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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
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| Da: Vamos | 13/04/2026 00:00:46 |
| Ma certo. Mica mi piacciono quelli al potere. E noi ricorreremo. | |
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| Da: Xsopra | 1 - 13/04/2026 06:53:28 |
| https://www.tecnicadellascuola.it/concorsi-dirigenti-una-richiesta-di-rettifica | |
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| Da: Per..sopra | 13/04/2026 07:46:22 |
| Nella rettifica pubblicata viene detta una cosa non vera. Il comma 528 della legge di bilancio inserisce solo gli idonei nella graduatoria dei vincitori non entrando nel merito della sequenzialità delle assunzioni | |
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| Da: Vamos | 13/04/2026 08:37:44 |
| Ma certo. Questa storia che sono uguali ai vincitori è pura fantasia. I posti a bando erano quelli che sappiamo e sappiamo anche quanti ce ne fossero per regione. Solo per quelli ci può essere l'accantonamento. Il nodo che hanno da sciogliere è: darci il 40 (facciamo 39, così non vi innervosite) a livello nazionale senza sapere poi come fare a distribuire equamente nelle regioni il 61 (perché non è affatto semplice) o tentare un colpo di mano per arrivare a quell'almeno 60 aumentando le percentuali nelle regioni e inventandosi un algoritmo che non rispetterebbe la legge? Non ci credete, lo so. Ma è così. Camminano sulle uova e il pasticcio l'hanno fatto loro, sopratutto con la fine della restituzione. Ma indietro non si torna. Vediamo come sbrogliano la matassa. | |
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| Da: art. 528 | 13/04/2026 08:45:39 |
| 528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo. | |
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| Da: Piemonte Tris | 13/04/2026 08:53:04 |
| a: La regina della notte 12/04/2026 18:47:14 Non considerando quelli già assunti dall'ordinario nelle varie regioni lo scorso anno, né considerando quelli già assunti dalla procedura riservata l'anno precedente, ne sono rimasti 33 che sono in entrambe le graduatorie ed ancora da assumere. | |
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| Da: risposte a Duro di Comprendonio | 13/04/2026 09:23:58 |
| Sei, come sempre, fin troppo gentile. Ma qui occorre fare un'operazione di chiarezza che, se mi consenti, non è solo lessicale ma proprio logica: distinguere ciò che la norma consente da ciò che, nella prassi, si è ritenuto di poter fare. Perché il 30 marzo â€" stando a quanto riportato dai presenti â€" il MiM non ha affatto "aggirato" la legge, né ha proposto una lettura arbitraria o di comodo. Ha fatto, piuttosto, un'operazione che può piacere o non piacere, ma che sul piano tecnico ha una sua coerenza: ha ricondotto quelle espressioni ("prioritariamente" e "almeno il 60 per cento") dentro un perimetro di non rigidità assoluta. E qui sta il punto, quello vero. "Prioritariamente", nell'interpretazione offerta, non equivale a "esclusivamente" né a "inderogabilmente". Indica una preferenza, una direzione, un criterio guida â€" ma non introduce un vincolo tale da paralizzare ogni altra opzione amministrativa. Analogamente, quel "almeno il 60 per cento" viene letto non come una quota da applicare in modo meccanico e atomistico su ogni singola tornata o contingenza, ma come un obiettivo complessivo, da valutare in un orizzonte più ampio e compatibile con altri vincoli (organizzativi, temporali, procedurali). Ora, si può dissentire da questa lettura â€" ed è legittimo farlo â€" ma non la si può liquidare come semplice prassi travestita da diritto. È, piuttosto, una precisa scelta interpretativa: considerare quelle indicazioni normative come criteri di indirizzo forti, sì, ma non tali da generare automaticamente posizioni di diritto soggettivo pieno in capo ai singoli. Ed è qui che torna utile, senza forzature, il richiamo alla giurisprudenza. L'idea che dall'inserimento in graduatoria â€" anche come "vincitori" â€" discenda un diritto incondizionato all'assunzione è stata più volte ridimensionata. Non perché non esista alcuna tutela, ma perché tale tutela si muove entro confini che lasciano spazio alla discrezionalità amministrativa, specie quando entrano in gioco criteri di programmazione e distribuzione dei posti. Dunque, più che una contrapposizione tra legge e prassi, quella del 30 marzo sembra essere una saldatura: la prassi viene letta alla luce di un'interpretazione della norma che ne consente una certa elasticità . Non si nega la priorità , non si azzera la percentuale; le si colloca, però, in un sistema che non le rende automaticamente esigibili in ogni singolo caso concreto. Capisco bene che questo possa lasciare insoddisfatti, soprattutto chi legge quelle parole in senso più stringente. Ma proprio qui si gioca la differenza: non tra chi rispetta la legge e chi no, bensì tra due modi di intenderla. Da un lato, una lettura vincolante e puntuale; dall'altro, quella illustrata dal MiM il 30 marzo, che ne valorizza la funzione programmatoria più che precettiva in senso stretto. E allora, senza indulgere né al sospetto né all'acquiescenza, forse la domanda da porsi è un'altra: quella interpretazione è sostenibile sul piano giuridico, oppure eccede i limiti della discrezionalità consentita? Perché è lì che si decide tutto â€" non nella prassi in sé, ma nella sua capacità di reggersi, senza forzature, sulla legge che pretende di applicare. Dopo agosto sapremo, fin quel tenzone occorre aspettare Lancillotto! | |
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| Da: Stufo | 13/04/2026 09:24:59 |
| Personalmente anche io non mi aspettavo nulla di più di un 60-40 "pulito-pulito" perché fino a qualche settimana fa era evidente che l'intenzione era sempre quella di dare il massimo possibile al riservato e il meno possibile all'ordinario, invece che il contrario (vedi l'eliminazione della restituzione). Ma se la Legge dicesse quello che vorresti sentirti dire, allora non usava le parole "almeno" e "fino" perché altrimenti avrebbe usato una terminologia diversa. Chiunque si sia mai approcciato a norme tecniche di ambito anche completamente diverso da quello scolastico, sa che il gergo giuridico mette a disposizione un'ampia gamma di formule verbali per rendere chiara ed esplicita la volontà del legislatore. Se sono stati utilizzati "fino" e "almeno" è perché il legislatore ha voluto con coscienza tenersi ampi margini di manovra per agire come meglio riteneva opportuno senza andare a violare legge alcuna. Tutto quello che sta tra quel "fino" e quel "almeno" è tutto legittimo, c'è poco da fare, che piaccia oppure no, fanno questo di mestiere, avranno consultato l'avvocatura dello Stato, sanno cosa possono o non possono fare. Ci si può agitare finché si vuole ma davanti a un ricorso il TAR che farà ? Guarda la norma, legge "almeno" e "fino" e darà ragione alla PA perchè nessuna norma è stata violata. Altro punto, scrivete che i posti nel bando dell'ordinario erano stabiliti per ogni singola regione e che oltre non si può dare: vogliamo parlare del fatto che alla procedura riservata erano previsti 297 posti da bando e ve ne sono stati assegnati 519 andando ad erodere già la quota prevista per legge ai candidati dell'ordinario? Qui il MIM deve metterci una pezza quest'anno altrimenti diversi candidati dell'ordinario hanno in mano i numeri per ricorrere e vincere. Altro punto: 2024: 519 assunzioni da riservato 2025: 326 assunzioni da ordinario E' evidente che le due graduatorie non stanno scorrendo come previsto in origine e che non ci stiamo nemmeno avvicinando al 60-40 ma siamo lontani anni luce. Per questo motivo, evidentemente, il MIM quest'anno cerca di rimediare per raddrizzare l'ago della bilancia perché se non lo fa rischia di subire i ricorsi da parte dei candidati dell'ordinario. Il MIM lo può fare? Certo, ha una norma che glielo consente senza problemi proprio per il "almeno" e "fino". Come sempre aspetteremo, ma una cosa è certa, il MIM agirà nel rispetto della norma, come ha sempre fatto e come è obbligata a fare. | |
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| Da: Senza rimedio | 13/04/2026 10:45:43 |
| con questo pasticcio sbaglieranno comunque | |
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| Da: Vamos | 13/04/2026 10:52:32 |
| Il 60 e il 40 "rigido" non si può applicare. Si parla di persone, non di farina! Deve essere per forza "almeno il" e di conseguenza "fino al". Sono d'accordo che ci possa essere interpretazione, per questo faremo valere la nostra interpretazione e quindi finiamola di dire che la legge è quella che dite voi. Quanto al numero dei posti previsti all'inizio, la fine della restituzione ci ha messo sù una pietra tombale. Anche ingiustamrnte, ad essere sincero. Ma l'hanno fatto. L'unica cosa di cui si discute, a mio parere, è se vadano accantonati o no i posti anche per gli idonei. Per noi non ci sono mai stati i posti accantonati. Secondo i nostri legali non vanno accantonati. A loro spetta almeno il 60 e a noi fino al 40. Ma, finiti i posti che possono essere accantonati, si gioca tutto sulla mobilità . Se fanno diversamente si ricorre. E si ricorre perché, lo ripeto per l'ultima volta, i vincitori restano quelli dei posti messi a bando gli altri sono vincitori come noi. Ovvero non hanno diritto ad avere i posti accantonati. Questa è l'interpretazione nostra. Vediamo come interpretano loro e secondo quale normativa. | |
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| Da: Scoramento lento | 13/04/2026 12:37:19 |
| Per STUFO Le graduatorie non devono più tendere al recupero di niente. Perché mai avrebbero sancito la fine delle restituzioni? Si pensa da adesso in avanti. E non dimenticate che, quando hanno dato usi posti, non esistevano vincitori. Non c'è stato danno economico. Hanno sbagliato a dire che andavano restituiti. Se ne sono accorti ed hanno per forza dovuto tornare sui loro passi. Tutto doveva partire dal 2025. E quelli dell'ordinario hanno avuto tutto loro. Che guai che combinano. In teoria voi dovreste restituire a noi. Ma la legge diceva altro, anche se era sbagliata. Ora hanno corretto. Fine delle danze. Pure io so stufa di sentire ancora parlare di questo. L'argomento é chiuso. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. | |
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| Da: Gent.mi | 13/04/2026 12:48:28 |
| qualcuno è in grado di stimare quanti candidati EFFETTIVI ci siano nella graduatoria del riservato, al netto di chi è presente in entrambe le graduatorie e di chi è prossimo alla pensione? Grazie a chi vorrà dare la sua opinione | |
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| Da: Ghini | 13/04/2026 14:00:41 |
| Togli il 10%. | |
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| Da: Per sopra | 13/04/2026 14:20:30 |
| Un solo posto in più assegnato al riservato nelle regioni in cui c'è ancora graduatoria dell'ordinario e si finisce al giudice del lavoro. I 392 posti al riservato sono abbondantemente assegnati. Quelli banditi su base regionale no. Le fonti del diritto che gli sponsor politici dei riservisti non conoscono o fingono di non conoscere non consentono diversamente. E il ministero ha evidentemente chiaro questo principio come emerso dagli incontri sindacali. Quindi mettetevi l'anima in pace. Anzi fossi in voi eviterei che la questione finisca alla corte costituzionale | |
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| Da: X Piemonte Tris | 13/04/2026 14:43:27 |
| Grazie della risposta.....Tuttavia pensavo che,visto che alcuni sono stati chiamati l'anno scorso dall'ordinario ed altri dal riservato nell'anno ancora prima, pensavo che entrambe le graduatorie fossero scorse un po' di più...... | |
| Rispondi | |
| Da: @Per sopra | 13/04/2026 15:41:42 |
| La legge è chiara:60% e 40%!!! | |
| Rispondi | |
| Da: @Per sopra | 13/04/2026 15:42:39 |
| La legge è chiara:60% e 40%!!!E finiamola! | |
| Rispondi | |
| Da: Scoramento lento | 13/04/2026 15:47:07 |
| La restituzione è finita. Un solo posto in più dato a voi su scale nazionale e, siccome non dobbiamo restituire niente ma da quest'anno fare 60 e 40, si finisce dal giudice. Anch'io fossi in voi starei in guardia. | |
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| Da: non si tocca | 13/04/2026 16:37:40 |
| Ma chi ve li tocca i posti che vi spettano! Nessuno ha detto che non ve li devono dare. Ma essendo finita la restituzione vi devono dare solo ciò che vi spetta per l'anno in corso. Non di più. | |
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| Da: Duro di comprendonio | 13/04/2026 17:55:16 |
| Grazie per le risposte! Gentilezza a iosa! Interpretatio legis. Bel dibattito e bella discussione. Contento che non abbiate accolto l'istanza di congedo. Oltre la lettera, indugiate sullo spirito della legge e mi regalate refoli di aria fresca sulla ratio legis. Grazie, grazie, sentitamente grazie. E vi ringrazio anzitempo per la proposta di nuove ed emozionanti cornici entro cui far muovere posizioni e punti di vista. | |
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| Da: Vincitore concorsi | 13/04/2026 20:00:56 |
| Che poi altra super anomalia del pasticciaccio brutto del riservato e dintorni, chi ha consentito, contrariamente a tutti gli altri concorsi nella PA, docenti compresi, a chi è già in graduatoria o peggio in ruolo DS di concorrere ad un concorso ordinario sul medesimo ruolo?Se già di ruolo!! Oltre ogni consuetudine giuridica, con il riservato si è calpestato il diritto piegandolo Oltremodo....un diritto diventato liquido...fluido....non c'è più da meravigliarsi se finisce che i bocciati 2017, faranno ricorso ai vincitori 2023!!! Manca la religione!!!! Non il diritto!! Opinione | |
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| Da: mobilità regionale | 13/04/2026 20:35:53 |
| ai ds in servizio spetta mobilità sul 100% dei posti disponibili; mi pare giusto non accantonare, consentire la mobilità e poi assumere in quelle regioni dove ci son oposti | |
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| Da: Xsopra | 13/04/2026 21:19:20 |
| Ecco un'altra possibile soluzione, chi altro vuole avanzare richieste? Fortunatamente al MIM ci sono dei burocrati che sanno quel che fanno. | |
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| Da: Duro di comprendonio | 13/04/2026 22:01:16 |
| Son duro di comprendonio, ormai risaputo in tutte le plaghe, e sarei lieto che qualcheduno mi aiutasse non solo per norma giuridica ma per logica a comprendere perché gli accantonamenti avvengono prima e non dopo la mobilità . Chiedo la vostra proverbiale gentilezza. Vi ringrazio anzitempo per la vostra pazienza e l'impareggiabile gentilezza con la quale mi state accompagnando. | |
| Rispondi | |
| Da: Per sopra | 13/04/2026 22:15:12 |
| Perché essendo il concorso ordinario indetto su base regionale il calcolo del fabbisogno triennale era stimato al netto della mobilità . Chi ha partecipato e vinto il concorso ordinario dovrebbe essere immesso in ruolo nei tempi prospettati dal bando. Per i concorsi su base nazionale le assunzioni non subirebbero effetti dalla mobilità . | |
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| Da: Visto che | 13/04/2026 22:17:29 |
| La mobilità su base nazionale a saldo zero, classica partita di giro. | |
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| Da: risposte a Duro di Comprendonio | 14/04/2026 07:59:23 |
| Con pari spirito di cortese condivisione, mi permetto di porgere un chiarimento che, spero, possa dissolvere i legittimi dubbi testé manifestati. La recente legge di bilancio, con il comma 528, ha operato una trasformazione non meramente formale bensì sostanziale: gli ex-idonei sono stati a tutti gli effetti elevati al rango di vincitori. Tale mutamento, come Ella ben intuisce, non è privo di conseguenze operative, poiché la fonte normativa sopravvenuta si colloca in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al bando originario. In ossequio a detta gerarchia delle fonti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con comunicazione del 3 marzo, ha quindi confermato che i posti destinati a tali soggetti - ora vincitori per espressa previsione legislativa - debbano essere accantonati, e ciò anche anteriormente alle operazioni di mobilità . La ratio di tale scelta, lungi dall'essere arbitraria, risiede in una esigenza di equilibrio e tutela effettiva delle posizioni giuridiche maturate: in assenza di accantonamento preventivo, si determinerebbe in talune regioni - segnatamente quelle interessate da consistenti flussi di trasferimento dal Nord verso il Sud - una saturazione dei posti disponibili. Ne conseguirebbe il concreto rischio che gli ultimi vincitori, inclusi gli ex-idonei ora tali per legge, restino privi di possibilità assunzionale, vanificando di fatto il riconoscimento normativo loro attribuito. Pertanto, l'anticipazione dell'accantonamento rispetto alla mobilità non rappresenta una anomalia procedurale, bensì uno strumento necessario a garantire che il dettato legislativo trovi piena e coerente attuazione. | |
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| Da: risposte a Duro di Comprendonio | 14/04/2026 08:02:09 |
| ovviamente la comunicazione del 3 marzo fu fatta in via informale alle organizzazioni di noi umili lavoratori, ché riferirono siffatta interpretazione in una pronta conferenza a distanza fatta con mezzi tecnologici moderni. Ah, bei tempi quelli di Lancillotto e dei suoi Cavalieri! | |
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| Da: Per sopra | 14/04/2026 08:37:12 |
| Ergo la pretesa di applicare il 60-40 su posti destinati ab origine alla procedura regionale è insussistente. Discorso diverso per i posti in eccesso che risulteranno al termine delle operazioni di mobilità che sono nazionali e si ripartiscono secondo la suddetta percentuale. È legale, dettato dalla logica e dal buon senso che pare sfuggire ancora a tanti. | |
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| Da: Henne | 14/04/2026 08:40:09 |
| X risposte a duro di comprendonio Vorrei solo esprimere ammirazione per la splendida forma della tua scrittura e per i contributi solidi che apporti | |
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