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Agenzia delle DOGANE, 49 posti
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Da: 31/01/2014 17:23:23
è uscito il libro della simone?

Da: .........31/01/2014 17:50:00
si è uscito cumpà

Da: XXIX31/01/2014 18:27:07
Edizione??

Da: metodo31/01/2014 20:37:39
Testo definitivo degli emendamenti al comma 14 così come approvati dal Senato

al comma 14:

al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»;

Il disegno di legge è passato alla Camera con Atto Camera n. C.2027 che alla data del 31 gennaio 2014 risulta da assegnare

Da: metodo31/01/2014 22:38:45
Dirpubblica ha reso noto il testo del DL 4/2014 così come era stato proposto dal ministro Saccomanni e che fortunatamente è stato circoscritto alla sola norma sul rientro dei capitali.

Art. 3
(Funzionario di fatto)

1. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

Relazione illustrativa

... Secondo tale caratterizzazione gli atti "medio tempore" adottati dal funzionario la cui nomina sia stata annullata a seguito di una controversia sulla sua legittima preposizione all'ufficio sono da considerarsi efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce.

Art. 4 (Modifica all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150)

1.Il secondo periodo del comma 14, dell' articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, è sostituito dal seguente: "Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8, del decreto-legge n. 16, del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti in applicazione della stessa norma, alla data del 31 dicembre 2013.

Relazione illustrativa

La disposizione si propone di sciogliere i possibili dubbi cui potrebbe dare luogo una interpretazione strettamente letterale del termine "prorogati", contenuto nel comma 14, dell'articolo 1 del d.l. 150/2013, precisando che è parimenti possibile procedere a rotazioni o avvicendamenti tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali. La rotazione e l'avvicendamento devono infatti considerarsi fisiologici, rispondendo a esigenze funzionali e organizzative che assumono un particolare rilievo nell'attuale contesto, caratterizzato dal processo di accorpamento dell'Agenzia delle entrate e dell'agenzia del territorio, nonché dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(complimenti. bei volpini !!)

Da: Zeon31/01/2014 23:44:01
Ma che cosa succede se entro il 30.06.2014 non bandiscono i concorsi.
al  comma  14:  al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime  procedure  siano  indette  entro  il  30  giugno  2014»;

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Da: x metodo01/02/2014 13:06:23
Comunque bisogna convincere DIRPUBBLICA a puntare all'annullamento del bando e non solo a censurare gli aspetti più illegittimi.
Sicuramente illegittime sono:
- la riserva al 50% invece che al 30%;
- la riserva a favore non di tutti gli interni, ma di quelli che hanno almeno 8 anni di anzianità;
- la valutazione come titoli delle sole esperienze professionali;
- la discriminazione tra chi ha ricoperto incarichi presso la Dogana e chi in altre amministrazioni. Non ammissibile in quanto per gli interni vi è già la riserva dei posti.
- Probabilmente la sola prova semplificata non è legittima, ma su questo punto non vi è interesse.

Se veniene meno la valutzione delle reggenze difficile che possa restare in piedi il concorso.

Ritengo che la cosa più utile sia fare celebrare questi concorsi dalla funzione pubblica alla luce della riforma che prevede il ruolo unico dei dirigenti. Le singolo amm. non sono trasparenti.

Da: xxmetodo01/02/2014 13:14:11
L'annullamento totale sarebbe una grossa sciocchezza... faresti il gioco  degli incaricati, che con la procedura annullato continuerebbero per anni a ricoprire tali incarichi nell'attesa di un nuovo concorso

Da: xxx metodo01/02/2014 14:04:36
non la vedo così, ormai dipende tutto dalla decisione della Consulta ... se dichiara nullo il salva Monti e di conseguenza il Consiglio di Stato annulla gli incarichi di reggenza saranno costretti a bandire concorsi normali e nelle more gli uffici saranno gestiti da facenti funzioni. Come si voleva fare con il D.L. 150/2013 (milleproroghe) nella versione iniziale.

Bisogna sperare che i concorsi li gestisca la funzione pubblica visto che è stato ripristinato il ruolo unico. Se li lasciano alle singole amministrazioni continueranno come ora a cercare di stabilizzare gli attuali reggenti.

Da: Laurea01/02/2014 15:00:10
Io impugnerei qs concorso che prevede solo un diploma di laurea triennale....

http://www.ilgiornale.it/news/interni/laura-falsa-mastrapasqua-988056.html

Da: Schifo totale01/02/2014 15:23:32
Al momento è ancora dubbia la possibilità di impugnare il bando per dirpubblica, ho parlato qualche giorno fa con la segreteria e le adesioni non erano ancora in numero tale da consentire di presentare il ricorso, il sindacato è piccolo, è sotto il 5% della rappresentatività, le risorse economiche sono limitate, se non abbiamo intenzione di finanziare un'azione che ci interessa direttamente lo devono fare loro, a loro spese, in nome della tutela di diritti proprio di coloro che ci credono così poco da delegare integralmente altri per la loro difesa, tirandosene fuori?
Se non ce la facciamo a fare ricorso per scarsa partecipazione ci meritiamo esattamente quel che abbiamo.

Da: Schifo totale01/02/2014 15:23:50
Al momento è ancora dubbia la possibilità di impugnare il bando per dirpubblica, ho parlato qualche giorno fa con la segreteria e le adesioni non erano ancora in numero tale da consentire di presentare il ricorso, il sindacato è piccolo, è sotto il 5% della rappresentatività, le risorse economiche sono limitate, se non abbiamo intenzione di finanziare un'azione che ci interessa direttamente lo devono fare loro, a loro spese, in nome della tutela di diritti proprio di coloro che ci credono così poco da delegare integralmente altri per la loro difesa, tirandosene fuori?
Se non ce la facciamo a fare ricorso per scarsa partecipazione ci meritiamo esattamente quel che abbiamo.

Da: orchidea blu 02/02/2014 09:54:00
Ho letto il comunicato del 31 gennaio scorso, con cui l'Agenzia a informato che sono pervenute 4.941 domande e ha ribadito che saranno ammesse le prime 245 e simili che avranno superato la prova preselettiva. Verrebbe voglia di rinunciare!!

Da: concorrentedogane 03/02/2014 09:58:36
e allora diamo forza alla DIRPUBBLICA affinchè diventi il primo sindacato

Da: x tutti03/02/2014 11:21:55
la finiamo di ingolfare il forum con norme varie, ricorsi et similia e lasciamo spazio a chi vuole confrontarsi sui testi???
e che rottura che siete!!!
ps. in sindacalista mascherato di dirpubblica ce le ha fatte veramente quadrate...solo per questo non li contatterei mai.

Da: x orchidea blu03/02/2014 11:27:30
sei lobotomizzata o cosa? saranno ammesse "le prime 245 domande"? in ordine cronologico, magari? ahahahaha ma come lo hai vinto il posto che occupi, con i punti tamoil? ma ritirati!!

Da: orchidea blu 03/02/2014 11:49:39
Ma tu chi sei e dove vivi? Leggi i comunicati e contestali se non ti garbano......Non è insultando me che vinci il concorso dissociato!!!

Da: orchidea blu 03/02/2014 11:51:18
Ma tu chi sei e dove vivi? Leggi i comunicati e contestali se non ti garbano......Non è insultando me che vinci il concorso dissociato!!!

Da: Schifo totale03/02/2014 11:52:53
Ahahah quindi c'è qualcuno che DAVVERO è convinto che bassi studiare tanto???
Che tenerezza!

Da: orchidea blu 03/02/2014 11:56:38
Forse non serve solo quello ma anche quello! E' evidente che tu sei lì che aspetti che qualcuno ti passi qualcosa povero illuso.......

Da: x orchidea blu03/02/2014 11:58:16
hai riletto le baggianate che hai scritto? dal tuo post scritto in maccheronico, si evince che i vincitori saranno coloro che per primi hanno trasmesso la domanda ahahahah
ps. se il concorso lo ritieni truccato, mi chiedo: che caxxo ci stai a fare qui? idem schifo totale. tornate alle vostre scrivaniucce, suvvia.

Da: orchidea blu 03/02/2014 12:27:51
Sei fuori!!! Le baggianate le scrivi tu.
Le conclusioni a cui sei giunto, leggendo il post, sono solo tue....
Mi fai sorridere, dimostri una dissociazione mentale di non poco conto.

Da: x orchidea blu03/02/2014 12:33:30
tu invece dimostri seri problemi con l'utilizzo della sintassi e della lingua italiana in genere.

Da: orchidea blu 03/02/2014 12:56:02
Per fortuna ci sei tu!

Da: ....poracci03/02/2014 13:44:56
e questi sono i dirigenti di domani?
ma andate a sdoganare sto pacco!

Da: xorchidea03/02/2014 20:06:02
Tutti i concorsi hanno migliaia di candidati...

Da: Giustizia103/02/2014 20:39:28
Si....ma tutti i partecipanti a questo un concorso almeno l'hanno già vinto.....

Da: metodo lindirizzo della CC gi si intravede03/02/2014 23:36:34
SENTENZA N. 17
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2013.
Ritenuto in fatto
....
Considerato in diritto
....
4.- Per ragioni analoghe è, altresì, fondata la questione di legittimità dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012, che dispongono l'assunzione temporanea delle relative funzioni, in caso di assenza o impedimento del dirigente, da parte del funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con attribuzione a quest'ultimo del trattamento economico spettante al dirigente.
La normativa in oggetto regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile. Con la conseguenza che già per questa sola ragione sussiste la lesione denunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri (in tal senso, sentenze n. 213 del 2013 e n. 215 del 2012).
Neppure in questo caso, peraltro, la normativa regionale si conforma a quella statale, quale risulta dalle disposizioni dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento.
L'art. 52, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto, recepito ed integrato dall'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in due ipotesi: 1) vacanza di posti in organico e per soli sei mesi, massimo dodici, ove siano state avviate le procedure di copertura dei medesimi posti; 2) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto (escluse le ferie) per la durata dell'assenza. In tutti gli altri casi la destinazione a mansioni superiori è nulla e comporta responsabilità dirigenziale. Tuttavia, in applicazione del principio della retribuzione proporzionata (alla quantità e qualità del lavoro prestato) di cui all'art. 36 Cost., da sempre ritenuto applicabile anche al pubblico impiego, il lavoratore illegittimamente preposto a mansioni superiori ha pur sempre diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata, purché le relative mansioni gli siano state attribuite in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale. E ciò, anche se si tratti di conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario, che è reso certamente illegittimo, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla diversità delle "carriere" e dalla considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico (in tal senso, Cass., Sezione lavoro, sentenze n. 8529 del 2006, n. 10027 del 2007 e n. 16469 del 2007).
La norma regionale impugnata, invece, non solo impone al funzionario di grado più elevato di assumere funzioni dirigenziali �«in caso di assenza o impedimento del dirigente derivante da qualsiasi motivo�», ma gli riconosce il più favorevole trattamento economico corrispondente indipendentemente dalla valutazione dell'impegno concreto, sotteso all'espletamento delle mansioni superiori, in termini di preminenza qualitativa, quantitativa e temporale.
Inoltre, la stessa nozione di assenza o impedimento - che secondo la disposizione regionale impugnata dà luogo al subentro del funzionario di grado più elevato in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza - si prospetta molto più ampia di quella di "assenza con diritto alla conservazione del posto" (per malattia, infortunio o altre cause tipiche di sospensione del rapporto) che in linea di principio giustifica il ricorso alla supplenza con altro personale di rango inferiore. Espressioni come "assenza o impedimento", infatti, evocano multiformi situazioni contingenti di ostacolo fisico: temporanea lontananza dall'ufficio, l'assenza; svariate difficoltà di ordine pratico, l'impedimento. Ed a tali evenienze si potrebbe sopperire, per la breve durata del loro protrarsi, anche con l'esercizio di potestà vicarie, che non dà luogo al diritto alla retribuzione superiore per il tempo strettamente necessario alla reggenza dell'ufficio transitoriamente sprovvisto del dirigente preposto. La disposizione regionale impugnata risulta, quindi, ulteriormente incongrua anche per il diritto, di contro indiscriminatamente riconosciuto in capo al sostituto per tutta la durata dell'assenza del dirigente sostituito, alla retribuzione di quest'ultimo.
In conclusione, le disposizioni regionali in oggetto, regolando un aspetto specifico del mutamento di mansioni che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo oltretutto in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfinano in un ambito, quello dell'�«ordinamento civile�», che è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Anche i commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012 devono essere, dunque, dichiarati illegittimi.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

Da: x il giurista qua sopra04/02/2014 10:37:11
oltre a fare copiaincolla sai anche dire due parole?

Da: concorrentedogane 04/02/2014 11:29:43
A chi volesse fare ricorso contro il concorso a 49 Dirigenti bandito dall'Agenzia delle Dogane, può rivolgersi a DIRPUBBLICA entro questa settimana o al massimo la prossima settimana.

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