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Concorso dirigenti scolastici - Preparazione agli SCRITTI
47312 messaggi, letto 688140 volte

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Da: RadioLondra20/12/2011 18:53:23
@ astrovivace

terremo d'occhio la situazione. Comunque, nell'ipotesi fortunata di superamento anche degli scritti, dovremo produrre il cartaceo: non potranno non valutarci la laurea!
Rispondi

Da: astrovivace 20/12/2011 18:54:44
@sansona

Forse potremmo indicare il diploma di laurea per l'accesso nella sezione Note per i titoli culturali, che ne dite?
Rispondi

Da: sansona 20/12/2011 19:00:33
@astrovivace
hai ragione, meglio specificare che non mettere... Io aspetto domani, se il sistema rimane così lo metto nelle note. Grazie, ciao.
Buone e "riposanti feste" a tutti. Ce le meritiamo davvero.
Rispondi

Da: riflessione20/12/2011 19:03:39
scusate, vale la specializzazione biennale per il sostegno?
dove la inserite?
Rispondi

Da: RadioLondra20/12/2011 19:06:56
@ sansona ed astrovivace

Direi di essere cauti: se cliccate su altra laurea, significa averne due. L'autocertificazione è comoda, ma in caso di dichiarazioni mendaci ci sono responsabilità penali.
E' ovvio che il titolo di accesso è già acquisito a sistema, come testimonia la domanda che è di nuovo disponibile su istanze on line
Rispondi

Da: francyvvvvv20/12/2011 19:07:50
fino a quando si possono presentare i titoli?
Rispondi

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Da: Approdo20/12/2011 19:13:03
Il Test? E' forse una prova di cultura? E' una prova di abilità?
Almeno facessero "il saggio anche per vedere se sappiamo scrivere.
Rispondi

Da: verdesandra2 20/12/2011 19:18:28
Sentite per consiglio di istituto giunta e roba varia conta l'anno in corso?
Rispondi

Da: o o20/12/2011 19:19:38
ma che senso ha, nella dichiarazione dei titoli online, la casella nei titoli di preferenza "Aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca senza demerito" ???????? Non siamo tutti nella stessa condizione?
Rispondi

Da: mmm...Approdo20/12/2011 19:23:50
sono trascorsi più di due mesi e non sei riuscito ancora a fartene una ragione? il problema forse non è nei test... e non aggiungo altro 
Rispondi

Da: dunque20/12/2011 19:24:50
ma qualcuno di voi sa nulla del Consiglio di Stato...magari ne avete già parlato ma rientro solo ora grazie
Rispondi

Da: astrovivace 20/12/2011 19:26:32
@RadioLondra

Altra laurea non va spuntata, a meno che ovviamente un candidato non abbia una seconda laurea....io dicevo solo di indicare nelle note il titolo di accesso, visto che il sistema non lo ripropone come dato acquisito (cosa che invece fa con i dati anagrafici).

@riflessione

non so se la specializzazione sul sostegno valga, ma nel caso penso tu possa metterla al punto 2.f) Altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento....Qui non ho capito se SI VALUTA UN UNICO TITOLO IN ASSOLUTO o PER ANNO ACCADEMICO, spero di chiarirlo confrontandomi con voi...
Rispondi

Da: regina Teodolinda20/12/2011 19:33:31
@o o
senza demerito ecc ecc e' un titolo di preferenza che si usa nelle graduatorie ad esempio permanenti. pensavo non esistesse piu'. si usa per servizi particolari. se lo hai dovresti saperlo.
Rispondi

Da: MisterBrufolo 20/12/2011 19:34:27

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: dunque20/12/2011 19:34:44
ma cosa ha deciso il consiglio di stato oggi?????????
Rispondi

Da: RadioLondra20/12/2011 19:38:23
@ verdesandra

titoli e servizi devono essere antecedenti la data di scadenza della domanda: ergo, anno in corso non vale!
Rispondi

Da: il dubbio lecito 20/12/2011 19:41:38
alla fine della procedura mi ha chiesto il codice personale........ma qual è sto codice personale>????????
Rispondi

Da: RadioLondra20/12/2011 19:45:21
@ il dubbio lecito

Quando l'estate scorsa ti sei registrato su istanza online ti hanno dato un CP provvisorio. Dopo il completamento della registrazione in una scuola, ti sei collegato di nuovo e, come primo adempimento, ti hanno obbligato a cambiare CP. Se non lo ricordi, accedi ad istanze on line e, nel menù a destra, clicca su "rigenera CP".
Rispondi

Da: zagor72 20/12/2011 20:02:33
La SSIS vale per chi ha anche l'abilitazione da ordinario?
Rispondi

Da: RadioLondra20/12/2011 20:13:23
@ zagor72

Non mi risulta che le abilitazioni o i superamenti di concorsi siano titoli valutabili.
Mi dici dove hai letto che la SSIS dà titolo a punteggio?
grazie
Rispondi

Da: Musicienne 7020/12/2011 20:16:29
HELP!!! a me non compare proprio la finestra per poter inserire i titoli.... questo pomeriggio compariva .. ma non mi faceva entrare... ora non c'è più!!!!
Rispondi

Da: @ MisterBrufolo20/12/2011 20:21:25
Da: MisterBrufolo     20/12/2011 19.34.27
@Filippo IV il ...
E' inutile che tu lo ritenga di una gravità eccezionale. Nun ce ne frega un cazzo.
Il bando dice che per arrivare agli orali devi superare entrambe le prove? Chiaro l'italiano?
Ergo, se tu hai cannato la prima prova non ha alcun interesse concorsuale la tua seconda prova. Può essere la migliore del mondo, puoi aver preso 30 e loda ma ... ma non serve a un cazzo.

Forse ti esprimi così d'abitudine.
Questa, però, non è casa tua e il turpiloquio non è gradito.
Rispondi

Da: Diplomi di Conservatorio20/12/2011 20:23:15
Scusate, c'è qualcuno che sa come fare per dichiarare i diplomi di conservatorio, che non sono in lista?
Grazie a chi potrà aiutarmi
Rispondi

Da: plotino 20/12/2011 20:25:25
salve a tutti,
sono andata a istanze on line ma oltre alla mia registrazione di luglio non c?è niente
ho sbagliato qualcosa?
Rispondi

Da: 2 dubbi20/12/2011 20:29:41
ciao  anche a me non compare più, dopo aver recuperato il codice personale mi diceva che non era valido così ho fatto rigenera cod. pers. finito di compilare dati anagrafici mi ha detto di presentarmi presso un'istit. scolastica; domattina a scuola vedo mi sa che bisogna passare di nuovo dalla segreteria che ci darà un altro codice
Rispondi

Da: zagor72 20/12/2011 20:33:38
@RadioLondra
Era una curiosità.
Anche se è una specializzazione biennale, mi sa che non conta.

Io non vedo nulla in Istanze on line
Rispondi

Da: Musicienne 7020/12/2011 20:34:21
@ 2 dubbi
a me non compare proprio la finestra per l'inserimento titoli... compaiono quella per i revisori conti, quella terza fascia, quella per il concorso dirigenti... e nient'altro!!!!!!!!!!!!!ripeto questo pomeriggio la finestra di accesso per l'inserimento titoli compariva... ora è SCOMPARSA !!!!!!!!!
Rispondi

Da: Filippo IV Il Bello 20/12/2011 20:34:52
@ CHI HA CONCORSO IN TOSCANA
Offro una proposta di come forse avrebbe potuto essere redatto il primo elaborato.
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La disciplina normativa della dirigenza scolastica rappresenta il primo nucleo di attuazione della delega conferita dall'articolo 21 della Legge 59/1997, la cosiddetta Legge Bassanini.
L'articolo 21, comma 16, della suddetta legge prevedeva:
-    il conferimento della qualifica dirigenziale contestualmente all'attribuzione alle scuole della personalità giuridica e dell'autonomia;
-    la definizione dei contenuti e delle specificità della funzione dirigenziale, da individuare secondo criteri ispiratori di fondo consistenti nell'affidamento di compiti autonomi di direzione, coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; nel raccordo con le funzioni spettanti agli organi collegiali; nel raccordo con le funzioni dell'amministrazione scolastica periferica; nella responsabilità in ordine ai risultati; nella revisione del sistema di reclutamento e della formazione.
La funzione dirigenziale nelle scuole si esplica nei compiti e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Da tale decreto si può rilevare che i dirigenti scolastici svolgono un ruolo di particolare complessità e specificità, caratterizzato:
-    dall'essere preposti al corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni funzionalmente e giuridicamente dotate di autonomia, la quale ha per altro rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione;
-    dall'agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all'istituzione stessa e a libertà anch'esse costituzionalmente sancite, come previsto dal D.P.R. 275/1999;
-    dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall'oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell'istruzione.
Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato:
-    assicura il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione;
-    promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico;
-    promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà d'insegnamento da parte dei docenti, la scelta educativa da parte delle famiglie.
Il dirigente scolastico esercita le proprie funzioni nel rispetto degli organi collegiali, e in particolare:
-    ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica;
-    ha la titolarità delle relazioni sindacali interne;
-    deve curare la gestione unitaria e il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, in tutte le sue esplicazioni funzionali, finali o strumentali, di tipo organizzativo, didattico, amministrativo e contabile;
-    esercita poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, da svolgere nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;
-    ha il potere di adottare atti di gestione delle risorse e del personale, con connessa responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio;
-    ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell'offerta formativa;
-    ha il compito di attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa;
-    ha l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio d'istituto circa la direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica.
Il dirigente scolastico, inoltre:
-    si avvale di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti;
-    è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, DSGA, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obblighi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
L'articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 conferisce al dirigente scolastico la rappresentanza dell'istituzione scolastica.
Per rappresentanza scolastica s'intende la funzione tipica di talune persone fisiche, operanti nell'ambito di determinate strutture, le quali in se stesse non hanno capacità alcuna di agire, ma devono necessariamente appoggiarsi all'opera e alla volontà di altri soggetti.
In tal senso il dirigente scolastico è la persona fisica che meglio di qualunque altra può rappresentare l'istituzione scolastica sia nella volontà che nell'azione:
-    nella volontà, in quanto ha la facoltà di porre in essere atti dispositivi là dove è chiamato a promuovere e coordinare le attività dell'istituzione scolastica.
Presiede, infatti, tutti gli organi collegiali ad eccezione del Consiglio d'istituto, dando esecuzione alle delibere degli stessi, ivi compreso il Consiglio d'istituto, ed esercitando le specifiche funzioni di ordine amministrativo;
-    nell'azione, mantenendo i rapporti con l'Amministrazione centrale e periferica, con gli enti locali e con gli specialisti che operano sul piano medico-socio-psico-pedagogico.
La posizione dei dipendenti della P.A. è completamente cambiata negli ultimi anni, a seguito della nuova disciplina del rapporto di lavoro varata dal D.Lgs. 29/1993.
Infatti, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, il citato decreto legislativo lo privatizza o, meglio, lo contrattualizza, ridefinendo il ruolo direzionale.
L'attività di contrattazione collettiva nazionale, consistente nello stipulare e sottoscrivere i contratti relativi ai vari comparti e alle diverse aree della dirigenza, è svolta dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto o nell'area.
L'articolo 7 del CCNL 24 luglio 2003, relativo alla composizione delle delegazioni, stabilisce per tutti i livelli di contrattazione la costituzione delle delegazioni trattanti, le quali, a livello di istituzione scolastica, sono costituite:
-    dal dirigente scolastico, per quanto concerne la parte pubblica;
-    dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali.
Circa le relazioni sindacali a livello di ogni singola istituzione scolastica, l'articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007 prevede:
-    l'informazione preventiva annuale;
-    l'informazione successiva;
-    la contrattazione integrativa.
La complessità di ogni istituto scolastico pone l'esigenza di impostare un'efficiente ed efficace programmazione, attraverso l'individuazione di obiettivi da raggiungere e risultati da misurare con i relativi strumenti.
Spetta al dirigente scolastico predisporre tutte le condizioni organizzative per assicurare una gestione unitaria dell'istituto scolastico, garantendone il perfetto funzionamento.
L'attività di programmazione e il conseguente controllo dei risultati comportano la determinazione degli obiettivi, la considerazione delle condizioni interne ed esterne all'istituzione scolastica, la valutazione delle possibili alternative e la definizione di standard per la valutazione del risultato complessivo delle attività, che confluiscono necessariamente nel Piano dell'offerta formativa e nel programma annuale (Bilancio).
Nella quotidianità dell'istituto autonomo è pertanto necessario seguire questo percorso per armonizzare la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria, affinché si realizzi contestualmente una programmazione integrata, i cui obiettivi didattici e gestionali vanno inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una più efficace erogazione del servizio.
Dal punto di vista operativo, il dirigente scolastico, coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, deve anzitutto individuare lo spazio finanziario entro cui far nascere i progetti che, a loro volta, devono trovare legittimazione nel POF.
Si tratta di un'azione di coordinamento tra il momento politico e quello tecnico-professionale.
Un ulteriore spazio gestionale va individuato nell'espletamento dell'attività negoziale.
Il Consiglio d'istituto dovrà individuare i criteri e i limiti di tale attività, entro la quale il dirigente scolastico potrà muoversi.
Dalle modalità di svolgimento di queste attività deriverà la qualità della gestione.
Infine, bisogna esplicitare e dare conto di ciò che la scuola ha realizzato concretamente, ovvero esporre gli effetti misurabili della propria azione dal punto di vista degli utenti, con riferimento, quindi, al valore sociale delle azioni, degli interventi e dei servizi erogati.
In base al D.Lgs. 165/2001 al dirigente scolastico sono attribuiti nuovi e diversi compiti, tra loro eterogenei, che vanno dalla funzione di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico alle funzioni di ordine amministrativo, dalla funzione di rappresentanza dell'istituto a quella di presidente, e membro di diritto di uno di essi, degli organi collegiali a livello d'istituto, che tendono a realizzare la partecipazione nella gestione democratica della scuola.
Il D.Lgs. 165/2001 elenca dunque una serie di compiti da cui si evince che la mansione dirigenziale è complessa e delicata, soprattutto perché il dirigente scolastico deve svolgere la duplice funzione di:
-    pubblico funzionario e titolare d'ufficio;
-    presidente di organi collegiali e membro di diritto di uno di essi.
Il dirigente scolastico è titolare di organo (l'istituto scolastico è ufficio-organo) e, come tale, esplicando pubbliche funzioni al servizio dello Stato, è un pubblico funzionario, per ciò stesso anche pubblico ufficiale, nei termini e per effetto della legge penale, articolo 357 del Codice penale.
Dalla titolarità dell'ufficio-organo dell'istituto scolastico discende una posizione di supremazia gerarchica del dirigente nei confronti dei docenti e dei non docenti, legati allo Stato da rapporto di pubblico impiego.
Dalle relazioni gerarchiche va tenuta distinta l'altra configurazione giuridica del dirigente scolastico, la quale si concreta nella posizione di presidenza degli organi collegiali a livello d'istituto, ad eccezione del Consiglio d'istituto, di cui è, per altro, membro di diritto.
In tale configurazione giuridica, al dirigente scolastico viene attribuita in proprio una funzione di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori comuni dell'organo collegiale.
Tale funzione viene esercitata al servizio dell'attività collegiale, ma anche con atti posti in essere prima e dopo le riunioni del Collegio.
Al dirigente, in quanto presidente di organo collegiale, spetta il dovere di assicurare l'osservanza delle leggi e garantire l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Tra il dirigente scolastico, in quanto presidente di organo collegiale, e gli altri membri del Collegio, in quanto tali, non corre un rapporto specifico di gerarchia.
Il presidente è considerato primus inter pares e si trova in una posizione di preminenza, da cui scaturiscono molteplici poteri.
Al presidente è attribuita una potestà direttiva consistente nel coordinamento e nella guida di tutta l'attività di cooperazione che ciascun membro è tenuto a fornire, subordinandola allo scopo prefisso.
E' chiaro che tale subordinazione può ottenersi soltanto attraverso un'autorità esterna, quale appunto quella del presidente.
In base a questo potere, al presidente è data potestà sia di convocare l'organo collegiale con riferimento ad un ordine del giorno previamente comunicato, sia di dirigere la discussione, dare e togliere la parola, stabilire l'ordine delle votazioni, ed altro.
Inoltre, tenuto conto che i singoli componenti sono legati al Collegio stesso da un rapporto di supremazia speciale, ne discende che al presidente, in quanto tale, è anche attribuito un potere disciplinare e, quando le sedute sono aperte al pubblico, lo stesso gode di normali poteri di polizia nei confronti del pubblico ammesso ad assistere alla seduta.
Il dirigente scolastico è, infine, membro di diritto del Consiglio d'istituto e, in quanto tale, si trova in una posizione paritaria nei confronti degli altri membri eletti.
In questa veste non può esercitare, nel corso della seduta, alcuno dei poteri che la legge gli conferisce come titolare di ufficio o presidente degli organi collegiali.
Tuttavia, è chiaro che, cessando da tale veste, il dirigente scolastico, essendo capo dell'apparato organizzatorio, ossia dell'ufficio dell'istituzione scolastica che opera ausiliarmente a latere rispetto all'organo collegiale, torna ad essere, nella pienezza dei suoi poteri, il responsabile unico del buon andamento dell'istituzione educativa.
La funzione dirigenziale è essenzialmente indirizzata a compiti di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico.
Dal testo del D.Lgs. 165/2001 emerge una nuova figura di dirigente scolastico non più legato al modello burocratico tradizionale, ma ricco di tratti dinamici, capace di coordinare l'azione educativa della scuola, pronto a qualificarsi non per le sue funzioni esecutivo-amministrative, ma per quelle promozionali e innovative.
L'iniziativa promozionale del dirigente scolastico consiste soprattutto nell'impegnare e valorizzare le proprie ed altrui risorse per mettere in moto processi e far avanzare aspirazioni e prospettive: ciò significa saper leggere la realtà, e le stesse norme giuridiche, in termini di possibilità/fattibilità, piuttosto che di difficoltà/limiti/impedimenti.
Tuttavia, ciò implica contemporaneamente la capacità di ridefinire la concezione del proprio ruolo e di decidere di abbandonare la preoccupazione dell'assolvimento dei vecchi compiti di direzione/controllo burocratico-amministrativo, per impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di un modello e di uno stile direttivo di tipo culturale, tecnico e scientifico.
Tale salto di qualità diventa possibile là dove il dirigente scolastico sia persona di profonda cultura, per far evolvere le situazioni verso chiari obiettivi di trasformazione e innovazione.
E' facile comprendere come il ruolo del dirigente si configuri come un ruolo aperto e innovativo, i cui comportamenti non si possono prescrivere poiché vanno costruiti e definiti in modo creativo e processuale, in rapporto dialettico con la dinamica delle varie situazioni.
Nel 2001 la scuola ha visto mutare lo strumento del bilancio di previsione, sostituito dal programma annuale.
Sulla scorta delle modifiche apportate al bilancio dello stato il principio della programmazione è stato introdotto anche nella gestione scolastica, influenzando in modo diretto e consequenziale il momento della pianificazione didattica e formativa.
Infatti, il programma annuale, prevedendo l'interrelazione e la connessione tra le risorse finanziarie e gli obiettivi didattici e formativi, ha riportato il POF ad un momento di esclusiva pianificazione didattica, attribuendogli caratteristiche di flessibilità, adattabilità e snellezza.
La pianificazione del POF sembra iniziare con l'input del Consiglio di istituto, ma non è il punto zero quello dal quale parte.
L'articolo 3 del D.P.R. 275/1999 elenca tre variabili da cui il POF deve muovere:
-    gli obiettivi nazionali;
-    la programmazione territoriale;
-    gli obiettivi locali.
Il POF rappresenta lo strumento progettuale, ma anche giuridico-organizzativo, per sintetizzare i molteplici aspetti della vita della scuola di natura didattica, organizzativa e finanziaria.
Al di là dell'adempimento formale, l'elaborazione del POF sostanzia l'autonomia funzionale delle singole unità scolastiche che si esplica proprio nella capacità tecnica e giuridica di progettare e realizzare un proprio Piano dell'offerta formativa, Legge n. 59 del 15 marzo 1997.
Il Piano, infatti, rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
In seguito all'attribuzione della personalità giuridica, ogni scuola è chiamata a rafforzare la propria capacità in materia di progettazione educativa, predisponendo, attraverso il POF, una sorta di atto di indirizzo impegnativo per tutti i soggetti della comunità scolastica.
La scuola ha dunque una precisa responsabilità nell'elaborazione e attuazione di una propria proposta formativa, in grado di rispondere ai bisogni diversificati del contesto in cui opera, degli allievi che accoglie, degli utenti a cui si rivolge, siano essi genitori, il mondo produttivo o la comunità di riferimento.
Il valore del POF risiede nella sua funzione di programmazione unitaria del servizio d'istruzione erogato da ogni specifico istituto scolastico, con l'obiettivo di garantire a tutte le componenti interessate, interne ed esterne alla scuola, partecipazione, trasparenza, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti.
Il dirigente scolastico elabora una serie di relazioni indirizzate al Consiglio d'istituto al fine di garantire la più ampia informazione e un raccordo tra gli organi dell'istituto scolastico.
Le prime relazioni illustrative sono quelle che accompagnano la nascita del programma annuale, la sua verifica e la messa in atto del conto consuntivo.
Lo strumento per il rendiconto nella scuola può essere individuato negli elaborati illustrativi che il dirigente predispone in primis per il conto consuntivo, ma anche per la fase di programmazione e verifica.
In tal modo si transita verso una nuova concezione di responsabilità dell'istituzione scolastica, in base alla quale occorre:
-    generare "valore" per la comunità di riferimento;
-    misurare e rendere riconoscibile tale "valore";
-    rendere conto delle proprie azioni e degli effetti prodotti.
L'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 dispone che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico, oltre ad essere coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale, può anche avvalersi di docenti collaboratori da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.
In sostanza, tale articolo decreta la nascita di uno staff di presidenza a cui partecipano a pieno titolo più figure professionali: infatti, la sinergia e l'interazione fra il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi e il docente che si occupa del POF garantiscono una programmazione didattico-finanziaria integrata.
E' previsto che il dirigente scolastico scelga un docente che esplichi le funzioni vicarie, cioè che sostituisca il dirigente stesso in caso di assenza o impedimento.
L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del docente con funzioni vicarie comporta l'assunzione delle funzioni del dirigente scolastico, ivi compresa la presidenza degli organi collegiali.
Tale assunzione di funzioni opera di diritto in caso di assenza del dirigente dal servizio per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato o in caso di impedimento, nel senso che il dirigente deve considerarsi impedito in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento formale o in circostanze obiettive in conseguenza delle quali la funzione direttiva viene assunta dal docente con funzione vicaria.
Il docente che sostituisce il dirigente scolastico impedito o assente, pur avendo la sua attività rilevanza esterna, non è titolare di una propria competenza, ovvero non ha altra competenza se non semplicemente quella di esercitare in tutto o in parte i poteri dell'organo primario impedito o assente.
In altri termini, mentre il dirigente scolastico titolare rappresenta l'ufficio o, addirittura, s'immedesima con l'ufficio stesso, il docente che sostituisce il dirigente scolastico è un semplice preposto all'ufficio e, pur esercitando a tutti gli effetti la funzione dirigenziale e pur divenendo preposto all'ufficio, non ne diventa titolare.
Nell'assetto organizzativo dell'istituto scolastico è previsto un organo tecnico che non si trova in posizione di sotto-ordine rispetto al nucleo operativo, ma lo supporta attraverso funzioni tecniche e di analisi.
Tale organo è il direttore dei servizi generali e amministrativi, il quale ha alle sue dipendenze il personale ATA, operatori amministrativi e il personale di supporto all'attività didattica.
La relazione tra il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi è di tipo gerarchico-funzionale, poiché l'operato del direttore si snoda e si realizza sulla base delle direttive del dirigente scolastico.
Rispondi

Da: zagor72 20/12/2011 20:35:08
Scomparsa!
Rispondi

Da: arianna62 20/12/2011 20:36:22
Scusate ma non riesco a trovare funzione inserimento titoli da istanze on line. Qualche anima buona mi aiuta? Grazie
Rispondi

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