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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PENALE
410 messaggi, letto 28013 volte
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Da: Il Moralizzatore12/12/2013 11:11:50
avv. del sud..... 6 un povero Cristo, principe del foro, dietro un pc... talmente occupato, che alle 11 del mattino ha tempo da buttare su un forum in cui si discute di esame da avvocato (che sostieni di aver brillantemente già superato). Anche qualora fosse vero...resti un pover'uomo

Da: Avv. del sud12/12/2013 11:11:50
E chi dice che i saccenti non stiano lavorando? Per fare l'avvocato è sufficiente un pc (quando non si è in udienza)... Leggere le corbellerie di questo forum è uno spasso.... Almeo 1 volta all'anno e per 3 giorni mi ammazzo dalle risate e capisco il motivo per cui ogni anno c'è una grossa moria di candidati che non superano l'esame! Se copiano da questo forum hanno possibilità pari a 0 di passare.... bravi geni, continuate così... vi assumeranno come deterrente alla professione

Da: Luv12/12/2013 11:12:08
Istanza di riesame (art. 309 c.p.p.)
TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI ______
Istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.
Il sottoscritto Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, via ____, n.__, difensore di fiducia, giusta dichiarazione di nomina in calce al presente atto, di Tizio, nato a ______ il ______ e residente a _____ in via _____ n.__, indagato nel procedimento penale n.__ R.G.N.R. per il reato previsto e punito dall'art.__ c.p.p. ed attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di ______, formula istanza di
RIESAME
dell'ordinanza n.__, emessa in data _____ dal G.I.P. presso il Tribunale di _____ ed eseguito in data _____, con la quale eÌ stata applicata nei confronti di Tizio la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti motivi:
ï¿1)  NullitaÌ dell'ordinanza per violazione degli artt. 292 e 125, c. 3 c.p.p. (verificare i presupposti)
2) Assenza delle condizioni di applicabilitaÌ. Violazione dell'art. 280 c.p.p. (verificare i limiti di cui alla norma richiamata);

3)   Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Violazione dell'art. 273 c.p.p.: ( esporre i motivi in fatto e in diritto per i quali si ritiene l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per cui la misura eÌ stata disposta)
L'ultima considerazione svolta nel precedente motivo di impugnazione si ripercuote inevitabilmente sull'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 273 c.p.p. E, infatti, in alcun modo risulta essere stata accertato che.... Caio avesse in alcun modo partecipato all'attività criminosa del fratello, come anche emerso dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo, in sede di convalida del provvedimento che ha disposto la misura custodiale impugnata.
5) Insussistenza delle esigenze cautelari. Violazione dell'art. 274 c.p.p. ( esporre i motivi in fatto e in diritto per i quali si ritiene l'insussistenza del pericolo concreto ed attuale per l'acquisizione e la genuinitaÌ della prova, se la misura eÌ stata disposta per esigenze attinenti alle indagini; quelli per i quali si ritiene l'insussistenza del pericolo di fuga e la pericolositaÌ sociale, con riferimento alla reiterazione dei delitti della stessa specie o di quegli altri individuati nella lett. c) dell'art. 274)
Alcuna delle esigenze cautelari menzionate dall'art. 274 c.p.p. puoÌ essere rinvenuta nella fattispecie concreta in esame:
1. manca il pericolo concreto e attuale per l'acquisizione e la genuinitaÌ delle prove. Sono, infatti, trascorsi quasi due anni
dall'accertamento del fatto all'adozione della misura cautelare;
2. non esiste il pericolo di fuga, il notevole lasso di tempo e la condotta serbata dal prevenuto per tutto il periodo consentono di
escludere, con altissimo grado di probabilitaÌ, prossimo alla certezza, tale eventualitaÌ; ancora in relazioneal paventato pericolo di fuga si sottolinea come non possa essere adottata una misura cautelare allorquando il giudice ritenga che non potraÌ essere adottata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274, lett. B), c.p.p.). Nel caso che ci occupa, una prognosi su una possibile, ma improbabile condanna, consente di escludere il superamento di tale limite. Quand'anche si volesse ritenere la fattispecie sussumibile ex art. ... , c.p., la modesta gravitaÌ del fatto, l'unicitaÌ della cessione, la personalitaÌ del sig. Tizio ed il suo essere incensurato, permettono di prevedere un contenimento della pena ben al di sotto della predetta soglia.
3. non sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Le modalitaÌ del fatto e la personalitaÌ dell'indagato permettono di escluderlo. Tizio, infatti, eÌ incensurato; l'accusa riguarda un unico ed isolato episodio di cessione; l'indagato non risulta essere implicato nelle successive indagini, neÌ, lo si ribadisce, c'eÌ certezza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
6) Inadeguatezza ed eccessiva gravitaÌ della misura cautelare applicata. Violazione dell'art. 275 c.p.p. ( esporre i motivi in fatto e in diritto per i quali si ritiene che la misura irrogata eÌ abnorme rispetto alle esigenze cautelari sottese e che puoÌ essere sostituita con altra misura coercitiva meno afflittiva; oppure al fine di fare rilevare elementi impedienti l'adozione della misura irrogata (come stato di tossicodipendenza, condizione di gravidanza); infine, che la misura irrogata non poteva essere applicata poicheÌ nel giudizio di merito il prevenuto avrebbe potuto usufruire al beneficio della sospensione condizionale della pena)
Tutto cioÌ premesso,
CHIEDE
che l'On. Tribunale del riesame adito voglia, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annullare
l'ordinanza n.__, emessa in data _____ dal G.I.P. presso il Tribunale di _____ ed eseguito in data _____, in accoglimento dei motivi nn.__ o, in subordine, riformarla sostituendo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva per l'indagato, in accoglimento del motivo n.__.
Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza. Con osservanza
Luogo, data
Avv. _____
PROCURA SPECIALE.... Il sottoscritto ..., nato a .... in data ... e residente in .... Via .... n....., indagato (o imputato ...) nel procedimento penale n.... R.G.N.R., nomina quale proprio difensore nel procedimento penale sopraindicato l'avv.... con studio in ....

Vera e autentica
(sottoscrizione dell'avvocato) Avv.....

Da: aiutooooo12/12/2013 11:12:17
termini??? i termini per la presentazione del 309 sono 10 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dell'O.C.C.

Da: mmordi 12/12/2013 11:12:53
ma che termini se nella traccia non ci sono? cmq il dpr non sposta nulla in materia di competenza sulle cautelari. quella dopo la convalida è la prima ordinanza genetica della misura, quindi è impugnabile col 309.

Da: neoavvocato12/12/2013 11:13:18
Ma quali termini, beota!
E' un 309 sputato. torna all'asilo nido tu e tutti i commissari di Catanzaro!

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Da: aiutooooo12/12/2013 11:13:58
concordo......è un 309.......altrernativa potrebbe essere istanza ex art. 299 c.p.p. al GIP

Da: Raoooo il grande 12/12/2013 11:14:32
Forza ragazzi basta litigare abbiamo capito che è un 310 CPP forza in bocca al lupo!!!!

Da: avvocatissimo2013 12/12/2013 11:15:18
â Art. precedenteArt. successivo â'
Dispositivo dell'art. 309 Codice di Procedura Penale
Fonti â' Codice di Procedura Penale â' LIBRO QUARTO - Misure cautelari â' Titolo I - Misure cautelari personali (Artt. 272-315) â' Capo VI - Impugnazioni
1. Entro dieci giorni (2) dalla esecuzione o notificazione [293] del provvedimento, l'imputatopuò proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva[281-286] (3), salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero[310] (4).
2. Per l'imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensoredell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [293 3, 296 2] (5).
3bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (6).
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (7).
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno (8), trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini (9).
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione (10).
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, (11) il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (12).
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore (13). Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 (14).
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale (15), se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (16).
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (7) (17).

Dispositivo dell'art. 310 Codice di Procedura Penale
Fonti â' Codice di Procedura Penale â' LIBRO QUARTO - Misure cautelari â' Titolo I - Misure cautelari personali (Artt. 272-315) â' Capo VI - Impugnazioni
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1 (2), il pubblico ministero, l'imputatoe il suo difensorepossono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (3), enunciandone contestualmente i motivi [581, 591] (4).
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti (5) (6).
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa [588] fino a che la decisione non sia divenuta definitiva [att. 100].

Da: Il senso di smilla per la neve 12/12/2013 11:16:16
I commissari dicono di fare istanza al gip per la revoca e non al trib libertate. È un 299 CPP o un 310??

Da: neoavvocato12/12/2013 11:16:47
Fate l'atto di amministrativo. I commissari di brescia hanno appena riferito che per manifesta inconsistenza gli atti di penale e civile dovranno essere svolti in una sola ora.

Da: Attenzioneee 12/12/2013 11:18:58
Ma quale cazzo di riesame??? La prima istanza di riesame si fa a chi ha emesso l'ordinAnza!!. O direttamente appello contro la misura cautelare ex 310!! Di sicuro nn il 309  !! Beoti!!

Da: Gaietta201312/12/2013 11:18:59
Cavernicolo hai ragione! lascia perdere quel ricchionepenemoscio di avv. del sud. Parlando di cose serie, attaccate direttamente con l'atto o fate una premessa sugli istituti?

Da: neoavvocato12/12/2013 11:19:10
Smilla fidati dei commissari, avrai soddisfazioni da vendere in questo esame! ahuahuahuauuaauh

Da: codex arl12/12/2013 11:19:49
ecco. datti da fare e sparisci. fatti una vita e vattene da questo forum. stai a brescia, vai in tribunale, lavora nello studio di papà. e non nominare le cda se non ci sei mai stato e soprattutto se sei stato raccomandato all'università e non hai sudato per ottenere ciò di cui oggi ti vanti. ok???

Da: aiutooooo12/12/2013 11:19:57
attenzioneeee.......sei un coglione.......fa anche rima

Da: mmordi 12/12/2013 11:20:08
neoavvocato credo di volerti bene. e' un 309. l'istanza al gip nella pratica potrebbe pure starci, anche se dubito che un gip che applica la cautela si rimangi la parola in brevissimo tempo

Da: Euronymus123 12/12/2013 11:20:22
Non può essere il 309 troppo facile!

Da: Euronymus123 12/12/2013 11:22:14
Neo avvocato sei un bastardo, sparisci invece di depistare. Qui tutti stanno a fare il 299 qualcuno che sa fare penale prova il 310. Lasciaci fare idiota

Da: Peppiniello99912/12/2013 11:23:20
Buongiorno a tutti,
ieri siete stati precisissimi nel fornirmi gli orari di dettatura / consegna a NAPOLI. Oggi a Napoli hanno già dettato o no?
Vi ringrazio

Da: xena84xena 12/12/2013 11:23:41
avvocatissimo 2013 quella è una possibile soluzione?

Da: Williamsand45 12/12/2013 11:24:30
Ragazzi ma la competenza speciale voi trovate la sentenza del 2013?? Dicono che solo giuffre leggi complementari comm. Ce l'ha!

Da: aiutooooo12/12/2013 11:24:41
euronymus........vai a cagare non è un 310....al massimo può essere istanza ex 299

Da: aiutooooo12/12/2013 11:25:15
è un 309

Da: Cristina millina 12/12/2013 11:25:43
Postate la sentenza!!!!!!!!!!

Da: bah12/12/2013 11:25:46
napoli consegna ore 17.30

Da: ...12/12/2013 11:26:13
Ragazzi è un riesame cautelare ex  309 c.p.p. non perdete tempo!!!

Da: faberdonax12/12/2013 11:26:59
Scusate, Napoli a che ora consegna oggi? Per l'atto non sono meno ore a disposizione rispetto ai pareri? Grazie in anticipo! :D

Da: codex arl12/12/2013 11:27:41
per xena: è l'articolo del cpp ricopiato

Da: Weppaaaaa77 12/12/2013 11:29:22
Si si come no fate il 309, bravi!!! È il 299??? Ve lo dimenticate?? Il ricorso x saltum c e solo x la cassazione!!! È un 299 o al Max un 310

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