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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PENALE
410 messaggi, letto 28013 volte
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Da: aiutinodacasa12/12/2013 14:10:55
NE SPARATE DI PUTTANATEEEEEEEEEEEEEEEE "con rieserva di proporre appello incidentale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 310 c.p.p. e l'art. 73 309/90" in materia di droga" MA CHE CAZZATE ANDATE DICENDO???? L'AVRA' DETTO IL PRESIDENTE DEI SOMARIIIII

Da: Jean Valjean_ 12/12/2013 14:11:38
riesame facilissimo; basta rilevare che mancano i presupposti delle esigenze cautelari e il gioco è fatto.
mancano:
il pericolo di fuga (è in carcere);
la reiterazione del reato;
inquinamento delle prove.

Tempo di consegna 4 ore rileggendolo 15 volte.

Da: no comment12/12/2013 14:14:01
pericolo di fuga ( è in carcere)

ma tu lo devi escludere quando esce dal carcere ... mica si esclude perchè è in carcere..

ahahahhahahahha

Da: fabouluous12/12/2013 14:14:58
il pericolo di fuga (è in carcere);

hauhahuuhahuahuauh auauhhauhua che coglioneeee

Da: sasa69xx12/12/2013 14:15:34
è un 309 cpp

gip emette ordinanza misura cautelare ( l'impugnazione è: 299 cpp se si fa richiesta allo stesso gip oppure il 309 al tribunale della libertà o cassazione)

contro la decisione del 299 l'impugnazione è il 310

in questo caso è il 309

Da: fabouluous12/12/2013 14:15:41
ragazzi ricordatevi la formula x l'appello incidentale
"con rieserva di proporre appello incidentale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 310 c.p.p. e l'art. 73 309/90" in materia di droga
ANCHE IL PRESIDENTE L'HA DETTO

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Da: seeeee12/12/2013 14:16:13
Ahaahaahaaahahajaaha

Da: birbantino 12/12/2013 14:27:00
SENTENZE penale?

Da: MM 12/12/2013 14:28:03
No
Vabbe...appello incidentale???? Non c'è pericolo di fuga perché è in carcere???? Vergogna!!!! Andate a zappare!!!!! Vi devono bocciare tutti perché di questa materia non sapete un cazzo!!!! Il pericolo di fuga non si esclude perché sta in carcere ma si deve valutare se fosse libero!!! Vergogna!!!

Da: per amo lisa12/12/2013 14:28:31
lisa sta trombando con me  ahahahahaha

Da: MM 12/12/2013 14:29:39
Jeans non ho parole hai detto pure facilissimo!!!! Dimmi che hai scritto non c'è pericolo di fuga perché sta in carcere.... Ahahahahahahahahahahahah dimmi che non lo hai fatto ti prego!!!!!

Da: Avvocato Penalista12/12/2013 14:32:25
è bello vedere quante capre esistano...
299 e 310?  Motivi aggiunti, appello incidentale? Spero che qualche cliente, contattandovi un domani, scappi a gambe levate. CAPRE!
L'atto da redigere è un riesame ex art. 309 c.p.p. (un classico) anche se, chi fa penale sa bene, i motivi vengono presentati in udienza; in pendenza di misura si fa solo la richiesta.
Comunque non mettiamo troppa carne sul fuoco.
Lo schema di atto presentato nel sito è decente, io avrei fatto due moti 1 sul 274, smontando l'ordinanza con i tanti elementi che fornisce la traccia, ed 1 sul 275 (sull'inadeguatezza della misura).
Ragazzi andate sereni, l'atto non era difficile...

Da: locumone12/12/2013 14:35:41
sono proprio felice che sia uscito un atto di riesame, atto penso mai affrontato in sede di esame, atto da avvocati penalisti veri.....
e uscito in maniera del tutto approssimativa ma affrontabile.

intanto mi chiedo quale è quel genio che abbia ipotizzato un difesa di due indagati con posizioni processuali del tutto opposte, anche se mitigate dalle dichiarazioni di tizio in sede di interrogatorio di garanzia, cmq mi pare ovvio che tizio non deve proprio nemmeno immaginare di fare riesame, in quanto lo lascerebbero in carcere a vita per un giudicato cautelare di certo pesante, mentre per caio di certo la strada del 309 è fattibile, soprattuto data l'incensuratezza, poiche tale fatto, con l'ipotesi attenuata dell comma 5 dell'art. 73 della 309 del 1990 lo renderebbe immune dalla misura intramuraria per la possibile scelta di riti alternativi e l'accesso al beneficio della sospensione della pena.
inoltre mancherebbe in nuce i gravi indizi di colpevolezza dalla giurisprudenza orami consolidata in materia di stuoefacenti, su questo vi hanno giocato un bel tranello in quanto la legge e speciale e forse in sede di esame non ci saranno i comment giurisprudenziali, che eslcudono senza ombra di dubbio l'astratta ipotesi dei fini di spaccio della detenzione come come contestata a caio.

Da: aiutinodacasa12/12/2013 14:37:23
TRIBUNALE DEL RIESAME DI

RICHIESTA DI RIESAME

Per: Tizio nato a il che assisto di fiducia, giusta nomina depositata all'udienza di convalida, attualmente ristretto presso la casa circondariale di poiché sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere
Avverso
l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Dott. in data nel procedimento penale n. R.G.N.R. e n. R.G. G.I.P. per i seguenti motivi e per gli ulteriori che saranno dedotti all'udienza camerale.

MANCANZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA ex art 273 cpp in relazione all'art 110 cp
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico dell'odierno ricorrente deve essere revocata, in quanto il G.I.P. a sostegno della stessa ha indicato degli elementi che non trovano riscontro nella realtà dei fatti e soprattutto non appaiono in alcun modo sussistere quei gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla legge, necessari in questa fase per la conferma dell'impugnata ordinanza.
Il Gip ha erroneamente ritenuto sussistenti a carico di Caio, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 commesso in concorso ex art. 110 c.p. con il di lui fratello Tizio.
A ben vedere, in capo alla condotta di Caio difettano tutti i presupposti, sia materiali che psicologici, richiesti dalla legge, perché la sua condotta possa dirsi di partecipazione alla attività di detenzione ai fini di spaccio tenuta da Tizio.
Appare utile evidenziare che a Caio viene contestato esclusivamente il concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti ritrovate nella disponibilità del di lui fratello e presso la abitazione dove questi vivono insieme.
Il volere ritenere Caio concorrente ex art 110 cp nella illecita detenzione, sol perchè lo stesso è fratello convivente di tizio, appare una forzatura logica e giuridica in presenza di altri elementi che invece dovevano far propendere il GIP per la assoluta estraneità di caio ai fatti contestati.
Ed invero, richiede la legge per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di partecipazione in un delitto doloso, che lo stesso apporti un contributo fattuale o ideologico, idoneo alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa posta in essere da altro soggetto, con la coscienza e la volontà di concorrere con questo nella realizzazione del reato.
Di tal che il reato possa dirsi di tutti e di ciascuno, in quanto rappresenta il risultato della comune cooperazione materiale o morale, bastando a ciò anche il solo contributo agevolativo o facilitativo per il conseguimento dell'obiettivo finale.
Nel caso de quo, gli elementi raccolti dalla PG in sede di perquisizione domiciliare e personale presso l'abitazione dei due fratelli conviventi, non valgono a sostenere l'accusa a titolo di concorso nei confronti di Caio.
Dalle indagini compiute non è e emerso alcun ruolo di caio nella detenzione. Questi non solo non è a conoscenza della presenza della sostanza presso la comune abitazione, ma soprattutto non fornisce alcun apporto causale alla realizzazione del reato nè sotto il profilo materiale nè sotto il profilo morale non partecipando ad alcuna attività in concreto, neanche sotto il profilo della agevolazione.
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
In particolare, in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, consiste nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, assicurando quindi al concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. ( Cassazione penale sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48243)
A conferma del superiore assunto difensivo intervengono proprio le circostanze nella quali si è estrinsecato il sequestro.
Infatti, tizio proprio approfittando della assenza dell'ignaro fratello, trovandosi da solo in casa, si adoperava per suddividere la sostanza in dosi, utilizzando la bilancia e altri strumenti presenti in cucina dove veniva ritrovata la sostanza e il materiale utile al confezionamento.
Altro materiale , denaro (suddiviso in banconote di piccolo taglio), agende con nominativi, ed altro veniva rinvenuto esclusivamente nella stanza di tizio che tra l'altro, in sede di interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto ammetteva la esclusiva proprietà di tutto escludendo da ogni coinvolgimento il fratello caio.
Gli indizi a carico di caio si concretizzano pertanto in mere deduzioni investigative non suffragate da alcun riscontro obiettivo: "-Caio, convivente e fratello di tizio non poteva non sapere e non poteva non aiutare"-.
Detta ricostruzione è palesemente in contrasto con le risultanze investigative considerato che nessuna traccia della sostanza o altro elemento utile alla tesi accusatoria è stata mai rinvenuta in locali di esclusiva pertinenza di caio.
Anche l'atteggiamento di caio al momento del suo arresto denota per la assoluta inconsapevolezza di questi in merito alla presenza della sostanza in casa.
Caio, nonostante notasse la presenza di numerose volanti della polizia e di agenti presso il proprio domicilio, non aveva nessuna difficoltà a far rientro a casa, ben potendosi sottrarre a domande o perquisizioni.
Gli accertamenti operati anche sulla sua persona non hanno consentito di rinvenire alcuna traccia del reato contestato, fatta eccezione per la modesta somma, rinvenuta in tagli che non lasciano propendere per la attribuzione di questa al provento dello spaccio.
Caio non appena richiesto di fornire spiegazioni, ha indicato senza remore la propria stanza, aprendo anche dei cassetti chiusi ed esibendo una ricevuta di un bancomat, dal quale poco prima aveva prelevato la somma ritrovata in suo possesso al momento della perquisizione.
Appare logico dedurre che se caio avesse avuto conoscenza della presenza in casa di ingenti somme e ne fosse stato titolare non avrebbe ricorso al prelievo per far fronte alle piccole esigenze di liquidità.
Caio svolge onesto lavoro e abita la casa unitamente al fratello e, nella assenza di suoi comprovati comportamenti che integrino i requisiti ex art 110 cp, questi non può essere chiamato a rispondere del concorso nella detenzione della sostanza stupefacente.
La eventuale e mera conoscenza della presenza della sostanza in casa, appartenente esclusivamente al fratello, non integra gli estremi del concorso nel reato, atteso che questi non ha mai fornito supporto di alcun genere, non ha tratto alcun profitto e soprattutto non ha dato nessun contributo concreto ed indispensabile alla commissione dell'illecito potendosi in via gradata ricondursi il comportamento dello stesso sotto altra ipotesi delittuosa ex art.378 - c.p. per il quale opererebbe comunque l'esimente specifica ex art. 384 cp.

Mancanza di Esigenze Cautelari e violazioni dei criteri di cui all'art. 275 cpp.
La sussistenza di esigenze cautelari, ex art. 274 cpp, evidenziata nella parte motiva dell'impugnata ordinanza, al fine di giustificare il provvedimento custodiale nella forma maggiormente afflittiva, non pare ipotizzabile nella fattispecie per cui è processo attese le concrete circostanze nelle quali questa si è estrinsecata.
Infatti non è riscontrabile il pericolo di reiterazione come concreta possibilità che l'indagato possa commettere reati se rimesso in libertà.
Detta esigenza cautelare è stata erroneamente ritenuta sussistente fondando il gip il proprio convincimento soltanto sulla gravità del fatto-reato desunta dalla quantità della sostanza sequestrata, senza però avere riguardo alle modalità del sequestro, alla personalità dello stesso ed al comportamento tenuto durante tutta la vicenda.
Altro elemento di sicura valutazione positiva che doveva e deve essere preso in considerazione, anche al fine di valutare la misura da applicarsi in concreto, è la assoluta incensuratezza dello stesso, che è ad oggi immune da qualsivoglia precedente giudiziario o pendenza.
Non sussiste pericolo di inquinamento probatorio avendo Caio reso ampio ed esauriente interrogatorio ed avendo la PG sequestrato tutto il materiale utile alle indagini ne tantomeno sussiste il pericolo di fuga essendosi presentato caio agli agenti operanti il sequestro presso la propria abitazione, non avendo in alcun modo tentato di darsi alla fuga.
In estremo subordine si fa rilevare come la misura cautelare applicata in danno del prevenuto risulti, alla luce dei fatti oggetto di indagine, eccessivamente afflittiva.
Come è noto, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., il giudice, nel disporre le misure, deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari (di cui all'art. 274 c.p.p.) da soddisfare nel caso concreto Inoltre, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata disponendo la custodia cautelare in carcere quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Ebbene, per quanto sino ad ora detto, le eventuali esigenze cautelari, qualora fossero ritenute sussistenti, potrebbero essere soddisfatte mediante l'applicazione di misure meno restrittive, stante anche la tipica natura di ''extrema ratio'' della custodia in carcere, quale quella degli arresti domiciliari.
Considerato pertanto che non sussistono esigenze cautelari e l'ipotesi accusatoria risulta fondata su elementi, per lo più riconducibili alla posizione del coindagato tizio, e non appare idonea a dimostrare, sul piano della concretezza processuale, la sussistenza di quel quadro gravemente indiziario necessario, in questa sede, per la conferma dell'ordinanza, voglia il Tribunale annullare l'impugnata ordinanza o sostituire la misura con altra meno afflittiva.
Fiducioso, distinti ossequi.
Data
Avv.

Da: Avv.Avv.Avv.12/12/2013 14:39:59
ahahahahahahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Leggere questo forum mi diverte troppo.....
La più divertente...... non c'è pericolo di fuga perchè è in carcere..... ahahahahahahahahahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: birbantino 12/12/2013 14:45:04
per Avvocato penalista: per cortesia, lei che sentenze indicherebbe a sostegno del riesame?

Da: penalista di  napoli12/12/2013 14:45:53
Beh il riesame 309 c.p.p era fattibile, perchè riguardava la posizione di Caio , meno compromessa di sicuro rispetto a quello del fratello e atteso che non vi era nessuna forma di corcorso nè di connivenza!! meglio così!! io il mio apporto a chi me lo ha chiesto e sta ancora lavorando !! Auguro in bocca al lupo a tutti gli esaminandi.

Da: birbantino 12/12/2013 14:47:54
penalista di napoli: cortesemente, indicherebbe qualche sentenza per il riesame?

Da: penalista di napuli12/12/2013 14:57:07
la cass. pen . 3049 del 24.3.2013 sicuramente, ed anche la 2345 del 12.5.2012

Da: Ele12/12/2013 14:59:18
C'è chi dice che gli scritti di Roma saranno corretti a Napoli...Voi sapete qualcosa? Grazie mille

Da: Serio vp12/12/2013 15:00:35
Si tratta di riesame forza   ragazzi...avete tutta la mia solidarieta

Da: marieila 12/12/2013 15:01:21
esempio sentenza cautelare  la  31205 del 7/2003

Da: penalista di napuli12/12/2013 15:03:03
LASCIATE IL 309 E FATE IL 299 E' QUELLO CHE SI CHIEDE


Istanza per ottenere la revoca della misura cautelare (art. 299 c.p.p.)

Il sottoscritto _______________, difensore di fiducia di ____________, nato a _________, il _________, residente a _________________, indagato nel proc. pen. n. ________ RGNR, n. _________ RG GIP/RGT ed attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di ________,

premesso che

- l'indagato è detenuto in stato di custodia cautelare dal giorno ____________;
- in data ____________ è stato notificato al difensore e al Sig. ______________ l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p.;
- la carcerazione già sofferta ha esercitato un sicuro effetto dissuasivo sull'indagato, inducendolo ad astenersi dal commettere in futuro altri reati;
- la sua giovane età rende comunque sconsigliabile una permanenza troppo lunga in carcere, che avrebbe un effetto negativo sulla sua personalità, e renderebbe difficile il suo reinserimento all'interno della società civile;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

chiede

all'Ill.mo GIPGUP/TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA/TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE di ________________, di voler revocare la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di _______________, rimettendolo in libertà, o, in subordine, di voler disporre nei suoi confronti altra misura meno gravosa.

Con osservanza
(Data)_________________
                                        Avv._________________
           

Da: Avvocato Penalista12/12/2013 15:03:29
Cassazione penale sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48243 va bene

Da: vigor mortis12/12/2013 15:07:42
dai ragazzi dai forza con l'appelloooooooooooooooooooo 310

Da: Avvocato Penalista12/12/2013 15:07:45
Penalista di napuli sei l'esempio di capra che dicevo....cioè il Gip emana una misura cautelare nei confronti del tuo cliente e tu gli vai a dire con un'istanza 299: sig. giudice guardi che il mio cliente non c'entra...
A questo punto per te il riesame è un organo che non serve...CAPRA!

Da: accompagnatore12/12/2013 15:08:20
sapete a che ora consegna napoli ?

Da: Avvocato napoletano12/12/2013 15:10:42
Napoli consegna alle 17:30 :D

Da: birbantino 12/12/2013 15:14:01
grazie x la risposta. c'è qualche altra sentenza che lei porterebbe a sostegno?

Da: Serio vp12/12/2013 15:14:24
MA che istanza...riesame smettetela di fare carne da macello
Con ragazzi sotto stress



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