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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: s"tars"07/05/2014 17:12:54
sapete per caso chi ha elaborato la teoria della relatività generale nel diritto (il cd. "agente superiore_)?

Da: Giada77 07/05/2014 19:53:48
Per aboliti i tars. Concordo senz'altro sul fatto che per studiare i "manualacci" occorre avere già buone basi, per le quali servono i classici (ma secondo me anche il buon Casetta va benissimo, e ci aggiungerei pure il manuale di amministrativo di Mazzarolli e altri, edito da Monduzzi: completo e scritto benissimo, anche se purtroppo l'ultima edizione risale al 2005). Ma l'opera di aggiornamento non è affatto marginale come dici tu, e se studi solo dal Giannini il concorso non lo superi. Questa non è la mia opinione, bensì quanto mi è stato a suo tempo riferito da due amici, bravissimi magistrati TAR. I vari Caringella e co., per quanto talora indigesti, sono purtroppo necessari (ancorché non sufficienti).

Da: EG 08/05/2014 00:48:53
Cara Giada 77, non è che hai preso troppo alla lettera l'intervento di Aboliamo i tars?
A me pare che intendesse qualcosa di molto vicino a ciò che dici tu, solo che lo ha espresso - come d'abitudine - mediante un paradosso.
...mi stupisce piuttosto che non abbia citato Messineo. E, forse, x chi  come me ha scelto come riferimento Caringella, avrebbe potuto menzionare Benvenuti.
...ma avete idea di che cosa ha rappresentato per la mia generazione alla Statale di Milano passare da Amorth e il Sandulli al Benvenuti? Storie personali. Fatto sta che basta la giurisprudenza sulla l. 15/2005 e le influenze di quella comunitaria a rendere obsoleti anche i manuali dell'altro ieri. Non è un problema di aggiornamento, ma di reinquadramento di categorie fondamentali. Vogliamo discutere sul perché il CdS ritiene nullo e non inesistente l'atto divenuto anticomunitario x eliminazione della norma attributiva del potere?   O ragionare sui poteri disapplicativi del GA? A me capita per ragioni di lavoro - "costruisco" provvedimenti  x il comune x cui lavoro- di consultare ancora spesso il manuale del Virga sul provv. amm., ma non mi verrebbe mai in mente di omettere di confrontarne le categorie con il fermento in atto. Che non costituisce, secondo, mero aggiornamento ma proprio rivisitazione di categorie.

Da: EG 08/05/2014 01:09:08
integrazione all'ultimo periodo della precedente: a "secondo", ovviamente, va aggiunto: "me". Per ribadire - profittando  di una parolina omessa - che vi rappresento solo convincimenti personali, ma sui quali scommetto le pur esiguissime chances in qs concorso: dove mi sa che non ci si accontenti della dimostrazione da parte del candidato di uno studio diligente.

Da: x tutti08/05/2014 11:55:56
si ma sto benedetto bando esce o no?

Da: aboliti i tars08/05/2014 12:52:03
nell'anticomunitarietà penso che il dibattito sia tra i separatisti che predicano nullità e disapplicazione e integrazionisti che predicano annullabilità e nullità, là dove per nullità in entrambi i casi si intende inesistenza per carenza di potere, in astratto.

Nessuno predica nullità indiscriminata, come mi pare dica caringella, o chi per lui ha scritto il manuale.
Forse ricordo male caringella.

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Da: EG08/05/2014 18:08:21
Forse, invece, ho capito male io. Nel senso che, trovando  difficile districarmi tra le diverse opzioni interpretative che il manuale riporta (non solo per l'atto anticomunitario: v. tutta la parte sull'inesistenza/nullità)  ho provato a darmi un criterio di lettura risalendo alla distinzione tra teoria negoziale dell'atto amministrativo (per cui - a fronte di ipotesi non disciplinate dalle norme di settore - troverebbero  spazio le medesime tipologie di nullità  contemplate dal 1418 c.c.) e teoria panpubblicistica.

Per farla breve, secondo il manuale l'art. 21 septies indicherebbe l'opzione del legislatore per la tesi negoziale (tranne che per il fatto che  non ha ammesso la nullità virtuale):   l'art. 21 septies configura un'ipotesi di nullità strutturale, considerato che al  primo comma la norma riprende la struttura dell'art. 1418 c.c. La  mancanza di una norma che, come l'art. 1325,  indichi quali elementi dell'atto siano essenziali non infirmerebbe il riferimento al 1418, dovendosi solo ritenere  che rimanga  un concetto giuridico indeterminato, da riempire in via ermeneutica.
Quindi, se trovano spazio le medesime tipologie di nullità contemplate dal 1418 cc. - e dato che in giurisprudenza già si era evidenziato che  il potere  è un elemento essenziale ulteriore rispetto a quelli "canonici" -  la carenza di potere in astratto va inquadrata come ipotesi di nullità sostanziale e non di inesistenza dell'atto.
-    Et voilà! -
Il che vale anche nel caso dell'atto divenuto anticomunitario per  eliminazione della norma attributiva del potere, senza bisogno di far ricorso ad ipotesi "separatiste": ed ecco quindi il ns CdS che ravvisa nell'ipotesi una nullità.

…Puoi arrivare alla stessa conclusione ritenendo semplicemente che al "difetto assoluto di attribuzione" menzionato dal 21 septies sia rapportabile la carenza di potere in astratto: il che però ci porterebbe all'idea di carenza di potere (che non affievolisce il diritto) elaborata dalla Cassazione per erodere la competenza del GA (e qui,  "aboliti i tar", ci sarebbe  senz'altro di che commentare!).
Insomma, io così ho cercato di  mettere ordine alle mie  - poche e confuse - idee. Ma siccome i dubbi  sono tanti, ho provato a   sviluppare su questa falsariga il tema sull'invalidità del provv. previsto nel corso,  proprio per far  verificare -  in via di interpretazione autentica! -  se ho capito qualcosa o se sono completamente fuori strada: la correzione è in corso….


Da: Vigile urbano 09/05/2014 12:09:57
Quanto esce? Faccio in tempo a prendermi un master on line di secondo livello che termina ad ottobre? Necessario per i 25 punti

Da: EG09/05/2014 14:43:32
Non parliamo mai di civile! Segnalo una sentenza molto ben commentata sul sito del Sole 24 Ore "Guida al diritto":

"Sbaglia l'anticoncezionale, medico condannato a mantenere il nascituro"

Da: se dobbiamo 09/05/2014 14:57:51
preoccuparci anche delle sentenze del Tribunale, non si vedrà mai la fine.
Per me in civile vale solo la Cassazione.

Da: aboliti i tars09/05/2014 17:06:07
Il tema sulla lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile non è proprio appartenente al novero di quelli inesplorati, diciamo.

C'è una portentosa relazione del massimario che chiunque si approcci deve conoscere che tratta di questo e di altro.

e assicuro che non cita sentenze di tribunale.

Comunque ritengo altamente improbabile che esca nel concorso TAR  una traccia sulla responsabilità medica.

Forse più probabile brevi cenni, in relazione alla responsabilità in generale, in riferimento al contatto sociale.

ma c'è chi disse che iò che è altamente improbabile non pare impossibile.

Da: aboliti i tars09/05/2014 17:08:31
Piuttosto, nell'attesa dell'abolizione dei tars, c'è qualcuno che ha esaminato più da vicino la dibattuta questione dell'inefficacia del contratto all'esito dell'annullamento dell'aggiudicazione, quante volte l'annullamento consegua all'esercizio del potere di autotutela.

Da: aboliti i tars09/05/2014 17:08:51
???

Da: aboliti i tars09/05/2014 17:10:30
per EG
io mi sono perso nel tuo ragionamento.
penso sia più semplice parlare di carenza di potere in conseguenza della disapplicazione della norma attributiva del potere, quale che sia la conseguenza che si voglia annettere a questa tipologia di vizio (nullità che coincide con l'inesistenza oppure inesistenza che non coincide con la nullità).

Da: brad09/05/2014 20:06:21
Sul rapporto tra annullamento in autotutela e sorte del contratto si è pronunciata la recentissima Ad. Pl. n. 13/2014, la quale -senza illuminare la scena- ha affrontato solo il profilo della giurisdizione, traendo spunto dalla controversa e nota vicenda dei contratti di swaps.
Molto più interessante, a mio avviso, sono state l'ordinanza di rimessione, e  le sentenze di Tar Toscana e Tar Piemonte.
Credo, comunque, colga nel segno la tesi secondo cui  la p.a., annullando in autotutela l'aggiudicazione, non possa ritenersi svincolata dal contratto in forza del principio simul stabent, simul cadent, sebbene mi sembri che tale discutibile assunto sia rinvenibile in una pronuncia del CdS, est. Saltelli.
Ciò per una serie di fondate ragioni: nel momento in cui si perfeziona il contratto, alla p.a. è consentito recedere esercitando un potere privatistico nei casi e nei limiti previsti ex lege, giusta l'art. 21-sexies, l. n. 241/1990, ferme le ordinarie azioni di manutenzione dell'operazione economica; gli artt. 121, 122 c.p.a. assegnano al g.a. Il potere di vagliare l'incidenza dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione sulla sorte del contratto, cosicché non può essere riconosciuto alla stazione appaltante un potere piu' ampio ed autonomo, tale da consentirle di svincolarsi dal contratto con il mero esercizio dell'autotutela.
Quanto alla giurisdizione, una tesi sostiene che la cognizione sulla sorte del contratto a seguito dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione spetti al g.o., altri invece, forzando il dato letterale di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. -che circoscrivono il presupposto della giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 c.p.a. all'annullamento giurisdizionale e non in autotutela dell'aggiudicazione- ritengono sussista anche in questa ipotesi la giurisdizione esclusiva del g.a.

Da: brad09/05/2014 20:08:44
Ovviamente è "simul stabunt"

Da: brandonella09/05/2014 20:53:33
ma a 'sto gruppo di studio serio sul forum dei concorsisti aderiamo o no?  forza ragazzi, che ce la facciamo!

Da: aboliti i tars09/05/2014 23:27:05
cazzo bred.
O l'hai scritta tu o fai il segretario al cds, perché la n. 13 ancora neppure è pubblicata sul sito.
Siamo sicuri con l'annualità?
Riprovo.
Ma ti segnalo le sezioni unite dell'agosto del 2012, sicché tar toscana e ruscica che gli va dietro parrebbero abbondantemente superati.

Da: aboliti i tars09/05/2014 23:32:41
hai ragione brad.
sei aggiornato al nano-secondo.
Ma la pronuncia non si riferisce ad una procedura ad evidenza pubblica, tanto che il cds non è riuscito a ravvisare un atto amministrativo a monte del contratto, sicché ha declinato la giurisdizione perché non c'era materiale che potesse anche in ipotesi determinare caducazione.

Da: brad09/05/2014 23:48:29
La pronuncia non si riferisce ad una procedura di evidenza pubblica, perché l'Ad. Pl. ha avallato la tesi del Tar Piemonte, escludendo la natura di un provvedimento di autotutela della delibera adottata dalla Regione ma la tematica e' quella.
Si', le SS.UU. del 2012 ritengono sussista la giurisdizione esclusiva del g.a. e, infatti, sono richiamate nell'ordinanza di rimessione del CdS che, lo ribadisco, espongono una puntuale ricognizione del contrasto interpretativo in argomento.

Da: aboliti i tars10/05/2014 01:56:04
ma neanche tar piemonte, però.
Condivido quanto dicevi nel primo post, ccaro Brad.
Meno l'AD.PL. citata da ultimo e correlativa ordinanza di rimessione che mi paiono sul punto entrambe inconferenti, trattando di ipotesi di totale pretermissione di atti prodromici.
l'ente annullava per ragioni privatistiche e dunque esercitava l'autotutela privatistica di non eseguire atti asseritamente nulli, a rischio e pericolo suo.
In tutto questo il potere pubblico non vi trase per niente.

Da: Gelsomina. 12/05/2014 16:20:10
Non per banalizzare, ma ogni volta in cui agisce una PA si presuppone la valutazione di interessi pubblici. Distinguere tra un atto prodromico esercizio di potere (anche se indirizzato a una successiva negoziazione privatistica) da un atto privatistico di una PA (cmq deliberato da un organo pubblico) non è sempre così immediato. In questo senso la ap 13 e' un bell'esempio. Come pure degno di nota e' il cfr sul conflitto di leggi (su 218/95 e regolamento 44)

Da: EG   x Brad 12/05/2014 23:57:11
L'Ad. Plen. escude che ci sia contrasto: ritiene diverse le fattispecie oggetto delle pronunce considerate. Non viene tanto in rilievo, secondo me, il tema della generalità o meno del potere di autotutela quanto la valutazione che la delibera coinvolta nell'annullamento non assurge alla dignità di provvedimento. Il dubbio era già, d'altronde, fatto presente nell'ordinanza di rimessione. La quale adombrava peraltro che vi fossero ravvisabili profili di illeggittimità tali da giustificare l'intervento in autotutela. L' Ad. ha sul punto rilevato  che l'atto di annullamento ha fatto riferimento a profili di illegittimità dei negozi, ma non ha denunciato alcuna illegittimità nella delibera annullata.

Da: EG   x aboliti i tars 13/05/2014 00:17:45
...non è che sia solo accademica la questione nullità-inesistenza. Dalle mie parti gli ATO non decollano e gli affidamenti diretti giungono a scadenza. Nel mio comunello abbiamo deciso l'altr'anno di bandire la gara per la gestione del gas disapplicando il DM - in quanto anticomunitario - che aveva "fatto finta" di porre termine al periodo transitorio, destituendo gli enti locali del potere di indire gare. Non ci ho dormito un paio di notti pensando al rischio che facevo correre alla mia PA se mi sbagliavo sulla disapplicazione: sarebbe stata la ns gara ad essere anticomunitaria. La nullità non impedisce però il consolidamento degli atti, l'inesistenza,  invece, lo impedisce. Comunque, "è andata": la delibera di indizione era evidentemente ben motivata perché ha superato il vaglio dell'Autorità e non ci sono stati ricorsi.   

Da: EG  : dimenticavo.... 13/05/2014 01:06:16
Sicuri che il tema dei diritti fondamentali e della loro ("inaffievolità" e) risarcibilità nulla c'entri col diritto amministrativo?

Da: Plaza 13/05/2014 09:38:50
Quando il prossimo concorso per referendario corte dei conti?

Da: x plaza13/05/2014 10:08:50
è previsto per giugno-luglio.

Da: x plaza13/05/2014 11:52:14
il bando tar ?

Da: aboliti i tars13/05/2014 14:30:58
La disapplicazione del decreto, cioè di un atto che -  ad onta della autoqualificazione come atto non regolamentare  ha invece natura regolamentare, in quanto pone una disciplina in astratto di una certa attività, pone problemi diversi dalla disapplicazione dell'atto amministrativo.

Siamo nel caso della disapplicazione normativa: se si fosse trattato di una legge sarebbe stato lo stesso.

Bel diverso è il tema della disapplicazione o della nullità (che peraltro è diverso dalla disapplicazione) di un atto amministrativo.

Da: EG13/05/2014 16:15:56
...Troppo facile così!

Il DM aveva aspetti certamente regolamentari, ma non solo: caducava il potere - già faticosamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia e da alcune pronunce del CdS  - delle singole amm. di bandire gare al di sotto del bacino ottimale.
La disapplicazione, certamente normativa, del DM in parte qua è valsa ad affermare la permanenza del potere attribuito al Comune nella fase transitoria (cui il DM non avrebbe potuto porre fine).

Se il DM fosse da ritenersi coerente col diritto comunitario (sulle cause e modalità di cessazione del periodo transitorio) , la mia gara sarebbe stata bandita in carenza di potere! E, a fronte di contestazioni, avrebbe cambiato sì se i relativi atti fossero da considerarsi come nulli o come inesistenti (e cioè stabilizzabili o meno).

La prospettiva è quindi diversa da quella che hai individuato, perché non attiene alle teorie sulla disapplicabilità degli atti amministrativi (la gara) ma al loro consolidamento in forza del decorso del termine decadenziale per l'impugnativa, stabilito dalla norma processuale interna.

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