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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: x date24/02/2012 11:52:19
oltre a parlare di date, non avete altri argomenti??
Rispondi

Da: lex24/02/2012 12:05:55
Tracce

1. Premessi generali cenni sugli usi normativi e negoziali, si soffermi il candidato sulla clausola anatocistica nel contratto di mutuo, senza trascurare di affrontare gli aspetti legati alla successione di leggi relative all' usura e soffermandosi sulla validità o meno della predetta clausola

2. I negozi preparatori. Ci si soffermi, in particolare, sulle cause legittime di prelazione, con riguardo alla trascrizione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

3. Il concorso di reati alla luce del principio d'assorbimento. Tratti, in particolare, il candidato del rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia con gli atti persecutori e con la riduzione in schiavitù.

4. Premessa la distinzione tra circostanze e elementi costitutivi del reato, tratti, in particolare, il candidato degli eventi aggravatori dei c.d. reati aggravati dall'evento

5. Ricostruita la categoria del negozio giuridico, si soffermi il candidato sul criterio di compatibilità dei negozi unilaterali con particolare riferimento alle promesse unilaterali e ai negozi atipici.

6. Premessi adeguati cenni sul principio del numero chiuso dei diritti reali, tratti il candidato dei patrimoni separati con particolare riferimento al trust c.d. domestico
Rispondi

Da: lex24/02/2012 12:06:35
partiamo da qui

;)
Rispondi

Da: lex24/02/2012 12:08:18
x traccia: ma tracce di amministrativo?
Rispondi

Da: lex24/02/2012 12:09:25

chi propone qualche schema?

Rispondi

Da: info simpatiche24/02/2012 13:50:06
Più della metà di coloro che hanno passato gli scritti dello scorso concorso(risultati 01 2012) provenivano da galli....sarà un caso???In realtà a conti fatti erano quasi i 2/3...
Quel giudice è un mostro, con i suoi temi didattici indirizza al meglio, anche se non profonde certo lui il tema..In bocca al lupo raga!
Rispondi

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Da: tracce24/02/2012 14:50:27
Di quelle riportate la prima l'avevo proposta in una formulazione diversa ma più o meno quello è il senso.
La seconda non è mia.
Le altre quattro si.
Per le tracce di amministrativo ne ho proposta una che alcuni utenti hanno "bocciato" perchè già uscita al concorso del 2002 (mi pare).
La traccia riguardava la distinzione tra discrezionalità e merito amministrativo con riferimento al sindacato del g.a. sui concorsi pubblici e sugli delle autorità amm. indipendenti.
Un'altra, a mio avviso interessante, che ho proposto tempo fa riguardava le ordinanze atipiche nel processo cautelare con riferimento a quelle propulsive e al c.d. "giudicato cautelare".
Saluti
Rispondi

Da: per lex24/02/2012 15:35:21
Traccia 5:

"Ricostruita la categoria del negozio giuridico, si soffermi il candidato sul criterio di compatibilità dei negozi unilaterali con particolare riferimento alle promesse unilaterali e ai negozi atipici".

Io la farei più o meno così:
dopo aver ricostruito la categoria del negozio giuridico e aver evidenziato, soprattutto, i suoi rapporti e la sua influenza sullo strumento contrattuale, evidenzierei come l'attuale portata della teoria negoziale non ha perduto di rilevanza nell'attuale sistema, ma ha ricevuto solo un ridimensionamento dettato da un realtà economica profondamente diversa da quella ottocentesca nel cui contesto essa è nata e si affermata.
La categoria del n.g. è stata, infatti, la risultanza della concezione liberale che aveva portato a operare una netta distinzione tra privato e pubblico, tra cittadini e Stato: l'iniziativa economica era, infatti, considerata di pertinenza esclusiva del privato laddove, invece, lo Stato doveva preoccuparsi di assicurare i beni della collettività.
Con l'avvento al potere della borghesia avvenne, così, il passaggio da uno Stato assoluto e monoclasse, che incentrava nella sola figura del sovrano tutti i poteri, ad uno Stato liberale e pluriclasse che portò a dare rilevanza alla potestà del volere del singolo a cui, come detto, era riservata l'iniziativa economica.
La teoria negoziale portò così a teorizzare un'unica categoria che aveva come comune denominatore l'atto inteso come manifestazione di volontà privata.
Successivamente, però, il modificarsi della realtà economica e la nascita delle imprese fecero assurgere il contratto a strumento cardine del mercato e della regolazione dei traffici giuridici.
E infatti il legislatore del '42, dopo aver affrancato il contratto dalla proprietà, non solo ha ignorato la categoria del n.g. ma ha posto il contratto al centro del sistema giuridico.
Il n.g., però, ha mantenuto, come detto, una sua rilevanza anche se non più con riferimento a tutti gli atti di manifestazione della volontà (atti inter vivos, mortis causa, unilaterali, bilaterali, plurilaterali), ma solo con riferimento a quelli "compatibili" con il contratto (art. 1324).
Ed è, allora, proprio tale criterio di compatibilità a creare le maggiori difficoltà posto che risulta quanto meno arduo rendere compatibili gli schemi predisposti per i contratti (le cui peculiarità sono date dal consenso e dalle modalità di formazione del contratto secondo lo schema proposta- accettazione) ad atti (unilaterali) che ne prescindono.
Il contratto, cioè, è volto a comporre e a contemperare l'assetto degli interessi delle parti: esso è frutto di un accordo che, oltre ad esserne requisito essenziale, è anche un prius rispetto a tutti gli altri requisiti del contratto disciplinati dall'art. 1325 c.c.
Proprio per questo la dottrina tradizionale ha sempre circoscritto la portata del negozio unilaterale di cui all'art. 1324 ai soli contratti tipici.
Tuttavia la tendenza oggi dominante è quella di ammettere tale figura anche con riferimento ai negozi atipici.
In questo la principale questione di criticità è data dalla mancanza di un consenso che renderebbe difficilmente superabile il principio della relatività e dell'intagibilità della sfera giurico-patrimoniale dei terzi disposto dell'art. 1372 c.c.
Ma tale dato pare oggi superato dalla considerazione che è cmq possibile incidere sulla sfera giurica dei terzi purchè questa venga modificata in melius.
Tra l'altro vi sono vari esempi, presenti nello stesso codice di atti unilaterali, sia mortis causa (legato) sia inter vivos (es.donazione obnuziale).
Ma più in generale è proprio lo schema del contratto a favore di terzo a dimostrare come il consenso del terzo non sia necessario ogni qualvolta la sua sfera patrimoniale subisca un accrescimento dall'attribuzione unilaterale o bilaterale.
Il discorso sull'atipicità dei negozi unilaterali sembra allora essere pacifico con riferimento ai negozi unilaterali (atipici) con effetto obbligatorio.
In tale contesto, infatti, la tipicità delle promesse unilaterali era dettata dalla necessità di bilanciare una mancanza di giustificazione causale con un controllo ordinamentale.
Per questo le promesse unilaterali sono state tipizzate.

Il resto lo aggiungo la prossima volta...      

Rispondi

Da: x per lex24/02/2012 15:56:35
ma sei partito dagli albori..
non si rischia di dilungarsi troppo e scocciare chi corregge?
Rispondi

Da: lex24/02/2012 16:00:33
grazie per il contributo :)
altri che provano a buttar giù qualcosa?
dai ragazzi è anche un modo per ripassare insieme in vista del concorso
Rispondi

Da: lex24/02/2012 16:02:52
proviamo a rendere il forum più costruttivo
Rispondi

Da: lex24/02/2012 16:05:37
dare un contributo non significa sfoggiare chissà quale sapere
è solo un modo per discutere sugli argomenti che stiamo studiando
Rispondi

Da: qualcuno24/02/2012 16:10:57
può chiarirmi il trust domestico?
Rispondi

Da: qualcuno24/02/2012 16:13:53
in riferimento alla traccia 6
Rispondi

Da: su prima traccia24/02/2012 16:22:49
Schema sintetico:
-definizione di usi normativi (preleggi) e usi negoziali (1340c.c.). Loro differenza con usi interpretativi (1368c.c.).
- anatocismo e definizione relativa (1283C.C.)
-il problema della clausola anatocistica nel mutuo, la costante giurisprudenza che la inquadrava come uso normativo, derogatorio della previsione sull' anatocismo.
- defizione di tasso usurario e sua consacrazione positiva con l.108/96
-la svolta giurisprudenziale della Cassazione a sezioni semplici che, opinando diversamente qualifica la clausola di capitalizzazione trimestrale come uso negoziale: il rischio conseguente di azioni di ripetizione di indebito per somme versate negli 10 anni precedenti a causa di suddetta trimestralizzazione;
-la legge 392/99 che "sana" retroattivamente il pregresso e stabilisce condizioni di reciprocità tra banche e clienti...
il resto alla prossima
-
Nb. Traccia molto "calda", secondo me, anche considerando gli ultimissimi interventi normativi sull' usura:-)
Rispondi

Da: traccia amministrativo24/02/2012 16:27:37
I provvedimenti ablatori: si soffermi il candidato sulla prelazione a favore dello Stato con riferimento a beni di interesse storico- artistico, delineando tratti comuni e differenziali con la prelazione legale civile e gli altri atti ablativi, in specie l' esproprio per pubblica utilità e le sanzioni amministrative
Rispondi

Da: ...24/02/2012 16:29:37
grazie traccia :)
Rispondi

Da: x su prima traccia24/02/2012 16:32:23
a quale giurisprudenza fai riferimento?
numero sentenza? grazie
Rispondi

Da: provo a risponderti io24/02/2012 16:38:34
C.ne sez. semplici del 99.
Corte cost. 2000/342
Csu del 2004
Csu del 2010
Norma salva banche nel D.l. fine 2010
Nuove disposizioni in tema di usura del Governo Monti
Queste dovrebbero essere i pezzi mancanti.
Proviamo a comporre il puzzle?:-)
n.b.non ricordo gli estremi di tutte le sentenze, ma non credo proprio sia necessario, altrimenti usciamo fuori di testa!
Rispondi

Da: x provo a risponderti io24/02/2012 16:49:39
ok!! grazie
Rispondi

Da: 000000024/02/2012 16:53:42
Nuove disposizioni in tema di usura del Governo Monti??
un vuoto!! quali sono??
Rispondi

Da: per24/02/2012 16:58:57
Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Rispondi

Da: indignado24/02/2012 16:59:05
è la norma sul dies a quo della prescrizione della condictio
Rispondi

Da: 3030303024/02/2012 17:04:12
il trust domestico è il trust interno
Rispondi

Da: ---24/02/2012 17:15:04
Trust e la segregazione patrimoniale

http://www.diritto.net/il-foro-civile/182/830.html
Rispondi

Da: eccone un'' altra24/02/2012 17:57:41
L' equità nel diritto civile sostanziale e processuale
Rispondi

Da: mmm..24/02/2012 18:00:53
questa sull'equità sembra facile! forse passerebbe tanta gente..
cmq non ci avevo mai pensato! adesso guardo norme e giurisprudenza!
Rispondi

Da: n.b.24/02/2012 18:16:04
facile? sicuro?:-)
Rispondi

Da: xy24/02/2012 18:38:49
scusate la domanda sciocca.. (vista l'ultima traccia) occorre portare TUTTI i codici?? anche procedura civile e penale?? praticamente andiamo col trolley??
Rispondi

Da: xy24/02/2012 18:44:16
e poi solo 1 codice.. o più codici? ad esempio fanno storie se porto 2 codici civili di diverse case editrici? (questo nell'eventualità che mi strappano gli "indici" di uno dei due codici)
Rispondi

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