere sull'opportunità" della vigenza di alcune norme e istituti; altro è riconoscere e constatare che queste norme e istituti fanno ancora parte del sistema. Confondere le prospettive "de iure condendo" ("dibattere sull'opportunità di...") con le analisi "de iure condito" (artt. 1325-1343-1428 c.c., tuttora vigenti) è esercizio non pienamente in linea con le attribuzioni che dovrebbero spettare ad un giudice | |
| Rispondi | |
| Da: galloritmo | 05/04/2016 17:57:38 |
| ....... finalmente vi è un dialogo in linea con la funzione del forum. Ad ogni modo, pur essendo il quadro di riferimento normativo italiano in materia di contratti, improntato tuttora in modo abbastanza saldo al principio consensualistico, non può negarsi che la tendenza, anche alla luce dei Principi europei sul diritto dei contratti - PECL - è quella che riferivo poc'anzi, volta a restringere l'ambito di rilevanza del pilastro causale, a favore di altri momenti. Certo, non può non rilevarsi come, in un sistema, quale è quello italiano, improntato saldamente al principio consensualistico, occorrerà molto tempo perché il principio causalistico receda, stante la ricorrenza di un rapporto di peso e contrappeso tra consensualismo e causalismo | |
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| Da: galloritmo | 05/04/2016 18:02:22 |
| ..... qui non c'è nessun copiaeincolla, ma la lettura, riflessione e metabolizzazione di decine e decine di testi in materia di contratto e negozio giuridico (tra gli altri vi invito a leggere alcuhne pagine del Contratto e buona fede del Gallo - Gallo, non Galli!). O pensate che per affrontare con successo questo concorso sia necessario e sufficiente ripetere svariate volte i pur encomiabili contenuti dei c.d. manualoni? Solo acquisendo una capacità di ragionamento aumentano le capacità di successo. | |
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| Da: @ galloritmo | 05/04/2016 18:03:19 |
| @OPIS/TSO, può darsi che mi sia sfuggito, o che comunque non abbia colto, l'intento provocatorio di @galloritmo. E, sia chiaro, personalmente non contesto affatto che un giurista non debba anche criticare o, meno platealmente, rilevare le incongruenze che esistono nell'ordinamento giuridico tra norme (dello stesso livello, o di livelli diversi). Ciò che contesto è la pratica, spesso in voga nei giuristi (e specie nella dottrina), di trarre conclusioni ermeneutiche su norme a partire da proposte di modifica delle stesse norme. Altrimenti, salterebbe tutto il sistema!! Che il giudice sia "soggetto alla legge" non implica affatto che egli non possa criticarla; ma gli vieta senz'altro di introdurre questa critica nei provvedimenti che è chiamato a pronunciare (magari, mascherando il diritto "come vorrebbe che fosse", per semplice "lettura" del "diritto che è"). Tutto qui. Il mio non era un intervento polemico. Era piuttosto un invito a riflettere | |
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| Da: OPIS/TSO | 05/04/2016 18:06:16 |
| provocatorio, cioè atto a stimolare una discussione. Le riflessioni che ha condiviso sono a matrice dottrinaria, va da sè dunque che siano astratta dal contesto pratico in cui opera il giudice | |
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| Da: @ galloritmo | 05/04/2016 18:12:07 |
| @ galloritmo, d'accordo, ho capito. Ma ti esorto a riflettere sull'(in)opportunità di scrivere in un elaborato che i "principi del diritto europeo dei contratti" hanno una qualche seppur minima importanza nel nostro diritto civile. O che "la tendenza è verso"... Si tratta di frasi vuote. I PECL, attualmente, giuridicamente sono nulla: non sono inclusi in alcuna fonte giuridica. Si tratta dell'esito di un esercizio accademico in materia contrattuale. Il giudice non può certo includerli nel suo ragionamento che fonda l'accoglimento o il rigetto di una domanda in un processo. E' un principio base del diritto moderno questo: è diritto solo quel che si può trarre da fonti riconosciute come tali entro un ordinamento giuridico. Proposte, osservazioni, volizioni, desideri, PECL, tendenze e simili, per quanto formate da insigni giuristi e accademici anche di più nazioni, non sono "diritto". E quindi, non dovrebbero essere inclusi nei ragionamenti che i giuristi (giudici in primis) fanno per giungere ad una decisione (assoluzione/condanna; accoglimento/rigetto) che abbia, a sua volta, un valore giuridico. | |
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