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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 6  2  - 13/10/2020 18:07:08
Capr24 ed invece hanno diritto anche i subentranti al 20% di assenze: art.10 regolamento toj, capoverso 3! Per quello non si capisce la ratio di interpretare il quel modo i 2 mesi se non per giustificare un loro incredibile ritardo nel tirar fuori una straccio di graduatoria definitiva dovuto soprattutto alla presenza di MP nelle graduatorie ormai presenti da 3 mesi per il sistema del cavolo scelto nell'assegnazione delle sedi e nella scelta dei profili: più sposti avanti la data per i subentri più ci saranno rinunce con sostituzione più entreranno MP in graduatoria! e poi vorrei sapere chi entra il 23 ottobre o giù di lì come cacchio recupera le giornate in presenza perse?

Themag, tranquillo che anche le ultime novità sono da interpretare nel senso che non hanno alcuna intenzione di annullare questo concorso!

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 1  1  - 13/10/2020 18:13:42
Speriamo Paul

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 5  1  - 13/10/2020 19:13:08
Scusate, a rigor di qualsiasi logica, tutti questi ricorrenti (voglio sperare siano stati questi e basta a fare sto gioco della doppia richiesta) scioglieranno il dubbio chiedendo tutti di essere solo riammessi al concorso, a meno che qualcuno di essi non soffra di seri problemi psichiatrici di sadomasochismo, quindi non credo proprio (anche se per affidarsi a quel soggetto, qualche dubbio mi viene)

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 1  - 13/10/2020 19:35:42
Ipswich, il fatto è che se rinunciano alla richiesta di annullamento della graduatoria della preselettiva, la graduatoria  sarà sanata perché non più impugnabile (il cd. consolidamento di cui parla Amovilli in qualche lezione) e quindi valida anche se per ipotesi illegittima e... loro in quella graduatoria non ci sono. Questo è il mio punto di vista, opinabilissimo per carità, ma io la vedo così... per questo dico che, in ogni caso, loro andrebbero a casa. Quindi, se il mio ragionamento è esatto, tu al posto loro cosa sceglieresti, sapendo che probabilmente vai a casa comunque? Io so cosa sceglierei personalmente e credo non sia la stessa cosa che sceglierebbero loro

Da: ilnano2 
Reputazione utente: +46
 3  - 13/10/2020 19:36:43
Caro ips sei molto ingenuo ti ricordo che in amc 7 ricorrenti non sono a TOJ e in amd 14 non sono entrati nella graduatoria del TOj. Quindi oltre un terzo dei ricorrenti più o meno... trai tu le conclusioni cosa chiederanno questi tizi dopo aver pure superato le suppletive e non essere entrati

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 4  2  - 13/10/2020 19:37:47
eh sì, ipswich, a rigor di logica dovrebbe essere così anche perchè quelli fuori dal toj, se dovessero provare a fare il paladini della giustizia al contrario poi rischierebbero di vedersi appioppare pure le spese se dovessero soccombere nel giudizio: facile che facciano come quello del ricorso citato da Fulful: se ne fuggano a gambe levate non sapendo ne leggere ne scrivere (in senso letterale!)

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Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  - 13/10/2020 19:45:15
Scusa Paul fammi capire, in caso ora loro fossero colti da un raptus di follia e chiedessero l'annullamento del concorso, pagherebbero però la "quota ridotta" del ricorso collettivo, o i classici 2000/3000 euro di ricorso singolo al TAR? In tal caso non c'è dubbio che nessuno lo farà

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  - 13/10/2020 19:50:22
Scusa Fulful, ma non ha nessun senso logico. Come possono essere riammessi e contemporaneamente non ammessi perchè non in graduatoria? A sto punto il Tar la domanda che gliel'ha fatta a fare, se in ogni caso loro andrebbero a casa?

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  2  - 13/10/2020 19:57:59
Ipswich, questo non lo so con certezza ma credo che chi perde paga: i ricorrenti potrebbero farla franca ma c'è anche una piccola possibilità che le cose non vadano così e gli siano addebitate le spese processuali che credo non facciano parte dei soldi spesi per fare ricorso sia singolo (circa 2000) che collettivo( famosi 100 euro. ma fulfful su questo saprà essere sicuro più preciso

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 1  1  - 13/10/2020 20:02:14
e infatti il Tar quello ha detto, non puoi chiedere di annullare il concorso e chiedere contemporaneamente di proseguire nel concorso (non puoi avere interesse a fare cadere il concorso perché è stato violato l'anonimato e aver interesse ad essere inserito in graduatoria per proseguire con le prove come hanno fatto loro e come gli è stato concesso, sia pur solo in via cautelare). Ora il Tar sembra aver detto (a pena di declaratoria di inammissibilità del ricorso), decidetevi, o chiedete l'annullamento della graduatoria della selezione (e quindi del concorso) o chiedete di essere inseriti in graduatoria della selezione e quindi di proseguire nel concorso che, quindi, non deve essere annullato. Ma, nel secondo caso, l'inserimento in graduatoria presuppone il superamento della prova selettiva...e loro non l'hanno superata. Il giudice non può disporre il loro inserimento a prescindere. Non so se è chiaro il mio punto di vista

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  - 13/10/2020 20:02:36
Eh, a sto punto "Pe cient' eur" -cit, mi sa che questi nonvogliodefinirlicome ci fanno il pensierino

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  1  - 13/10/2020 20:04:24
Sisì fulful, ma io stavo ovviamente parlando all'inizio di coloro che la preselettiva non l'hanno passata, hanno fatto ricorso, e poi invece la prova scritta l'hanno passata. Nel loro caso non c'è dubbio di cosa scelgano credo

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 4  1  - 13/10/2020 20:09:23
si Paul, in genere la condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza. In sostanza, chi perde e viene condannato alle spese, oltre ad aver pagato le proprie spese di giudizio e il proprio avvocato, paga anche quelle sostenute dalla controparte (spese vive, onorari di avvocato di controparte ecc...) Il giudice, però, può anche compensare le spese, in base a vari criteri,  ossia ognuno paga le proprie spese. In tal caso, i ricorrenti non dovrebbero pagare nulla, avendo, suppongo, già pagato il proprio avvocato (le spese vive, tipo contributo unificato ecc... sono già state pagate

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 2  2  - 13/10/2020 20:21:32
Allora, io credo che l'avv. , a meno di follie, consigli a tutti di scegliere la richiesta di ammissione,lasciando perdere l'annullamento.
A quel punto per i giudici non decisionisti che abbiamo sarà più semplice anche bocciare i ricorsi di quei pochi che potrebbero richiedere l'annullamento (quei pochi che citava fulful che sanno di non poter essere ammessi e per sfregio non mollano).

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 6  3  - 13/10/2020 20:22:38
Ok, fulful ma anche persone di medio-bassa intelligenza credo che se pure ci fosse soltanto il 20% di possibilità di soccombere e la stessa percentuale di pagare le spese, se sei ormai fuori dal toj chi te lo fa fare di correre questo rischio? ti conservi i soldi per rompere le palle al prossimo concorso visto che quello fanno di mestiere!

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 3  1  - 13/10/2020 21:05:50
per quelli fuori dal toj, Paul,  è giusto il tuo ragionamento, ma ad es., quello che ha rinunciato al ricorso di cui parlavo stamane, lo ha fatto con memoria depositata prima dell'udienza, ossia il 1 ottobre, con largo anticipo e senza rompere le palle al giudice che, de Plano, non ha dovuto fare altro che dichiarare la irricevibilità del ricorso per difetto di interesse. Gli altri non so se faranno lo stesso, visto che neppure in udienza hanno dichiarato il difetto d'interesse, altrimenti le relative sentenze già sarebbero uscite.
Il mio discorso, invece, valeva proprio per quelli che hanno superato lo scritto e sono al toj. Probabilmente, non sono stato chiaro, ma il mio punto di vista è che anche quelli che hanno superato lo scritto andrebbero a casa sia che scelgano di rinunciare alla richiesta di annullamento sia nel caso contrario. Per dirla in parole poverissime, se rinunciano alla richiesta di annullamento vanno a casa, a mio avviso, perché non è che il ricorso che hanno fatto sostituisce il fatto di non aver superato la preselettiva. Se fosse così, in ogni concorso, chi non supera la preselettiva può fare ricorso, essere ammesso in via cautelare allo scritto dicendo che la preselettiva andava annullata, per poi rimangiarsi la richiesta di annullamento una volta superato lo scritto.

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 2  1  - 13/10/2020 21:10:07
ribadisco che spero di sbagliarmi e che, quindi, effettivamente questi abbiamo la possibilità di rimanere nel concorso, altrimenti sarebbe scontato che sceglierebbero di insistere per l'annullamento

Da: tentarenonnuoce  2  2  - 13/10/2020 21:35:32
Buonasera amici. Per me i ricorrenti potranno insistere quanto e come vogliono, anche per l'annullamento. Per l'ennesima volta: serenità. Non annulleranno un bel niente.

Da: tentarenonnuoce  3  1  - 13/10/2020 21:36:43
Piuttosto: cacciasser 'e sord. Qua si va in deficit se no.

Da: Carioca73 
Reputazione utente: +74
 1  2  - 13/10/2020 21:44:32
I ricorrenti si sono affidati ad avvocati più confusi di loro, si sono affidati a gente che spara nel mucchio.

Da: florentia78  2  - 13/10/2020 21:47:43
A proposito dei ricorsi, ragazzi, ma non è invece possibile un annullamento della sola prova preselettiva invece che di tutto il concorso ?

Da: kings55 
Reputazione utente: +58
 2  2  - 13/10/2020 21:55:29
Fulful perdonami, per quanto vogliano insistere sulla strada dell'annullamento, non credi anche tu si tratti poi di un augurio irrealizzabile il loro? C'è davvero questo rischio?

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 3  2  - 13/10/2020 23:02:00
Fulful,ho capito cosa vuoi dire ma credo che il comportamento del giudice che prospetta una scelta non possa essere interpretato come un tranello: evidentemente esiste la possibilità di impugnare solo la graduatoria della preselettiva presagendo (inesistenti) brogli a causa della violazione dell'anonimato senza per questo richiedere l'annullamento dell'intera procedura concorsuale. Suona male anche a me questa cosa ricordando le parole dell'ordinanza di febbraio (probatio diabolica non necessaria) ma tant'è altrimenti non capisco la richiesta del giudice di far scegliere tra le 2 cose. In merito all'anomala richiesta del giudice pur di salvare il concorso: da un lato apprezzabile dall'altro, forse per le enormi pressioni ricevute "dall'alto" credo che non se la sia sentita di farlo, come sottolineava themag,  perchè a mio giudizio avrebbe potuto annullare tranquillamente senza chiedere niente a nessuno se solo avesse ravvisato gli estremi di una violazione di legge: peggio per il felino che manco sapeva (o faceva finta di non sapere) cosa aveva richiesto, d'altronde a febbraio era andata proprio così, perchè chiedere di scegliere adesso? A quel punto avremmo assistito all'esilarante scenetta degli avvocati dei ricorrenti dinanzi al CdS a produrre fiumi di memorie per dire che non volevano più l'annullamento, quello che dovranno fare adesso innanzi al TAR in pratica: questo in definitiva è il motivo per cui credo che non annulleranno mai questo concorso: dinanzi al CdS sarebbero tutti dallo stesso lato, da quello della prosecuzione del concorso e resterebbe solo da chiamare in ballo il famoso bilanciamento tra interessi pubblici (enormi) e privati anche perchè ormai i toj saranno quasi finiti nel frattempo, che annulli più.

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  2  - 13/10/2020 23:31:23
Carioca78, concordo ma fa parte del loro lavoro sparare molte cartucce spesso a salve: qui alcune sono diventati proiettili veri e forse nemmeno se ne sono accorti.

Fiorentino, se annulli la preselettiva di fatto annulli il concorso perchè da lì sono passati quelli attualmente al toj.

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 2  1  - 14/10/2020 06:42:38
Ritenuto necessario, ai fini del decidere - in conseguenza dei profili di inammissibilità rilevati dal Collegio in ordine all'incompatibilità tra le censure dedotte dai ricorrenti, implicanti la caducazione dell'intera procedura concorsuale per violazione delle regole sull'anonimato della prova preselettiva, e la domanda di ammissione alla prova scritta -, invitare le parti a contraddire sulla sollevata questione preliminare;

Paul, In pratica, il Tar non ha prospettato un tranello ma ha detto ai ricorrenti che c'è una questione preliminare (prima di decidere) da risolvere e che è una questione importante. Gli ha detto, in parole sempre poverissime, che il ricorso, così come è stato fatto, è sbagliato perché chiede due cose opposte, ossia annullare l'intero concorso e essere ammessi allo scritto. Gli ha anche detto che se le cose rimangono così, dichiarerà il ricorso inammissibile (se, all'opposto, non avesse rilevato questa questione preliminare, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità direttamente, quindi tutti i ricorrenti avrebbero già perso). Quel che mi chiedo è perché questi profili di inammissibilità non siano stati già rilevati a febbraio e il Tar, anch'esso in maniera contraddittoria, prima sospende una procedura da annullare e poi inizia ad ammettere allo scritto in via cautelare, per poi dire ad ottobre che è un controsenso. Comunque vedremo come andrà a finire 😁

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 4  1  - 14/10/2020 12:05:20
Fulful, credo questa ordinanza collegiale chiarisca meglio ed è quella che generò la sospensione di febbraio

Pubblicato il 14/10/2020
N. 04497/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00218/2020 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;


contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Formez, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz,11;
nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-;
e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11 novembre 2019, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 17 dicembre 2019, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di interesse;

- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;

- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;

- del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:

- all'art. 6: I) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; II) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; III) nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»;

- all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d'esame esclusivamente per la fase selettiva;

- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

per l'adozione delle misure interinali, cautelari e provvisorie ex art. 56 c.p.a. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «corso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato» del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»,

nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi idonei profilo D» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 23 gennaio 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam in data 24 gennaio 2020 con «avviso prova scritta concorso categoria D», nella parte in cui non includono parte ricorrente;

nonché per l'annullamento degli atti precedentemente impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez PA e di -OMISSIS-;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio, uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione della Regione Campania, in atti;


Considerato che il Collegio ha rilevato d'ufficio che sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla riscontrata incompatibilità tra causa petendi e petitum, posto che - a fronte di censure volte a mettere in luce vizi essenzialmente di carattere procedimentale (per violazione delle regole della par condicio, trasparenza e correttezza), il cui accoglimento determinerebbe l'annullamento dell'intera procedura - i ricorrenti hanno formulato domanda di annullamento nei limiti del loro interesse, al fine di conseguire un provvedimento di questo giudice amministrativo di ammissione, in soprannumero e senza riserva alcuna, alle prove concorsuali successive;

Rilevato, infatti, che ove i motivi in diritto dedotti fossero fondati, la parte ricorrente non potrebbe comunque conseguire l'attribuzione del bene della vita finale auspicato, derivando dall'accertamento delle illegittimità denunciate la necessaria radicale caducazione degli atti della procedura e la riedizione delle prove selettive, con conseguente impossibilità giuridica del provvedimento richiesto dai ricorrenti (in termini Cons. di Stato, Sez. VI, 4358 e 313/2017; nn. 4569, 3995 e 506 del 2016; nn. 4432, 4437, 4438, 4439, 4482 del 2015; Tar Lazio, sezione terza quater, n. 07459/2017);

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, riservando all'esito la decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, assegna alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva, riservando all'esito la decisione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  2  - 14/10/2020 12:37:58
Fulful, conferma e lo dice chiaramente che sussistono seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso ma resta il tuo quesito ed anche il mio, del perchè la questione non se la siano posta a febbraio

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 3  1  - 14/10/2020 12:40:38
Io non ci capisco nient
#miettabancadati

Da: Ultimo901 
Reputazione utente: +51
 1  1  - 14/10/2020 12:43:36
Paul81 fulful
Vi vedo più preparati, pensate (come me) che l'orientamento sia quello di respingere ogni ricorso?

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  2  - 14/10/2020 12:57:45
themag e ultimo: l'unica cosa certa che si evince è che molti ricorsi sull'anonimato, così come sono, SONO INAMMISSIBILI: resta da capire la strategia difensiva dei ricorrenti e le domande che ci ponevamo ieri io e fulful: se rinunciano alla richiesta di annullamento del concorso ha senso che poi chiedano di restarvi dentro? Io per logica credo di sì altrimenti il giudice non avrebbe detto loro di scegliere dandogli un mese per decidere cosa scegliere: fulful dice che in ogni caso andranno a casa. Resta la domanda del perchè si siano posti solo adesso questa questione di inammissibilità continuando nel frattempo ad accogliere cautelari per centinaia di ricorrenti, come diceva ieri fulfull. vedremo

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