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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
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| Da: Vamos | 13/04/2026 00:00:46 |
| Ma certo. Mica mi piacciono quelli al potere. E noi ricorreremo. | |
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| Da: Xsopra | 13/04/2026 06:53:28 |
| https://www.tecnicadellascuola.it/concorsi-dirigenti-una-richiesta-di-rettifica | |
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| Da: Per..sopra | 13/04/2026 07:46:22 |
| Nella rettifica pubblicata viene detta una cosa non vera. Il comma 528 della legge di bilancio inserisce solo gli idonei nella graduatoria dei vincitori non entrando nel merito della sequenzialità delle assunzioni | |
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| Da: Vamos | 13/04/2026 08:37:44 |
| Ma certo. Questa storia che sono uguali ai vincitori è pura fantasia. I posti a bando erano quelli che sappiamo e sappiamo anche quanti ce ne fossero per regione. Solo per quelli ci può essere l'accantonamento. Il nodo che hanno da sciogliere è: darci il 40 (facciamo 39, così non vi innervosite) a livello nazionale senza sapere poi come fare a distribuire equamente nelle regioni il 61 (perché non è affatto semplice) o tentare un colpo di mano per arrivare a quell'almeno 60 aumentando le percentuali nelle regioni e inventandosi un algoritmo che non rispetterebbe la legge? Non ci credete, lo so. Ma è così. Camminano sulle uova e il pasticcio l'hanno fatto loro, sopratutto con la fine della restituzione. Ma indietro non si torna. Vediamo come sbrogliano la matassa. | |
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| Da: art. 528 | 13/04/2026 08:45:39 |
| 528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo. | |
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| Da: Piemonte Tris | 13/04/2026 08:53:04 |
| a: La regina della notte 12/04/2026 18:47:14 Non considerando quelli già assunti dall'ordinario nelle varie regioni lo scorso anno, né considerando quelli già assunti dalla procedura riservata l'anno precedente, ne sono rimasti 33 che sono in entrambe le graduatorie ed ancora da assumere. | |
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| Da: risposte a Duro di Comprendonio | 13/04/2026 09:23:58 |
| Sei, come sempre, fin troppo gentile. Ma qui occorre fare un'operazione di chiarezza che, se mi consenti, non è solo lessicale ma proprio logica: distinguere ciò che la norma consente da ciò che, nella prassi, si è ritenuto di poter fare. Perché il 30 marzo â€" stando a quanto riportato dai presenti â€" il MiM non ha affatto "aggirato" la legge, né ha proposto una lettura arbitraria o di comodo. Ha fatto, piuttosto, un'operazione che può piacere o non piacere, ma che sul piano tecnico ha una sua coerenza: ha ricondotto quelle espressioni ("prioritariamente" e "almeno il 60 per cento") dentro un perimetro di non rigidità assoluta. E qui sta il punto, quello vero. "Prioritariamente", nell'interpretazione offerta, non equivale a "esclusivamente" né a "inderogabilmente". Indica una preferenza, una direzione, un criterio guida â€" ma non introduce un vincolo tale da paralizzare ogni altra opzione amministrativa. Analogamente, quel "almeno il 60 per cento" viene letto non come una quota da applicare in modo meccanico e atomistico su ogni singola tornata o contingenza, ma come un obiettivo complessivo, da valutare in un orizzonte più ampio e compatibile con altri vincoli (organizzativi, temporali, procedurali). Ora, si può dissentire da questa lettura â€" ed è legittimo farlo â€" ma non la si può liquidare come semplice prassi travestita da diritto. È, piuttosto, una precisa scelta interpretativa: considerare quelle indicazioni normative come criteri di indirizzo forti, sì, ma non tali da generare automaticamente posizioni di diritto soggettivo pieno in capo ai singoli. Ed è qui che torna utile, senza forzature, il richiamo alla giurisprudenza. L'idea che dall'inserimento in graduatoria â€" anche come "vincitori" â€" discenda un diritto incondizionato all'assunzione è stata più volte ridimensionata. Non perché non esista alcuna tutela, ma perché tale tutela si muove entro confini che lasciano spazio alla discrezionalità amministrativa, specie quando entrano in gioco criteri di programmazione e distribuzione dei posti. Dunque, più che una contrapposizione tra legge e prassi, quella del 30 marzo sembra essere una saldatura: la prassi viene letta alla luce di un'interpretazione della norma che ne consente una certa elasticità . Non si nega la priorità , non si azzera la percentuale; le si colloca, però, in un sistema che non le rende automaticamente esigibili in ogni singolo caso concreto. Capisco bene che questo possa lasciare insoddisfatti, soprattutto chi legge quelle parole in senso più stringente. Ma proprio qui si gioca la differenza: non tra chi rispetta la legge e chi no, bensì tra due modi di intenderla. Da un lato, una lettura vincolante e puntuale; dall'altro, quella illustrata dal MiM il 30 marzo, che ne valorizza la funzione programmatoria più che precettiva in senso stretto. E allora, senza indulgere né al sospetto né all'acquiescenza, forse la domanda da porsi è un'altra: quella interpretazione è sostenibile sul piano giuridico, oppure eccede i limiti della discrezionalità consentita? Perché è lì che si decide tutto â€" non nella prassi in sé, ma nella sua capacità di reggersi, senza forzature, sulla legge che pretende di applicare. Dopo agosto sapremo, fin quel tenzone occorre aspettare Lancillotto! | |
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| Da: Stufo | 13/04/2026 09:24:59 |
| Personalmente anche io non mi aspettavo nulla di più di un 60-40 "pulito-pulito" perché fino a qualche settimana fa era evidente che l'intenzione era sempre quella di dare il massimo possibile al riservato e il meno possibile all'ordinario, invece che il contrario (vedi l'eliminazione della restituzione). Ma se la Legge dicesse quello che vorresti sentirti dire, allora non usava le parole "almeno" e "fino" perché altrimenti avrebbe usato una terminologia diversa. Chiunque si sia mai approcciato a norme tecniche di ambito anche completamente diverso da quello scolastico, sa che il gergo giuridico mette a disposizione un'ampia gamma di formule verbali per rendere chiara ed esplicita la volontà del legislatore. Se sono stati utilizzati "fino" e "almeno" è perché il legislatore ha voluto con coscienza tenersi ampi margini di manovra per agire come meglio riteneva opportuno senza andare a violare legge alcuna. Tutto quello che sta tra quel "fino" e quel "almeno" è tutto legittimo, c'è poco da fare, che piaccia oppure no, fanno questo di mestiere, avranno consultato l'avvocatura dello Stato, sanno cosa possono o non possono fare. Ci si può agitare finché si vuole ma davanti a un ricorso il TAR che farà ? Guarda la norma, legge "almeno" e "fino" e darà ragione alla PA perchè nessuna norma è stata violata. Altro punto, scrivete che i posti nel bando dell'ordinario erano stabiliti per ogni singola regione e che oltre non si può dare: vogliamo parlare del fatto che alla procedura riservata erano previsti 297 posti da bando e ve ne sono stati assegnati 519 andando ad erodere già la quota prevista per legge ai candidati dell'ordinario? Qui il MIM deve metterci una pezza quest'anno altrimenti diversi candidati dell'ordinario hanno in mano i numeri per ricorrere e vincere. Altro punto: 2024: 519 assunzioni da riservato 2025: 326 assunzioni da ordinario E' evidente che le due graduatorie non stanno scorrendo come previsto in origine e che non ci stiamo nemmeno avvicinando al 60-40 ma siamo lontani anni luce. Per questo motivo, evidentemente, il MIM quest'anno cerca di rimediare per raddrizzare l'ago della bilancia perché se non lo fa rischia di subire i ricorsi da parte dei candidati dell'ordinario. Il MIM lo può fare? Certo, ha una norma che glielo consente senza problemi proprio per il "almeno" e "fino". Come sempre aspetteremo, ma una cosa è certa, il MIM agirà nel rispetto della norma, come ha sempre fatto e come è obbligata a fare. | |
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| Da: Senza rimedio | 13/04/2026 10:45:43 |
| con questo pasticcio sbaglieranno comunque | |
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| Da: Vamos | 13/04/2026 10:52:32 |
| Il 60 e il 40 "rigido" non si può applicare. Si parla di persone, non di farina! Deve essere per forza "almeno il" e di conseguenza "fino al". Sono d'accordo che ci possa essere interpretazione, per questo faremo valere la nostra interpretazione e quindi finiamola di dire che la legge è quella che dite voi. Quanto al numero dei posti previsti all'inizio, la fine della restituzione ci ha messo sù una pietra tombale. Anche ingiustamrnte, ad essere sincero. Ma l'hanno fatto. L'unica cosa di cui si discute, a mio parere, è se vadano accantonati o no i posti anche per gli idonei. Per noi non ci sono mai stati i posti accantonati. Secondo i nostri legali non vanno accantonati. A loro spetta almeno il 60 e a noi fino al 40. Ma, finiti i posti che possono essere accantonati, si gioca tutto sulla mobilità . Se fanno diversamente si ricorre. E si ricorre perché, lo ripeto per l'ultima volta, i vincitori restano quelli dei posti messi a bando gli altri sono vincitori come noi. Ovvero non hanno diritto ad avere i posti accantonati. Questa è l'interpretazione nostra. Vediamo come interpretano loro e secondo quale normativa. | |
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