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Concorso per 16 posti Avvocato INPS
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![]() | Il bando di concorso Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
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| Da: iperyncazz | 1 - 05/08/2026 15:50:51 |
| confermo quanto detto su prova scritta asincrona. Si tratta di categorie di candidati "speciali", quali donne beneficiarie di permessi maternita'. | |
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| Da: iperyncazz | 05/08/2026 15:51:49 |
| confermo quanto detto su prova scritta asincrona. Si tratta di categorie di candidati "speciali", quali donne beneficiarie di permessi maternita'. | |
| Rispondi | |
Da: stell@ ![]() | 05/08/2026 18:12:54 |
| E come mai a questi "candidati speciali" e' stato concesso un mese in più per prepararsi? Posso capire qualche giorno in più ma un mese in più e' un vantaggio enorme. Tra gente che ha scopiazzato in bagno e candidati che hanno fatto le prove asincrone comodamente da casa dopo settimane e' stato proprio un bel concorso serio. Non c'è che dire … | |
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Da: Cri2017 ![]() | 05/08/2026 18:16:20 |
| Ma soprattutto quali sono le tracce su cui hanno sostenuto le prove? Come? Quando? Sono senza parole... | |
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| Da: Daffyduck | 05/08/2026 18:39:11 |
| No ovviamente non ho chiesto nulla in merito. Chiamava una mia collega perché il link per la prova scritta asincrona non funzionava alle ore 8.30 di ieri mattina. Il concorso è quello di avvocati perché so che lui è avvocato. | |
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| Da: certo che | 05/08/2026 19:06:55 |
| Quando ci sono in ballo posti di lavoro >150k di RAL annui, sempre qualcosa di strano avviene, specie in inps. | |
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Da: Giorgia007 ![]() | 05/08/2026 20:34:58 |
| Avere oltre un mese per prepararsi, sostenere prove su tracce diverse, sostenere la prova comodamente dal proprio ufficio invece che in presenza, avere a disposizione una strumentazione informatica diversa....no, troppe anomalie, faccio molta fatica a crederci | |
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| Da: iperyncazz | 05/08/2026 20:42:52 |
| scusa, di cosa stai dubitando 007? capisco il nickname da spy story ma mi duole comunicarti che la fonte e' il responsabile del procedimento concorsuale. Ti basta o vuoi intercettazione ambientale? | |
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Da: Giorgia007 ![]() | 05/08/2026 20:47:40 |
| Avere oltre un mese per prepararsi, sostenere prove su tracce diverse, sostenere la prova comodamente dal proprio ufficio invece che in presenza, avere a disposizione una strumentazione informatica diversa....no, troppe anomalie, faccio molta fatica a crederci | |
| Rispondi | |
| Da: iperyncazz | 05/08/2026 20:48:01 |
| aggiungo che e' nota la pioggia di nefandezze che imperversa sui concorsi di livello superiore e segnatamente con riguardo all'Amministrazione /Azienda/Ente previdenziale nota per i suoi privilegi indennitari e retributivi, come giustamente e' stato osservato... | |
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| Da: Gennarino o Maraja | 05/08/2026 20:49:45 |
| Opterei per l'intercettazione ambientale ... | |
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Da: Giorgia007 ![]() | 05/08/2026 20:51:29 |
| Il responsabile del procedimento concorsuale cosa ha fatto? Non capisco a che ti riferisci quando scrivi che la fonte è lui | |
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| Da: Gennarino o Maraja | 05/08/2026 20:52:36 |
| Diffidate dalle nefandezze notorie. Sono il rifugio di chi non accetta di perdere. | |
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| Da: Prove asincrone | 05/08/2026 21:07:19 |
| Il primo giorno è stato un massacro fisicamente. Da casa, comodamente, avrei certamente scritto un parere diverso. | |
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| Da: ABROCOME | 06/08/2026 11:44:15 |
| Piccola riflessione. A me dispiace davvero che questo forum sia utilizzato solo per scaricare le proprie tensioni, invece di condividere informazioni utili, come sarebbe opportuno. Faccio un esempio: ci sono gli "interni" che, pur avendo, naturalmente, maggiori informazioni, si limitano a pontificare, con granitica certezza, sulle corrette soluzioni (senza purtroppo dire alcunché sui criteri di valutazione, che ancora non sono noti). Gli "altri", senza informazioni, sollecitati da chi si annoia perché le ferie non sono ancora iniziate, si lasciano andare alla polemica, senza alcun esito. Io proporrei un tema, ho già segnalato le due sentenze oggetto della prima prova (tar Lombardia n. 2046/2023 e Consiglio di Stato n. 10382/2025), qualcuno più capace di me potrebbe riuscire a capire se la sentenza del Consiglio di Stato è stata oggetto di ricorso in Cassazione? | |
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| Da: Per ABROCOME | 06/08/2026 15:21:30 |
| La prima traccia per me resta ad oggi un mistero, non tanto per l'oggetto, ma per la sua pertinenza rispetto al concorso. L'istituto giuridico in questione, la disposizione, è un atto tipico e solo dell'ITL rispetto al quale l'INPS non c'entra niente. Con la disposizione l'ITL ordina al datore di lavoro di conformarsi ad un determinato comportamento (ad esempio, osservare la pausa pranzo, depositare libri sociali, garantire la turnazione nei periodi di CIG) a pena del pagamento di una sanzione amministrativa. Così definita (ordine dell'autorità di conformarsi ad un determinato comportamento), è fin troppo scontato che la giurisdizione in materia sia del GA, circostanza peraltro da sempre pacifica, così come è sempre stato pacifico che la legittimazione passiva sia esclusivamente dell'ITL e non già dell'INPS perché si tratta di un atto che non tocca direttamente il rapporto assicurativo-previdenziale dei lavoratori. La sentenza del TAR e successivamente quella del Consiglio di Stato da te citate hanno riguardato un caso molto peculiare in cui eccezionalmente è stato convenuto anche l'INPS poiché - come si evince dal riepilogo del fatto contenuto nelle stesse sentenze - successivamente alla disposizione erano stati notificati anche dei verbali ispettivi, relativamente ai quali è indubbia la giurisdizione del GO e la legittimazione passiva dell'INPS. La cooperativa aveva impugnato la disposizione dinanzi al competente TAR convenendo non solo l'ITL, ma anche l'INPS e l'INAIL poiché nella sua prospettazione aveva considerato la disposizione quale atto presupposto dei successivi verbali ispettivi, ovviamente con il chiaro intento di travolgerne l'efficacia e domandandone l'annullamento. L'INPS nel costituirsi ha eccepito il difetto di giurisdizione del GA presumibilmente con riferimento agli atti di propria competenza, cioè i verbali ispettivi. Il TAR ha affermato la propria giurisdizione con riferimento alla disposizione, mentre ha ribadito la giurisdizione del GO con riferimento al merito dei verbali ispettivi. L'INPS ha proposto appello reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione, ma questa volta eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla disposizione. Anche in tal caso il Consiglio di Stato, nel richiamare l'univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che la giurisdizione in tema di disposizione è del GA, mentre non si è proprio pronunciato sull'altra eccezione. In altri termini, il Consiglio di Stato non ha affermato alcun nuovo principio di diritto in tema di riparto di giurisdizione che è sempre stato pacifico e incontestato, ma si è limitato a ribadirlo per rispondere all'eccezione sollevata dall'INPS. La vera novità della sentenza del CdS è che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'ITL, si è affermato per la prima volta che con la disposizione si può anche ordinare di cambiare il CCNL, possibilità prima di allora esclusa non solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma anche dalle stesse determinazioni interne dell'ITL (ma non era questo l'oggetto del parere). Si tratta di una traccia che ha spiazzato tutti, sia interni che esterni, perché verteva su un istituto totalmente avulso dal contesto INPS e neanche ben definito dalla relativa normativa. A mio avviso, se si fosse conosciuto l'istituto giuridico della disposizione, lo svolgimento della traccia sarebbe stato finanche semplice perché non c'era nessuna questione controversa da risolvere e infatti immagino che i funzionari dell'ITL che hanno partecipato al concorso non abbiano avuto alcuna difficoltà . A questo punto fondamentali saranno i criteri di correzione, non concordo minimamente con chi ritiene che chi abbia concluso per la giurisdizione del GO sia automaticamente fuori, non era un quiz, e lo dico pur avendo concluso per il GA sulla base di un percorso argomentativo in cui ho provato a compiere una ricognizione della complessiva materia degli accertamenti dell'ITL. C'è chi ha concluso per il GA basando il parere sui verbali ispettivi e ritengo che un parere del genere sia automaticamente da scartare, non solo perché è fuori traccia (nella stessa non vi era alcuna menzione di verbali), ma anche perché per coerenza rispetto alle premesse a quel punto sarebbe sbagliata anche la soluzione perché in tema di verbali ispettivi è chiaramente competente il GO. Tutto sta nei criteri che adotterà la commissione. | |
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| Da: Daffyduck | 06/08/2026 15:39:28 |
| Ti chiedo cortesemente di non travisare ciò che ho scritto. La prova era asincrona, non so da dove l'abbia svolta questo candidato (credo da casa ma non ne ho certezza). Non so se verteva sulle stesse tracce o se sono state sorteggiate altre tracce. Ciò che è certo è che non è un candidato di sesso femminile e che ha l'abilitazione forense. Il link per entrare al concorso era quello di avvocati. E no, non sono certo il responsabile del procedimento. | |
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| Da: Abrocome | 06/08/2026 16:24:02 |
| Riprendendo la sentenza del Tar, nella parte in fatto, si da atto come sia la disposizione che il verbale unico di accertamento siano stati notificati, addirittura, tutti nella stessa data 21/12/2022 e come la disposizione richiami, nella motivazione, proprio il verbale unico di accertamento. Da questi elementi mi sembrerebbe di capire che gli ispettori del lavoro abbiano proceduto alla redazione di tutti gli atti. Tuttavia, vengono anche citati dei verbali di primo accesso ed interlocutori nonché una diffida dell'Inps notificata in data 13/12/2022. Concordo sulla giurisdizione del GA sull'atto di disposizione secco, ma quando tale atto si basa e viene motivato, per relationem, con riferimento ad un verbale unico di accertamento e notificazione (direi contestuale) diventa davvero difficile non individuare uno straripamento di potere degli Ispettori che (probabilmente?) pensavano i rendere più efficiente l'azione amministrativa privando il Giudice ordinario della verifica di tutte le peculiarità di un rapporto di lavoro di tipo privatistico. Sarebbe davvero interessante leggere gli atti del ricorso per Cassazione, ove proposto... | |
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| Da: Per ABROCOME | 06/08/2026 17:07:04 |
| Per questo si tratta di un'ipotesi davvero peculiare, non solo per il discutibile ricorso allo strumento della disposizione per modificare il CCNL (a rigore, al datore di lavoro basterebbe pagare una sanzione amministrativa che non può superare i tremila euro e i lavoratori sarebbero totalmente privati di tutela sostanziale e infatti l'immediato precedente, relativo all'ordine di cambiare l'inquadramento di alcuni lavoratori, si è concluso con l'annullamento da parte del TAR della disposizione, non potendo la stessa riguardare tali ambiti), ma per la sovrapposizione di questo atto con i verbali ispettivi che lo richiamavano per relationem e anche su questo aspetto ho davvero rara casistica. Inoltre, sembra quasi che in questo caso abbiano agito sia gli ispettori INPS che gli ispettori ITL (che hanno senz'altro redatto tutti gli atti impugnati al TAR) senza coordinarsi. La disposizione era necessariamente anteriore perché non può essere adottata nel caso in cui sia già stato redatto un verbale ispettivo, ma la notifica congiunta, come giustamente hai osservato, mi lascia ancora più perplessa sulla complessiva vicenda. L'INPS ha condivisibilmente proposto appello per salvare i contributi perché in primo grado aveva vinto la cooperativa sulla base di una motivazione basata principalmente sulla congruità del CCNL applicato (e qui vado in totale confusione sul riparto di giurisdizione, i limiti dei due giudici mi sembrano inesistenti) e solo in chiusura per l'impossibilità di ordinare di cambiare il CCNL con la disposizione. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello incidentale proposto dall'ITL che quindi ha salvato la disposizione e i verbali ispettivi, dunque dubito fortemente che l'INPS abbia avuto interesse per proporre ricorso per Cassazione. Il problema del parere è che la traccia verteva sulla disposizione pura e semplice, non vi era alcun riferimento a verbali ispettivi, quindi la fattispecie è stata drasticamente semplificata e si è risolta nella mera individuazione della giurisdizione in tema di disposizione. Paradossalmente se fosse stata più complessa ci sarebbe stato molto più spazio per argomentazioni giuridiche e logiche validamente spendibili. Il problema è comune a tutti, bisogna solo capire cosa sarà valorizzato e cosa considerato errore, non si tratta solo di risposta esatta, ma di come ci si è arrivati. | |
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| Da: Gustavo 72 | 06/08/2026 20:09:39 |
| Per Abrocome che dite invece della seconda prova? | |
| Rispondi | |
Da: Giorgia007 ![]() | 06/08/2026 22:52:24 |
| Nella prima traccia, con l'atto di disposizione non solo è stato ordinato di applicare un altro CCNL ma anche di pagare le differenze retributive per come quantificate dall'INL. | |
| Rispondi | |
Da: Giorgia007 ![]() | 06/08/2026 23:01:37 |
| Quando alla seconda traccia, sul pagamento dei contributi da parte del cessionario nell'ambito di una cessione dichiarata illegittima, ci sono due orientamenti della Cass: per uno, anche il datore di lavoro di fatto può versare i contributi che vanno così a regolarizzare ex art 1180 cc la posizione del datore di lavoro di diritto; per l'altro orientamento in materia di previdenza la regola è l'inderogabilità , solo il datore di lavoro di diritto può pagare, i contributi versati dal datore di lavoro effettivo sono irrilevanti. Dovendo difendere le scelte già adottate dall'inps, si doveva sostenere esclusivamente la seconda tesi | |
| Rispondi | |
| Da: @giorgia007 | 07/08/2026 01:25:16 |
| Grazie. Dunque, se invece si è aperto alla possibilità di uno scomputo, pur affermando la responsabilità del cedente, si verrà probabilmente bocciati, giusto? | |
| Rispondi | |
Da: salvatore828282 ![]() | 07/08/2026 07:59:53 |
| nella seconda prova, Il verbale unico di accertamento era provvisto dell'ordinanza di ingiunzione? | |
| Rispondi | |
| Da: Per Giorgia007 | 07/08/2026 08:31:42 |
| Esatto, nella prima traccia non veniva operata alcuna menzione di verbali ispettivi e quindi di differenze contributive, in buona sostanza non veniva minimamente coinvolto l'INPS che è l'unico creditore dei contributi, per questo prima della sentenza del CdS del 2025 si è sempre escluso che con tale atto si possa ordinare il cambio di CCNL o altro inquadramento, quindi continuo a non comprendere la necessità di dissertare sui verbali ispettivi, riguardando la traccia altro istituto. Sulla seconda traccia concordo, c'è abbastanza giurisprudenza perché l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda non è solo teorica, ha riguardato anche importanti e note società . In tal caso il rapporto di lavoro si ripristina ex tunc in capo al cedente, la cessione di ramo d'azienda si configura come tamquam non esset e le obbligazioni contributive gravano esclusivamente sul cedente, unico datore di lavoro ai fini assicurativo-previdenziali. Diverso potrebbe essere il discorso sulle retribuzioni, ma è una questione che attiene ai rapporti tra le due società e non coinvolge minimamente l'INPS. Il cedente è tenuto al pagamento integrale dei contributi e ciò non realizzerebbe un doppio pagamento con riferimento alla quota già versata dal cessionario che infatti può richiederne la ripetizione, previa presentazione di domanda amministrativa, essendo venuta meno la causa giuridica del pagamento. Spesso ciò è specificato negli stessi verbali ispettivi. | |
| Rispondi | |
| Da: per l''atto | 07/08/2026 08:37:43 |
| credo che, pur sostenendo che l'unico obbligato fosse il cedente, si poteva poi sostenere che inps, avendo ricevuto il pagamento dal terzo (cessionario), dovesse decurtare tale somma dalla propria pretesa. | |
| Rispondi | |
Da: Giorgia007 ![]() | 07/08/2026 08:56:37 |
| Circa la seconda prova. Abbiamo ricevuto il mandato di difendere in giudizio l'INPS con la stesura di un atto. Dobbiamo difendere a 360 gradi l'operato dell'INPS. La possibilità che l'INPS decurti la somma ricevuta dal datore di lavoro di fatto sarebbe stata prospettabile in un parere, ossia in un atto interno, agganciandoci al primo orientamento giurisprudenziale. In un atto secondo me no, sarebbe come ammettere davanti al giudice e alla controparte che il ns cliente in parte ha sbagliato, che il ns cliente ha assunto una decisione eccessivamente rigida. Quindi per noi, come per l'INPS, quel pagamento è irrilevante. | |
| Rispondi | |
| Da: ABROCOME | 07/08/2026 09:42:30 |
| ... tuttavia, non dobbiamo dimenticare che il Giudice vaglierà il rapporto previdenziale a prescindere dalle qualificazioni operate dagli accertatori. Non si tratta di difendere l'operato degli ispettori o la validità del verbale, quanto le ragioni creditorie dell'ente con riferimento all'obbligazione contributiva. Non a caso, a mio avviso, si sarebbe potuto prospettare anche ed in via preliminare l'adempimento del terzo. Tutto dipenderà dai "famosi" criteri di valutazione ... | |
| Rispondi | |
Da: Giorgia007 ![]() | 07/08/2026 10:22:18 |
| Seconda prova: cass.-ordinanza-31-marzo-2023-n.-9143. secondo me si trattava di ribadire le argomentazioni a sostegno del ns cliente, l'INPS, per le quali, come da orientamento Cass, non è indifferente chi effettua il pagamento dei contributi, il creditore ha interesse a ricevere il pagamento dei contributi esclusivamente dal proprio debitore. | |
| Rispondi | |
| Da: propine | 07/08/2026 10:51:58 |
| ma è vero che si guadagna come i dirigenti inps? | |
| Rispondi | |
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1 - 05/08/2026 15:50:51


