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Agenzia delle Entrate - 2700 FUNZIONARI - 2025
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Da: Fideio ![]() | 1 - 06/11/2025 09:51:53 |
| Bravo candidato Ade, continua, vorrei provare a seguire il tuo ragionamento, quali sarebbero le due risposte entrambe possibili? | |
Da: Rosco_P_Coltrain ![]() Reputazione utente: +51 | 06/11/2025 09:58:40 |
| e' una graduatoria? | |
Da: Ade concorso ![]() | 1 2 - 06/11/2025 10:06:06 |
| Gruppo idonei telegram Toscana Siamo 153 con un file Excel con attualmente 152 esiti ben impostato. Cercare: idoneitoscana2700 (tutto attaccato - immagine cavallo rampante rosso con logo di ADE in basso a sinistra) | |
Da: Erisa802023 ![]() | 1 1 - 06/11/2025 10:10:44 |
| Mazinga z io conosco una persona che aveva 21.43 al precedente concorso ma si sono fermati poi sopra perché nn è stata chiamata | |
Da: Mazinga Z ![]() | 06/11/2025 10:12:44 |
| @Erisa802023 Grazie mille per la risposta. Ciao | |
Da: Giulia 1985 ![]() | 06/11/2025 12:02:13 |
| Scusate, per il Veneto secondo voi servono voti alti per entrare? Io ho 22,7 | |
![]() | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Giulia 1985 ![]() | 06/11/2025 12:02:24 |
| Scusate, per il Veneto secondo voi servono voti alti per entrare? Io ho 22,7 | |
Da: giovatraff ![]() | 06/11/2025 12:32:22 |
| Buongiorno, busta 3 del 31/10 alle 14:30 la domanda: Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto: A. La ricchezza da cui si ricavano i mezzi per pagare. B. La ricchezza su cui è calcolata l'imposta. C. La situazione da cui scaturisce l'obbligo di pagare. non vi sembra quantomeno ambigua? perchè dal punto di vista giuridico/tributario, l'oggetto nel rapporto giuridico è la prestazione patrimoniale dovuta, quindi il tributo. Formez da come corretta la B quindi la base imponibile. La domanda intende "oggetto dell'imposizione" ma non è chiaro ed esplicito | |
Da: Klyz ![]() | 3 - 06/11/2025 12:37:25 |
| A: protocollo@pec.formez.it concorsi@pec.formez.it dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it Oggetto: reclamo per attribuzione punteggio errato con contestuale istanza di rettifica in via di autotutela. La sottoscritta nata a il , residente alla Via, C.F. , e-mail PEC presa visione, in data 05.11.2025, dei risultati della prova a risposta multipla svolta lo scorso 31.10.2025 - turno ore 09.30 - presso ………, relativo alla "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", all'esito della quale ha conseguito punti …., premesso che ogni domanda a risposta multipla deve garantire con certezza l'unicità della risposta corretta, per evitare valutazioni dei candidati che violino il principio di parità di trattamento, come stabilito dall'art. 97 della Costituzione: di conseguenza, l'identificazione del contenuto preciso e coerente di una risposta non può essere lasciata alla sola discrezionalità tecnica dell'ente. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza N. 10061/2021, ha osservato che nei concorsi articolati su prove a risposta multipla, l'amministrazione ha l'obbligo di formulare quesiti chiari, non incompleti né ambigui, che contemplino una sola risposta indubitabilmente esatta, non potendo la discrezionalità tecnica della commissione spingersi fino a formulare domande incerte, contraddittorie o confondenti che non consentano al candidato di individuare nemmeno una risposta corretta sul piano scientifico. La commissione non deve tendere tranelli ai candidati mediante la formulazione di domande ambigue tali per cui questi debba scegliere tra le risposte quella meno errata o approssimativamente più accettabile, anziché quella incontestabilmente corretta, essendo tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile in base ai principi della riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo. Integra violazione di tali principi il quesito che, nella sua stessa formulazione, presenti un carattere equivoco, decettivo e fuorviante, manifestando una distonia tra l'impostazione della domanda e la risposta indicata come corretta, PRESENTA FORMALE RECLAMO avverso l'attribuzione del punteggio conseguito all'esito della prova concorsuale sostenuta in data 31.10.2025 - ore 09.30, per essere stati somministrati, nella busta n. 2 sorteggiata in sede di prova, ben due quesiti ambigui, contemplanti più di una risposta indubitabilmente esatta. Il primo quesito cui ci si riferisce è il n. 8 presente sul proprio questionario, ovvero: "Le deliberazioni assembleari invalide possono essere impugnate: Dall'amministratore del condominio. Da tutti i condomini. Dai condomini assenti o dissenzienti" rispetto al quale è stata indicata come valida la risposta "Dai condomini assenti o dissenzienti", mentre la scrivente ha selezionato come corretta "Da tutti i condomini". Ebbene, al riguardo, mette conto precisare che la disciplina codicistica in materia di condominio menziona solo l'annullabilità della delibera e non la nullità della stessa, quest'ultima, secondo la giurisprudenza, costituisce un'ipotesi residuale. In particolare, non può dirsi che la categoria della nullità sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini; «esistono infatti categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge: accanto alle ipotesi di annullamento, pertanto, devono essere mantenute, quali nullità , le ipotesi residuali in cui sussistano quei vizi talmente radicali «da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico» (in tal senso Cass. 921/2023). Ciò posto, bisogna evidenziare che la INVALIDITÀ è un concetto generale, atteso che essa ricomprende sia la nullità che la annullabilità quali "vizi patologici" di un atto, e ben può una della delibera assembleare, a seconda del vizio che la attanaglia, essere nulla o annullabile. Per la precisione: a) la nullità è la forma d'invalidità più grave, che ricorre in linea di massima soltanto per le decisioni prive di elementi essenziali, con oggetto impossibile, illecito oppure non rientrante nella competenza dell'assemblea. Sono altresì nulle le delibere che incidono sui diritti individuali, su cose o servizi comuni oppure sulla proprietà esclusiva di ogni condomino; b) al contrario, sono annullabili le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Ad esempio, è annullabile la decisione adottata senza rispettare i quorum stabiliti dal Codice civile, oppure quella che stabilisce in maniera contraria a quanto statuito dal regolamento o dalla legge. Mentre la delibera nulla può essere impugnata sempre, senza limiti di tempo, la delibera annullabile è impugnabile solamente dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, entro trenta giorni data di comunicazione della stessa agli assenti (ex art. 1137 c.c.) segnatamente per vizi di carattere procedurale, in altri termini per vizi di forma Ed ancora, la deliberazione condominiale nulla può essere impugnata in qualsiasi momento da chiunque ne abbia interesse, a differenza dell'annullabilità , che può essere fatta valere solo entro trenta giorni e solo dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti. Insomma, legittimato ad impugnare la delibera nulla è qualunque condomino che abbia interesse a farne accertare l'invalidità , compresi coloro che votarono favorevolmente (in tal senso Cass., sent. n. 6714/2010). Pertanto, CONSIDERATO CHE L'INDICATO QUESITO SI RIFERISCE ALL'INVALIDITA' GENERALMENTE CONSIDERATA, NONCHE' CHE L'INVALIDITÀ DÀ LUOGO ALLE DUE FIGURE DELLA NULLITÀ E DELL'ANNULLABILITÀ, DEVONO NECESSARIAMENTE CONSIDERARSI VALIDE ENTRAMBE LE SEGUENTI RISPOSTE AL PREFATO QUESITO: Da tutti i condomini (laddove si intenda per invalida una delibera nulla) Dai condomini assenti o dissenzienti (laddove si intenda per invalida una delibera passibile di essere annullata). Ciò posto, è chiaro che la risposta "Da tutti i condomini" selezionata dalla scrivente deve ritenersi assolutamente ed alternativamente valida, con consequenziale attribuzione di punteggio positivo e decurtazione dei punti computati a titolo di penalità . Parimenti dicasi per il secondo dei quesiti che si segnalano, ovvero il n. 60 del questionario somministrato alla scrivente, che testualmente recita: "In materia tributaria la conciliazione giudiziale può essere proposta: Esclusivamente dalle parti Dalle parte e dalla Corte di giustizia tributaria Dal contribuente, ma non dall'amministrazione finanziaria", rispetto al quale la risposta considerata valida è "Dalle parte e dalla Corte di giustizia tributaria", mentre la istante ha selezionato come corretta "Esclusivamente dalle parti". Ebbene, è d'uopo osservare che la conciliazione GIUDIZIALE non è 'unica'; essa, infatti, è disciplinata dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ai seguenti articoli così distingue a) articolo 48 comma 1(conciliazione fuori udienza): "Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia"; b) 48-bis (conciliazione in udienza): "Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia". c) art. 48-bis. 1 (conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria - ABROGATO dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026): "1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali. 2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza". Ora, IL QUESITO IN PAROLA A QUALE CONCILIAZIONE 'GIUDIZIALE' SI RIFERISCE??? A quella concordabile fuori udienza ESCLUSIVAMENTE DALLE PARTI, che poi sottopongono l'accordo alla Corte adita, o a quella (peraltro ANACRONISTICA giacché la norma è stata abrogata già nel 2024) formulabile fuori udienza o in udienza dalla Corte di giustizia tributaria? Per ritenere corretta la risposta considerata valida, il quesito doveva chiaramente indicare a quale articolo intendesse riferirsi (ad esempio "Recita l'articolo 48 del D. Lgs. n° 546/1992 - ma anche il 48 bis o il 48.1 bis - che la conciliazione può essere richiesta...."), e non riportare in maniera generalizzante e fuorviante il termine "GIUDIZIALE". Allo stato, quindi, risulta corretta anche la risposta indicata dalla scrivente (ovvero "ESCUSIVAMENTE DALLE PARTI"), atteso, dunque, che il quesito in esame reca le parole "CONCILIAZIONE GIUDIZIALE" e che, dunque, risulta essere proponibile anche ESCLUSIVAMENTE dalle parti in seguito ad accordo intervenuto fuori udienza, tanto ai sensi dei menzionati art. 48 e 48 bis del D. Lgs. n° 546/1992. Di conseguenza, anche per il quesito n. 60 presente nel questionario somministrato alla istante, deve ritenersi assolutamente ed alternativamente valida, per le ragioni anzidette, la risposta "ESCUSIVAMENTE DALLE PARTI", con consequenziale attribuzione di punteggio positivo e decurtazione dei punti computati a titolo di penalità . Tutto quanto esposto, la sottoscritta CHIEDE CHE, IN RIESAME DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL COMPITO DELLA SCRIVENTE, VENGANO RICONOSCIUTE VALIDAMENTE RESE, PER LE RAGIONI INNANZI ESPOSTE: a) la risposta " Da tutti i condomini" associata al quesito "Le deliberazioni assembleari invalide possono essere impugnate: Dall'amministratore del condominio. Da tutti i condomini. Dai condomini assenti o dissenzienti" riportato al n. 8 del questionario somministrato alla scrivente; b) la risposta "Esclusivamente dalle parti", associata al quesito "In materia tributaria la conciliazione giudiziale può essere proposta: Esclusivamente dalle parti Dalle parte e dalla Corte di giustizia tributaria Dal contribuente, ma non dall'amministrazione finanziaria" riportato al n. 60 del questionario somministrato alla scrivente, CON CONSEQUENZIALE ATTRIBUZIONE DI ULTERIORE PUNTEGGIO POSITIVO E DECURTAZIONE DEI PUNTI COMPUTATI A TITOLO DI PENALITÀ. In mancanza, la istante si vedrà costretta, suo malgrado, ad attivarsi presso la competente autorità giudiziaria. In attesa di puntuale e tempestivo riscontro, porge distinti saluti. | |
Da: matrixreloaded ![]() | 06/11/2025 12:38:15 |
| per Giulia 1985 se tanti veneti non sono andati a Torino potresti anche farcela secondo me | |
Da: Klyz ![]() | 2 - 06/11/2025 12:39:07 |
| Per chi volesse condividere. | |
Da: Rosco_P_Coltrain ![]() Reputazione utente: +51 | 1 - 06/11/2025 12:47:16 |
| Kly se hanno gia' controllato la griglia delle risposte di busta 2, come parrebbe, altrimenti siamo davvero all'apoteosi del nonsense, non ci stanno altri motivi per recriminare ossia non penso che siano cosi' ingenui da rettificare una domanda e dopodomani altre 2 o 3 | |
Da: Jackfrusciante -banned!- | 1 - 06/11/2025 12:49:10 |
| Grazie Klyz, è la stessa risposta che ho dato io e con questa raggiungerei la soglia. Provo a mandare la pec pure io. Se vuoi contattarmi, tenersi in contatto mucio (at) y a h o o . es Grazie | |
Da: Klyz ![]() | 06/11/2025 12:53:05 |
| Le revisioni sono in corso d'opera......e la correzione del quesito in atto è scaturita da segnalazione.....altro che se ne sono accorti loro!!!! Mi pare che esista un tantino di disparità se consideri le rimostranze di un concorrente e non di un altro! Se di errori ce ne sono più di uno, perché non rilevarli? Solo perché ci si è già avveduti di uno? Bah! In ogni caso, io il mio reclamo l'ho fatto. Fate vobis! | |
Da: Rosco_P_Coltrain ![]() Reputazione utente: +51 | 2 2 - 06/11/2025 12:58:30 |
| e' verosimile che ci siano 3 errori di griglia solo nella busta 2? siamo realistici...qui allora si dovra' fare la revisione a 360 gradi e tutto il concorso va a puttxxx per un dettaglio o per quell'altro... Allora siamo gia' al carnevale ragazzi | |
Da: Fideio ![]() | 06/11/2025 13:01:59 |
| Risco, no, non è ancora una graduatoria ma è un elenco ufficiale degli idonei graduato in base al punteggio, è comunque un atto della commissione. Neanche gli altri avvisi ufficiali della commissione sono firmati, calendario prove, rinvii..., è il canale di comunicazione sul sito dell'ente, come da bando, che garantisce | |
Da: Klyz ![]() | 06/11/2025 13:03:22 |
| È lampante che la griglia della busta due contenesse un requisito errato e due mal formulati e, quindi, fuorvianti!!!! Devono prenderne atto a questo punto! Il Consiglio di Stato citato è stato preciso.... | |
Da: candidato ade ![]() | 2 - 06/11/2025 13:04:30 |
| E vabbe nale che vada scendo da 28 a 27.5. Ciucci!!! | |
Da: Rosco_P_Coltrain ![]() Reputazione utente: +51 | 1 1 - 06/11/2025 13:04:51 |
| Fideio questi si rovina o con le loro mani | |
Da: Rosco_P_Coltrain ![]() Reputazione utente: +51 | 1 - 06/11/2025 13:07:47 |
| candidato Ade Bravo, e pcche' ci scassi la mincxx? | |
Da: Klyz ![]() | 1 - 06/11/2025 13:08:18 |
| @candidato ade Non scendi.....le risposte sono entrambe valide | |
Da: Fideio ![]() | 06/11/2025 13:10:12 |
| Scusa klyz, una domanda: perché la risposta sarebbe "tutti i condomini" e non l'amministratore di condominio? | |
Da: Klyz ![]() | 1 - 06/11/2025 13:11:48 |
| Anche l'amministratore potrebbe "avervi interesse"....ma noi dobbiamo riferirci alla risposta che danno x valida e a quella che abbiamo inserito noi ...ugualmente valida, per farla riconoscere corretta | |
Da: winni ![]() | 06/11/2025 13:15:11 |
| Bravissima Klyz ,nei test a risposta multipla deve essere garantita l'univocità della risposta e non essere chiamati ad un esercizio di interpretazione | |
Da: Klyz ![]() | 1 1 - 06/11/2025 13:16:27 |
| Insomma....se si discute di INVALIDITA'.....e l'invalidità ingloba in sé la nullità e l'annullabilità .....la delibera è nulla o annullabile???? Se è invalida è stop, se presenta vizio per il quale sarebbe annullabile può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti ma lo è altrettanto da tutti i condomini che hanno interesse a far rilevare la nullità . Per cui le risposte corrette sono due. | |
Da: candidato ade ![]() | 3 - 06/11/2025 13:17:17 |
| Mi riferivo alle altre sparate dei cavillocrati qui sfaccendati | |
Da: Fideio ![]() | 06/11/2025 13:18:06 |
| Rosco, "questi si rovina o con le loro mani", non ho capito | |
Da: Fideio ![]() | 06/11/2025 13:21:52 |
| Klyz ma anche l'amministratore potrebbe avere interesse a fare valere la nullità . Non è inattaccabile il tuo ragionamento | |
Da: giovatraff ![]() | 06/11/2025 13:46:14 |
| Buongiorno, busta 3 del 31/10 alle 14:30 la domanda: Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto: A. La ricchezza da cui si ricavano i mezzi per pagare. B. La ricchezza su cui è calcolata l'imposta. C. La situazione da cui scaturisce l'obbligo di pagare. non vi sembra quantomeno ambigua? perchè dal punto di vista giuridico/tributario, l'oggetto nel rapporto giuridico è la prestazione patrimoniale dovuta, quindi il tributo. Formez da come corretta la B quindi la base imponibile. La domanda intende "oggetto dell'imposizione" ma non è chiaro ed esplicito | |
Da: Klyz ![]() | 1 - 06/11/2025 13:46:43 |
| @Fideio Forse non mi sono spiegata. Ho considerato la risposta data per valida e quella mia data per errata....stop | |
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1 - 06/11/2025 09:51:53
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