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1886 Allievi Carabinieri
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| Da: per tutti quelli del 5° | 05/08/2012 00:05:02 |
| ragà smettetela di scrivere quà .....che volete capire voi del 5° che siete arrivati ieri......siete ancora spine....fate passare un paio di anni e vedrete che non ve ne vorrete più andare....fatevelo dire da un V.S.P. volontario senza pensione | |
| Da: fante... | 05/08/2012 00:07:31 |
| infatti è ad oggi 86.50.... perchè hanno scartato gente | |
| Da: x Fante | 05/08/2012 00:10:57 |
| il primo dei 1750 che punteggio riporta il 120,,,,, mi sembra troppo alto, diciamo che il 1750 riporta 83 massimo 84 allora ci siamo.. | |
| Da: Foggiano | 05/08/2012 00:32:28 |
| Ma che cavolo dici io con 86 sto al 1600 posto . Come fa il 1727 ad avere 86.50??????? ????? | |
| Da: ROS | 05/08/2012 00:32:28 |
UNA VOLTA ENTRAVO NEL FORUM E SALUTAVO I SERI MA DOVE SIETE FINITI? GENESI 1886 ROXX GLORIA NANDFOLGORE ECC... E VERO CHE CE TANTA GENTA CHE DA FASTIDIO NEL FORUM PERO ALMENI NOI SAREMMO POTUTI RIMANERE IN CONTATTO SENZA DAR CONTO A TUTTI QUEI CRETINI. | |
| Da: x fante | 05/08/2012 01:37:34 |
| TU SEI UN POVERO COGLIONE MENTECATTO!!!! COME CAZZO FA IL 1750 AD AVERE 86 SE IO PRIMA DELLE VISITE ERO 1745 CON 85!!!! MA SIETE IMPRESSIONANTI PER LE PUTTANATE CHE SPARATE.... ANZI FAI UN FAVORE ALLA COMUNITA', VAI A FARE IN CULO MONGOLO | |
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Da: genesi1 ![]() | 05/08/2012 01:39:09 |
| messaggio x ROS: Ciao, capisci il perchè x il momento non entriamo nel forum, c'è solo un argomento che monopolizza il forum, ad abbandonare il forum non se ne parla neanche, leggo e continuerò a leggere il forum, ma non intervengo su argomento ormai continuativo e monotematico,non siamo spariti ma ci siamo presi una vacanza in attesa che ricomincino le visite, buona vacanza ROS e goditi questi giorni di mare e bel tempo che ancora c'è, un abbraccio:-) | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:24:20 |
| genesi1 ciaoooo cm stai? m avevi detto qualke giorno fa ke nel fine sett avresti avuto qualke notizia in piu' per me!!!!!!!!!!!!!! ma senti e' vera sta storia ke gira su facebook dell'aumento di posti?e ke faranno i ripescaggi? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:26:41 |
| genesi1 ciaoooo cm stai? m avevi detto qualke giorno fa ke nel fine sett avresti avuto qualke notizia in piu' per me!!!!!!!!!!!!!! ma senti e' vera sta storia ke gira su facebook dell'aumento di posti?e ke faranno i ripescaggi? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:27:09 |
| genesi1 ciaoooo cm stai? m avevi detto qualke giorno fa ke nel fine sett avresti avuto qualke notizia in piu' per me!!!!!!!!!!!!!! ma senti e' vera sta storia ke gira su facebook dell'aumento di posti?e ke faranno i ripescaggi? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:27:36 |
| genesi1 ciaoooo cm stai? m avevi detto qualke giorno fa ke nel fine sett avresti avuto qualke notizia in piu' per me!!!!!!!!!!!!!! ma senti e' vera sta storia ke gira su facebook dell'aumento di posti?e ke faranno i ripescaggi? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:28:06 |
| genesi1 ciaoooo cm stai? m avevi detto qualke giorno fa ke nel fine sett avresti avuto qualke notizia in piu' per me!!!!!!!!!!!!!! ma senti e' vera sta storia ke gira su facebook dell'aumento di posti?e ke faranno i ripescaggi? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:28:30 |
| genesi1 ciaoooo cm stai? m avevi detto qualke giorno fa ke nel fine sett avresti avuto qualke notizia in piu' per me!!!!!!!!!!!!!! ma senti e' vera sta storia ke gira su facebook dell'aumento di posti?e ke faranno i ripescaggi? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:28:57 |
| genesi c seiiiiiiiiiiiiiiiiiii? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:29:34 |
| genesi c seiiiiiiiiiiiiiiiiiii? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:29:55 |
| genesi c seiiiiiiiiiiiiiiiiiii? | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:31:00 |
| 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â» e le parole ï¿˝Â«per ciascun annoï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per il medesimo annoï¿˝Â». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle seguenti: ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â». 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalitĂ di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.ï¿˝Â». 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalitĂ di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unitĂ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2011ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2013ï¿˝Â». 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universitĂ . Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universitĂ per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ , e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unitĂ cessate nell'anno precedente. | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:31:33 |
| 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â» e le parole ï¿˝Â«per ciascun annoï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per il medesimo annoï¿˝Â». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle seguenti: ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â». 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalitĂ di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.ï¿˝Â». 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalitĂ di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unitĂ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2011ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2013ï¿˝Â». 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universitĂ . Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universitĂ per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ , e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unitĂ cessate nell'anno precedente. | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:32:06 |
| 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â» e le parole ï¿˝Â«per ciascun annoï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per il medesimo annoï¿˝Â». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle seguenti: ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â». 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalitĂ di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.ï¿˝Â». 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalitĂ di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unitĂ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2011ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2013ï¿˝Â». 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universitĂ . Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universitĂ per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ , e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unitĂ cessate nell'anno precedente. | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:32:40 |
| 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â» e le parole ï¿˝Â«per ciascun annoï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«per il medesimo annoï¿˝Â». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ï¿˝Â«per gli anni 2008 e 2009ï¿˝Â» sono sostituite dalle seguenti: ï¿˝Â«per l'anno 2008ï¿˝Â». 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalitĂ di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.ï¿˝Â». 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: ï¿˝Â«Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unitĂ cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalitĂ di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unitĂ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2011ï¿˝Â» sono sostituite dalle parole ï¿˝Â«A decorrere dall'anno 2013ï¿˝Â». 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universitĂ . Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universitĂ per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ , e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitĂ , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unitĂ di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unitĂ cessate nell'anno precedente. | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:34:52 |
| raga' lasciate stare sta storia dei tagli ke e' solo una grandissima cazzata........... ki parla di tagli e' solo un classico articolo 13 deluso pensate ad avere l'idoneita' ed andare avantiiiiii w l'arma dei carabinieri W l'ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:35:31 |
| raga' lasciate stare sta storia dei tagli ke e' solo una grandissima cazzata........... ki parla di tagli e' solo un classico articolo 13 deluso pensate ad avere l'idoneita' ed andare avantiiiiii w l'arma dei carabinieri W l'ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:36:10 |
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Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:37:49 |
| raga' lasciate stare sta storia dei tagli ke e' solo una grandissima cazzata........... ki parla di tagli e' solo un classico articolo 13 deluso pensate ad avere l'idoneita' ed andare avantiiiiii w l'arma dei carabinieri W l'ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |
Da: minimi89 ![]() | 05/08/2012 02:40:10 |
| EVVAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PAGINA 1 8 8 6 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 W I RIPESCAGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
| Da: cc@cc | 05/08/2012 02:43:03 |
| mimmo mi sai dire se ripescano e quanti posti? | |
| Da: ROS | 05/08/2012 02:58:15 |
| mimino89 ti devi solo vergognare, solo vergognare. riempi le paggine di cazzate , ogni messaggio lo pubblichi 10volte ma noi che siamo cretini che non capiamo? vergognati | |
| Da: Pato87 | 05/08/2012 03:44:30 |
| 1750 con 86,50??????????ma se io con 86 sono 1600......sparare sempre le solite stupidaggini...mi fate ridere che scrivete anche FONTI UFFICIALI!!!!andate a raccogliere pesche e mandarini che è meglio....cià | |
| Da: ROS | 05/08/2012 05:04:46 |
| ok genesi buone vacanze anche a tutti voi. l importa te che non sparite proprio voi e se vorreste sparire ditemelo almeno non ci pe so piu a questo forum. che tra gente che clona e gente malata non si puo piu stare | |
| Da: LARSSON | 05/08/2012 07:50:14 |
| X ROS ....pagine con una sola "g" ........anche se sono piu' di una le pagine scrivi sempre con una sola "g"...................se hai bisogno sono qui.......Ciao Bello. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, ..., 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134 - Successiva >>



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