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MOBILITA' VVF 2011-2012
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| Da: Laleggenonammetteignnoranti. | 22/05/2025 08:10:08 |
| Oggetto: portata applicativa della deroga alla permanenza biennale - Prevalenza del dispositivo sull'interpretazione teleologica e limiti dell'analogia funzionale Premessa Si espongono le seguenti osservazioni giuridiche, al fine di confermare la natura generalizzata e non limitativa della deroga alla permanenza biennale nella sede di prima assegnazione, introdotta a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 1. Primato del dispositivo e principio dell'interpretazione letterale L'interpretazione degli atti amministrativi segue prioritariamente il criterio letterale, come stabilito dall'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, applicabile anche in via analogica agli atti amministrativi (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5562/2019). In base a tale criterio, è il dispositivo dell'atto a contenere le prescrizioni vincolanti e giuridicamente efficaci, mentre la parte motiva ha funzione esplicativa e non può sovvertire né restringere quanto chiaramente disposto nel precetto. Nel caso in esame, nessuna limitazione territoriale o soggettiva è espressamente contenuta nel dispositivo dell'atto derogatorio. Qualsiasi restrizione desunta esclusivamente dalla motivazione, e non trasfusa nel testo dispositivo, sarebbe in contrasto con il principio di legalità e con i limiti dell'interpretazione teleologica. 2. Deroghe e tassatività : una lettura in favore dell'interesse legittimo del personale È corretto affermare che le deroghe costituiscono eccezioni a norme ordinarie. Tuttavia, la tassatività della deroga non autorizza restrizioni ulteriori non espressamente previste dal legislatore o dall'organo emanante. La giurisprudenza ha chiarito che le deroghe vanno interpretate non in senso restrittivo, ma nei limiti esatti in cui sono formulate (Cass. civ., sez. lav., n. 20557/2017). Introducendo ex post condizioni non previste nel testo - quali il vincolo al trasferimento verso Roma - si realizzerebbe un'illegittima compressione dell'interesse legittimo dei dipendenti a partecipare alla mobilità in condizioni di parità . 3. Irrazionalità di una deroga formalmente generale ma sostanzialmente discriminatoria Se il dispositivo dell'atto non distingue, non può l'amministrazione distinguere in via interpretativa o applicativa. Il principio di imparzialità (art. 97 Cost.) impone che l'amministrazione agisca in modo non arbitrario e uniforme. Una deroga applicata solo a chi chiede il trasferimento verso Roma, senza che ciò sia formalizzato nel dispositivo, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra personale in identiche condizioni giuridiche ma con diversa destinazione di mobilità . 4. Irrilevanza giuridica delle prassi organizzative non normate L'uso del termine "vigili anziani" o di prassi informali nell'ambito della mobilità interna non può acquisire rilievo giuridico in assenza di una fonte normativa secondaria o regolamentare. L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che i rapporti di lavoro nel pubblico impiego sono regolati esclusivamente dalle fonti legislative e contrattuali, escludendo prassi prive di formale recepimento. 5. Obbligo di pubblicazione della graduatoria e rilievi giurisprudenziali Ulteriore profilo critico riguarda l'assenza di una graduatoria ufficiale degli aventi diritto alla mobilità , nonostante la presenza di una deroga ampia e teoricamente applicabile a tutto il personale. In base al principio di trasparenza sancito dall'art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 e agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione è tenuta a rendere conoscibili gli esiti delle proprie procedure, specie laddove siano coinvolti interessi legittimi concorrenti. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, anche in ambito non concorsuale, laddove l'Amministrazione proceda a valutazioni comparative tra più soggetti (come nelle procedure di mobilità ), essa è tenuta a redigere e pubblicare una graduatoria. La mancata pubblicazione costituisce violazione dei principi di trasparenza e imparzialità (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2267/2020; TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, sent. n. 12045/2021). La pubblicazione della graduatoria non rappresenta un adempimento meramente formale, ma un presidio di legalità a tutela dell'affidamento dei dipendenti e del controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione (art. 97 Cost.). In sua assenza, l'esercizio del diritto alla mobilità risulta opaco, discrezionale e potenzialmente discriminatorio. Conclusione Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene che: â�� La deroga alla permanenza biennale contenuta nell'atto in oggetto abbia valore generale ed erga omnes, non potendo essere limitata se non per espresso disposto normativo; â�� Il riferimento alle "esigenze giubilari", pur significativo sul piano del contesto motivazionale, non è idoneo a restringere l'ambito soggettivo, oggettivo o territoriale della deroga; â�� Qualunque applicazione selettiva della misura derogatoria sarebbe illegittima e passibile di contenzioso amministrativo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di legalità , imparzialità e buon andamento. Si raccomanda, pertanto, una uniforme applicazione della deroga a tutto il personale interessato, nelle forme e nei limiti espressamente indicati nel dispositivo dell'atto. | |
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| Da: Offenbach | 22/05/2025 08:14:53 |
| Sarebbe da raccontare la storia così a titolo informativo a qualche giornale ... visto che sono soesi soldi pubblici, bisogna tenere aggiornata la popolazione su che macchina perfetta è la nostra e come sta funziondo bene | |
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Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 08:15:27 |
| La casa è un diritto per tutti Se a nord sono meno capaci di vincere concorsi meritano di avere organici ridotti rispetto al sud | |
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Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 08:16:09 |
| Ricorso e blocchiamo tutti Così anche i vecchietti staranno ancora un po' fuori casa | |
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Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 08:21:47 |
| CISL e DIRSTAT hanno già prodotto nota contro quella dell'amministrazione A breve la produrranno anche CGIL e CONAPO Per me sposteranno TUTTI ad ottobre L'unico modo per mettere rimedio alla stronzata che hanno fatto Vedrete | |
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| Da: Vigiledelfuoco95 | 22/05/2025 08:24:45 |
| Si vede che sei entrato la scorsa settimana,non conosci neanche le tempistiche di un ricorso .Fai ricorso ,così spendi tempo e soldi per una battaglia che durerà anni ,nel mentre sarai tornato a casa 😂 l amministrazione gestisce i tempi ,un giorno ti renderai conto di essere stato preso in giro anche avendo avuto ragione ,ti faranno fare la schiuma alla bocca per le lunghe attese ,poi magari vincerai il ricorso 2 anni dopo essere tornato a casa ! | |
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| Da: Offenbach | 22/05/2025 08:28:11 |
| Non possono!!!!! Ci sono comandi messi alla merda e comandi che ne hanno troppi e nonsanno addiritturadove metterli ! Gente che ha finito i 2 anni da mo ... etc etc non è spostando la risoluzione del problema a dopo le "LORO" vacanze estive che verrà fuori qualcosa di buono . È da farsi ora !?!?!? La fai,punto. Sennò io dei soldi per un ircors9 ce li butto via più che volentieri. | |
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| Da: laleggenonammetteignoranti. | 22/05/2025 08:29:53 |
| Oggetto: portata applicativa della deroga alla permanenza biennale - Prevalenza del dispositivo sull'interpretazione teleologica e limiti dell'analogia funzionale Premessa Si espongono le seguenti osservazioni giuridiche, al fine di confermare la natura generalizzata e non limitativa della deroga alla permanenza biennale nella sede di prima assegnazione, introdotta a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 1. Primato del dispositivo e principio dell'interpretazione letterale L'interpretazione degli atti amministrativi segue prioritariamente il criterio letterale, come stabilito dall'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, applicabile anche in via analogica agli atti amministrativi (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5562/2019). In base a tale criterio, è il dispositivo dell'atto a contenere le prescrizioni vincolanti e giuridicamente efficaci, mentre la parte motiva ha funzione esplicativa e non può sovvertire né restringere quanto chiaramente disposto nel precetto. Nel caso in esame, nessuna limitazione territoriale o soggettiva è espressamente contenuta nel dispositivo dell'atto derogatorio. Qualsiasi restrizione desunta esclusivamente dalla motivazione, e non trasfusa nel testo dispositivo, sarebbe in contrasto con il principio di legalità e con i limiti dell'interpretazione teleologica. 2. Deroghe e tassatività : una lettura in favore dell'interesse legittimo del personale È corretto affermare che le deroghe costituiscono eccezioni a norme ordinarie. Tuttavia, la tassatività della deroga non autorizza restrizioni ulteriori non espressamente previste dal legislatore o dall'organo emanante. La giurisprudenza ha chiarito che le deroghe vanno interpretate non in senso restrittivo, ma nei limiti esatti in cui sono formulate (Cass. civ., sez. lav., n. 20557/2017). Introducendo ex post condizioni non previste nel testo - quali il vincolo al trasferimento verso Roma - si realizzerebbe un'illegittima compressione dell'interesse legittimo dei dipendenti a partecipare alla mobilità in condizioni di parità . 3. Irrazionalità di una deroga formalmente generale ma sostanzialmente discriminatoria Se il dispositivo dell'atto non distingue, non può l'amministrazione distinguere in via interpretativa o applicativa. Il principio di imparzialità (art. 97 Cost.) impone che l'amministrazione agisca in modo non arbitrario e uniforme. Una deroga applicata solo a chi chiede il trasferimento verso Roma, senza che ciò sia formalizzato nel dispositivo, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra personale in identiche condizioni giuridiche ma con diversa destinazione di mobilità . 4. Irrilevanza giuridica delle prassi organizzative non normate L'uso del termine "vigili anziani" o di prassi informali nell'ambito della mobilità interna non può acquisire rilievo giuridico in assenza di una fonte normativa secondaria o regolamentare. L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che i rapporti di lavoro nel pubblico impiego sono regolati esclusivamente dalle fonti legislative e contrattuali, escludendo prassi prive di formale recepimento. 5. Obbligo di pubblicazione della graduatoria e rilievi giurisprudenziali Ulteriore profilo critico riguarda l'assenza di una graduatoria ufficiale degli aventi diritto alla mobilità , nonostante la presenza di una deroga ampia e teoricamente applicabile a tutto il personale. In base al principio di trasparenza sancito dall'art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 e agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione è tenuta a rendere conoscibili gli esiti delle proprie procedure, specie laddove siano coinvolti interessi legittimi concorrenti. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, anche in ambito non concorsuale, laddove l'Amministrazione proceda a valutazioni comparative tra più soggetti (come nelle procedure di mobilità ), essa è tenuta a redigere e pubblicare una graduatoria. La mancata pubblicazione costituisce violazione dei principi di trasparenza e imparzialità (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2267/2020; TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, sent. n. 12045/2021). La pubblicazione della graduatoria non rappresenta un adempimento meramente formale, ma un presidio di legalità a tutela dell'affidamento dei dipendenti e del controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione (art. 97 Cost.). In sua assenza, l'esercizio del diritto alla mobilità risulta opaco, discrezionale e potenzialmente discriminatorio. Conclusione Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene che: â�� La deroga alla permanenza biennale contenuta nell'atto in oggetto abbia valore generale ed erga omnes, non potendo essere limitata se non per espresso disposto normativo; â�� Il riferimento alle "esigenze giubilari", pur significativo sul piano del contesto motivazionale, non è idoneo a restringere l'ambito soggettivo, oggettivo o territoriale della deroga; â�� Qualunque applicazione selettiva della misura derogatoria sarebbe illegittima e passibile di contenzioso amministrativo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di legalità , imparzialità e buon andamento. Si raccomanda, pertanto, una uniforme applicazione della deroga a tutto il personale interessato, nelle forme e nei limiti espressamente indicati nel dispositivo dell'atto. | |
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| Da: laleggenonammetteignoranti. | 22/05/2025 08:33:27 |
| Fatelo arrivare a chi di dovere raddrizzate il tiro | |
| Rispondi | |
Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 08:35:14 |
| Il ricorso impiegherà anche tempo ma blocca tutto | |
| Rispondi | |
| Da: TAR Lazio | 22/05/2025 08:56:50 |
| Ma quale anni per il ricorso? Il Tar in primo grado si pronuncia velocemente. Andate a vedere le tempistiche sul ricorso dell'anno scorso fatto alla graduatoria SPI Agenzia Entrate. | |
| Rispondi | |
| Da: Vc | 22/05/2025 08:57:50 |
| E25066 ma cosa devi bloccar…da come parli sei uno d quelli che pensa solo ai diritti e poco ai doveri…mi sa che i colleghi d una volta sono finiti..adesso si piange x qualsiasi cosa mamma mia…altro che salvar la vita agli altri | |
| Rispondi | |
Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 09:07:37 |
| Infatti Per me vengono prima i diritti e poi i doveri | |
| Rispondi | |
| Da: IGORVR | 22/05/2025 09:24:36 |
| VC da come ragioni io neanche il culo mi farei pulire da te , altro che vita e vita , ma lassa proprio perde. | |
| Rispondi | |
| Da: Ar2090 | 22/05/2025 10:19:13 |
| Vc lasciali fare, fanno esperienza così! Buona fortuna | |
| Rispondi | |
| Da: Mimmo777 | 22/05/2025 10:26:14 |
| Se l'amministrazione ha deciso così mettetevi il cuore in pace perdete solo soldi e tempo auguri. | |
| Rispondi | |
| Da: Leo | 22/05/2025 10:42:12 |
| Ho letto la nota della Conapo.. è una paraculata mondiale che non accontenta nessuno.. prevedo tante tessere strappate.. speriamo che l amministrazione questa volta abbia le palle di non farsi influenzare da questi parassiti | |
| Rispondi | |
| Da: Ar2090 | 22/05/2025 10:50:31 |
| Lunedì esce graduatoria finale con relativa data notizia fresca! | |
| Rispondi | |
| Da: Ale | 22/05/2025 10:53:07 |
| Sì, le deroghe possono essere annullate, ma ciò dipende dal contesto in cui sono state concesse. In generale, le deroghe possono essere annullate dall'amministrazione che le ha concesse, soprattutto se le condizioni che ne hanno giustificato l'emanazione non sono più verificate o se si scopre che le informazioni su cui si basava la deroga erano false o incomplete. A me dispiace ma è così! | |
| Rispondi | |
| Da: Vc | 22/05/2025 11:02:07 |
| E25066 gente come te non merita manco d esser considerato collega.. | |
| Rispondi | |
Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 11:11:46 |
| Stronzetto io non mi sento un anima sacrificale come te Se vogliono i doveri devono dare prima i diritti Vediamo come va a finire | |
| Rispondi | |
| Da: Pirla | 22/05/2025 11:26:29 |
| E25066 spero vivamente tu rimanga fuori casa | |
| Rispondi | |
Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 11:40:22 |
| Io sto già a casa coglione | |
| Rispondi | |
Da: Corinzi 13 ![]() | 1 - 22/05/2025 11:50:04 |
| Ormai la frittata è fatta ed è stata pure girata..... È inutile arrabbiarsi ancora...sia l' amministrazione che i sindacati sanno molto bene del clima di malumore che sta circolando e sicuramente già è stata trovata la quadra per chiudere i giochi... l'amministrazione ha fatto valutazioni errate su vari fronti.. Il corso di tre mesi da CS è stata la più deleteria per alcuni comandi. Mentre i sindacati non possono rischiare di perdere le tessere quindi state relativamente sereni che il trasferimento avverrà per tutti... A giugno/luglio trasferimento vigili con almeno due anni di servizio nella prima sede e successivamente ad ottobre il restante... così facendo nonostante lacune ed errori tutti saranno cmq accontentati e nessuno ci perderà la faccia e mi riferisco soprattutto ai sindacati... Ovviamente niente mobilità a ottobre,se ne riparlerà nel 2026. Questa ha mio avviso è la soluzione che hanno già preconfezionato e che tirreranno fuori facendo sembrare che è stata frutto di una estenuante contrattazione. | |
| Rispondi | |
Da: Corinzi 13 ![]() | 22/05/2025 11:58:39 |
| Per quanto riguarda la data del 30 giugno degli aventi diritto anche secondo me è simbolica.... Poi magari confermano quella ...Io la mano sul fuoco non c'è la metto... magari è la settimana dopo o magari quella prima... Tanto più in là di metà luglio non credo perché ci sono cmq di mezzo le ferie estive. | |
| Rispondi | |
| Da: Vc | 22/05/2025 12:05:03 |
| E25066 x avere tutta questa foga sarai scritto ancora a matita al ministero…l unica tua salvezza è l art 42 o altro… | |
| Rispondi | |
Da: Tc87 ![]() | 22/05/2025 12:17:15 |
| E25066 ma che hai subito un torto da qualcuno di questo forum per reagire così , ma quanto astio hai ? Dato che sei a casa come dici , cosa cambia se gli altri spostano | |
| Rispondi | |
| Da: Ar2090 | 22/05/2025 12:26:56 |
| E25066 non ti conosco ma da come parli sei entrato ieri e secondo me non sai nemmeno mettere un chiodo a muro, ma io mi chiedo come caspita fai a fare il pompiere? C'era anche il concorso alle poste oppure bidello sicuramente ti saresti trovato meglio, accupa! | |
| Rispondi | |
Da: E25066 ![]() | 22/05/2025 12:38:32 |
| Non solo non so mettere un chiodo al muro ma nemmeno voglio imparare a farlo | |
| Rispondi | |
| Da: Ar2090 | 22/05/2025 14:26:35 |
| Ammirevole, si era capito! Prepara l'articolo così torni a casa! | |
| Rispondi | |
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