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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535303 volte

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Da: Praticante praticante13/12/2013 21:54:40
Amici ma scusate ma se non fate la riconvenzionale poi quando tra x anni vincete la causa cosa gli dite a Tizio?? Questo lo voglio sapere ora
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Da: fralui13/12/2013 22:03:00
abbinamenti????????
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Da: No riconvenzionale!13/12/2013 22:13:14
Questo quanto proposto da altalex:
Poteva essere ipotizzata una domanda riconvenzionale volta alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile. Tuttavia, si è ritenuto di non accedere a tale interpretazione perché il contratto preliminare descritto in traccia non contiene indicazioni relative alla tempistica del pagamento degli acconti e a quella inerente alla stipula del definitivo, escludendo espressamente che le parti abbiano previsto termini in proposito. Per contro, la traccia suggerisce che la stipula del definitivo avrebbe dovuto essere sollecitata dall'assistito convenuto Tizio e che quest'ultimo mai ha provveduto in tal senso.

Per la stessa ragione appare preferibile escludere una domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., difettando l'adempimento di Tizio rispetto all'invito al rogito notarile del contratto definitivo.

Con riferimento ad entrambe le domande, si è ritenuto, invece, che esse possono essere considerate come oggetto di separato giudizi
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Da: Capoccione13/12/2013 22:30:12
hahahhahahahah......... come no !!!! Altalex !!!!! ma sapete chi scrive su Altalex !!!!! fammi il piacere !!!! se volete restare nella media continuate a reperire concetti, informazioni e orientamenti giurisprudenziali su google che vi rimanda a siti come quello appena detto !!!!

ps: 2932 c.c. nella specie non è assolutamente pertinente ..... almeno questo pensavo fosse chiaro !!!!

traccia: rediga il candidato l'atto più opportuno !!!!

quindi secondo Altalex nella specie Tizio si costituisce e dice:
"tu non hai usucapito, però puoi continuare a detenere l'immobile"

ergo "nessun possesso prima ma è concesso da adesso in poi"

hahahahahahahaha..... Altalex !!!!!

se veramente hai reperito su Altalex una cosa del genere è grave !!!!


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Da: No riconvenzionale!13/12/2013 22:35:41
infatti l 2932 cc non è pertinente così come dice "difettando l'adempimento di Tizio rispetto all'invito al rogito notarile del contratto definitivo"... più chiaro di così?
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Da: praticante mendicante13/12/2013 22:36:54
ora sono praticante mendicante

se passo l'esame sarò avvocato mendicante?
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Da: Purtroppo ha ragione bu14/12/2013 02:13:28
Purtroppo per tutti ha ragione "bu". Avete frettolosamente fatto vostro il ragionamento della cassazione sulla prescrizione senza accorgervi che il caso era diverso. Lì c'era un termine e "l'inerzia" protratta nel tempo era imputabile ad entrambe le parti. Qui invece non c'era inerzia di caio in quanto, non avendo pagato l'altra rata, non poteva esercitare il suo diritto a concludere il definitivo. Quindi quest'ultimo diritto non si è potuto prescrivere. La migliore difesa resta la risoluzione per inadempimento. L'inadempimento è inequivocabilmente dato dall'azione di usucapione, che è inconciliabile con la volontà di adempiere. Più volte la cassazione ha considerato inadempimento comportamenti inconciliabili con la volontà di adempiere. Mi spiace ma... ha ragione "bu"!
Rispondi

Da: Merlo14/12/2013 05:52:46
Voi non state bene, mi chiedo se avete preso le gocce stamane.......
Rispondi

Da: pippodepippis  14/12/2013 08:17:38
Quest'anno devo dire che il corso Justwin ha stracciato tutti
Avevamo fatto gli ultimi giorni la cancellazione dal registro delle imprese e l'atto di penale sugli stupefacenti identifico a quello poi uscito all'esame ...
Rispondi

Da: tanto mi bocciano...14/12/2013 09:05:29
Io, a civile, ho chiesto, come tutti, il rigetto della domanda di usucapione e ho sostenuto l'inadempimento di Caio perché chiedendo l'usucapione dimostra di non ritenersi più tenuto a versare il residuo e a firmare il definitivo. Infatti c'è una Cassazione che dice che quando il temine del definitivo è rimesso al venditore, che ritarda troppo, il compratore che ha fretta di avere l'immobile può chiedere l'esecuzione in forma specifica, mente qui Caio ha chiesto l'usucapione, come se il preliminare non esistesse più. Quindi, essendo Caio inadempiente, ho fatto chiedere a Tizio, che inadempiente non è perché tutti i termini erano a suo favore, in via principale l'esecuzione in forma specifica, e in subordine la risoluzione per inadempimento, fermo il risarcimento del danno. La prescrizione opera in via di eccezione, e non ha senso eccepirla a Caio, perché Caio non si basa sul preliminare, anzi per lui è come se non esistesse, lui parla di usucapione perché ci ha abitato e pagato le spese.
Troppa fantasia?
Un avvocato ci ha detto che nella pratica lui si limiterebbe a chiedere il rigetto, in modo che poi può guadagnare di più facendo un altro processo con le domande che si sarebbero potute mettere in riconvenzionale...
Rispondi

Da: RR FIRENZE14/12/2013 09:33:06
Il fatto non è così semplice ragazzi. Caio, agendo per l'accertamento della compiuta usucapione, non dice di non voler adempiere alle obbligazioni contratte col preliminare, dice di aver acquistato altrimenti la proprietà e, quindi, di non essere tenuto ad adempiere. In pratica: una cosa è dedurre il preliminare come fatto costitutivo e dire che, per vari motivi, non si è tenuti ad adempiere. Ciò costituirebbe certamente inadempimento. Un'altra cosa è, invece, dire che, per effetto di un rapporto diverso, il rapporto nascente dal preliminare è stato "assorbito".
IN OGNI CASO, non mi pareva particolarmente dubbia la possibilità, per Tizio, di chiedere la riconsegna, specialmente tenendo conto della prescrizione del diritto di richiedere L. 100.000.000 (l'ultimo pagamento della II rata è stato fatto in lire e, quindi, al massimo entro il 31 marzo, 2002. Anche a voler ritenere che il pagamento della II rata interrompa la prescrizione il termine si è, quindi, prescritto il 31 marzo, 2012, ciò che esclude una riconvenzionale per il pagamento della III rata). Non è possibile richiedere neppure la stipula ed il saldo (perché volendo ritenere tale diritto esigibile dopo il pagamento della terza rata essendo tuttora quel pagamento mancante il diritto non può ancora essere esercitato; volendo, invece, ritenere il diritto di richiedere la stipula indipendente dal pagamento della III rata allora si sarebbe prescritto nel 2001). Rimane il fatto che, come dicono le SU del 2008, TRATTANDOSI di contratto di comodato (accessorio al preliminare ma AUTONOMO), la domanda di sopravvenuta inefficacia di tale contratto e la contestuale domanda di condanna al rilascio APPARTENGONO AL RITO DELLE LOCAZIONI art. 447 bis c.p.c. e non possono, quindi, proporsi in via riconvenzionale in rito ordinario.
Rispondi

Da: RR FIRENZE14/12/2013 09:33:31
Il fatto non è così semplice ragazzi. Caio, agendo per l'accertamento della compiuta usucapione, non dice di non voler adempiere alle obbligazioni contratte col preliminare, dice di aver acquistato altrimenti la proprietà e, quindi, di non essere tenuto ad adempiere. In pratica: una cosa è dedurre il preliminare come fatto costitutivo e dire che, per vari motivi, non si è tenuti ad adempiere. Ciò costituirebbe certamente inadempimento. Un'altra cosa è, invece, dire che, per effetto di un rapporto diverso, il rapporto nascente dal preliminare è stato "assorbito".
IN OGNI CASO, non mi pareva particolarmente dubbia la possibilità, per Tizio, di chiedere la riconsegna, specialmente tenendo conto della prescrizione del diritto di richiedere L. 100.000.000 (l'ultimo pagamento della II rata è stato fatto in lire e, quindi, al massimo entro il 31 marzo, 2002. Anche a voler ritenere che il pagamento della II rata interrompa la prescrizione il termine si è, quindi, prescritto il 31 marzo, 2012, ciò che esclude una riconvenzionale per il pagamento della III rata). Non è possibile richiedere neppure la stipula ed il saldo (perché volendo ritenere tale diritto esigibile dopo il pagamento della terza rata essendo tuttora quel pagamento mancante il diritto non può ancora essere esercitato; volendo, invece, ritenere il diritto di richiedere la stipula indipendente dal pagamento della III rata allora si sarebbe prescritto nel 2001). Rimane il fatto che, come dicono le SU del 2008, TRATTANDOSI di contratto di comodato (accessorio al preliminare ma AUTONOMO), la domanda di sopravvenuta inefficacia di tale contratto e la contestuale domanda di condanna al rilascio APPARTENGONO AL RITO DELLE LOCAZIONI art. 447 bis c.p.c. e non possono, quindi, proporsi in via riconvenzionale in rito ordinario.
Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 09:36:26
@ tanto mi bocciano anche io! Identica solo che ho chiesto anche la dichiarazione di legittima ritenzione degli acconti a titolo di indennità di occupazione! Tanto bocciano anche me perché distrattamente ho sostituito i nomi di tizio e caio a inizio compito, come se fosse caio venditore quindi in epigrafe e in tutta la premessa in fatto l'ho messo convenuto purtroppo in diritto ho di nuovo invertito e quindi messo in procura tizio... Un disastro! Anche perché mi risultava l'acquirente a dover dare i trenta giorni... Che coglione
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Da: topolina 75 14/12/2013 09:39:09
ragazzi ho un dubbio ma mettere " premesso" non al centro ma all' inizio del rigo sulla sinistra è errore???
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Da: è allucinante!!!14/12/2013 09:45:58
Nel caso in esame, CAio (o come si chiama!) avrebbe potuto chiedere al giudice di fissare un termine, data l'inerzia del proprietario dell'immobile (altro che 2932 cc!!!)... Un' altra cosa che nessuno che parla di prescrizione dell'azione di restituzione delle somme versate considera, è che l'azione di ripetizione, in via di eccezione, è imprescrittibile... era un atto semplicissimo!
Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 09:49:21
@ RR Firenze il contratto di comodato viene meno alla dichiarazione di risoluzione del preliminare perché manca la causa, su cosa lo fai il 447 bis se è un occupazione indebita?
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Da: Bu 14/12/2013 10:00:15
Ma sta prescrizione mi spiegate a cosa vi serve??? Caio ha agito per usucapione ovvero per accertare il suo possesso uti dominus punto e basta. 1 come eccepite la prescrizione e di che cosa contro quale domanda ma soprattutto perché, atteso che l'attore ha solo affermato di possedere, nient'altro 2 se lo fate fate il suo gioco perché è come dire che vi siete disinteressati del vostro diritto 3 non c'è stato alcun inadempimento ne di tizio ne di caio, come già detto, tizio non poteva mettere in mora, perché caio gli avrebbe eccepito che nel preliminare la terza rata la doveva decidere l'acquirente, altresì caio non poteva mettere in mora tizio, perché quest'ultimo gli avrebbe eccepito di non aver ricevuto la terza rata, presupposto essenziale per la fissazione del definitivo, per cui nemmeno come paventato da qualcuno 1183 perché nessuno dei due poteva esigere nulla dall'altro... Sarebbe stato bello farlo come parere questo non come atto
Rispondi

Da: Praticante Romagnolo14/12/2013 10:06:51
La riconvenzionale, a mio modesto parere, era da evitare per diversi motivi:

1) NESSUNO HA CONSIDERATO QUESTA SENTENZA: "la
prescrizione per stipulare un atto notarile a seguito di un contratto
preliminare è decennale e decorre non dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo" (Cass. 19871/2009). La fissazione del termine, per contratto preliminare, era piena discrezione di Tizio. Quindi nulla si è prescritto.

2) La terza prova non è un "atto vero", ma è pur sempre un compito. Dalla traccia non si capiva quale fosse l'interesse del cliente. Io mi sono posto la seguente domanda: riavere l'immobile (e chi ti dice che non si sia svalutato nel frattempo?) presuppone che Caio ti avrebbe poi chiesto indietro i soldi già percepiti, oltre interessi e rivalutazione di vent'anni!!! Sono sicuro che, così facendo, avrei perseguito gli interessi del cliente?

Sono stato indeciso fino all'ultimo, ma questi motivi, oltre al principio "non scrivere nulla di cui non sei ASSOLUTAMENTE certo", mi hanno fatto propendere per evitare la riconvenzionale. Almeno se ho sbagliato... l'ho fatto con la mia testa.
Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 10:17:08
1) nessuno ha chiesto la stipula del definitivo quindi anche qualora fosse prescritto il diritto, pace e bene
2) i soldi li sconti con l'indennità di occupazione, e se avanza qualcosa al massimo glieli ridai, ma 20 anni di affitto di un immobile da 750 milioni secondo me sono anche più di 350 milioni, facendo un rapido calcolo sono un milione e qualcosa al mese, 6-700 euro... (Ovviamente il calcolo non l'ho messo nell'atto ho chiesto la ritenzione, sarà poi lui a chiederli se ne rivuole)
Rispondi

Da: RR FIRENZE14/12/2013 10:18:47
Ciao Bu.
La causa con la quale si accerta che il contratto di comdato è venuto meno e si chiede la condanna al rilascio dell'occupante ex comodatario è comunque rito locativo perché presuppone un contratto di comodato. Ciò, tuttavia, non senza precisare che l'eccezione di prescrizione del diritto a stipulare è riservata a Caio. Caio potrebbe anche dire che il Comodato non è ancora venuto meno finché egli (non altri né il giudice d'ufficio) eccepisce la prescrizione.
In altre parole: se Caio perde la causa sull'usucapione è lui ad aver pagato il 45% del prezzo di vendita senza aver acquistato nulla ed è lui, quindi, ad avere il problema. Nella sua condizione Caio dovrebbe chiedere un termine per la stipula così rinunciando, implicitamente, al termine di prescrizione e portando ad esecuzione il preliminare.
Ciò avrebbe consentito anche di superare la prescrizione del termine di pagamento della III rata posto che, al definitivo, il pagamento avrebbe dovuto avere ad oggetto il "residuo".
Rispondi

Da: concordo con praticante romagnolo14/12/2013 10:20:15
concordo pienamente
Rispondi

Da: Bu 14/12/2013 10:32:55
Caio non può eccepire un bel nulla perché tizio non chiede ne l'adempimento ne la sentenza costitutiva ex 2932 cc e, chiedendo tizio la risoluzione del contratto, non può nemmeno opporsi perché, allo stato dei fatti è lui inadempiente, in quanto, oltre a non aver pagato la terza rata, ha avuto un comportamento processuale incompatibile con la volontà di adempiere, anzi una vera è propria mala fede.... Il comodato non lo decide caio se è venuto meno, ma il giudice con la risoluzione del preliminare, venendo meno il preliminare ex tunc il comodato è come non ci fosse mai stato perché nullo per mancanza di causa. Non è un recesso è una risoluzione del preliminare!  Caio in questa azione non può fare più nulla se non pagare le spese.
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Da: prescrizione?da dove?14/12/2013 10:34:57
la prescrizione decorre dal pagamento dell'ultima rata(di cui non vi era data certa)!!!!
il fatto che la rata fosse DA lire NON IMPLICA CHE IL PAGAMENTO SIA STATO EFFETTATO IN LIRE...
ERGO: NON VI SONO ELEMEMENTI FATTUALI X PARLARE DI PRESCRIZIONE
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Da: Bu 14/12/2013 10:43:48
La prescrizione oltre a non risultare dal caso è controproducente! Come si chiama altresì l'usucapione?? Prescrizione acquisitiva... Se diamo un senso alle parole si evince subito che un elemento fondamentale che è il disinteresse del proprietario, indi andare ad affermare una prescrizione dei diritti del preliminare equivale a confermare la domanda attorea.... Inoltre si eccepirebbe a quale domanda??? È come se caio dicesse tu hai abbandonato il bene e tizio gli dicesse si effettivamente è così
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Da: De 14/12/2013 10:51:05
Spiegatemi l'inefficacia del contratto preliminare a seguito della prescrizione..che significa?
Rispondi

Da: neguslibra14/12/2013 11:00:41
Anche se caio non ha pagato ultima rata...aveva interesse alla stipula e avrebbe potuto agire ex 2932 nel qual caso il pagamento del residuo si sarebbe trasformato in condizione sospensiva cui subordinare l effetto traslativo della sentenza costitutiva ex 2932....indi il diritto alla stipula e' irrimediabilmente prescritto...il pteliminare non ha ragione di rsistere cosi come il comodato ad esso collegato....caio detiene sine titulo....ma scusate...se chiedi il rigetto e basta sto appartamento che fine fa? Giudice rigetta la domanda dell atttore che pero'puo contimuare a detenere i. Tranquillita'.....eddai su
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Da: RR FIRENZE14/12/2013 11:01:28
Ognuno la può pensare come crede. A me pare evidente che Caio non possa essere qualificato inadempiente. Tutte le prestazioni a suo carico avrebbero dovuto essere eseguite su richiesta di Tizio, in tesi mancata. Non vedo cosa si possa imputare a Caio né vedo, di conseguenza, come possa egli essere qualificato inadempiente.
Né mi pare che aver dedotto un titolo diverso sullo stesso oggetto comporti inadempimento: lo si capisce chiaramente se si considera l'alternativa. Se Caio avesse effettivamente usucapito il bene il preliminare (ed i collegati mutuo e comodato) si risolverebbero per sopravvenuta impossibilità della prestazione Art. 1463 c.c. non per inadempimento, con la conseguente necessità di rimborsargli anche quanto già assolto.
Non credo che ci fossero altre strade:
- non l'usucapione perché non c'è il possesso;
- non l'adempimento in via riconvenzionale perché paralizzabile da una eccezione di prescrizione. Il diritto è prescritto perché Tizio non ha richiesto la stipula almeno per dieci anni dal pagamento dell'ultima rata e, quindi, almeno dal 31 marzo, 2002;
- non la riconsegna. Non soltanto perché incompatibile col rito ma perché il comodato è collegato agli altri contratti (mutuo e preliminare) ed è tutto da vedere se abbia perso di efficacia;
- non la riconvenzionale di pagamento di lire 100.000.000 perché prescritta;
Quindi mera difesa tendente al rigetto della domanda avversaria.
Rispondi

Da: neguslibra14/12/2013 11:04:20
Scusami bu...caio non possiede ma detiene....nin risulta alcun interversione del possesso quello xhe dici non ha senso
Rispondi

Da: neguslibra14/12/2013 11:12:40
Poi scusate il diritto alla stipula del definitivo sorge ak momento della sottoscrizione del preliminare perche'tizio poteva chiedere immediatamente la stipula e caio avrebbe potuto chiedere afissazione di un termine giudizialmente o addirittura chiedere di addivenire direttamente alla stipula....la riconvenzionalee'inattaccabile
Rispondi

Da: sara3  14/12/2013 11:24:50
A mio parere l'atto si apprestava a più soluzioni.
Potevamo difenderci semplicemente chiedendo il rigetto della domanda attorea ovvero anche la riconvenzionale per la restituzione del bene. Ciò era dato dal fatto che Caio deteneva l'immobile senza titolo sulla base del fatto che non aveva usucapito il bene(sentenza sull'usucapione). Pertanto dal momento che si era prescritto il diritto a chiedere il definitivo veniva meno anche il preliminare e quindi ex art 2033 riconvenzionale per la restituzione. I commissari da noi hanno detto di difendere al meglio il nostro cliente..quindi a mio avviso qualora il candidato riuscisse anche ad argomentare la riconvenzionale questa doveva essere inserita nell'atto.
Rispondi

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