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Magistratura 2015
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| Da: Alfonso Signorino | 26/10/2015 18:45:50 |
| Lo scienziato ama trombarsele tutte a dovere e poi sputtanarle per bene come meritano le opportuniste | |
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| Da: Cattivo | 26/10/2015 19:19:49 |
| mi domando perché la gente usi un linguaggio scurrile per descrivere degli esperimenti rigorosamente scientifici sulla natura umana | |
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| Da: Bar condicio | 26/10/2015 19:21:50 |
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| Da: Ne conosco uno | 26/10/2015 19:31:27 |
| Il quale non lo ha giudicato determinante. . Anzi attribuì la sua riuscita ad altro corso seguito precedentemente. | |
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| Da: Bar condicio | 26/10/2015 19:39:52 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Ne conosco uno | 26/10/2015 19:46:58 |
| Neanche tu ci metti la faccia...perché dovrei io? | |
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| Da: Ne conosco uno | 26/10/2015 19:48:36 |
| Tanto più che l'anonimato è l'anima di questo forum. Se pretendi trasparenza questa certo non è la sede ideale. Ma ricorda che vale anche per te. | |
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Da: X verità ![]() | 26/10/2015 19:51:35 |
| Il tema era sui derivati cioè sugli investimenti degli strumenti finanziari. Questi possono essere di copertura o speculativi. Si può negoziare uno strumento finanziario o per coprire il rischio del contratto quadro o x fini meramente speculativi. La causa in concreto non c'entra nulla come autorevolmente, peraltro, sostenuto dalla migliore dottrina (Roppo). Peraltro il discorso dell'alea bilaterale è diverso dalla razionalità e misurabilità dell'alea. Quest'ultima, in definitiva, ricorre quando si assume un rischio assurdo. Bellomo ricorre alla teoria dei giochi. Il problema in ogni caso e a prescindere dall'angolo prospettivo da cui si vuole affrontare è sempre nei rimedi previsti atteso che i derivati sono astrattamente meritevoli posto che lo stesso legislatore esclude la loro configurabilità alla stregua di una scommessa e l'applicabilità del 1933. Roppo parla di annullabilità x errore laddove questo sia essenziale. Ciò perché il punto critico emerge non tanto sul piano causale ma su quello della volontà. Ma anche la ricostruzione in termini causali finisce col veicolare una distorta volontà delle parti (rectius della parte debole). In ogni caso il pungo nodale del discorso (causa, meritevolezza funzione speculativa inconfigurabilità della scommessa) era indirizzato sui rimedi. Con quale strumento può essere tutelato il risparmiatore da perdite non preventivsbili? La nullità è lo strumento che più lo tutela potendo agire in ripetizione ex art. 2033. Ma è quello giuridicamente meno sostenibile Roppo dixit | |
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| Da: Bar condicio | 26/10/2015 19:53:49 |
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| Da: Ne conosco uno | 26/10/2015 19:55:49 |
| Infatti si è visto dagli ultimi sviluppi quanto gli è cara la coerenza. | |
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| Da: E basta sempre o stesso discorso inutile | 26/10/2015 20:09:23 |
| https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2015/05/Pagliantini-derivati.pdf&ved=0CBoQFjAAahUKEwjJ_q7g6uDIAhVCBywKHdCXA00&usg=AFQjCNEWlXPxY2_Qd9FLRamcWy7YR_KA2w Ma studiatevelo una volta x tutte e non rompete il cazzo co Ste minchiate. | |
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| Da: Cattivo | 26/10/2015 20:30:45 |
| @ Bar condicio L'esclusione per aver frequentato altri corsi mi mancava. Trovo che sia semplicemente geniale! W l'assenza di spirito critico!!!!!!!!! | |
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| Da: traccia civile | 26/10/2015 20:32:11 |
| Si, la causa non c'entrava nulla in quanto atteneva al tipo di contratto espressamente previsto dalla legge. Si trattava solamente di profili inerenti alle trattative. Giustamente: nessuno si sarebbe indotto a stipulare un contratto di compravendita se la cosa compravenduta non esiste. Ma se la cosa non esiste la causa del contratto è comunque quella tipica. Si tratta di un errore essenziale, e quindi l'atto è risolubile. | |
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| Da: penale speciale | 26/10/2015 20:36:42 |
| su quali testi studiate diritto penale parte speciale? | |
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| Da: Bar condicio | 26/10/2015 20:38:59 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: pops | 26/10/2015 20:44:34 |
| Penale parte speciale sui tomi di Fiandaca. In alternativa, il compendio di Garofoli. Mantovani parte speciale non mi piace. | |
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| Da: Justo | 26/10/2015 20:45:01 |
| Sisi il noto caso della risoluzione x errore essenziale. Lo conoscono in pochissimi. Sfuggì anche al legislatore del 42. E andò molto lontano. Da dove hai studiato? Gattofoli o gallinella? | |
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| Da: Ne conosco uno | 26/10/2015 20:49:33 |
| @ bar condicio Davvero?!?.. Non si direbbe. | |
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Da: Sorpresa z ![]() | 26/10/2015 20:49:52 |
| La causa era tutto il tema | |
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| Da: AmbrogioErgigolò | 26/10/2015 20:57:39 |
| Salve cari, notizie sulla mora bellomiama? | |
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| Da: la gnoccolana mora | 26/10/2015 21:01:08 |
| Sisi, ma non tocca certamente a te...si sta preparando per una altro, e l'altro si sta preparando a sua volta | |
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| Da: Quello che penso | 26/10/2015 21:11:18 |
| Giusto x essere seri. Io il tema l' Ho sbagliato. E ho pure consegnato. Ho parlato x due se non tre pagine di causa in concreto. In modo totalmente inutile e avulso dalla questione derivati, assicurazione speculazione, che non conoscevo. Ma non per questo mi racconto palle del tipo posso passare perché può passare tutto. Io credo che se ciascuno di noi fosse in grado di autovalutarsi le 3000 consegne diventerebbero quantomeno 1500 e il concorso forse sarebbe più comprensibile e più giusto. Così. Giusto x dire la mia. | |
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| Da: bah | 26/10/2015 21:27:19 |
| lo sapevate che poletti è un perito agrario | |
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| Da: il tema di civile ... ..... | 26/10/2015 21:30:56 |
| Io invece ho parlato di negoziazione come strumento essenziale per assicurare l'equilibrio contrattuale, in quanto nessuno si indurrebbe a stipulare un contratto aleatorio se sapesse che non ha in realtà lcuna possibilità di trarne un profitto. Solo nel caso di un contratto in equilibrio, l'alea e l'intento speculativo è meritevole di tutela. Che poi ci siano sentenza che stabiliscano l'assenza di causa in concreto, poco cambia. p.s.: per quello sopra: l'errore essenziale è causa di annullamento, e non di risoluzione | |
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| Da: il tema di civile ... ..... | 26/10/2015 21:39:00 |
| Ho scoperto solamente recentemente questo forum, ed è per questo che ho riattivato la discussione, che ho visto in passato oggetto di accesissimo dibattito, senza alcun intento polemico | |
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| Da: il tema di civile ... ..... | 26/10/2015 21:43:45 |
| Sto ripercorrendo le discussioni svoltesi in passato, e francamente le soluzioni date non mi convincono perché non sono coerenti con gli orientamenti della Cassazione (anche se sicuramente molto stimolanti sotto il profilo meramente teorico, che però non è quello che interessa in un concorso per divenire magistrati). Poi è evidente che si può sostenere tutto, come dimostra l'esistenza di alcune pronunce di merito che fanno riferimento alla causa in concreto. Ma come ha detto qualcuno: quando non si sa come inquadrare un fenomeno giuridico, ecco che si fa ricorso alla causa!;) | |
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| Da: Quello che penso | 26/10/2015 21:50:48 |
| Te l ha consigliato anche uno sopra. ha postato un link. Su internet circola un saggio di Pagliantini. Cerca pagliantini derivati meritevolezza quid noctis. La soluzione è li. | |
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| Da: Polpo | 26/10/2015 21:54:25 |
| La Cass. Ha statuito in tema di obblighi informativi. Questi attengono a un momento antecedente alla negoziazione dei singoli strumenti che, invece, si collocano nella fase attuativa del contratto quadro. Sul punto non c'è giurisprudenza consolidata. | |
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| Da: Polpo | 26/10/2015 21:56:50 |
| Se non hai capito questo, quando ti bocceranno non realizzerai che sei andato fuoritraccia. | |
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| Da: il tema di civile ... ..... | 26/10/2015 21:57:45 |
| Grazie per l'indicazione: già trovato. Lo sto leggendo... | |
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