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Magistratura 2015
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Da: CarlottaCarlott ![]() | 09/01/2015 00:04:06 |
| Vigile urbano scrive sempre cose giuste. No non dovrebbe essere una casta selezionata x censo... | |
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| Da: spark87 | 09/01/2015 00:08:36 |
| è una tesi, proprio perchè teoricamente sono reati simili se il riciclaggio nn ha la clausola allora la clausola la superi anche col reimpiego. La clausola esprime l'idea del post factum, cioè l'id quod plaerumque accidit. Se però non reimpieghi subito ma lo fai dopo un bel pò non hai piu un comportamento che rientra nella norma, e dunque la clausola non ha senso. Tanto piu che c'è in gioco l'economia pubblica, la concorrenza, l'investimento di denaro sporco in attività commerciali (quindi un bene giuridico diverso da quello protetto dalla ricettazione, che tutela solo il patrimonio). è una teoria, o la sapevi o no, non è che gli autori scrivono solo cose condivisibili da chiunque. La regola è che il rapporto è di sussidiarietà , post factum. Tra l'altro una cosa è il post factum un altra il concorso apparente. Una eccezione di rarissima applicazione è quella che suggerisce la giurisprudenza. Ma la tesi che veramente sdogana il reimpiego è questa della dottrina. | |
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| Da: dagobertus | 09/01/2015 10:45:51 |
| In effetti sul sito di Bellomo c'è scritto che "La tesi della suprema Corte è contestata in dottrina, la quale ravvisa concorso di reati in ipotesi di condotte diverse, commesse dallo stesso soggetto: ciò che si verifica nel caso in cui questi, dapprima provveda alla ricezione o alla ripulitura del provento illecito, poi, con autonoma determinazione, provveda al suo impiego. Tale soluzione appare preferibile: per quanto il rapporto di progressione e la clausola di sussidiarietà indichino la volontà del legislatore di fissare un rapporto di alternatività , attribuendo al reato di reimpiego uno spazio puramente residuale, le categorie scientifiche sottese alla teoria del concorso di norme fanno ritenere che un'azione criminosa totalmente separata sul piano fisico non possa essere assorbita dalla precedente, sol perché in concreto ne costituisce una regolare (ma non necessaria) conseguenza secondo le leggi economiche". | |
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| Da: mamamamamam | 09/01/2015 12:10:23 |
| scusate c'è qualcuno che segue il corso fglaw online? Se si come vi pare? | |
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| Da: date? | 09/01/2015 21:41:53 |
| date? | |
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| Da: x date | 09/01/2015 22:06:28 |
| sarà la settimana di ferragaosto..preparati..portati tutto pinne e boccaglio ok? | |
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| Da: hei | 09/01/2015 23:37:25 |
| Le date probabili sono importanti,non scherzare! Tu che fai lo spiritoso parlando di pinne e boccaglio...non fai ridere! Io non seguo corsi né ho informazioni quindi non posso essere di aiuto | |
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Da: x hei ![]() | 09/01/2015 23:53:53 |
| Io invece seguo un corso e mi hanno già detto quale settimana sarà e ho già prenotato l albergo...avevi a seguirne anche te uno | |
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| Da: Tiziana: E'' VERA LA NOTIZIA? | 10/01/2015 10:57:35 |
| MOLTI COMPITI CONSEGNATI IN BIANCO cioè non firmati nel relativo cartoncino bianco e quindi annullati. Mi è arrivata questa voce all'orecchio. Vi risulta? | |
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| Da: Chiara | 10/01/2015 11:10:09 |
| Buon giorno, Avete esperienza con il corso fglaw? I testi base che consigliano sono realmente sufficienti? Voi su che testi studiate? Io stavo studiando amministrativo sul garofani e devo dire che è piuttosto difficile. Aspetto vostre risposte. Grazie | |
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Da: Laretta2013 ![]() | 10/01/2015 11:15:44 |
| Il garofoli in effetti è ostico ma completo. Il corso fglaw non lo conosco. So solo che parlano bene di quello di bellomo... | |
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Da: Per Spark87 e dagobertus ![]() | 10/01/2015 11:35:44 |
| Le vostre tesi non stanno in piedi. La clausola di sussidiarietà del 648 ter esclude l'applicabilità di tale norma quando sia stato già applicato il 648 o il 648 bis. Punto. | |
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| Da: x chiara | 10/01/2015 11:36:03 |
| è un abominio quel libro è un accozzaglia di giurisprudenza...come fa a dire questa laretta2013 che è completo non si sa | |
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| Da: date? | 10/01/2015 12:00:12 |
| date? | |
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| Da: x date? | 10/01/2015 12:25:17 |
| verso natale del 2016..preparati..porta gli scarponi da sci..ok? | |
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| Da: date? | 10/01/2015 15:40:25 |
| date? | |
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| Da: Mario x TUTTI | 10/01/2015 18:01:15 |
| caro/a "Per Spark87 e dagobertus", la vita non è sempre cosi semplice! | |
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Da: ELasorte ![]() | 10/01/2015 18:48:17 |
| Mi permetto di segnalarvi un dato testuale. L'art. 648 ter si applica, in virtù del principio di specialità , quando "fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Se leggeste con attenzione gli artt. 648 bis e ter vi rendereste conto che il ter contiene elementi che lo rendono "speciale", in particolar modo le attività economiche o finanziarie che, se sono presenti, rendono applicabile il ter, se invece ci sono "altre operazioni", attenzione al termine che non è attività , si applica il bis, in presenza anche di altre differenze negli elementi costitutivi delle due articoli. Ad occhi ingenui il bis ed il ter sembrano identici, ad occhi esperti appaiono nelle loro differenze. La Commissione vuole sapere in sostanza che cosa hanno in comune i tre articoli e cosa di differente, specialmente il bis e ter. La soluzione è nel ragionamento, non nella falsa convinzione che siano condotte uguali. Buona serata. | |
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Da: Per Elasorte ![]() | 10/01/2015 19:08:25 |
| Ci spieghi quali sarebbero queste altre operazioni che renderebbero applicabile il 648 bis in luogo del ter? Mi dispiace ma non hai capito nulla della questione. Eppure basterebbe ragionare come dici ma, evidentemente, non fai. La questione è che, a prescindere da queste altre operazioni, prima di immettere denaro nel mercato dovrai comunque averlo ripulito. Sicché è proprio questa ripulitura, che è comunque sempre prodromica all'immissione della cosa ripulita nel mercato, che rende, di fatto, inapplicabile il 648 ter proprio in virtù della clausola di sussidiarietà . Il problema è allora tutto incentrato sulla clausola di riserva del 648 ter. La Cass. proprio per risolvere la questione e per dare un senso al 648 ter, ha fatto riferimento all'attività e volontà dell'agente: se questa è volta fin dall'inizio a consumare si applica il 648 ter altrimenti il 648 bis. Sicché le due attività vengono in essere contestualmente: l'una è prodromica all'altra. Se si applica l'una non si può applicare l'altra e ciò proprio per la clausola di sussidiarietà ! | |
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Da: Per Mario ![]() | 10/01/2015 19:11:22 |
| Caro Mario la vita non è semplice ma il diritto almeno in questo caso è chiaro. Sostenere il contrario significa violare la legge. | |
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Da: ELasorte ![]() | 10/01/2015 19:21:14 |
| Oppure ho capito perfettamente la questione. Premesso che la Cassazione ogni giorno afferma tutto ed il contrario di tutto, se io effettuo una donazione di denaro, frutto di illeciti, rientro nella categoria "altre operazioni", non già in ATTIVITA' economiche o finanziarie. Evidentemente ti sfugge che nel bis si cita il "delitto non colposo", nel ter si cita il "delitto". Sei in grado di capire la differenza tra le due ipotesi. Hai mai sentito parlare di rapporto di specialità ? | |
| Rispondi | |
| Da: spark87 | 10/01/2015 19:33:14 |
| Si chiama specialità è reciproca. Il che non esclude che possano venire in rilievo anche due azioni distinte: prima cambi i soldi in tagli più piccoli e poi li impieghi. Restano azioni distinte. Se direttamente impieghi= reimpiego. Se prima riciclo e poi reimpieghi = riciclaggio perché postfactum. Con la ricettazione se passa molto tempo concorso materiale. Ci sono libri su sta roba. Se tu non conosci le cose non è che non esistono. Che poi non è che se non hai parlato di questo sei fuori. Bisogna vedere quanti lo sapevano. | |
| Rispondi | |
Da: ELasorte ![]() | 10/01/2015 19:53:30 |
| La specialità non può comportare due azioni distinte penalmente rilevanti, perché una diviene "assorbita" nell'altra, visto che per specialità s'intende che vi siano due dispozioni ma se ne applica una sola visto che quella applicata contiene un elemento in più, si dice speciale. Se ci sono più condotte ci può essere il concorso, ma non è questo che richiedeva la traccia, il ter è in rapporto di specialità rispetto al bis ed in ogni caso è differente. Se lo vuoi capire bene, altrimenti vai avanti per la tua strada. | |
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| Da: spark87 | 10/01/2015 20:04:22 |
| Ma guarda al di là di quello che sapevi o non sapevi a fine giugno, te la sei andata a vedere su qualche libro? Così. Giusto per curiosità . E comunque come già detto la tesi non è un mio parto. Io non sono in grado di ragionamenti così fini. E a differenza tua non avrei alcuna sicurezza oltranzista nel sostenerli. | |
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Da: Per Elasorte ![]() | 10/01/2015 20:10:22 |
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Da: Per Elasorte ![]() | 10/01/2015 20:13:07 |
| E tu hai mai sentito parlare di clausola di riserva? Qui la specialità non c'entra proprio per la clausola del 648 ter. Leggiti la sentenza e vedi di capirci qualcosa. Dimmi in quale punto la Cass. afferma quello che dici. Il discorso è un altro e mi sono già espresso | |
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Da: ELasorte ![]() | 10/01/2015 21:27:59 |
| Cass. 16434/2013 (estratto) Solo tenendo presente tale criterio che attiene all'elemento della condotta del reato, può condividersi il principio enunciato, con riguardo all'elemento psicologico, da questa Corte regolatrice, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui «le tre fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p, sarebbero accomunate dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero invece sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità , quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante t'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie; di conseguenza l'art. 648-ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648-bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p.» (Cass. 23/3/2000 n 6534; id. 10/1/2003 n. 18103). Volete fare i Magistrati e neanche conoscete la giurisprudenza. Non intendo aggiungere altro, se siete ignoranti è un Vs. problema. | |
| Rispondi | |
Da: Per Elasorte ![]() | 10/01/2015 21:44:20 |
| Infatti è quello che mi chiedo di te. Lascia stare la magistratura non fa per te. Neanche le sentenze riesci a capire. | |
| Rispondi | |
Da: Per Elasorte ![]() | 10/01/2015 21:49:00 |
| Leggi e impara ignorante. È tra l'altro la sentenza che hai postato. E di cui non hai capito una mazza. "Per la sua collocazione sistematica il divieto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si pone come norma di chiusura volta a sanzionare quelle residue condotte che siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio. Questo carattere sussidiario risulta evidente dalla clausola che prevede la non applicabilità della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultano realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio. Ne consegue che non solo il concorrente nel reato presupposto ed il ricettatore, ma anche il riciclatore andrebbe sempre esente da pena per il successivo impiego di denari di provenienza illecita. In sostanza, poiché la clausola di riserva fa prevalere le disposizioni previste dagli artt. 648 e 648-bis, il delitto di reimpiego è destinato sempre a soccombere di fronte a fatti di ricettazione o di riciclaggio. Non vi è dubbio che la clausola di sussidiarietà rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio finisce, in sostanza, con il privare la fattispecie, in buona parte, di significato pratico, riducendone lo spazio applicativo, come questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass. Sentenza n. 4800/2010) «risulta, infatti, molto difficile trovare uno spazio di autonomia per l'art. 648-ter c.p., sia rispetto all'art. 648-bis c.p., che all'art. 648 c.p. Ed, invero, sembra alquanto difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo, poiché in questi casi il reimpiego si atteggia come post factum non rilevante»." | |
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Da: ELasorte ![]() | 10/01/2015 21:59:37 |
| Secondo me non riesci a capire che proprio perché secondo la Cassazione "di conseguenza l'art. 648-ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648-bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p.�» (Cass. 23/3/2000 n 6534; id. 10/1/2003 n. 18103)", gli stessi Giudici affermano che vi è una situazione di norma di chiusura che è l'art. 648 ter che si applica in VIA SUSSIDIARIA perché è SPECIALE rispetto all'rt. 648 e 648 bis. Evidentemente, non sei in grado di capire che scrivere in una fattiscpecie "fuori dai casi..." implica necessariamente un effetto di applicazione sussidiaria rispetto ad altre disposizioni e, nel caso in esame, un rapporti di specialità dell'art. 648 ter. Il resto è un tuo problema se non lo capisci. | |
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