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Magistratura 2015
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| Da: Mah | 05/11/2015 19:40:07 |
| Da quello che so mi pare che nei giorni seguenti la consegna le buste vengono riunite in un'unica busta contenente i temi del candidato e si procederá al cambio del numero identificativo. | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 19:44:16 |
| Ma ti sta dicendo che se sei mediocre non lo passerai all'inizio e, a maggior ragione, nemmeno alla fine delle correzioni! | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 19:45:46 |
| Sì Mah! E poi mettono le buste nello scatolone e procedono con le correzioni | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 19:48:02 |
| Prima le mischiano ma secondo lo scienziato di prima, siccome sono fatte di Micro-quark, non seguono le regole della fisica classica: dunque quelle più pesanti emergono! | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 19:51:12 |
| Cmq x l'utente scusate mi confermi che leggere un tema molto lungo (più di 10 pagine) è molto più stancante e irritante di un tema corto? Dipende sempre dallo stile eh..ma molto spesso chi è tronfio scrive (e irrita) di più per natura. | |
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| Da: Lo scienziato di prima | 05/11/2015 19:52:48 |
| capisco che vuoi convincerti di aver passato lo scritto pur avendo scritto una paginetta scarsa, ma se non sei in grado di prefigurarti l'esito del mescolamento tra buste di uguali dimensioni ma diverso peso, a parità di dimensioni, prova a farlo e poi dimmi l'esito. O forse credi che per mettano i temi in una centrifuga??? | |
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Da: Scusate ![]() | 05/11/2015 19:57:35 |
| No, niente biglietto della lotteria. Si tratta di oscillazioni nei criteri di valutazione dell'ordine di mezzo punto o al max di un punto. E cerco di spiegarmi: poniamo il caso che un compito, corretto nella prima tornata, sia considerato/valutato "attorno alla sufficienza", ossia attorno al 12. siccome non ci sono precedenti correzioni che influenzano, quell'essere "attorno al 12" é altamente probabile che diventi un 12. Lo stesso identico compito, corretto più in là, avrebbe di base la stessa valutazione, ossia "attorno alla sufficienza". Ma siccome i commissari hanno accumulato un vasto bagaglio di temi corretti, i quali sono una sorta di parametro gigantesco che si trascinano indietro (anche non volendolo e inconsapevolmente), quell'essere "attorno alla sufficienza" fa presto a trasformarsi in una non idoneità. E magari questo avviene proprio per quel meccanismo inconscio o anche conscio che vi ho segnalato prima: "questo compito, più o meno, assomiglia a quell'altro... ma a quell'altro ho dato n.i.... a questo non posso dare un giudizio diverso". Ed ecco che, in maniera inconscia, il livello per raggiungere la sufficienza si alza col passare del tempo. Certo, si tratta di un innalzamento minimo, che non tocca i temi sopra la sufficienza (i 13, i 14 etc). Ma tocca quelli che stanno "attorno alla sufficienza". Che poi é proprio il discrimine tra passare e non passare. E non pensiate siano sciocchezze queste. Probabilmente si tratta di rilievi assai vicini alla realtà | |
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| Da: Mah | 05/11/2015 20:08:31 |
| Nel caso in cui un candidato prende 2 idoneitá e un n.i., mi sembra di ricordare, per sentito dire, che la commissione rilegge il tema non idoneo per vedere se applicare o meno la compensazione? Vi risulta? | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 20:09:37 |
| Prima di tutto, non ho scritto una paginetta scarsa ma mezza paginetta scarsa. Seconda cosa, io non solo sono in grado di prefigurarmi l'esito del mescolamento ma, mentre lo faccio, sono anche in grado di scrivere correttamente una frase che abbia un minimo di senso..vedo che per te questo è molto difficile. Mi spiace! | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 20:11:09 |
| Sì Mah, è così. Ma non ti danno l'idoneità. Ti danno solo una seconda chance. | |
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Da: Scusate ![]() | 05/11/2015 20:11:23 |
| Un altro fenomeno che accade spesso nelle correzioni di prove scritte é quello di temi "benchmark" per voto. Anche qui provo a spiegarmi. Può capitare che, nell'avanzamento delle correzioni, ci si imbatta in un tema superiore alla media. Scontata la sufficienza di quel tema, si pone poi il problema sull'effettivo punteggio da assegnare. Una volta assegnato un punteggio a quel tema (facciamo ad esempio: 15), quel punteggio, volenti o nolenti, costituirà un parametro strisciante di valutazione anche dei temi successivi. Nel senso che, per la correzione dei temi successivi, il commissario si porrà il problema di "mantenere la distanza" in termini di punteggio tra l'uno e l'altro. E vi spiego come questo possa condizionare l'esito di un'idoneità. Supponiamo che i commissari siano parchi e contenuti nei giudizi. E che quel tema, che avrebbe meritato un 15, sarà valutato 14. Ora, questo punteggio (15 invece di 14) ad un tema che si distingue può condizionare negativamente l'idoneità dei temi successivi: un tema sufficiente (da 12) farà più fatica a raggiungere l'idoneità, se seguirà la correzione del tema da 15 (ma valutato 14). Ed è veramente facile che la stessa diminuzione venga inconsciamente applicata al tema da 12 (che scalerà ad 11, cioè a n.i.). Con la differenza però, che mentre al Tizio che ha preso 14 in luogo di 15 la situazione non muta, muterà sensibilmente per tutti gli altri. Vi posso garantire che queste non sono dietrologie, ma quel che accade normalmente nelle correzioni di prove scritte, quando queste sono tante | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 20:16:35 |
| Guarda che quando ho parlato di dietrologie mi riferivo a chi dice che il concorso è truccato e che passano solo i raccomandati.. | |
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| Da: Mah | 05/11/2015 20:17:46 |
| Inoltre, in riferimento alle riflessioni di prima sui criteri di giudizio dati dai temi giá letti, il discorso dell'utente di prima potrebbe valere anche al contrario: cioè se la commissione ha dato la sufficienza ai temi iniziali senza avere idea del livello complessivo degli elaborati, sempre in linea di principio, dovrebbe ritenere sufficienti anche quelli dello stesso livello dei primi (sempre che i primi siano mediocri rispetto al resto e tenendo sempre presente che tutti sti calcoli lasciano il tempo che trovano perchè se è il tuo momento passi pure con una percentuale del 2%) | |
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Da: silverpawn ![]() | 05/11/2015 20:19:12 |
| Per Corsista FgLaw e per chi è interessato, riporto un singolare caso affrontato dal CdS in tema di house providing, che ho scoperto durante la trattazione, nel corso che sto frequentando, del più generale discorso degli enti immateriali. Sottolineo singolare perchè trattasi, a mio avviso, di un bello scherzetto ai danni del Cineca e dell'Università degli studi di Reggio Calabria: quest'ultima infatti aveva chiesto un parere al CdS per l'affidamento in house al Cineca di servizi informatici e ricevuto parere positivo ha quindi proceduto in tal senso. Senonché su ricorso di una società di analoghi servizi, dapprima il TAR e poi lo stesso CdS hanno ribaltato il giudizio espresso in sede consultiva, sostenendo, tra l'altro, l'inapplicabilità delle nuove direttive UE sugli appalti, in quanto non ancora recepite dall'italia e che invece erano state ritenute self executing nel parere. Elogi sulla coerenza a parte, la sentenza, risalente a maggio 2015, è molto interessante proprio in ordine ai rapporti tra ordinamento europeo, interno e poteri del giudice. Ve la consiglio, soprattutto a chi del forum ha recentemente studiato l'argomento. Trattasi di CdS 26 maggio 2015 n. 2660. C'è anche un commento a firma di Giulio Veltri su Urbanistica e Appalti n. 6/2015 pag. 655 e segg, che analizza sia la sentenza che il parere. Trovo l'argomento interessante sia per l'attualità dell'in house, sia per le recepende direttive che andranno a costituire l'ennesimo tassello normativo in materia, sia per il più generale rapporto tra diritto UE ed interno, che rappresenta ormai un aggancio argomentativo in tantissimi ambiti e che, quindi, può essere utile impiegare anche in un tema. Buono studio a tutti. | |
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| Da: @ ma perché | 05/11/2015 20:21:59 |
| In teoria si ma se arriva il genio che ti fa un tema da 20 e, per serietà, viene valutato 18 i successivi border line sono spacciati! | |
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Da: Scusate ![]() | 05/11/2015 20:23:26 |
| @Mah, hai ragione, infatti all'università ci regoliamo così: sufficienza a parità di livello anche agli elaborati successivi. Però nell'università la direttiva non è "selezioniamo", ma "valutiamo"; sono esami, non concorsi selettivi. Qui invece siamo ad una selezione. Il meccanismo quindi è quello selettivo, il che vuol dire che, andando avanti, il livello richiesto per la sufficienza, mai si abbasserà rispetto a quello iniziale, raramente resterà uguale, frequentemente diventerà leggermente più elevato rispetto a quello iniziale. | |
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| Da: Ma ovviamente | 05/11/2015 20:23:30 |
| Dovrebbe passare un tema.più lungo. Il problema è che più è lungo il tema più aumentano gli errori e che chiaramente i più fanno temi lunghi su qualunque cosa pur non conoscendo la questione richiesta. Del tipo " provo a ragionare x dieci pagine". Perciò alla fine passano quelli corti di tre pagine. Mica perché si scocciano di correggere. | |
| Rispondi | |
| Da: @ ma perché | 05/11/2015 20:27:36 |
| Allora prendi i temi idonei che trovi on line e prova a leggertene 5 consecutivamenteper 5 ore senza stracciarti i maroni... Poi mi dici. | |
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| Da: bloccouniversaleconcorsinudonelsuostudio | 05/11/2015 20:29:51 |
| questi discorsi sulla progressiva ed incessante modifica dei parametri di riferimento si fanno davvero interessante, io per mia esperienza indiretta posso dire che un professore di penale del mio ultimo corso sosteneva commissario nel 2009, di aver dovuto lottare aspramente con i commissari giudici, i quali non vedevano l'ora di qualificare i temi come fuori traccia e mi ha detto che c'è una numero considerevole di persone che prendono 2 idoneità su tre | |
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| Da: bloccouniversaleconcorsinudonelsuostudio | 05/11/2015 20:31:43 |
| si il discorso della media mediocritas è forse vero, io dal mio punto di vista faccio temi tra le 8 e le 10 facciate, ma ho una scrittura macroscopica, come se non superassi mai le 5 o 6 facciate ordinarie | |
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| Da: X bloccouniversale... | 05/11/2015 20:33:38 |
| Sono pronto a scommettere che il prof. di cui parli ha un cognome che finisce in ....ezzetti. Dimmi se sbaglio... | |
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| Da: bloccouniversaleconcorsinudonelsuostudio | 05/11/2015 20:36:16 |
| si forse sono prevedibile, ma è cosi,perchè ha ecceduto secondo te lui a dire ciò? | |
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| Da: X bloccouniversale... | 05/11/2015 20:38:24 |
| Ti stupirebbe se ti dicessi che una sua allieva ha vinto quel concorso? Ora è p.m. in sicilia, all'epoca era collaboratrice di cattedra... | |
| Rispondi | |
| Da: Mah | 05/11/2015 20:38:28 |
| Se i temi idonei pubblicati fungono effettivamente da parametro 5-6 pagine scritte bene dovrebbero essere sufficienti. Ma dipende ovviamente sempre da quello che chiede la traccia e da tante altre variabili, prima tra tutte il livello dei temi letti poco prima del tuo. | |
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| Da: X bloccouniversale... | 05/11/2015 20:42:26 |
| All'epoca seguivo i suoi corsi all'università e lei teneva dei seminari della materia.... Ancora ne ricordo uno, sulle sentenze della corte costituzionale relative l'una all'aggravante della condizione di straniero illegalmente soggiornante nel territorio (incostituzionale) e l'altra sul reato di immigrazione clandestina (non incostituzionale). Per carità, brava collaboratrice... Però mi ha colpito sapere che proprio in quell'anno fece gli scritti e che il suo prof era in commissione... | |
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| Da: AmbrogioErgigolò | 05/11/2015 20:53:41 |
| Di chi parlate ?... zetti Roma Tre? | |
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| Da: Sputnik87 | 05/11/2015 21:02:35 |
| I corsi sono pieni di befane. Queste con la scusa dello studio, della famiglia, del lavoro non si lavano nemmeno i capelli. Ma dico non è che se la sera ti spalmi una crema o rolli un contorno occhi ti crolla il mondo addosso. Poi capisco il piacere di mangiare ma se la tua pelle fa schifo forse dovresti smettere di scofanarti di porcherie. L altra volta c era questa busta che mi si è attaccata strisciandomi i suoi ricci unti sulla spalla. Mi arrivava all inguine ed era rotonda che avrei potuto palleggiarla. È che io sono troppo buono e per tatto non dico quello che penso. Un altro l avrebbe bullizzata e traumatizzata a vita. | |
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| Da: Matrimoni omosessuali | 05/11/2015 21:04:00 |
| Approfitto del mutato clima del forum per sottoporre una questione giuridica, peraltro di stretta attualità. Tutti voi avrete certamente saputo della - se non anche letto la - sentenza del cds del 28 ottobre scorso, in riforma della sentenza del tar lazio di marzo di quest'anno. Il quesito che pongo a tutti è il seguente: se vi siano, allo stato, gli estremi per ricorrere alle ss.uu. della cassazione per motivi di giurisdizione. A mio parere, i presupposti vi sono, ma vorrei sapere se vi sono altri convinti di ciò. Riassumendo (e di molto!), la questione di massima sarebbe questa: 1) testi TAR Lazio: tutto quel che riguarda gli atti dello stato civile (e quindi anche i registri) è materia relativa agli status delle persone, sottratta al potere della p.a. Si possono modificare tali atti solo previa decisione del giudice civile, se del caso all'esito di un giudizio promosso su intervento del p.m. Ergo, il prefetto non può annullare nessun atto di stato civile. L'annullamento può essere disposto solo dal giudice, su istanza del p.m. 2) tesi CDS: la tenuta dei registri dello stato civile è una funzione pubblica attribuita alla P.A. nella veste dello Stato (e più nello specifico, attribuita alle articolazioni periferiche del Ministero degli Interni, rappresentate dalle Prefetture), ma per legge delegata al Sindaco, che infatti la esercita quale ufficiale di governo e non già di soggetto apicale di un ente locale. Siamo al corrente delle norme che attribuiscono al solo tribunale la competenza in ordine alle annotazione degli atti di stato civile, ma nei casi specifici si tratta di atti (trascrizioni di matrimoni omosessuali) on già illegittimi, ma del tutto inesistenti. Spetta dunque al Sindaco, quale ufficiale di governo, rimuovere dai registri di stato civile quella sorta di "apparentia iuris" rappresentata dalla annotazione di un atto inesistente (un matrimonio tra persone dello stesso sesso). Se il Sindaco è inadempiente, il potere spetta al Prefetto. L'atto di annullamento di quest'ultimo non rappresenta un vero e proprio annullamento, bensì la rimozione di un non-atto (ossia, di un quid di inesistente per l'ordinamento italiano), rappresentato da un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ciò garantisce anche la certezza del diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto i prefetti agiscono su indirizzi, nella forma delle circolari, del ministero degli interni. E ciò diversamente dall'autorità giudiziaria ordinaria, come mostrano le decisioni contrastanti emesse sul tema Tutta la questione si gioca sul fatto se: 1) si tratti di atto inesistente (tesi del CDS), in quanto tale "cancellabile" dalla P.A., che non invade le attribuzione del giudice civile, in quanto sta soltanto rimuovendo un non-atto e non sta agendo sui registri di stato civile 2) si tratti di atto sì esistente, ma magari affetto da qualche altra forma di invalidità (tesi TAR Lazio), e nel qual caso la competenza a decidere di quest'altra forma di invalidità non spetta alla P.A. (nella persona del Sindaco o, in sua sostituzione, del Prefetto) ma al giudice civile. Secondo voi, gli estremi per un ricorso alle ss.uu. esistono? Perché a me la cosa pare scontata, ma un altro collega avvocato sostiene di non vedere questi presupposti. Peraltro, secondo me, semmai si dovesse arrivare alle ss.uu. la tesi del CdS, già di per sè piuttosto deboluccia, cadrebbe definitivamente Voi che ne pensate? C'è qualcuno che si occupa oppure si intende della questione? | |
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| Da: X bloccouniversale... | 05/11/2015 21:05:20 |
| Esattamente, @AmbrogioErgigolò... Parliamo proprio di lui.... | |
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| Da: Matrimoniami | 05/11/2015 21:13:17 |
| Non ho molto ben capito cosa tu stia chiedendo. Il matrimonio omosessuale è un atto inesistente per la giurisprudenza. Da sempre. Non è solo tesi del CDS. L inesistenza come categoria giuridica nasce con riferimento al matrimonio omosessuale. E poi viene recuperata rispetto a tutti quegli atti ( es. Testamento, delibere societarie) per cui sono previste cause tassative di nullità. Insomma si dovrebbe dire: se l atto non cade in una di quelle cause di nullità è valido. Onde evitare ciò la giurisprudenza conia la categoria della inesistenza. Il matrimonio omosessuale non è illecito perché le invalidità matrimoniali sono tassative. Esso non è neppure valido perché benché non vietato non è autorizzato. È perciò inesistente. Quindi la tesi del CDS - ahimè- è corretta. | |
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