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Cornuti e mazziati (Concorso DS in Campania)
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Da: Grillo parlante/Sincerità26/07/2013 18:27:55
Cari colleghi non ammessi agli scritti,
ho pensato di intitolare questo nuovo territorio virtuale tutto nostro "Cornuti e mazziati" perché ritengo che l'espressione ben sintetizzi la nostra condizione. Scippati del diritto di partecipare ad un concorso pubblico in cui si garantisse come di dovere l'oggettività della valutazione, la trasparenza, la legittimità delle procedure, siamo stati pure colpiti dalle sentenze del Tar.
Gli ammessi agli scritti non gradiscono la nostra presenza nel loro Forum; d'altra parte con loro, almeno per quanto mi riguarda, è auspicabile non stabilire alcun tipo di contatto. Continuamente, con supponente violenza, ci hanno insultato, assalito, ingiuriato.
Hanno creato persino un nuovo Forum, delimitandone il territorio.
Lasciamoli perdere! Perché dobbiamo  invadere il loro spazio?
Frequentiamoci sul nostro per sfogarci, confrontarci, diffondere informazioni.
D'altra parte gli ammessi dal 30 ottobre 2012 ci definiscono ignoranti, noi non ammessi dalla stessa data abbiamo realizzato che loro sono raccomandati.
Come si può stabilire un qualsivoglia rapporto se quest'ultimo non si fonda sulla stima e sul rispetto reciproco?
Spero che questa agorà sia di vostro gradimento e che ci porti fortuna!
Un saluto affettuoso a tutti
Grillo parlante/Sincerità
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrr !26/07/2013 19:13:25
Trombopreselettiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .................. ppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
Rispondi

Da: @ grillo parlante26/07/2013 19:34:58
Attento al virus Prrrrrrrrrrrr ! E' terribile, attacca ogni forum e lo infetta.
Rispondi

Da: Non mi preoccupo dei limiti altrui.26/07/2013 19:40:21
Ma come ti viene...
Non non abbandoneremo il campo che ci spetta. Continuare nel concorso... Perciò resteremo nel forum Orali.
Rispondi

Da: Non mi preoccupo dei limiti altrui.26/07/2013 19:42:16
Se saremo insultati risponderemo come abbiamo sempre fatto.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrr !26/07/2013 19:48:15
Coi ricorsi ? Pppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
Rispondi

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Da: Grillo parlante/Sincerità26/07/2013 21:32:56
@Prrrrrrrrrrr !

Nel rivolgermi ai Colleghi, ho scritto non ammessi agli scritti, ma ovviamente volevo rivolgermi ai Colleghi che non hanno superato gli scritti, ma che avevano superato la preselettiva.
D'altra parte, sai bene che gli imbroglioni che, pur non avendo superato la preselettiva, hanno, invece, superato gli scritti ed ora sono vostri compagni di merenda.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerit26/07/2013 21:38:27
Errata corrige
Sto scrivendo con lo smartphone.

Nel rivolgermi ai Colleghi, ho scritto non ammessi agli scritti, ma ovviamente volevo rivolgermi ai Colleghi che non hanno superato gli scritti, ma che avevano superato la preselettiva.
D'altra parte, sai bene che gli imbroglioni che, pur non avendo superato la preselettiva, hanno, invece, superato gli scritti, ora sono vostri compagni di merenda.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità26/07/2013 21:48:05

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità26/07/2013 22:26:14
Dall'altro Forum:


Anche se lentamente, sembrano stringersi le maglie in materia di incompatibilità dei pubblici ufficiali, categoria, parecchio affollata, in cui sono stabilmente collocati i componenti delle commissioni dei pubblici concorsi, che spesso e volentieri finiscono nell'occhio del ciclone e vengono sottoposti al giudizio della magistratura.

Nel linguaggio comune, incompatibile é ciò "che non si può tollerare o giustificare "ovvero" che non si può conciliare, accordare con altra cosa".

Transitando nel campo del diritto, il termine, solitamente riferito a incarichi (o cariche, che dir si voglia), conserva sostanzialmente il suo significato, sicché sono incompatibili quegli incarichi che non possono essere assunti dalla stessa persona.

Certamente sarebbe meglio che ciascuno sapesse quando sta per cacciarsi in una situazione di incompatibilità, così da poterla evitare. Sembra però che non tutti riescano a rendersene conto.

Quando a non capirlo è un giudice, che pure di queste situazioni dovrebbe intendersene, per farglielo comprendere può diventare necessario sollecitare l'intervento di altri giudici.

E' proprio quello che è accaduto nel caso che esponiamo, nel quale è stata tirata in ballo addirittura la Corte di cassazione, a sezioni unite.

Questa, con una recente sentenza (n.19704/2012), ha stigmatizzato l'operato di un giudice che aveva "trattato e deciso con sentenza", per di più in composizione monocratica - vale a dire facendo tutto lui, da solo - una controversia in cui era parte una società col cui amministratore aveva "un rapporto quarantennale di amicizia e frequentazione" e alle dipendenze della quale per ben nove anni aveva lavorato la figlia.

Proprio il non aver prestato la dovuta attenzione a nessuna di tali circostanze è stata la causa dell'intervento degli Ermellini di piazza Cavour, che non si sono fatti scappare l'occasione per ridefinire i labili confini della ineffabile nozione di incompatibilità, cui inesorabilmente consegue l'obbligo per il giudice di astenersi.

Tale obbligo, ha precisato la Corte,"sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51 c.p.c., comma 1, bensì in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri", obbligo che discende dall'art.323 c.p..

Dove con l'espressione "omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto", continua la Corte, "l'art. 323 c.p. ha fondato un dovere generale di astensione in ipotesi che configuri oggettivamente un conflitto, anche solo potenziale, di interessi ", così dando compiuta attuazione al dettato contenuto nell'art. 97 Cost.

In virtù di tale esplicito richiamo all'art.97, l'obbligo di astensione - a scanso di equivoci - oltre i giudici, deve ritenersi vincolante per ogni pubblico ufficiale, compresi i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, ai quali non infrequentemente partecipano come candidati allievi o stretti collaboratori dei membri medesimi.







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Da: Soreloser26/07/2013 23:12:11
Colleghi,
esistono REALI possibilità di organizzare un serio ricorso al Consiglio di Stato con qualche chance di ribaltare questa sentenza ingiusta?
Le motivazioni mi sembrano "a naso" piuttosto labili e prive di un solide fondamenta. Il pericolo è rappresentato dalla tendenza a salvare i concorsi pubblici giunti in fase avanzata.

Rispondi

Da: grazie Grillo26/07/2013 23:12:33
per averla postata...L'avrei fatto piu' tardi ...In ogni caso ricordo che questa è sentenza della Suprema corte di cassazione e pertanto ha forte valenza giuridica ; è chiaro che l'assunto è stato pienamente disatteso ...Bene ...E' il caso di rammentare che ogni cittadino ha il diritto di ricorrere all'organo citato , nel caso di applicazioni discutibili del diritto , come del resto recita il dettato costituzionale all'art 111.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità26/07/2013 23:22:02
Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dellÂ'art. 51 c.p.c. e ss.
La Â"ratioÂ" dell' obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui allÂ'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell' amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l' esercizio di funzioni  pubbliche.
Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice.
La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).
Non determina, altresì, alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).
La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita  applicazione.
Il caso specifico di cui alla questione decisa  riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative allÂ'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.
Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.
E'Â'da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso.
Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.
Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..
Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che questÂ'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.
La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio.
Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare lÂ'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.
In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell' aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo dÂ'astensione in capo a quest'ultimo.
Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così lÂ'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).
Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia, come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani, rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.
Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialitàÂ"di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici Â"in quanto organi dellÂ'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all Â'art. 97 e che trovano applicazione  per lÂ'accesso al lavoro.
La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l'amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.
                                                                  Avv. Patrizia Ionna
 
 
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Da: Grillo parlante/Sincerità26/07/2013 23:29:19
@Soreloser

Sì, dopo un'attenta lettura delle sentenze del Tar, penso ci sia la reale possibilità di procedere con il CdS.

@grazie Grillo

Grazie a te: la lettura della sentenza è stata illuminante.
Rispondi

Da: utile26/07/2013 23:31:18
questo forum , anche perchè non vi dovrebbero essere infestazioni da parte dei provvisoriamente ammessi , presi come sono dallo studio e dal desiderio di confronto (cosi' dichiarano).
Sull'opportunità o meno di ricorrere al consiglio di stato , vorrei precisare che non ho dubbi in merito, pur nella valutazione dei rischi dovuti a motivi di salvaguardia della procedura su scala nazionale...Tuttavia è giunta l'ora che gli avvocati riflettano con grande serietà e sappiano fare passi giusti...D'altra parte vi saranno pure ragioni di stato ( espressione obsoleta e accettabile in eta' assolutistiche) ma  le sentenze emanate sono inaccettabili e attaccabili.
Rispondi

Da: aggiungo  a conferma26/07/2013 23:46:09
Che cosa genera "differenza di autorevolezza" tra le sentenze della Cassazione?

Il modo in cui la sentenza è espressa:

    Se a emettere una sentenza è una specifica sezione della Cassazione (esistono sezioni civili e penali), restiamo nel caso delle sentenze "standard".
    Se però a pronunciarsi su un dato fatto è la Corte di Cassazione a Sezione Unite, in quel caso essa svolge funzione di "nomofilachia" (uniforma il Diritto) e quindi, in sostanza, dice alle altre autorità giurisdizionali come andrà applicata una certa norma di legge da quel momento in poi. Se esiste una sentenza a noi favorevole pronunciata dalla Cassazione a "Sezioni Unite" su un caso identico al nostro, avremo per così dire le spalle coperte perché QUELLA specifica applicazione della norma di legge citata, fa ormai testo esattamente come è anche per i casi futuri - quindi anche nel nostro caso.
   



  
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Da: Soreloser27/07/2013 03:18:52
...Allora cosa aspettiamo a organizzare un bel ricorso? Io dico che non sarebbe giusto cedere proprio adesso.
Rispondi

Da: $$$$27/07/2013 08:13:43
http://www.julienews.it/notizia/istruzione-e-lavoro/scuola-marino-bene-via-libera-tar-a-ripresa-concorso-dirigenti-scolastici/310675_istruzione-e-lavoro_7.html?page=1
Rispondi

Da: Non credo che si qualche folle che voglia cedere.27/07/2013 09:33:17
Rispondi

Da: info. 1 2 3 4 527/07/2013 09:45:37
grazie Grillo
mi fido di te
Rispondi

Da: Ricorrente arrabbiato27/07/2013 11:27:45
Cosa aspettiamo, allora?
Secondo me, prima si presenta il ricorso al CdS meglio è. Sarebbe dannoso indugiare. I colloqui riprenderanno e i tempi del CdS potrebbero essere molto lunghi.
Se il concorso giunge a termine, ....siamo fritti!
Rispondi

Da: alcuni avvocati27/07/2013 11:57:28
sono con il miur....
Rispondi

Da: aggiungo  a conferma27/07/2013 12:10:30
occorrono le notifiche , prima delle quali non si puo' procedere
Rispondi

Da: mah!27/07/2013 12:58:49
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=45867&action=view
Rispondi

Da: Si può procedere anche senza27/07/2013 13:52:45
Rispondi

Da: info. 1 2 3 4 527/07/2013 14:01:12
entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione (25 luglio)

entro... vuol dire che se siamo pronti possiamo già procedere

prima dell'1 agosto o dopo il 15 settembre )sospensione feriale dei termini di impugnativa)

Rispondi

Da: aspirante d.s.27/07/2013 14:02:35
ma i nostri avvocati saranno pronti per il 31? oggi 27
Rispondi

Da: @@@27/07/2013 14:33:46
Colleghi ammiro Grillo per la sua perseveranza e la rispetto per i suoi interventi,sempre misurati ed intelligenti..
..ma  sono ormai sfiduciata.Vogliono ad ogni costo salvate questo concorso e nulla  possiamo fare contro una situazione di palese illegalita'conosciuta ed accettata da tutti.Questo concorso e' cominciato male  e finito peggio.Ho creduto fermamente che con lo studio e una preparazione accurata avrei superato il concorso.Ho creduto nella onesta'dei commissari rifiutando la proposta di chi mi offriva l'ammissione dietro lauto compenso.Ho ciecamente rifiutato altre situazioni  per superbia  o forse  perche' credevo ancora nel merito.Ora accetto questa ulteriore batosta rassegnata ad avere dirigenti scolastici impreparati e presuntuosi.Auguro a voi tutti di raggiungere la mia stessa serenita' o amara rassegnazione
La fortuna non mi ha mai  sorriso.
Grillo grazie....
Rispondi

Da: @ grilla27/07/2013 15:19:41
Grillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssss
Ppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr










Ppppppppprrrrrrrrrrrtrrrrrrrrrr








Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità27/07/2013 15:26:07
Cari Colleghi,
il primo passo da compiere è quello di parlare con gli avvocati che hanno seguito i ricorsi.
Non c'è dubbio, secondo me, che gli Organi di Giustizia hanno recepito l'invito del Miur, proclamato attraverso il campano sottosegretario all'Istruzione e che tutti i giornali hanno riportato, di salvare se possibile il Concorso per salvaguardare la PA da un eccessivo dispendio economico. Nel Forum della Lombardia, una Collega lombarda, giorni fa, aveva interpretato persino la sentenza del CdS alla luce del principio di cui sopra. La Collega, infatti, sosteneva che per la Lombardia la ricorrezione degli scritti è stato in fondo il male minore, giacché nei ricorsi erano presenti punti, che, se fossero stati oggetto di analisi da parte del CdS, che li avrebbe volutamente scartati, avrebbero portato sicuramente all'annullamento degli scritti.
Dunque, anche il Tar della Campania, secondo me, confutando debolmente le accuse e respingendo i ricorsi, si è allineato alla posizione del CdS.
Tuttavia, quando esiste un'ampia giurisprudenza che sostiene un principio, il CdS non può non tenerne conto se un appello ad esso rivolto ne contenga puntuali riferimenti.
Una cosa è certa: i diritti non possono essere calpestati!
Si deve necessariamente procedere. Attiviamoci anche divulgando la storia di questo Concorso, sul cui iter poco chiaro hanno, secondo me, influito molto anche alcuni Sindacati.
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