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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
35175 messaggi, letto 2052302 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Ridendo07/09/2024 16:47:54
Prof di matematica carissima, anzi x prof, hai uccel fabula per troppa vergogna e ti sei data al calcio?
Prima o poi  nodi vengono tutti al pettine
Rispondi

Da: Dubbiosa07/09/2024 16:56:14
Quindi cadendo la sospensiva il MIN potrebbe procedere con le assunzioni?
Rispondi

Da: Cercare,leggere, capire07/09/2024 17:03:10
Per gli ondivaghi ad oltranza...

Digitare Tar Lazio, cliccare su voce "ricorsi", inserire uno dei numeri dei ricorsi già decisi all'udienza del 5 settembre,
far scorrere la tendina,
leggere attentamente l'oggetto del ricorso,
scorrere e andare alla voce provvedimenti emessi, estrema colonna a destra...

Nel sacco non c'è il gatto...ce ne sono già 44 di gatti...
Rispondi

Da: Allenatore Trapattoni07/09/2024 17:12:01
I 44 gatti sembrano essere nel sacco ma potrebbero uscire prima che ve ne rendiate conto.

CIAONEEEEE
Rispondi

Da: Cercare,leggere, capire07/09/2024 17:14:30
La ordinanze di rigetto del giorno 5 sono ancora suscettibili di impugnazione, ovviamente dai ricorrenti soccombenti, davanti al Consiglio di Stato. Nel frattempo, il decreto cautelare monocratico emesso ad agosto, laddove emesso, ha perso efficacia, perché travolto dalla decisione contraria assunta dal Tar collegiale, che è immediatamente esecutiva (in termini di rigetto e ripristino dell'efficacia esecutiva della graduatoria impugnata). Dunque, la graduatoria è sbloccata, ma, direi, per metà, poichè pende ancora il ricorso dell'8 ottobre, riguardante i soli riservisti e solo la questione residua (in via cautelare, sempre) del punteggio dei titoli. Visto che il contenzioso cautelare si è sbloccato, sia pure per metà, in senso favorevole al MIM, quest'ultimo, prevedibilmente, avrà buon motivo di reiterare e, questa volta, di vedere accolta l'istanza di anticipazione dell'8 ottobre, magari rifissandola entro questo mese, in modo che il servizio Scuola ne soffra ilmeno possibile, quale che sia la decisione. Sarebbe una iniziativa saggia ed intelligente, a vantaggio di tutti, ricorrenti e resistenti.
Rispondi

Da: Per indovino07/09/2024 17:19:03
Per indovino. Avendo 6.5 +16 di totoli come potrei trovarmi in graduatoria se dovessero modificarla? Grazie
Rispondi

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Da: ds in fabula07/09/2024 17:29:05
Ma alla vstra eta credete an cora alle favole ?   Il riservato e"  bloccatooooo !  Lo capite o no ??!   Senno  vi tocc aad andare sulle montagne  a far i ds  ladove non vi voglionno   e  spe nder piu  di quanto  guadagniate .  Poverette...
Rispondi

Da: @ Indovino07/09/2024 17:29:45
Chi ha un punteggio alto o altissimo allo scritto è un punteggio alto o altissimo titoli credo che rimarrà più o meno dove sta. Confermi indovino?
Rispondi

Da: Indovino?07/09/2024 17:30:54
Ti posso dare una risposta precisa appena torno a casa adesso sono per negozi
Rispondi

Da: @ Indovino07/09/2024 17:34:51
Scusami. Sei tra le persone più serie del forum per questo ti chiedo, ogni tua previsione si è sempre verificata nella realtà.
Grazie per tutto quello che posti sul forum
Rispondi

Da: Ahoooooo07/09/2024 17:38:18
Pubblicato il 07/09/2024
N. 04105/2024 REG.PROV.CAU.

N. 08811/2024 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8811 del 2024, proposto da


-OMISSIS-i, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini, Giulia Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio;
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;

- Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;

- Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";

- singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;

- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

nonché per rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrata


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Grazia Bannetta e di Mariadonata Carnevale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che le parti resistenti e intervenute sollevano numerose eccezioni in rito, tra le quali, in particolare, oltre all'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti del ricorso collettivo:

a) l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo agli istanti,

b) l'eccezione di irricevibilità per intempestiva notifica del gravame relativamente all'impugnazione del D.M.n. 107 del 2023,

c) l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati individuato tra i soggetti risultati vincitori del concorso straordinario;

Ritenuto, in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che le predette eccezioni non risultano prima facie prive di giuridico fondamento, nella misura in cui, in particolare:

- con riferimento all'eccezione di cui al punto a): i ricorrenti risultano - allo stato - avere superato esclusivamente la prova preselettiva del concorso ordinario, non avendo ancora sostenuto le ulteriori prove della procedura concorsuale ordinaria (che potrebbero non superare),

- con riferimento all'eccezione di cui al punto c): l'unico soggetto (qualificato nell'epigrafe del ricorso in termini di controinteressato) destinatario di notifica del gravame è risultato (come da deduzioni verbali svolte in udienza da tutte le parti processuali) idoneo non vincitore della procedura straordinaria;

Considerato che la procedura ordinaria è stata bandita, su base regionale, a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione 13 ottobre 2022 n. 194 e in base al DDG n. 2788/2023 e che il concorso riservato si è inserito nella procedura nazionale del concorso di cui al DDG 1259/2017, in virtù della sanatoria introdotta dal D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito in Legge n. 14 del 2023 (art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies), sulla base del quale è stato adottato il D.M. n. 107/2023;

Considerato, quindi, che a seguito dei predetti interventi legislativi l'Amministrazione è stata autorizzata ad indire, per gli anni scolastici 2023/2024 , 2024/2025 e 2025/2026 sia la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami, sia la procedura di reclutamento riservata e che ai sensi dell'art. 5, comma 11 septies del menzionato D.L. n. 198/2022 la prima è destinata a coprire almeno per il 60% e la seconda è destinata a coprire fino al 40% i posti di personale dirigenziale regionale che si prevede saranno vacanti e disponibili nei suddetti anni;

Rilevato che il DPCM 3 ottobre 2023 ha autorizzato l'Amministrazione ad avviare per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura riservata;

Rilevato, altresì, che, in sede di conversione del D.L. n. 71/2024, la legge n. 106/2024 ha introdotto all'art 12 il comma 1 bis il quale ha previsto che "esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo";

Considerato che con Decreto MIM n. 2187 del 9 agosto 2024 è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata e che con avviso del 9 agosto 2024 n. 124319 i candidati utilmente collocati sono stati invitati a indicare l'ordine di preferenza tra le Regioni disponibili;

Considerato, altresì, che i ricorrenti, che hanno partecipato alla procedura di concorso ordinaria, superando le prove preselettive, hanno impugnato i predetti atti, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art 12 D.L. n. 71/2024 sotto i profili della violazione degli artt. 2, 3, 51 e 97 Cost.;

Ritenuto, con riferimento al fumus boni iuris, che, anche in disparte i sopradetti profili di possibile irricevibilità e inammissibilità del ricorso, non risultano ravvisabili, sempre in base ad una delibazione sommaria propria della fase cautelare, profili di irragionevolezza o illogicità nella scelta del legislatore di attingere alla graduatoria del concorso riservato concluso in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, diversamente dal concorso ordinario in attesa della calendarizzazione della prova scritta, scelta che ha consentito di evitare che il 60% dei posti vacanti e disponibili destinati al concorso ordinario venissero affidati in reggenza a dirigenti scolastici titolari su altre sedi in violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che è stato comunque previsto un meccanismo di recupero e compensazione dei posti, nella misura in cui, ai sensi del sopra citato art 12, comma 1 bis, legge n. 106/2024, "I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente";

Considerato, altresì, che l'Amministrazione resistente, nella memoria depositata in atti, ha previsto che le sole vacanze conseguenti alla cessazione degli incarichi dirigenziali in corso sarebbero di per sé idonee ad assorbire a partire dal 1 settembre 2025 gran parte dei vincitori del concorso ordinario;

Ritenuto, con riferimento al periculum in mora, che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti risulta insussistente alla luce di quanto sopra e che, comunque, risulta il difetto della necessaria attualità non avendo gli istanti - come già evidenziato - ancora espletato tutte le prove della procedura ordinaria ed essendo pertanto allo stato titolari di una mera aspettativa all'immissione in ruolo;

Ritenuto, altresì, che, per tale motivo, la sollevata questione di costituzionalità difetta - quanto meno allo stato - del requisito della rilevanza;

Ritenuto pertanto di dover respingere l'istanza di misura cautelare;

Ritenuto che la peculiarità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesca Dello Sbarba        Alessandro Tomassetti
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Rispondi

Da: Ahoooooo07/09/2024 17:40:01
Adesso DS IN FABULA fai silenzio
Rispondi

Da: Ahoooooo07/09/2024 17:42:05
Buona lettura, ora vorrei chiedere ad "avvocato vincente" ma dopo che finirà tutto questo 😃😃potremmo citare in giudizio civile per un risarcimento per mancata chance i ricorrenti .....
Rispondi

Da: Ridendo07/09/2024 17:47:11
E come fa. Finge di non sapere scrivere. Fingerà di non sapere leggere
Rispondi

Da: Ridendo07/09/2024 17:49:06
Ma poiché sa leggere e scrivere sta rotolandosi nel tormento della sconfitta.
Quanto rido. Ormai da tempo immemore

Ciao fabula.
Rispondi

Da: per ahiooo07/09/2024 17:50:58
Dovresti citare qualcun altro. Non sai che tutto l'ha Volturno il governo è il ministero? Cura loro
Ahahahahagah
Rispondi

Da: XAhoooooooo07/09/2024 17:52:20
Grazie, finalmente uscito testo così chi se ne deve fare una ragione potrà farlo.
Rispondi

Da: Ahoooooo07/09/2024 17:52:30
Stai fuori ti consiglio un buon consulente mentale.......
Rispondi

Da: Tar07/09/2024 17:55:25
uno dei controinteressati individuato tra i soggetti risultati vincitori del concorso straordinario;
Mi spiegate questa?  La collega è tra i vincitori come hanno sostenuto più volte tutti che è ad esaurimento.
Rispondi

Da: Alleluia07/09/2024 17:56:48
Lunedì si parte con le assunzioni!!

Cari ordinariati pensate a studiare adesso, non perdete tempo con gli avvocati….
Rispondi

Da: X aho07/09/2024 17:56:53
Prendi la vittoria e buono che più parlate e più fate danni altro che mancata chance. Piuttosto ritirate i ricorsi di ottobre
Rispondi

Da: ds in fabula07/09/2024 17:59:41
Non e" che facendo coppia  et in collla  di u n ordinanzia qlsiasi  resusciiti  il riservato.  E ringraziate  di nn dover andarein montagne  dove fra pococomincia l inverno  .  Qllo era in giro negozi  x comprar scarponi  e giaccone vento  ma nn basta !  Il  fatto es che nn vi vogliono  e  deridono  x esser bocciatoni  e riCorsoni ,  con petenti Mai    I veri ds  non  supplican  ad ogni passo  x aver  un poszto  di serie  C   a meta anno sco lastico .  I veri ds entran da la porta Primcipale 
Rispondi

Da: Indovino?07/09/2024 18:12:16
Un primo commento a freddo dell'ordinanza: motivazioni piuttosto deboli! i giudici non si sono voluti (volutamente) spingere oltre perché nella sostanza mancava il periculum in mora, e questo era ben chiaro a tutti.
La parte più rognosa del merito verrà affrontata in altra sede, ma nel frattempo c'è il via libera per procedere con le assunzioni, che era ciò che il mim chiedeva.
Mi è sembrata più una decisione politica che non una valutazione amministrativa.
Rispondi

Da: Indovino?07/09/2024 18:21:30
@ds in fabula
Sinceramente mi fai sorridere, perché stai interpretando con pseudo serietà il ruolo di guastafeste senza tuttavia riuscirci veramente.
C'è chi passa alla storia per le cose grandi che ha fatto, e chi, come j disturbatori delle dirette televisive, perché riuscivano con metodicità a infastidire i giornalisti.
Vedi DS in fabula, ci ricordiamo anche dei guastatori, ma purtroppo in negativo.
Se tu diverti a fare la guastatrice nessuno ti può imporre di non farli, ma sappi che il gioco dura poco, poi è solo cattivo gusto.
Tuo affezionato Indovino?
Rispondi

Da: Ahoooooo07/09/2024 18:22:54
Cosa intendi per la parte più rognosa, da quello che leggo hanno demolito tutto......
Rispondi

Da: Cercare,leggere, capire07/09/2024 18:25:00
Come si evince dall'ordinanza, gentilmente appena offerta in lettura sulla chat, il  Tar collegiale è stato persino generoso nelle motivazioni, avendo trattato, con ledovole sensibilità giuridica ed umana, anche taluni profili di merito, lasciando impregiudicati quelli afferenti alla irricevilibilità ed inammissibilità del ricorso. D'altra parte, è stato evidenzto che " risulta il difetto della necessaria attualità non avendo gli istanti - come già evidenziato - ancora espletato tutte le prove della procedura ordinaria ed essendo pertanto allo stato titolari di una mera aspettativa all'immissione in ruolo".
Rispondi

Da: Spettatore07/09/2024 18:35:49
Ciao a tutti,
Nelle motivazioni di questa sentenza si capisce che ci sono stati motivi di mancanza d'interesse a procedere ma anche gravi vizi procedurali dell'avvocato, i giudici li hanno graziati mettendo le spese a compensazione!
Penso sia verosimile che comunque il ministero aspetti anche la sentenza del 9 ottobre,  vedremo nei prossimi giorni.
Rispondi

Da: X aho07/09/2024 18:39:39
Che c'è un per ora che non suona bene.
Rispondi

Da: X sopra07/09/2024 18:43:13
Proprio così gravi vizi procedurali inspiegabili.
Rispondi

Da: Spettatore07/09/2024 18:49:29
Rilevato che le parti resistenti e intervenute sollevano numerose eccezioni in rito, tra le quali, in particolare, oltre all'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti del ricorso collettivo:

a) l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo agli istanti,

b) l'eccezione di irricevibilità per intempestiva notifica del gravame relativamente all'impugnazione del D.M.n. 107 del 2023,

c) l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati individuato tra i soggetti risultati vincitori del concorso straordinario;

Un avvocato che riceve queste motivazioni per il rigetto dovrebbe ricominciare dal primo anno di giurisprudenza... da vergognarsi
Rispondi

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