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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535296 volte

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Da: Capoccione14/12/2013 18:20:08
la prescrizione è del diritto alla stipula del definitivo............ una volta intervenuta non si è più obbligati e il preliminare resta improduttivo di effetti ergo inefficace......... il pagamento non rileva sul diritto alla stipula sono stato chiaro................ interesse al definitivo e al trasferimento di proprietà dell'immobile è di CAIOOOOOOOO lo volete capire o nooooooo.......... Tizio ha interesse al pagamento dell'intero prezzo e nella specie avrebbe dovuto richiedere il pagamento della terza rata prima del sopraggiungere del termine prescrizionale.......... non avendolo fatto il preliminare è inefficace e non è invocabile ergo non potete chiedere la risoluzione di tale contratto o meglio solo i pazzi lo farebbero. Caio ha regalato a Tizio 350 milioni di lire.... lo volete capire si o no ............ 
Rispondi

Da: Marcorob85 14/12/2013 18:27:14
Capoccia, mi fa piacere che tu sia avv e "non solo quello", ma non me ne può fregar de meno.
La mia era una battuta per ridere un po', per sdrammatizzare.
Se anche tu hai superato questo esame allora, caro Capoccia, dovresti spiegare a tutti che in queste prove ciò che conta e' dimostrare di aver acquisito la capacità di svolgere ragionamenti di un certo tipo, oltre ad una sufficiente chiarezza espositiva. Il diritto non e' scienza esatta e le interpretazioni sono sempre ben accette e fanno parte del gioco.
Ragazzi, state tranquilli, avete fatto del vostro meglio. Adesso studiacchiate un po' e aspettate fiduciosi giugno, sapendo che una ragazza già lo scritto l'ha superato.......ed è' la mia!!!! :-)
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Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 18:28:10
Caio non ha regalato 350 milioni a tizio. Il discorso e' diverso. Caio, instaurando il giudizio, ha posto in essere un comportamento concludente teso ad acquisire la proprieta' dell' immobile mediante usucapione e non, dunque, effettuando, come da contratto, il pagamento. Tale condotta integra un' inequivoca manifestazione di non voler adempiere. E', a tutti gli effetti, un comportamento concludente che e' equiparato ad inadempimento. Da qui nasce il diritto di Tizio ad ottenere la risoluzione per inadempimemto e la restituzione del bene. Per i350 milioni saranno cavoli di caio come recuperarli. Noi difendevamo Tizio.
Rispondi

Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 18:29:53
Marco, auguri per la tua fidanzata!
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 18:34:42
350 milioni - indebito - prescritto

risoluzione - assurda diritto alla stipula prescritto

vincoli contrattuali - inefficaci data la prescrizione

quindi Tizio non può pretendere alcun ulteriore pagamento come Caio non potrà agire per la ripetizione delle somme versate.

e Marco.... non me ne frega un cazzo di quello che dici se hai qualcosa di concreto da dire sul compito replica altrimenti se vuoi attaccare briga hai sbagliato persona.
Rispondi

Da: Marcorob85 14/12/2013 18:40:33
Capoccia,
Secondo me ti si è' prescritto il cervello.
Rispondi

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Da: Capoccione14/12/2013 18:44:48
come volevasi dimostrare......... sai solo insultare !!!! niente sostanza !!!! sfortunata la tua ragazza !!!!
Rispondi

Da: X tutti14/12/2013 19:13:51
Oh, ragazzi secondo me è la cipolla!
Rispondi

Da: Praticante avvocato 14/12/2013 19:33:15
Ok, ho seguito il forum per qualche giorno! Dopo aver letto che non si prescrive il diritto alla stipula perché tizio è ancora in tempo a farlo dato che il termine lo decideva lui, inizio a pensare che manco un giurista sia presente qui!


Saluti
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 19:38:10
e io chi sono !!!!!
Pulcinella !!!!!!!!

leggi un po' qua praticante, Capoccione 14/12/2013 15.15.39 pag. 77.


Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 19:58:01
Premesso che secondo me è la cipolla vince su tutto, prescrizione risoluzione sentenza costitutiva e indebito, :-)!
Caro capoccione Io sono caio, tu sei tizio, come mi metti in mora ?
Tu mi mandi raccomandata dicendomi di adempiere?
Io ti rispondo che a norma del preliminare posso adempiere quando voglio. ( che non è un rifiuto definitivo)
Tu non puoi azionare il tuo diritto perché è paralizzato dall'avermi concesso di stabilire il termine... Non puoi scappare.
Rispondi

Da: Praticante avvocazzo14/12/2013 20:02:39
Cari amici, c'è anche chi ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, cosa che è un totale abominio giuridico...

Oltre ciò, personalmente in sede di esame ho fatto il ragionamento di Capoccione e pensato che non formulare la riconvenzionale non avrebbe portato alcun risultato al mio cliente. Ciò ovviamente anche in relazione ai lunghi tempi della giustizia.

Ciò premesso, credo che ogni tesi sia valida se argomentata per cui fossi in voi mi farei meno pippe mentali e aspetterei con fiducia i risultati.

Forza ragazzi, in bocca al lupo per chi ancora non è avv e basta litigare!
Rispondi

Da: gianni98198114/12/2013 20:19:58
ragazzi, ma quest'anno napoli chi la corregge?
Rispondi

Da: Capoccione x bu14/12/2013 20:28:17
senti .... con tutto il dovuto rispetto..... non voglio offendere nessuno.... ma ho già risposto..... davvero non capisci o mi stai prendendo per il culo !!!! ?????

il diritto alla stipula si prescrive in 10 anni dal preliminare.
Tizio ha dieci anni dal preliminare per pretendere il pagamento della terza rata.
Se non pone in essere un atto interruttivo della prescrizione, sul dedotto pagamento, ovvero se non richiede formalmente a Caio il pagamento della terza rata, PRIMA DELLO SPIRARE DI TALE TERMINE, non potrà più esigere il pagamento poichè il diritto alla stipula del definitivo si è prescritto e quindi il preliminare è inefficace e inidoneo a produrre o provocare alcun effetto. ok!!

Tu Caio, puoi adempiere quando vuoi in ogni caso non oltre il termine di prescrizione del diritto alla stipula del definitivo. Hai capito !!! E' anche interesse di Caio adempiere prima del sopraggiungere di tale termine altrimenti le somme già versate dovranno essere da questi recuperate in quanto viene meno il titolo in forza del quale dette somme sono state versate e comunque la ripetizione va esperita prima del termine di prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione. 

L'interesse, alla stipula del definitivo e il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile è di CAIOOOOOOOOOO !!!

lo vuoi capire o no !!! o veramente mi stai prendendo per il culo !!!

per quando riguarda la mediazione ho già risposto dietro, va analizzato il contesto temporale, anche alla luce della pronuncia della corte costituzionale che come ben sapete ha effetto per i giudizi in corso salvi gli estinti....... in ogni caso il problema della mediazione data la reintroduzione poteva porsi esclusivamente in relazione alla riconvenzionale. ok
Rispondi

Da: e se ci azzecca che pensar?14/12/2013 20:48:30
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Caltanissetta    Trieste
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Campobasso    Potenza
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Da: scusate14/12/2013 20:55:53
ma perché gli abbinamenti sono usciti così tardi?
e perché firenze di nuovo Catanzaro?
Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 21:01:05
No non ti prendo in giro... Penso solo che la prescrizione in tutto il codice civile deriva dal momento in cui posso posso vantare il diritto.
Per fare un'analogia dire che la prescrizione decorre dal preliminare è come dire che decorre dal fatto di danno e non dalla scoperta di quest'ultimo.
Rispondi

Da: Capoccione x bu14/12/2013 21:39:47
e ci siamo ....!!!!!
il diritto di Tizio a pretendere il pagamento del prezzo deriva dal contratto giusto !!!!

allora se il contratto diviene inefficace, che succede al diritto di Tizio !!!!!!!

e dai !!! e ovvio !!!

cmq fa nulla !!! adesso devo andare
saluti
Rispondi

Da: diu14/12/2013 21:43:05
Sono del 2004
Rispondi

Da: persona seria14/12/2013 23:22:05
Franco metta sindaco di cerignola? Prrrrrrrrrrrrrrrrr
Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 23:25:44
Ma non sono io che mi eccepisco da solo la prescrizione del mio diritto andiamo!!! Se no perchè non si può rilevare nemmeno d'ufficio??? Al massimo sarà caio a eccepire la prescrizione, e in quel momento io dico ex 2935 che non avrei potuto esercitare il diritto senza che caio avesse adempiuto le obbligazioni prodromiche alla mia richiesta di stipula, ovvero il pagamento della terza rata...
Ricordo che non è un parere pro veritate ma un atto in cui si deve valutare anche la capacità di 'girare la frittata'
Rispondi

Da: persona seria14/12/2013 23:41:25
chi corregge bari?
Rispondi

Da: persona seria14/12/2013 23:41:46
chi corregge bari?
Rispondi

Da: Capoccione 15/12/2013 00:22:04
Bu !!! Ma dai !!! Ma hai consapevolezza di quanto affermi !?!?! Su !!!!  Sicuramente nn sarà l'atto di civile a determinare la tua bocciatura !!!!! In ogni caso  non  andare oltre !!!  Mi dispiacerebe essere  irruento !! Sei un tipo inteligente !!!?! Quindi  puoi ragionare da solo!!!  L'importante è argomentare !!!!!! Saluti !!
Rispondi

Da: prescrizione?15/12/2013 06:34:29
Ma allora, secondo voi non è possibile più stipulare il definitivo dopo dieci anni, cioè se le parti non hanno indicato alcun termine questo deve intendersi per forza al massimo di dieci anni? Mi sembra un po strano, i dieci anni decorrono dal termine fissato, secondo me.
Quanto al pagamento, si diceva che era stato determinato inizialmente in lire, e non che era stato anche pagato in lire, quindi magari la seconda rata poteva anche essere stata pagata da poco, convertita in Euro.
Piuttosto, considerando che c'era una riconvenzionale, avete scritto qualcosa sulla mediazione almeno in procura?
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Da: gesù15/12/2013 09:26:19
è qui che ti sbagli...non c'era nessuna riconvenzionale....dai un pò un'occhiata alle soluzioni proposte su altalex...
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Da: Bu 15/12/2013 09:29:53
In che senso non vuoi essere irruento? Secondo te non ha alcuna base giuridica quanto affermo?
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Da: interceptormadmax15/12/2013 10:17:59
Io ho già da diversi anni brillantemente superato l'esame di avvocato. Ma credo possa interessare a molti di voi sapere che, come mi è stato riferito da una mia amica che l'ha frequentato, l'unico corso ad aver dedicato una diffusa lezione alla trattazione del problema della CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' dal registro delle imprese, è stato FGLAW: tutti dicevano che non sarebbe mai uscita perché è un argomento troppo complicato e per giunta di diritto societario...ed invece...!
Caringella e Garafoli, secondo quanto riferitomi da altri, non hanno neppure menzionato la questione.
Sul sito di Ruscica, invece, è visionabile un filmato di appena 8 minuti in cui la questione viene "trattata" attraverso la mera lettura della massima delle Sezioni unite 2013, dopo aver preliminarmente introdotto il problema in modo quantomai approssimativo, inanellando una serie impressionante di strafalcioni giuridici e concludendo sul finale che è difficilissimo che possa uscire all'esame di avvocato...
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Da: Mauro Repetto  15/12/2013 11:19:14
Bari-venezia e viceversa
Rispondi

Da: Praticante romagnolo15/12/2013 11:43:29
Io nella procura metto sempre l'informativa sulla mediazione.
Come diceva Totò, "abbondandis in abbondandum". Male non fa. E poi la metto sempre tra gli allegati all'atto, assieme alla citazione notificata.
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