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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: non potete arginare12/07/2010 19:43:24
qual'è l'argomento che dovete mettere in risalto nel compito per farlo riconoscere?

Da: Sibilla DISUMANA12/07/2010 19:45:27
si scrive qual è

Da: Tutti contro tutti12/07/2010 19:49:49
C'era una volta un boschetto fatato dove degli gnometti dispettosi si divertivano a fabbricare dei concorsi magici.
Questi concorsi aumentavano e diminuivano il numero dei partecipanti come per incanto e quando si pensava di poterli raggiungere, si spostavano avanti nel tempo.
Così prima erano il 15 luglio, poi il 3 agosto e poi chissà quando...
Gli gnometti si divertivano molto a fare questi dispetti, finché un bel giorno, nel bosco cominciò a sentirsi odore di bruciato...
Il boschetto stava prendendo fuoco.....come andrà a finire?

Da: non potete arginare12/07/2010 20:02:48
qual è l'argomento che dovete mettere in risalto nel compito per farlo riconoscere?

Da: commodo12/07/2010 20:57:09
tutti contro tutti è sempre un grande, ma non diamo troppo spazio a questi signori

Da: io non ci sto12/07/2010 21:00:25
avete visto il servizio al tg3???
l'assessore kc dice di non dover comunicare i nomi delle persone oltre il 570 per questioni di privacy!!!!!!!!!!!!!!!
ma siamo mattiiiiiiiiiiiiiiiiiii???
spero nella magistratura

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Da: commodo12/07/2010 21:00:54
Guardate questa sentenza. L'argomento non è attinente ma è esemplificativa di quello che succede qualora la commissione faccia casino. questo è uno dei motivi perchè penso che le cose vadano risolte prime.
Tra le parti c'è una nostra conoscenza, sarebbe curioso sapere chi era l'avvocato perchè da questi atti non si capisce. Ciao

Da: commodo12/07/2010 21:01:17
N. 12429/2009 REG.SEN.

N. 02861/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*******ri Vittoria Maria , Di Capua Carmela, Zampogna Paola, Pulvirenti Bernardo, Battista Rossana, De Polis Maria, Stabile Paola e Di Benedetto Umberto, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Alessia Montani, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1;


contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini, Valeria Mascello, Riccardo Troiano, con domicilio eletto presso Riccardo Troiano in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Porrari Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61; Prato Fiorenza, Moracci Stefano, Giordano Giulia, Carone Roberta, Cosi Camilla; Barbara Palmieri, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;
Corrado Luigi Micheli, ed altri come da atto di costituzione del 2 luglio 2009, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 5 marzo 2008 n. 21 di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami a n. 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale dell'INPS;

- di tutti gli atti con cui la Commissione ha valutato, ritenenedoli insufficienti, gli elaborati scritti degli odierni ricorrenti;

del verbale della commissione esaminatrice del 6 maggio 2009 e relativa graduatoria di merito;

- di ogni altro atto connesso;




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Porrari Franco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Barbara Calmieri ed altri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corrado Luigi Micheli ed altri;

Viste le memorie difensive;

vista la propria ordinanza collegiale n.2263 del 20 maggio 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 10 aprile successivo *******ri Vittoria Maria e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, hanno impugnato gli atti relativi al concorso pubblico per esami a 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia del personale dellâINPS, in particolare contestando la composizione della Commissione esaminatrice.

Premessa la ricostruzione normativa e procedimentale relativa alla nomina della suddetta commissione, ed illustrato lâiter del concorso, i ricorrenti deducono i seguenti profili di gravame.

violazione dellâart. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001, dellâart. 4 comma 6 del DPR 24 settembre 2004 n. 272; violazione del principio di imparzialità e trasparenza e dellâart. 97 Cost.: la normativa vieta la partecipazione di rappresentanti sindacali o soggetti designati dalle organizzazioni sindacali in seno alle commissioni di concorsi pubblici; nella fattispecie il dott. Franco Porrari è stato nominato presidente della commissione del concorso de quo agitur e, medio tempore, è stato designato dalla CISL quale componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dellâINPDAP (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2009); lâ incompatibilità è sorta al momento della designazione, ovvero al momento della nomina; sussistevano motivi di incompatibilità con alcuni candidati per pregressi rapporti di lavoro;

violazione stesse norme sotto diverso profilo; dei principi relativi alla composizione delle commissioni di concorso, del principio del collegio perfetto e del principio maggioritario; incompetenza: la sostituzione del componente incompatibile era obbligatoria; tutti gli atti compiuti sono illegittimi;

illegittimità della valutazione delle prove scritte per macroscopico errore della commissione e nullità del giudizio finale; insufficienza istruttoria, eccesso di potere:: le motivazioni addotte per la valutazione negativa delle prove sono assolutamente superficiali ed irragionevoli.

Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la graduatoria finale di merito, sollevando la censura di illegittimità derivata e riproponendo censure già svolte.

Costituitosi lâINPS ha preliminarmente rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali; ha quindi eccepito lâinammissibilità delle censure di cui al punto 3 in quanto riguardanti il merito amministrativo; ha quindi sostenuto lâinfondatezza del ricorso: lâincompatibilità non sussisteva al momento della nomina della commissione, solo il 5 febbraio 2009 è stata comunicata la nomina a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dellâINPDAP, quando le prove scritte erano state corrette ed il 19 marzo il dott. Porrari rassegnava le dimissioni da presidente della Commissione di concorso; le prove orali si sono svolte dopo che lâINPS ha nominato un nuovo presidente di commissione; per alcuni dei ricorrenti la correzione degli scritti è avvenuta ancor prima dellâadozione del provvedimento di nomina a componente del suddetto consiglio INPDAP; la designazione deve essere intesa non come proposta ma come conferimento effettivo dellâincarico; in ogni caso la designazione, per produrre lâincompatibilità, deve provenire dalla stessa amministrazione che ha bandito il concorso; il CIV dellâINPDAP non svolge attività di rappresentanza sindacale; la censura relativa alla presunta incompatibilità con alcuni candidati è inammissibile per difetto di notifica e comunque inconsistente.

Costituitosi il dott. Porrari ha preliminarmente eccepito lâinammissibilità del ricorso in quanto collettivo e nella parte in cui vengono svolte censure che attengono a valutazioni di merito amministrativo; nonché lâimprocedibilità per la necessità di integrare il contraddittorio; nel merito ha sostenuto lâinfondatezza del gravame: generica è la censura di violazione dellâart. 97 Cost; la nomina del dott. Porrari a presidente della commissione di concorso è legittima in quanto a quel momento non sussisteva alcuna incompatibilità, la normativa invocata riguarda il momento genetico dellâatto;la registrazione della nomina a componente del consiglio INPDAP è del 14 gennaio 2009 ma essendo atto recettizio la sua efficacia decorre dal 5 febbraio successivo ovvero dalla manifestazione di volontà di accettare la nomina (10 febbraio); la designazione non ha effetti costitutivi; il Porrari non aveva ârapporti professionaliâ con alcun candidato; la seconda censura è inammissibile perché il Porrari si è immediatamente dimesso , accettata la nomina presso il consiglio INPDAP , gli atti compiuti prima rimangono legittimi; inammissibili ed infondatele censure di merito in ordine alla correzione delle prove scritte.

Risulta costituita con memoria la dott.ssa Podda Maura che ha controdedotto al ricorso con argomentazioni analoghe a quelle dellâAmministrazione resistente e del dott. Porrari, in particolare sostenendo che lâincompatibilità si verifica solo se la designazione avviene nellâambito della stessa amministrazione che procede con il concorso.

Risulta altresì costituita la dott.ssa Barbara Palmieri, unitamente agli altri indicati in epigrafe: sostiene lâinammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti gli atti della procedura, e per essere collettivo tra soggetti in conflitto tra loro e comunque con posizioni diversificate; assume lâinammissibilità del terzo profilo di gravame; sostiene lâinfondatezza nel merito con argomentazioni analoghe a quelle già illustrate.

Con memorie predisposte per le udienze del 15 luglio e del 21 ottobre 2009 le parti hanno ribadito tesi e ragioni, confutando in particolare parte ricorrente le eccezioni preliminari di inammissibilità e svolgendo alcuni controinteressati ulteriore eccezione processuale relativa alla tardività della notifica dei motivi aggiunti. ed a difetti della notifica per pubblici proclami.

Risultano costituiti in giudizio numerosi controinteressati, a seguito della notifica per pubblici proclami, sia del ricorso che dei motivi aggiunti, effettuata previa ordinanza di questa Sezione n. 2263/09.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe e con i motivi aggiunti alcuni candidati al concorso pubblico per la copertura di 35 posti di dirigente amministrativo indetto dallâINPS hanno impugnato gli atti della suddetta procedura selettiva.

1.Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni in rito avanzate dallâAmministrazione resistente e dai controinteressati

1.1.Con la prima si contesta lâammissibilità del ricorso in quanto collettivo.

Il Collegio non condivide tale eccezione poiché quanto meno le prime due censure sono tese alla caducazione dellâintera procedura che vede accomunati nello stesso interesse i candidati non ammessi alla prova orale, e la terza censura non configura posizioni configgenti, a prescindere dalla sua inammissibilità per altri profili, come di seguito si dirà.

1.2.Si sostiene poi che la notifica per pubblici proclami avrebbe dovuto indicare nominativamente tutti i controinteressati.

Tale obbligo tuttavia non risulta dalle norme che disciplinano detta procedura (art. 14 R.D. n. 642/1907) ed inoltre si evidenzia che tale modalità di notifica viene utilizzata sia quando i soggetti ai quali notificar lâatto sono assai numerosi, sia quando sono difficilmente identificabili, talchè è implicita lâassenza di un obbligo come sostenuto qui da alcuni controinteressati..

Peraltro sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 agosto 2009 risulta una notifica per pubblici proclami con indicazione nominativa dei controinteressati.

1.3. Si eccepisce lâinammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti successivi.

Nemmeno tale censura può essere accolta.

In primo luogo risulta impugnato con motivi aggiunti il verbale 6 maggio 2009 che reca la graduatoria finale di merito dei candidati. Inoltre non appare necessario impugnare atti endoprocedimentali quali ad es lâammissione alle prove orali laddove si contesti lâatto finale (Cons. di St. sez. V n.8075/06).

Peraltro nellâambito di una stessa unitaria procedura lâannullamento di atti necessariamente presupposti comporta la caducazione dellâatto finale.

.1.4. Si contesta altresì la tardività della notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati già individuabili dagli atti processuali, non sanata dalla notifica per pubblici proclami avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 agosto 2009.

Nemmeno tale rilievo appare condivisibile in quanto si è comunque trattato di integrazione del contraddittorio, risultando tempestiva la notifica per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, non mutando la natura di controinteressato per il fatto di essere parte costituita in giudizio.

1.5.Fondata appare invece la censura di inammissibilità del terzo motivo di gravame.

Esso infatti riguarda il merito amministrativo ovvero la discrezionalità tecnica dellâamministrazione, non censurabile se non per illogicità manifesta, che non emerge nella fattispecie, dovendosi il Giudice limitare in questi casi ad un controllo esterno di coerenza e ragionevolezza.

2. Nel merito, i primi due profili di gravame sono fondati ed il ricorso deve essere accolto.

Si contesta, in buona sostanza, che il presidente della Commissione di concorso, dopo la sua nomina sia stato designato da una organizzazione sindacale a far parte di un organismo collegiale di altro istituto previdenziale, diverso da quello che ha indetto il concorso in questione; dal momento dellâavvenuta designazione, o da quello della nomina in detto organismo, si configurerebbe lâincompatibilità prevista dallâart. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001; tutti gli atti successivi al verificarsi dellâincompatibilità sarebbero quindi illegittimi.

Il Collegio condivide tale tesi.

La disposizione in esame prevede che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dellâorgano di direzione politica dellâamministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La norma ha lâevidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non appare logico limitare lâapplicazione della norma allâinterno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione. Infanti è lââappartenenzaâ in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta allâinterno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso ( cfr TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367).

E dâaltra parte lâincompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dallâinteressato, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra organizzazione sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina. Si verifica quindi in tale momento lâobbligo e non la mera facoltà per lâamministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (Cons. di St. sez. V 25 febbraio 2004 n. 764)..

Nel caso in esame risulta depositata in atti la designazione, da parte di organizzazione sindacale, del soggetto nominato presidente della commissione di concorso, quale componente di organismo collegiale di altro ente previdenziale (nota del 3 luglio 2008); risulta altresì depositata in atti la dichiarazione di onorabilità di tale soggetto designato, datata 4 luglio 2008, dalla quale risulta che lo stesso era al corrente della designazione che evidentemente accettava, dichiarando appunto allâamministrazione che avrebbe dovuto procedere alla nomina di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti.

Pertanto in data 4 luglio 2008 il presidente della commissione di concorso è divenuto incompatibile e tutti gli atti procedimentali adottati successivamente devono ritenersi illegittimi per il vizio sopravvenuto nella composizione della commissione stessa.

In detti termini il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati dalla commissione dopo il 4 luglio 2008.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza nei termini in dispositivo specificati

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione;

Condanna lâINPS al pagamento in favore dei ricorrenti, con ripartizione interna in ragione di 1/8 delle spese di giudizio che liquida in complessivi â 4.000,00 (quattromila) di cui â 500,00 (cinquecento) per spese; compensa con le restanti parti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:



Mario Di Giuseppe, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Da: io non ci sto12/07/2010 21:13:15
grande commodoooo
chissà chi lo sà!!!
ci sono premi in paglia!!!

Da: stupendo12/07/2010 22:34:26
non ci posso credere. Dai lo annullano.Io che non avevo passato la preselezione. Ci spero. Forza Commodo ...vai avanti cosi'

Da: 12/07/2010 22:48:41
Non vedo cosa c'entri Commodo: il motivo per cui hanno annullato quel concorso e' che c'era un'irregolarita' nella commissione d'esame, non nel fatto che qualcuno abbia fatto ricorso. Se il ricorso non fosse stato fondato, non avrebbe avuto esito. Evidentemente qui qualcuno non ha capito ancora (nonostante i circa 30 ricorsi) che le persone sono dispostissime ad andare dall'avvocato per difendere i propri diritti, e che sarebbe nell'interesse di chiunque non dovesse passare il concorso farlo annullare, sperando che lo ribandiscano. Non ci vuole una grande intelligenza per arrivarci, basta un po' di sano realismo. Avrei detto che la situazione di questo povero concorso fosse già abbastanza compromessa da curare ogni delirio di onnipotenza. Tutti questi ricorsi, articoli sui giornali, persino la Procura: dal punto di vista dell'immagine, e' già una sconfitta. Povera Regione!!!  

Da: x stupendo12/07/2010 22:48:50
ma vai a studiare approfittatore, iena, squalo

Da: stupendo12/07/2010 22:51:00
a studiare vai tu che forse il 3 farai lo scritto, se l'annullano godo troppo...ahahaha

Da: commodo12/07/2010 22:58:28
Cazzo volevo solo dire che delle volte non ha senso farsi illudere dalla data dello scritto se ci sono irregolarità, perchè tanto poi tutto viene vanificato. Il merito di quel ricorso poco interessa quello che, secondo me interessa, sono i principi che vengono riportati e ci possono interessare. Uno che coloro che non passano hanno diritto a fare ricorso. Che da quello che si capisce si possono impugnare anche atti intermedi, ma su questo bisognerebbe aproffondire. Tre che con l'impugnazione anche della graduatoria finale si possono fare valere illegittimità di tutti gli atti endoprocedimentali che poi hanno effetto domino. Cioè se ad es l'atto di riammissione del 25 viene dichiarato illegittimo per difetto di motivazione o perchè ad esempio a differenza di quello che è stato fatto nella prima graduatoria vengono conteggiate 570 + ammessi con riserva, cosa succede? Io questo problema me lo pongo e sinceramente anche fare finta di niente perchè ci da fastidio sentire che il concorso è a rischio mi sembra inutile.

Da: x stupendo12/07/2010 23:34:34
perchè godi troppo?
hai studiato per le preselezioni?
e se lo dovessero annullare pensi che ti metterai a studiare?

Da: APPENA ARRIVATA13/07/2010 08:00:28
COM'E' LA QUESTIONE DELLA PRIVACY?
QUELLA DI CUI HA PARLATO L'ASSESSORE IERI IN TV
E' QUALCOSA CHE VALE PER TUTTI O SOLO PER I 61?

Da: APPELLO13/07/2010 08:19:38
a tutti gli uomini di buona volontà FERMATE KC. un assessore che sostiene certe cose in tv deve essere necessariamente fermato. AIUTO

Da: APPENA ARRIVATA13/07/2010 08:33:09
NON L'HO CAPITA VERAMENTE
QUALCUNO ME LA SPIEGA?

Da: Bardo13/07/2010 08:41:17
Cosa c'entra la privacy??? KC è molto mal consigliata. La trasparenza del procedimento?

Da: APPENA ARRIVATA13/07/2010 08:44:13
NON LO SO
MI HANNO DETTO CHE HA PARLATO DI PRIVACY

Da: culo13/07/2010 08:47:47
Devo cagare.

Da: APPENA ARRIVATA13/07/2010 08:51:19
PULISCITI BENE MI RACCOMANDO
PRIVACY?
NOVITA'?

Da: X Commodo13/07/2010 08:52:27
Per tua informazione, quella sentenza è stata clamorosamente smentitia dal C.d.S. Sei il solito mistificatore bugiardo, lo hai finalmente dimostrato!

N. 03461/2010 REG.DEC.

N. 01040/2010 REG.RIC.

N. 01097/2010 REG.RIC.

N. 01127/2010 REG.RIC.

N. 01228/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2010, proposto da Angelo Maria Manna, Antonio Ziccarelli, Marco D'Alessandris, Alessandra Zini, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Rossana Battista, Carmela Di Capua, Paola Zampogna, Bernardo Pulvirenti, Maria De Paolis, Umberto Di Benedetto, Vittoria Maria *******ri, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;
Paola Stabile n.c.;

nei confronti di

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Corrado Luigi Micheli, Alessio Rosi, Giacomo Sebastiano Marcellino, Veliana Numerico, Annalisa D'Angelo, Mario Izzo, Francesco De Luca, Ennio Bozzano, Elena Zatelli, Onofrio De Candia, Giovanni Di Pietro, Vittorio Feliciani, Rosa De Simone, Valeria Barbara Fabriano, Mario Riccio, Giovanna Maria Orlando, Filippo Pagano, Marta Zerbinato, Alberto Cicatelli, Daniela Silvestris, Giuliana Mazzarella, Giulio Cristiano, Ugo Mei, Pio Di Domenico, Donatella Grillotti, Matteo Rivieccio, Giuseppina Alessandra Del Gatto, Salvatore De Falco, Gaetano Minutoli, Gianni Niccolini, Mauro Saviano, Peppino Fabio Segreto, Roberta Carone, Michele Cottura, Bruno Vasumini, Giuliana Ballarini, Lucia Terrosi, Eduardo Grimaldi, Maria Di Palma, Roberto Reale, Margherita Corvaglia, Vincenzo Petrosino, Marianna Lupo, Gianfrancesco Tedeschi, Stefano Rigotti, Daniele Martini, Rosalba Carbone, Vincenzo Maria De Nictolis, Fabio Cappello, Vincenzo Fera, Roberto Bianco, Fabio Ciarcia, Ingrid Teresi, Salvatore Di Stefano, Alfredo Cucaro Santissimo, Alessia Rimmaudo, Dario Buonomo, Antonio Cortellaro, Stefano Moracci, Orlando Picca, Emma D'Auria, Roberta Cuccagna, Alessia Bernardini, Maria Sabrina Guida, Alfredo Villonio, Gianfranco Ruberto, Maura Bertone, Rosaria Cariello, Moreno Cogliati, Nunzia Minerva, Irene Rosaria Cammarata, Camilla Cosi, Leonardo Aquino, Maura Podda, Carmine Seguino; Franco Porrari, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;


Sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2010, proposto dallâIstituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Troiano, con domicilio eletto presso Orrick, Herrington & Sutcliffe in Roma, piazza della Croce Rossa, 2/B;

contro

Vittoria Maria *******ri, Rossana Battista, Maria De Paolis, Umberto Di Benedetto, Carmela Di Capua, Bernardo Pulvirenti, Paola Zampogna, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;
Paola Stabile n.c.;

nei confronti di

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Franco Porrari, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;
Fiorenza Prato, Stefano Moracci, Giulia Giordano, Roberta Carone, Camilla Cosi, Barbara Palmieri, Maura Podda, Corrado Luigi Micheli, Alessio Rosi, Giacomo Sebastiano Marcellino, Annalisa D'Angelo, Mario Izzo, Francesco De Luca, Ennio Bozzano, Giada Ruffi, Elena Zatelli, Onofrio De Candia, Giovanni Di Pietro, Vittorio Feliciani, Rosa De Simone, Valeria Barbara Fabriano, Mario Riccio, Giovanna Maria Orlando, Filippo Pagano, Marta Zerbinato, Alberto Cicatelli, Daniela Silvestris, Giuliana Mazzarella, Elisa Maria Spagnolo, Giulio Cristiano, Ugo Mei, Pio Di Domenico, Donatella Grillotti, Matteo Rivieccio, Giuseppina Alessandra Del Gatto, Salvatore De Falco, Gaetano Minutoli, Gianni Niccolini, Mauro Saviano, Peppino Fabio Segreto, Roberta Carone, Michele Cottura, Bruno Vasumini, Giuliana Ballarini, Lucia Terrosi, Eduardo Grimaldi, Barbara Zoli, Maria Di Palma, Alessandra Zini, Roberto Reale, Caterina Mongiardo, Margherita Corvaglia, Vincenzo Petrosino, Eleonora Palombo, Marianna Lupo, Gianfrancesco Tedeschi, Stefano Rigotti, Daniele Martini, Rosalba Carbone, Vincenzo Maria De Nictolis, Fabio Cappello, Antonio Ziccarelli, Vincenzo Fera, Roberto Bianco, Fabio Ciarcia, Ingrid Teresi, Angelo Maria Manna, Salvatore Di Stefano, Alfredo Cucaro Santissimo, Alessia Rimmaudo, Dario Buonomo, Antonio Cortellaro, Stefano Moracci, Roxelana Sechi, Orlando Opicca, Emma D'Auria, Roberta Cuccagna, Alessia Bernardini, Giuseppe Doldo, Maria Sabrina Guida, Alfredo Villonio, Gianfranco Ruberto, Maura Bertone, Rosaria Cariello, Moreno Cogliati, Nunzia Minerva, Irene Rosaria Cammarata, Camilla Cosi, Simona Bassi, Leonardo Aquino, Carmine Seguino;



Sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2010, proposto da Corrado Luigi Micheli, Alessio Rosi, Giacomo Sebastiano Marcellino, Velianna Numerico, Annalisa D'Angelo, Mario Izzo, Francesco De Luca, Elena Zatelli, Onofrio De Candia, Giovanni Di Pietro, Vittorio Feliciani, Rosa De Simone, Valeria Barbara Fabrizano, Mario Riccio, Giovanna Maria Orlando, Filippo Pagano, Marta Zerbinato, Alberto Cicatelli, Daniela Silvestris, Giuliana Mazzarella, Giulio Cristiano, Ugo Mei, Pio Di Domenico, Donatella Grillotti, Matteo Rivieccio, Giuseppina Alessandra Del Gatto, Salvatore De Falco, Gaetano Minutuoli, Gianni Niccolini, Mauro Saviano, Peppino Fabio Segreto, Roberta Carone, Michele Cottura, Bruno Vasumini, Giuliana Ballarini, Lucia Terrosi, Eduardo Grimaldi, Maria Di Palma, Roberto Reale, Margherita Corvaglia, Vincenzo Petrosino, Marianna Lupo, Gianfrancesco Tedeschi, Stefano Rigotti, Daniele Martini, Rosalba Carbone, Vincenzo Maria De Nictolis, Fabio Cappello, Ingrid Teresi, Salvatore Di Stefano, Alfredo Cucaro Santissimo, Alessia Rimmaudo, Dario Buonomo, Antonio Cortellaro, Stefano Moracci, Orlando Picca, Emma D'Auria, Roberta Cuccagna, Alessia Bernardini, Maria Sabrina Guida, Alfredo Villonio, Gianfranco Ruberto, Maura Bertone, Rorsaria Cariello, Moreno Cogliati, Nunzia Minerva, Irene Rosaria Cammarata, Camilla Cosi, Leonardo Aquino, Maura Podda, Carmine Seguino, Alberto Giuseppe Maria Dotto, Carmeliana Franzese, Maria Rita Lemme, Edmondo Salinaro, Fabio Saponara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Studio Legale Manzi-Reggio D'Aci in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Vittoria Maria *******ri, Carmela Di Capua, Paola Zampogna, Bernardo Pulvirenti, Rossana Battista, Maria De Poalis, Umberto Di Benedetto, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;
Paola Stabile n.c;

nei confronti di

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS;
Porrari Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;


Sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2010, proposto da Simona Bassi, Giuseppe Doldo, Barbara Zoli, Eleonora Palombo, Barbara Palmieri, Caterina Mongiardo, Elisa Maria Spagnolo, Giada Ruffi, Roxelana Sechi, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Vittoria Maria *******ri, Carmela Di Capua, Paola Zampogna, Bernardo Pulvirenti, Rossana Battista, Maria De Paolis, Umberto Di Benedetto, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;
Paola Stabile n.c;

nei confronti di

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS;
Fiorenza Prato, Stefano Moracci, Giulia Giordano, Roberta Carone, Camilla Cosi, Corrado Luigi Micheli, Alessio Rosi, Giacomo Sebastiano Marcellino, Veliana Numerico, Annalisa D'Angelo, Mario Izzo, Francesco De Luca, Ennio Bozzano, Elena Zatelli, Onofrio De Candia, Giovanni Di Pietro, Vittorio Feliciani, Rosa De Simone, Valeria Barbara Fabriano, Mario Riccio, Giovanna Maria Orlando, Filippo Pagano, Marta Zerbinato, Alberto Cicatelli, Daniela Silvestris, Giuliana Mazzarella, Giulio Cristiano, Ugo Mei, Pio Di Domenico, Donatella Grillotti, Matteo Rivieccio, Giuseppina Alessandra Del Gatto, Salvatore De Falco, Gaetano Minutoli, Gianni Niccolini, Mauro Saviano, Peppino Fabio Segreto, Michele Cottura, Bruno Vasumini, Giuliana Ballarini, Lucia Terrosi, Eduardo Grimaldi, Maria Di Palma, Roberto Reale, Margherita Corvaglia, Vincenzo Petrosino, Marianna Lupo, Gianfrancesco Tedeschi, Stefano Rigotti, Daniele Martini, Rosalba Carbone, Vincenzo Maria De Nictolis, Fabio Cappello, Vincenzo Fera, Roberto Bianco, Fabio Ciarcia, Ingrid Teresi, Salvatore Di Stefano, Alfredo Cucaro Santissimo, Alessia Rimmaudo, Dario Buonomo, Antonio Cortellaro, Orlando Picca, Emma D'Auria, Roberta Cuccagna, Alessia Bernardini, Maria Sabrina Guida, Alfredo Villonio, Gianfranco Ruberto, Maura Bertone, Rosaria Cariello, Moreno Cogliati, Nunzia Minerva, Irene Rosaria Cammarata, Leonardo Aquino, Maura Podda, Carmine Seguino;
Franco Porrari, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1040 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Quater n. 12429/2009, resa tra le parti, concernente ATTI RELATIVI ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO A 35 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI II FASCIA DELL'INPS.

quanto al ricorso n. 1097 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Quater n. 12429/2009, resa tra le parti, concernente ATTI RELATIVI ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO A 35 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI II FASCIA DELL'INPS.

quanto al ricorso n. 1127 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Quater n. 12429/2009, resa tra le parti, concernente ATTI RELATIVI ALLA NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO A 35 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI II FASCIA DELL' INPS.

quanto al ricorso n. 1228 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Quater n. 12429/2009, resa tra le parti, concernente ATTI RELATIVI ALLA NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO A 35 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI II FASCIA DELL' INPS.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Rossana Battista, Carmela Di Capua, Paola Zampogna, Bernardo Pulvirenti, Maria De Paolis, Umberto Di Benedetto e Vittoria Maria *******ri; Franco Porrari; del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Troiano, Sanino, Picozza, Cerulli Irelli e lâAvvocato dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La dott.ssa Maria Vittoria *******ri e altri, con ricorso n. 2861 del 2009, e motivi aggiunti, hanno chiesto lâannullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 5 marzo 2008 n. 21, di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami a n. 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale dell'INPS; di tutti gli atti con cui la Commissione ha valutato, ritenendoli insufficienti, gli elaborati scritti dei ricorrenti; del verbale della commissione esaminatrice del 6 maggio 2009 e relativa graduatoria di merito; di ogni altro atto connesso.

2. Con il ricorso si é dedotto: a) inosservanza del divieto di nomina nelle commissioni di concorsi pubblici di rappresentanti sindacali o di soggetti designati dalle organizzazioni sindacali (con violazione dellâart. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001, dellâart. 4, comma 6, del d.P.R. n. 272 del 2004, del principio di imparzialità e trasparenza e dellâart. 97 della Costituzione), in quanto il Presidente della Commissione, dr. Franco Porrari, è stato medio tempore designato dalla CISL quale componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dellâINPDAP (dâora in poi CIV); b) violazione della stessa normativa sotto diverso profilo, dei principi sulla composizione delle commissioni di concorso, del principio del collegio perfetto e del principio maggioritario, incompetenza: la sostituzione del componente incompatibile era obbligatoria, conseguente illegittimità di tutti gli atti compiuti; c) illegittimità della valutazione delle prove scritte per macroscopico errore della commissione e nullità del giudizio finale; insufficienza istruttoria, eccesso di potere: le motivazioni addotte per la valutazione negativa delle prove sono superficiali ed irragionevoli.

3. Il TAR, con sentenza n. 12429 del 2009, ha accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati ânei termini di cui in motivazioneâ. Ha condannato lâINPS al pagamento in favore dei ricorrenti, con ripartizione interna in ragione di 1/8 delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00), per spese. Ha compensato le restanti parti.

4. Nella sentenza, respinte le eccezioni in rito avanzate dallâAmministrazione resistente e dai controinteressati, nel merito sono accolti i primi due motivi di ricorso.

Si richiamano infatti gli articoli 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, e 4 del d.P.R. n. 272 del 2004, per cui possono essere membri delle commissioni di concorso soltanto esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, e, ciò visto, si afferma che: a) tali divieti devono essere applicati anche se le dette posizioni di incompatibilità non riguardino organismi interni allâamministrazione che ha bandito il concorso, poiché scopo della normativa è evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure di pubblico concorso, possibile per il solo fatto dellâappartenenza ad una forza politica o sindacale; b) lâincompatibilità si produce dal momento della designazione, se conosciuta e accettata dallâinteressato, e non da quello della nomina, poiché è con la prima che si qualifica il legame (di cui qui si tratta in particolare) tra lâorganizzazione sindacale e il soggetto, con il conseguente obbligo di sostituzione da parte dellâAmministrazione; c) per cui, nella specie, lâincompatibilità si è verificata il 4 luglio 2008, data nella quale il dr. Porrari, designato il giorno prima da parte di unâorganizzazione sindacale per la nomina a componente di un organismo collegiale di altro ente previdenziale, ha prodotto la dichiarazione di onorabilità evidentemente con ciò accettando la nomina; d) ne consegue lâannullamento di tutti gli atti della procedura adottati dalla commissione di concorso dopo tale data.

5. Con gli appelli in epigrafe è chiesto lâannullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dellâesecuzione.

Il dr. Franco Porrari ha depositato appelli incidentali autonomi in cui è altresì chiesto lâannullamento della sentenza con domanda cautelare di sospensione.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Nella camera di consiglio del 16 marzo 2010 lâesame delle domande cautelari è stato abbinato alla trattazione delle controversie nel merito.

6. Allâudienza del 18 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

1. Gli appelli vanno riuniti e decisi congiuntamente in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Negli appelli, principali ed incidentali, si censura anzitutto la sentenza impugnata per aver respinto le eccezioni preliminari dedotte in rito, di inammissibilità del ricorso di primo grado e relative alla tardività delle notifica dei motivi aggiunti, che vengono riproposte.

Nel merito di deduce:

-la normativa di cui agli articoli 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 4, comma 6, del d.P.R. n. 272 del 2004 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che limita espressamente allâamministrazione interessata il divieto di essere membri delle commissioni di concorso per i componenti dei relativi organi di direzione politica, non può ritenersi estesa ai rappresentanti sindacali estranei allâamministrazione, mancando in questo caso la possibilità di incidenza fra lâattività da essi esercitabile e quella dellâente che indice il concorso e risultando la norma, altrimenti, limitativa dei diritti politici e sindacali del soggetto nominato in commissione ratione muneris;

-nella specie il dr. Porrari è stato nominato Presidente della commissione di concorso in ragione del suo incarico nellâINPS (Direttore centrale sviluppo e risorse umane), non appartenente allâorgano di direzione politica né in quanto membro o rappresentante di organizzazioni sindacali; allâatto della nomina nella commissione non grava perciò su di lui alcuna incompatibilità, che è preclusione caratterizzata da concretezza, attualità e immediatezza, né si può affermare che essa si configuri per la sola designazione, essendo questo il primo atto di impulso di un procedimento che giunge a conclusione soltanto con la nomina da parte del Ministero, che può anche non corrispondere alla designazione, e con la connessa accettazione da parte dellâinteressato, che, nella specie, è avvenuta nella prima seduta di insediamento del CIV dellâINPDAP (10 febbraio 2009) e che, di certo, non si è prodotta per effetto della dichiarazione di onorabilità, che è mero atto accessorio alla designazione sindacale;

-in questo quadro la nomina del dr. Porrari è stata decretata dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2009, gli è stata comunicata il 5 febbraio successivo, cioè il giorno seguente la conclusione dellâattività di correzione dei compiti scritti, egli ha comunicato le proprie dimissioni dalla commissione il successivo 19 marzo, cioè il giorno primo lâespletamento delle prove orali, svolte quindi in presenza di un nuovo Presidente di commissione;

-ne consegue lâerroneità dellâaffermazione della sentenza di primo grado per cui lâincompatibilità del dr. Porrari decorrerebbe dal 4 luglio 2008, non potendo invero un soggetto soltanto designato spiegare alcuna influenza sullâattività giudicatrice della Commissione, potendosi, in conclusione, eventualmente ipotizzare un condizionamento soltanto riguardo alle prove orali, essendo svolta nellâanonimato dei candidati la correzione di quelle scritte.

3. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito avverso il ricorso di primo grado, qui riproposte, essendo gli appelli fondati nel merito.

Infatti:

-lâinterpretazione della normativa sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, più volte richiamata per la soluzione della controversia in esame, comporta lâapplicazione dei due principi, dellâimparzialità dellâazione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici;

-perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di criteri puntuali nellâapplicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056) occorrendo comunque un âqualche elemento di possibile incidenza fra lâattività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e lâattività dellâente che indice il concorsoâ (Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2003, n.6526);

-di conseguenza, un componente della commissione nominato in ragione della sua competenza ed esperienza deve nondimeno dimettersi se acquisisca successivamente una delle posizioni vietate ma la sussistenza di una tale posizione deve risultare certa alla luce della tipologia e della ratio dei divieti;

-in questo quadro la Sezione ritiene, quanto al caso in esame, che la questione preliminare da dirimere non è quella se il divieto di partecipazione alle commissioni di concorso per i rappresentanti o designati delle organizzazioni sindacali sussista anche quando gli interessati rivestano tali posizioni in organi di unâamministrazione diversa da quella di cui si tratta, ciò che non appare dubitabile, ma come si debba interpretare lâespressione della norma per cui devono essere esclusi i soggetti âdesignatiâ dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

-ciò poiché, da un lato, la precisazione di quali siano le posizioni costitutive del divieto è pregiudiziale rispetto alla individuazione di quale sia lâorgano (se interno o esterno allâamministrazione de qua) in cui la posizione acquista rilevanza, e, dallâaltro, in quanto il caso in controversia è insorto a ragione della designazione del dr. Porrari tra i soggetti nominabili nel CIV dellâINPDAP, avendo la sentenza di primo grado giudicato tale elemento di per sé sufficiente, insieme con la dichiarazione di onorabilità dellâinteressato, per la determinazione della situazione di impedimento;

-al riguardo la Sezione ritiene che secondo la ratio della normativa lâimpedimento ad essere componente di commissioni concorsuali si produce non quando la posizione vietata sia potenzialmente conseguibile, per effetto della sola designazione a poterla rivestire, ma quando essa è in atto, cioè formalmente assunta;

-questa interpretazione si basa anzitutto sulla lettera della normativa, i cui divieti, in quanto previsti per i membri dellâorgano di direzione politica dellâamministrazione, i titolari di cariche politiche ed i rappresentanti di organizzazioni sindacali, sono tutti identificati dalla piena attribuzione delle relative funzioni, risultando incongruo in questo contesto che con lâulteriore espressione di âdesignatiâ si indichi come sufficiente, invece, una posizione eventuale, non ancora dotata dellâeffettività delle funzioni; ed è confermata sul piano sostanziale, poiché soltanto con tale effettività diviene possibile lâincidenza sullâattività concorsuale delle funzioni rivestite, essendo la volontà o lâeffetto di condizionamento assistiti dalla concretezza dei poteri azionabili;

-se invece si afferma che lâimpedimento si produce per effetto della sola designazione, lâapplicazione della normativa viene anticipata ad una fase in cui non si sono ancora realizzate le condizioni concrete del rischio che si vuole evitare, provocando così una ingiustificata limitazione della capacità di accesso agli uffici pubblici;

-da ciò consegue che, nella normativa, lâespressione di âdesignati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacaliâ deve intendersi riferita a soggetti ânominati previa designazioneâ di tali enti, distinti dai ârappresentanti sindacaliâ, pure previsti nella stessa normativa, da individuare nei soggetti direttamente investiti del potere di rappresentanza delle organizzazioni sindacali per lo svolgimento della relativa attività istituzionale;

-né, dâaltro lato, la nomina dei componenti del CIV deve essere obbligatoriamente conforme alla designazione sindacale; ad essa infatti si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta spettante soltanto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale âsulla baseâ di designazioni delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro (art. 3, comma 8, del d.lgs n. 479 del 1994), e quindi in tale ambito con possibile esercizio di discrezionalità; ciò che è peraltro confermato dagli atti del procedimento in esame, poiché nelle note con cui il Ministero sollecita le designazioni si richiede âuna rosa di nominativiâ e si ribadisce che la designazione è richiesta âsenza pregiudizio per le determinazioni che questo Ministero dovrà adottareâ (note dellâ8.11.2007 e del 13.5.2008), a riprova della possibilità di nomine non necessariamente conformi alle designazioni nonostante la prassi possa essere diversa;

-si può anche soggiungere, quanto alla funzione dei componenti del CIV, che pur tenendosi conto per la nomina âdelle esigenze di rappresentativitàâ delle organizzazioni dei lavoratori (e dei datori di lavoro), non per ciò la loro azione nellâorgano è strettamente vincolata alla rappresentanza delle posizioni dellâorganizzazione designante, dovendo essi operare per lâulteriore e più ampio fine di tutelare gli âinteressi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondonoâ (art. 3, comma 4, d.lgs. citato), cioè gli interessi in generale dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro come individuati e mediati nella dialettica dellâorgano collegiale;

-da quanto sopra consegue che, nella specie, lâimpedimento per il dr. Porrari ad essere componente della commissione di concorso si è prodotto con il perfezionamento della sua nomina nel CIV e non con la sua designazione da parte dellâorganizzazione sindacale il 3 luglio 2008, né con la sua dichiarazione di onorabilità del giorno successivo, significativa della disponibilità alla nomina ma non della sua accettazione, formalmente possibile soltanto quando alla nomina si sia provveduto;

-la nomina è stata decretata con d.P.C.M. del 2 gennaio 2009 e, non sussistendo in atti una formale dichiarazione di accettazione, questa deve ritenersi avvenuta con la prima riunione del CIV tenutasi il 10 febbraio 2009, cioè dopo la chiusura della fase della procedura concorsuale di svolgimento degli elaborati e di individuazione dei candidati ammessi alla prova orale, intervenuta il 20 gennaio 2009;

-il dr. Porrari si è poi dimesso dalla commissione di concorso il 19 marzo successivo, il giorno prima dellâavvio delle prove orali e perciò della fase concorsuale non più svolta nellâanonimato dei candidati, dovendosi concludere che egli non è incorso, fino al 10 febbraio 2009, nella prevista situazione di impedimento e che, non essendosi svolte operazioni concorsuali da tale data fino a quella delle dimissioni, ne risulta che le operazioni precedenti non sono viziate per effetto della sua permanenza quale Presidente della Commissione designato per la nomina nel CIV.

4. Per quanto considerato gli appelli, principali e incidentali, sono fondati e devono essere accolti.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie gli appelli principali in epigrafe e gli appelli incidentali, e, per lâeffetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Da: allibita13/07/2010 08:55:23
ma che figura di m..

Da: X tutti13/07/2010 08:56:20
A proposito, la citata sentenza del TAR lazio deriva da un ricorso di alcuni asini eccellenti che non avendo superato la prova scritta si erano inventati un ricorso spalleggiati dai sindacati.
Dopo aver vinto al TAR hanno cercato di ricattare l'INPS chiedendo incarichi in cambio della rinuncia al ricorso.
Fortunatamente l'INPS ha resisitito e il C.d.S. ha fatto giustizia indicando chiaramente la perfetta regolarità del concorso e dissipando qualunque ombra.
Da questo punto di vista, in effetti, qualche attinenza col nostro caso c'è, sopratutto per i trombati eccellenti tra cui un consigliere regionale di opposizione che fa interrogazioni per far annullare il concorso.

Da: p.s.13/07/2010 08:57:53
Approfondire si scrive con 2 p e una f, ignorante!

Da: APPENA ARRIVATA13/07/2010 08:59:37
QUINDI?
IL NOSTRO CONCORSO E' REGOLARE?

Da: X Appena arrivata13/07/2010 09:01:54
Io questo non lo so, lo diranno i giudici quando si pronunceranno definitivamente sui ricorsi che, per la cronaca, non riguardano la regolarità o meno della procedura quanto i requisiti per poter partecipare.
Volevo solo segnalare come qualunque pretesto sia buono per crare confusione tra i partecipanti e che spesso dietro ai paladini della trasparenza ci sono semplicemente interessi personali o di alcuni.

Da: commodo13/07/2010 09:05:14
Sinceramente avevo scritto sia prima che dopo che il merito della sentenza poco importava, ma quello che importava erano le eventuali conseguenze di irregolarità procedurali in un concorso. Sinceramente continuo a restare allibito.

Questo è il post di ieri dive dicevo queste cose alle 22.58 (basta verificare)

Cazzo volevo solo dire che delle volte non ha senso farsi illudere dalla data dello scritto se ci sono irregolarità, perchè tanto poi tutto viene vanificato. Il merito di quel ricorso poco interessa quello che, secondo me interessa, sono i principi che vengono riportati e ci possono interessare. Uno che coloro che non passano hanno diritto a fare ricorso. Che da quello che si capisce si possono impugnare anche atti intermedi, ma su questo bisognerebbe aproffondire. Tre che con l'impugnazione anche della graduatoria finale si possono fare valere illegittimità di tutti gli atti endoprocedimentali che poi hanno effetto domino. Cioè se ad es l'atto di riammissione del 25 viene dichiarato illegittimo per difetto di motivazione o perchè ad esempio a differenza di quello che è stato fatto nella prima graduatoria vengono conteggiate 570 + ammessi con riserva, cosa succede? Io questo problema me lo pongo e sinceramente anche fare finta di niente perchè ci da fastidio sentire che il concorso è a rischio mi sembra inutile.

Mi sembra che ancora una volta si cerchi veramente di mistificare la realtà pensando che facendo finta di niente le cose non acadranno.

Anche nel post in cui è riportata la sentenza è detto che il caso è diverso questo il post  (ieri ore 21. basta verificare)
"Guardate questa sentenza. L'argomento non è attinente ma è esemplificativa di quello che succede qualora la commissione faccia casino. questo è uno dei motivi perchè penso che le cose vadano risolte prime."

Il tutto si ricollegava sia all'eventuale incompatibilità di commissari di cui si era parlato di mattina - sia ai discorsi dei giorni precedenti con gp, circa la possibilità di impugnare e le conseguenze di eventuali irregolarità. Mi senbrava di avere detto queste cose e di avere detto che il merito non c'entrava (a parte il fatto che il merito è stato riformato perchè è stato dimostrato in giudizio che il commissario è stato nominato dopo che i compiti erano corretti). Ma evidentemente non mi faccio capire. Ciao

Da: ma quale incompatibilità?13/07/2010 09:07:46
rivediti alcune definizioni

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